20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (UE) N. 248/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Insieme al regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce un elemento importante per la realizzazione di un’area unica dei pagamenti in euro (SEPA), nella quale non si deve effettuare alcuna distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro. L’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 260/2012 è la migrazione da bonifici e addebiti diretti nazionali a bonifici e addebiti diretti SEPA armonizzati, effettuata tra l’altro fornendo ai cittadini dell’Unione un unico numero di conto bancario internazionale (IBAN) utilizzabile per tutti i bonifici e le operazioni di addebito diretto denominati in euro.

(2)

Il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede che la migrazione alla SEPA abbia luogo entro il 1o febbraio 2014, in modo da garantire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utilizzatori di servizi di pagamento un periodo di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure ai requisiti tecnici che la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA comporta.

(3)

Dal momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 260/2012 la Commissione e la Banca centrale europea hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA. Si sono svolte diverse riunioni con gli Stati membri, le autorità pubbliche nazionali e i partecipanti al mercato. La Banca centrale europea ha pubblicato periodicamente relazioni sui progressi compiuti in materia di migrazione alla SEPA sulla base dei dati sui pagamenti raccolti dalle banche centrali nazionali. Tali relazioni indicano che diversi Stati membri della zona euro sono a buon punto, con tassi di migrazione dei bonifici già attualmente prossimi al 100 %. La grande maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento hanno riferito di essersi già conformati ai requisiti SEPA. Tuttavia, in vari altri Stati membri i tassi di migrazione sono al di sotto delle attese, in particolare per gli addebiti diretti.

(4)

Il 14 maggio 2013, il Consiglio Ecofin ha sottolineato nuovamente nelle sue conclusioni l’importanza della migrazione alla SEPA, osservando che si era lungi dal suo completamento e che tutti i partecipanti al mercato dovevano impegnarsi immediatamente perché il completamento avvenisse in tempo. È stato adottato un piano d’azione nell’ambito del quale i commercianti, le imprese, le PMI e le amministrazioni pubbliche sono stati invitati a prendere immediatamente le misure concrete necessarie per adeguare i propri processi interni e comunicare ai propri clienti i loro dati IBAN.

(5)

Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Banca centrale europea, dagli Stati membri, dalle loro autorità pubbliche nazionali e dai partecipanti al mercato nel corso degli ultimi mesi, dalle ultime statistiche sulla migrazione emerge che il tasso di migrazione globale ai bonifici SEPA nella zona euro è aumentato dal 40 % nel giugno 2013 a solo circa il 64 % nel novembre 2013, mentre il tasso globale di migrazione agli addebiti diretti SEPA ha raggiunto solo il 26 %. Per quanto i dati nazionali mostrino buoni progressi in diversi Stati membri, vi è ancora un significativo gruppo di Stati membri che è molto in ritardo rispetto ai tassi di migrazione previsti. Pertanto, è molto improbabile che tutti i partecipanti al mercato si conformino alla SEPA entro il 1o febbraio 2014.

(6)

Dal 1o febbraio 2014, dovendo rispettare gli obblighi giuridici, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno trattare i bonifici e gli addebiti diretti non conformi agli standard SEPA, sebbene, come già accade, essi sarebbero tecnicamente in grado di trattare tali pagamenti continuando ad usare gli schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all’esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. In assenza di una migrazione completa a bonifici SEPA e agli addebiti diretti SEPA, non possono essere pertanto esclusi ritardi nei pagamenti, che potrebbero riguardare tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento e in particolare le PMI e i consumatori.

(7)

È essenziale evitare che il mancato completamento della SEPA entro il 1o febbraio 2014 crei inutili perturbazioni dei pagamenti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi tradizionali, parallelamente al trattamento dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA, come accade attualmente. Dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di transizione per consentire il proseguimento del trattamento parallelo dei pagamenti in formati diversi. Visti i dati attuali e il ritmo previsto della migrazione, è considerato opportuno un periodo di transizione aggiuntivo una tantum di sei mesi. È opportuno considerare tale salvaguardia dei sistemi tradizionali non conformi alla SEPA come una misura eccezionale della durata minima possibile, in quanto per sfruttare appieno i vantaggi di un mercato dei pagamenti integrato è necessaria una migrazione rapida e globale. È anche importante limitare nel tempo i costi, a carico dei prestatori di servizi di pagamento, di un uso continuato degli schemi di pagamento tradizionali parallelamente al sistema SEPA. I prestatori di servizi di pagamento già pienamente migrati alla SEPA potrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire durante questo periodo di transizione servizi di conversione agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati. Durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati.

(8)

Diversi grandi utilizzatori di strumenti di addebito diretto hanno già segnalato che prevedono di migrare in prossimità della scadenza del termine. Qualsiasi rinvio di tali progetti di migrazione potrebbe portare ad uno stress temporaneo sui pagamenti e i flussi finanziari in entrata e quindi sui livelli di cassa delle società in questione. Tali ritardi di migrazione su larga scala potrebbero anche creare alcune strozzature, in particolare a livello di banche e di venditori di software che potrebbero dover far fronte a taluni limiti di capacità. Tale periodo aggiuntivo per l’applicazione del nuovo sistema consentirebbe un approccio più graduale. I partecipanti al mercato che non hanno ancora iniziato ad attuare i necessari adattamenti per conformarsi alla SEPA sono invitati a farlo il più presto possibile, quelli che hanno già cominciato ad adeguare le loro procedure di pagamento dovrebbero nondimeno completare la migrazione il più rapidamente possibile.

(9)

In considerazione dell’obiettivo generale di realizzare una migrazione coordinata e integrata, è opportuno che il periodo di transizione si applichi sia ai bonifici SEPA che agli addebiti diretti SEPA. Periodi di transizione diversi per i bonifici SEPA e gli addebiti diretti SEPA sarebbero fonte di confusione per i consumatori, i prestatori di servizi di pagamento, le PMI e gli altri utilizzatori di servizi di pagamento.

(10)

Per motivi di certezza giuridica e per evitare discontinuità nell’applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che si applichi retroattivamente a decorrere dal 31 gennaio 2014.

(11)

Considerata l’urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 260/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 del regolamento (UE) n. 260/2012, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici e gli addebiti diretti ai sensi del presente regolamento.

Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all’articolo 11, a decorrere dal 2 agosto 2014.

In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per le transazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione, se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 31 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).