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14.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 241/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2014
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4, terzo comma; l’articolo 27, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 28, paragrafo 5, terzo comma; l’articolo 29, paragrafo 6, terzo comma; l’articolo 32, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 36, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 41, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 52, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 76, paragrafo 4, terzo comma; l’articolo 78, paragrafo 5, terzo comma; l’articolo 79, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 83, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 481, paragrafo 6, terzo comma; l’articolo 487, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché si riferiscono a elementi dei requisiti di fondi propri degli enti e a deduzioni da questi stessi elementi dei fondi propri per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(2) |
Al fine di garantire una maggiore convergenza in tutta l’Unione per quanto riguarda le modalità con cui i dividendi devono essere dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio, è necessario introdurre una gerarchia delle modalità per valutare la deduzione: in primo luogo la decisione sulle distribuzioni da parte dell’organo competente, in secondo luogo la politica dei dividendi e in terzo luogo il tasso storico di distribuzione degli utili. |
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(3) |
Di conseguenza, oltre ai requisiti generali di fondi propri, integrati o modificati dai requisiti specifici fissati in termini di fondi propri per questi tipi di enti, è necessario specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini dei fondi propri, al fine di attenuare il rischio che un ente possa operare con lo specifico status di società mutua o cooperativa, ente di risparmio o ente analogo a cui si possono applicare requisiti di fondi propri specifici, se l’ente non possiede caratteristiche comuni agli enti del settore bancario cooperativo dell’Unione. |
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(4) |
Per un ente riconosciuto, ai sensi della normativa nazionale applicabile, quale società mutua o cooperativa, ente di risparmio o ente analogo, è opportuno in alcuni casi distinguere tra i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 dell’ente e i membri di tale ente, dal momento che i membri solitamente devono possedere strumenti di capitale per aver diritto ai dividendi nonché a parte degli utili e delle riserve. |
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(5) |
In generale, la caratteristica comune di una società mutua o cooperativa, di un ente di risparmio o di un ente analogo è quella di svolgere un’attività a vantaggio dei clienti e dei membri dell’ente, e di offrire un servizio al pubblico. L’obiettivo principale non è di generare e pagare un rendimento finanziario ai fornitori esterni di capitale, come fanno le società per azioni con i loro azionisti. Per questo motivo, gli strumenti di capitale utilizzati da questi enti sono diversi dagli strumenti di capitale emessi dalle società per azioni, che solitamente concedono ai possessori pieno accesso alle riserve e agli utili in situazione sia di continuità aziendale che di liquidazione e sono trasferibili a terzi. |
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(6) |
Per quanto riguarda le società cooperative, generalmente una caratteristica comune consiste nella capacità dei membri di ritirarsi e quindi di richiedere il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 che essi possiedono. Ciò non impedisce a una società cooperativa di emettere strumenti di capitale primario di classe 1 ammissibili che i possessori non possono restituire all’ente, a condizione che tali strumenti rispettino le disposizioni di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se un ente emette diverse tipologie di strumenti conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013, non si dovrebbero conferire privilegi solo ad alcune di queste tipologie di strumenti, salvo quelli previsti all’articolo 29, paragrafo 4, di tale regolamento. |
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(7) |
L’organizzazione degli enti di risparmio è solitamente simile a quella di una fondazione, il che significa che il capitale non è posseduto da nessuno, per cui nessuno partecipa al capitale e può beneficiare degli utili dell’ente. Una delle principali caratteristiche delle società mutue è che generalmente i membri non contribuiscono al capitale dell’ente e nel corso normale dell’attività non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve. Ciò non dovrebbe impedire a questi enti di emettere, al fine di sviluppare la propria attività, strumenti di capitale primario di classe 1 a favore di investitori o membri che possono partecipare al capitale e beneficiare in una certa misura delle riserve in situazione sia di continuità aziendale che di liquidazione. |
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(8) |
Tutti gli enti esistenti già costituiti e riconosciuti come società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai sensi della normativa nazionale applicabile prima del 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato il riconoscimento come uno di tali soggetti ai sensi della normativa nazionale applicabile. |
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(9) |
Per definire le situazioni che sarebbero qualificate come finanziamenti indiretti per tutte le tipologie di strumenti di capitale, è più pratico e completo farlo specificando le caratteristiche del concetto opposto, ossia del finanziamento diretto. |
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(10) |
Le norme sui fondi propri da applicare alle società mutue, alle società cooperative, agli enti di risparmio o ad enti analoghi dovrebbero tenere debitamente conto delle specificità di tali enti. È necessario prevedere alcune norme affinché tali enti siano in grado di limitare il rimborso dei propri strumenti di capitale, se del caso. Quindi, laddove il rifiuto al rimborso degli strumenti sia proibito ai sensi della normativa nazionale applicabile per queste tipologie di enti, è essenziale che le disposizioni che regolano gli strumenti conferiscano all’ente la capacità di rinviare il loro rimborso e limitare l’importo da rimborsare. Inoltre, data l’importanza della capacità di limitare o rinviare il rimborso, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di limitare il rimborso delle quote delle cooperative e gli enti dovrebbero documentare qualsiasi decisione volta a limitare il rimborso. |
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(11) |
È necessario definire, e allineare con le prassi internazionali (quelle definite dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria), il trattamento del concetto di plusvalenza connesso al reddito futuro atteso nel contesto della cartolarizzazione, e garantire che nessuna plusvalenza revocabile venga inclusa tra i fondi propri di un ente, data la sua temporaneità. |
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(12) |
Per evitare l’arbitraggio regolamentare e assicurare un’applicazione armonizzata delle norme sui requisiti patrimoniali nell’Unione, è importante garantire un approccio uniforme in merito alle deduzioni dai fondi propri di alcuni elementi come le perdite relative all’esercizio in corso, le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e le attività dei fondi pensione a prestazioni definite. |
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(13) |
Per garantire una valutazione coerente degli incentivi al rimborso in tutta l’Unione, è necessario descrivere i casi in cui ci si aspetta che lo strumento probabilmente verrà rimborsato. È altresì necessario elaborare norme che favoriscano la tempestiva attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite per strumenti ibridi, in modo da aumentare in futuro l’assorbimento delle perdite di questi strumenti. Inoltre, poiché gli strumenti emessi da società veicolo offrono una minore certezza in termini prudenziali rispetto agli strumenti emessi direttamente, l’utilizzo di società veicolo per l’emissione indiretta di fondi propri deve essere limitata e inquadrata in termini rigorosi. |
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(14) |
Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di garantire un calcolo prudenzialmente appropriato delle esposizioni degli enti verso le partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici e la necessità di assicurare che questo non diventi eccessivamente oneroso per loro. |
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(15) |
Si ritiene necessario prevedere un processo dettagliato e completo per la concessione dell’autorizzazione a ridurre i fondi propri da parte delle autorità di vigilanza competenti. I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non dovrebbero essere annunciati ai possessori prima che l’ente abbia ottenuto l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente. Gli enti dovrebbero fornire un elenco dettagliato degli elementi, affinché l’autorità competente possa disporre di tutte le informazioni necessarie prima di decidere se concedere la propria approvazione. |
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(16) |
Sono concesse, laddove opportuno, deroghe temporanee alla deduzione dagli elementi dei fondi propri per consentire l’attuazione di piani di assistenza finanziaria. Pertanto, la durata di tali deroghe non dovrebbe superare la durata dei piani di assistenza finanziaria. |
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(17) |
Affinché le società veicolo abbiano i requisiti per essere incluse tra gli elementi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 e 2, le attività di tali società non investite in strumenti di fondi propri emessi dagli enti dovrebbero rimanere a un livello minimo e poco significativo. A tale scopo, a questo importo delle attività viene imposto un limite espresso in relazione alla media delle attività totali della società veicolo. |
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(18) |
Le disposizioni transitorie mirano a consentire un passaggio agevole al nuovo quadro normativo; è quindi importante che il trattamento previsto dalle disposizioni transitorie per filtri e deduzioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013 sia applicato uniformemente, ma in modo da tenere conto del punto di partenza originario creato dalle norme nazionali che recepiscono il precedente regime normativo dell’Unione rappresentato dalle direttive 2006/48/CE (2) e 2006/49/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(19) |
Gli strumenti di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in eccesso soggetti alla clausola grandfathering conformemente alle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 possono, sulla base di tali disposizioni, essere inclusi nei limiti degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering per le classi inferiori di capitale. Questo tuttavia non può alterare i limiti per gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering per le classi inferiori; pertanto, qualsiasi inclusione nei limiti della clausola grandfathering per la classe inferiore dovrebbe essere possibile solo se vi è margine sufficiente in quella classe inferiore. Infine, poiché si tratta di strumenti in eccesso della classe superiore, dovrebbe essere possibile riclassificare successivamente questi strumenti in una classe superiore di capitale. |
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(20) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’Autorità bancaria europea alla Commissione. |
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(21) |
L’Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(22) |
È opportuno che l’Autorità bancaria europea effettui una revisione dell’applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme in materia di procedure d’autorizzazione per il rimborso di strumenti di capitale primario di classe 1 delle società mutue, delle società cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi, e proponga modifiche, se del caso. |
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(23) |
L’Autorità bancaria europea ha consultato l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in materia di trattamento degli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e in materia di trattamento degli strumenti di capitale delle imprese escluse dal campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa regole concernenti:
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a) |
il significato di «prevedibile» quando si stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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b) |
le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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c) |
le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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d) |
la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all’ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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e) |
l’ulteriore specifica del concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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f) |
l’applicazione delle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 e di altre deduzioni per il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2 ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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g) |
i criteri in base ai quali un’autorità competente autorizza un ente a ridurre l’importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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h) |
la forma e la natura degli incentivi al rimborso, la natura di un’eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1 a seguito di una svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo, le procedure e le scadenze relative ad eventi attivatori, le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione e l’uso di società veicolo di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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i) |
il margine di prudenza richiesto in stime utilizzate in alternativa al calcolo delle esposizioni sottostanti per partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici di cui all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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j) |
alcune condizioni particolari che devono essere soddisfatte prima che le autorità di vigilanza possano concedere l’autorizzazione a ridurre i fondi propri e la relativa procedura di cui all’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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k) |
le condizioni per la concessione di una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri di cui all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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l) |
i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di «minimo» e «non significativo» ai fini della determinazione del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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m) |
le condizioni particolari per gli aggiustamenti da apportare ai fondi propri in base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 481, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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n) |
le condizioni per gli elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri, di cui all’articolo 487, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
CAPO II
ELEMENTI DEI FONDI PROPRI
SEZIONE 1
Capitale primario di classe 1 e relativi strumenti
Articolo 2
Il significato di «prevedibile» in dividendo prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Se l’organo di amministrazione dell’ente adotta formalmente o propone una decisione all’organismo competente dell’ente in merito all’importo dei dividendi da distribuire, tale importo è dedotto dagli utili di periodo o di fine esercizio corrispondenti.
3. Quando si distribuiscono dividendi intermedi, l’importo residuo degli utili di periodo derivante dal calcolo di cui al paragrafo 2, che deve essere aggiunto agli elementi del capitale primario di classe 1, è ridotto, tenendo conto delle norme di cui ai paragrafi 2 e 4, dell’importo di qualsiasi dividendo che si prevede sarà distribuito da quegli utili di periodo residui e versato con i dividendi finali per l’esercizio finanziario completo.
4. Prima che l’organo di amministrazione adotti formalmente o proponga una decisione all’organo competente in merito alla distribuzione dei dividendi, l’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è uguale all’importo degli utili di periodo o di fine esercizio moltiplicato per il tasso di distribuzione degli utili.
5. Il tasso di distribuzione degli utili è determinato sulla base della politica dei dividendi approvata per il periodo pertinente dall’organo di amministrazione o da altri organi competenti.
6. Se la politica dei dividendi prevede un intervallo di valori, invece di un valore fisso, per il tasso di distribuzione degli utili, ai fini del paragrafo 2 è usato il limite superiore dell’intervallo.
7. In mancanza di una politica dei dividendi approvata oppure se, a giudizio dell’autorità competente, è probabile che l’ente non applichi la propria politica dei dividendi, o ancora se questa politica non costituisce un principio prudente su cui determinare l’importo della deduzione, il tasso di distribuzione degli utili si basa sul maggiore dei due elementi seguenti:
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a) |
la media dei tassi di distribuzione degli utili dei tre anni precedenti all’anno in esame; |
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b) |
il tasso di distribuzione degli utili dell’anno che precede l’anno in esame. |
8. L’autorità competente può consentire all’ente di aggiustare il calcolo del tasso di distribuzione degli utili di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), per escludere i dividendi straordinari distribuiti nel periodo in questione.
9. Per determinare l’importo dei dividendi prevedibili da dedurre si tiene conto degli eventuali limiti di natura normativa imposti alle distribuzioni, e in particolare dei limiti introdotti ai sensi dell’articolo 141 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L’importo degli utili dopo la deduzione degli oneri prevedibili soggetti a tali limiti può essere incluso integralmente negli elementi del capitale primario di classe 1 laddove si soddisfi la condizione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se tali limiti sono applicabili, i dividendi prevedibili da dedurre si basano sul piano di conservazione del capitale concordato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.
10. L’importo dei dividendi prevedibili da distribuire in una forma che non riduca l’importo degli elementi del capitale primario di classe 1, ad esempio i dividendi in forma di azioni, non sono dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio da includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1.
11. Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse ai dividendi prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.
Articolo 3
Il significato di «prevedibile» in onere prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’importo degli oneri prevedibili di cui tener conto comprende i seguenti elementi:
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a) |
l’importo delle imposte; |
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b) |
l’importo connesso a qualsiasi obbligo o circostanza emersi durante il relativo periodo di riferimento per la segnalazione che probabilmente riducono gli utili dell’ente e per i quali l’autorità competente non riscontra che sono state effettuate tutte le rettifiche di valore necessarie, come le rettifiche di valore supplementari di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013, o i necessari accantonamenti. |
2. Gli oneri prevedibili che non sono già stati inclusi nel conto profitti e perdite sono assegnati al periodo intermedio durante il quale sono stati sostenuti, in modo che a ciascun periodo intermedio corrisponda un importo ragionevole di tali oneri. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.
3. Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse agli oneri prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.
Articolo 4
Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società cooperativa ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società cooperativa ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Per poter essere considerati società cooperative ai fini del paragrafo 1, gli enti devono avere uno dei seguenti status giuridici:
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a) |
in Austria: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (e.Gen.)» oppure «registrierte Genossenschaft» in virtù del «Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG)»; |
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b) |
in Belgio: essere registrati come «Société Coopérative/Cooperative Vennostchap» e approvati in virtù del regio decreto dell’8 gennaio 1962, il quale fissa le condizioni di approvazione dei raggruppamenti nazionali di società cooperative e delle società cooperative; |
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c) |
a Cipro: essere registrati come «Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ» istituiti ai sensi delle leggi sulle società cooperative del 1985; |
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d) |
nella Repubblica ceca: essere autorizzati come «spořitelní a úvěrní družstvo» in virtù della «zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev»; |
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e) |
in Danimarca: essere registrati come «andelskasser» o «sammenslutninger af andelskasser» in forza della legge danese sull’attività finanziaria; |
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f) |
in Finlandia: essere registrati come:
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g) |
in Francia: essere registrati come «sociétés coopératives» ai sensi della «Loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération» e autorizzati come «banques mutualistes ou coopératives» in virtù del «Code monétaire et financier, partie législative, Livre V, titre Ier, chapitre II»; |
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h) |
in Germania: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (eG)» in virtù del «Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz–GenG)»; |
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i) |
in Grecia: essere registrati come «Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί» in forza della legge sulle cooperative n. 1667/1986 che operano come enti creditizi e possono essere classificati come «Συνεταιριστική Τράπεζα» in virtù della legge bancaria n. 3601/2007; |
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j) |
in Ungheria: essere registrati come «Szövetkezeti hitelintézet» ai sensi della legge CXII del 1996 sugli enti creditizi e le imprese finanziarie; |
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k) |
in Italia: essere registrati come:
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l) |
in Lussemburgo: essere registrati come «Sociétés cooperatives» di cui alla sezione VI della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali; |
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m) |
nei Paesi Bassi: essere registrati come «coöperaties» oppure «onderlinge waarborgmaatschappijen» in virtù del «Libro 2, titolo 3 Rechtspersonen of the Burgerlijk wetboek»; |
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n) |
in Polonia: essere registrati come «bank spółdzielczy» conformemente alle disposizioni del «Prawo bankowe»; |
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o) |
in Portogallo: essere registrati come «Caixa de Crédito Agrícola Mútuo» oppure come «Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo» in virtù del «Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola» approvato con Decreto-Lei n. 24/91, de 11 de Janeiro; |
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p) |
in Romania: essere registrati come «Organizații cooperatiste de credit» conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale d’urgenza n. 99/2006 sugli enti creditizi e l’adeguatezza patrimoniale, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge n. 227/2007; |
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q) |
in Spagna: essere registrati come «Cooperativas de Crédito» in virtù della «Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito»; |
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r) |
in Svezia: essere registrati come «Medlemsbank» ai sensi della «Lag (1995:1570) om medlemsbanker» oppure come «Kreditmarknadsförening» in virtù della «Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse»; |
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s) |
nel Regno Unito: essere registrati come «cooperative societies» in forza dell’«Industrial and Provident Societies Act» del 1965 e dell’«Industrial and Provident Societies Act» (Irlanda del Nord) del 1969. |
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente.
Articolo 5
Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente di risparmio ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Perché possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:
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a) |
in Austria: essere registrato come «Sparkasse» a norma del paragrafo 1, primo comma, del «Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SpG)»; |
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b) |
in Danimarca: essere registrato come «Sparekasser» ai sensi della legge danese sull’attività finanziaria; |
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c) |
in Finlandia: essere registrato come «Säästöpankki» oppure «Sparbank» in virtù della «Säästöpankkilaki» o della «Sparbankslag»; |
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d) |
in Germania: essere registrato come «Sparkasse» ai sensi delle seguenti leggi:
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e) |
in Spagna: essere registrato come «Cajas de Ahorros» in virtù del «Real Decreto-Ley 2532/1929, de 21 de noviembre, sobre Régimen del Ahorro Popular»; |
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f) |
in Svezia: essere registrato come «Sparbank» in forza della «Sparbankslag (1987:619)». |
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Perché un ente possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, ai sensi della normativa nazionale applicabile la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto a riserve che non deve essere necessariamente proporzionato al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 6
Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società mutua ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Perché l’ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, deve avere uno dei seguenti status giuridici:
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a) |
in Danimarca: associazioni («Foreninger») o fondi («Fonde») derivanti dalla conversione in società a responsabilità limitata di imprese di assicurazioni («Forsikringsselskaber»), istituti di credito ipotecario («Realkreditinstitutter»), casse di risparmio («Sparekasser»), casse di risparmio cooperative («Andelskasser») e affiliazioni delle casse di risparmio cooperative («Sammenslutninger af andelskasser») in forza della legge danese sull’attività finanziaria; |
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b) |
in Irlanda: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1989; |
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c) |
nel Regno Unito: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1986; «savings bank» a norma del «Savings Bank (Scotland) Act» del 1819. |
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Perché un ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve deve essere detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono il diritto agli utili e alle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile.
Articolo 7
Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente analogo ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:
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a) |
in Austria: «Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken» in forza del «Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG)»; |
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b) |
in Finlandia: «Hypoteekkiyhdistys» oppure «Hypoteksförening» a norma della «Laki hypoteekkiyhdistyksistä» o della «Lag om hypoteksföreningar». |
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Perché l’ente sia considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, deve essere inoltre soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
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a) |
se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente; |
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b) |
ai sensi della normativa nazionale applicabile, la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto ad una parte delle riserve che non deve essere necessariamente proporzionata al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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c) |
l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve è detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi. |
Articolo 8
Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 è considerato finanziamento non diretto.
2. Ai fini del paragrafo 1, il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisto dei suoi strumenti di capitale.
3. Il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall’acquisto degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell’ente creditizio una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, o che sia considerata una parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del principio contabile internazionale IAS n. 24 in merito all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate applicato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall’autorità competente, qualora l’ente non sia in grado di dimostrare che:
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a) |
l’operazione viene effettuata a condizioni simili a quelle di altre operazioni con terzi; e |
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b) |
la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento. |
Articolo 9
Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisto degli strumenti di capitale di un ente includono:
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a) |
il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l’ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti:
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b) |
il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti esterni protetti da una garanzia o dall’uso di un derivato su crediti o garantiti in altro modo così da trasferire il rischio di credito all’ente o a qualsiasi soggetto su cui l’ente eserciti un controllo diretto o indiretto oppure a qualsiasi soggetto compreso in uno dei seguenti ambiti:
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c) |
il finanziamento di un mutuatario che trasferisce il finanziamento all’investitore finale per l’acquisto, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente. |
2. Perché un finanziamento sia considerato un finanziamento indiretto ai fini del paragrafo 1, devono essere altresì soddisfatte le condizioni seguenti, ove applicabili:
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a) |
l’investitore non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
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b) |
il soggetto esterno non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
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3. Al momento di stabilire se l’acquisto di uno strumento di capitale comporti un finanziamento diretto o indiretto in conformità all’articolo 8, l’importo da prendere in considerazione è al netto di qualsiasi riduzione di valore effettuata a seguito di valutazione individuale.
4. Per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto a norma dell’articolo 8 e qualora il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia vengano concessi a persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione qualificata nell’ente creditizio oppure che sono considerate una parte correlata di cui al paragrafo 3, l’ente garantisce, su base continuativa, di non aver erogato il prestito né altre forme di finanziamento o garanzia allo scopo di sottoscrivere direttamente o indirettamente strumenti di capitale dell’ente. Se il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia sono erogati ad altre parti, l’ente effettua tale controllo con la massima diligenza possibile.
5. Per quanto riguarda le società mutue o cooperative e gli enti analoghi, qualora la normativa nazionale o lo statuto dell’ente impongano al cliente di sottoscrivere strumenti di capitale per ottenere un prestito, tale prestito non è considerato un finanziamento diretto o indiretto qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
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a) |
l’importo della sottoscrizione è considerato non rilevante dall’autorità competente; |
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b) |
lo scopo del prestito non consiste nell’acquisto di strumenti di capitale dell’ente che eroga il prestito; |
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c) |
la sottoscrizione di uno o più strumenti di capitale dell’ente è necessaria affinché il beneficiario del prestito divenga membro della società mutua o cooperativa o dell’ente analogo. |
Articolo 10
Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Un ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 con possibilità di rimborso soltanto qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale applicabile.
2. La capacità dell’ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l’importo rimborsabile. L’ente è in grado di rinviare il rimborso o di limitare l’importo rimborsabile per un periodo illimitato in conformità al paragrafo 3.
3. L’entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall’ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi:
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a) |
la situazione complessiva dell’ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità; |
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b) |
l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della stessa direttiva. |
Articolo 11
Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. I limiti al rimborso inclusi nelle disposizioni contrattuali o di legge che regolano gli strumenti non impediscono all’autorità competente di limitare ulteriormente il rimborso degli strumenti su una base appropriata come previsto all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le autorità competenti valutano la base sulla quale è limitato il rimborso ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge che regolano lo strumento. Esse impongono agli enti di modificare le corrispondenti disposizioni contrattuali se non sono convinte che la base sulla quale è limitato il rimborso sia appropriata. Se gli strumenti sono regolati dalla normativa nazionale in assenza di disposizioni contrattuali, perché gli strumenti abbiano i requisiti per essere considerati capitale primario di classe 1 la legislazione deve consentire all’ente di limitare il rimborso come previsto dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 3.
3. Qualsiasi decisione di limitare il rimborso è documentata internamente e segnalata per iscritto dall’ente all’autorità competente, specificando i motivi per i quali, alla luce dei criteri fissati nel paragrafo 3, un rimborso è stato rifiutato o rinviato in tutto o in parte.
4. Se nello stesso periodo di tempo si adottano varie decisioni in materia di limitazione del rimborso, gli enti possono documentare tali decisioni in un unico complesso di documenti.
SEZIONE 2
Filtri prudenziali
Articolo 12
Il concetto di plusvalenza ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il concetto di plusvalenza di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 indica qualsiasi plusvalenza rilevata per l’ente che sia contabilizzata come aumento di qualsiasi elemento dei fondi propri e sia connessa al reddito futuro atteso derivante dalla vendita di attività cartolarizzate quando queste sono cancellate dallo stato patrimoniale dell’ente nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione.
2. La plusvalenza rilevata è calcolata come differenza tra gli elementi di cui alle seguenti lettere a) e b) determinati in sede di applicazione della pertinente disciplina contabile:
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a) |
il valore netto delle attività ricevute comprensivo di tutte le nuove attività ottenute diminuito di qualsiasi altra attività data o di tutte le nuove passività assunte; |
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b) |
il valore contabile delle attività cartolarizzate o della parte eliminata contabilmente. |
3. La plusvalenza rilevata connessa al reddito futuro atteso fa riferimento, in questo contesto, al futuro «margine positivo» previsto ai sensi dell’articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013.
SEZIONE 3
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 13
Deduzioni delle perdite relative all’esercizio in corso ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Per calcolare il capitale primario di classe 1 durante l’anno, e indipendentemente dal fatto che l’ente chiuda o meno i propri conti finanziari alla fine di ogni periodo intermedio, l’ente redige il conto profitti e perdite e deduce le perdite dagli elementi del capitale primario di classe 1 allorché si verificano.
2. Ai fini della redazione del conto profitti e perdite a norma del paragrafo 1, le entrate e le spese sono determinate secondo la stessa procedura e sulla base degli stessi principi contabili seguiti per la relazione finanziaria di fine anno. Le entrate e le spese sono stimate con prudenza e assegnate al periodo intermedio nel quale si sono verificate, in modo che a ciascun periodo intermedio venga assegnato un importo ragionevole delle entrate e delle spese annuali previste. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.
3. Se le perdite relative all’esercizio in corso hanno già ridotto gli elementi del capitale primario di classe 1 in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno, la deduzione non è necessaria. Ai fini del presente articolo, per relazione finanziaria si intende che profitti e perdite sono stati determinati dopo la chiusura dei conti intermedi o annuali, conformemente alla disciplina contabile cui l’ente è soggetto a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (9) relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano ugualmente ai profitti e alle perdite inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate.
Articolo 14
Deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. La compensazione tra le attività fiscali differite e le passività fiscali differite associate si svolge separatamente per ciascun soggetto passivo. Le passività fiscali differite associate si limitano a quelle derivanti dalla normativa fiscale della stessa giurisdizione delle attività fiscali differite. Per calcolare le attività e le passività fiscali differite a livello consolidato, un soggetto passivo comprende, qualunque sia il loro numero, soggetti rientranti nello stesso gruppo fiscale, consolidato fiscale, unità a fini fiscali o dichiarazione dei redditi consolidata ai sensi della normativa nazionale applicabile.
3. L’importo delle passività fiscali differite associate ammissibili alla compensazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è pari alla differenza tra l’importo di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b):
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a) |
l’importo delle passività fiscali differite rilevate conformemente alla disciplina contabile applicabile; |
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b) |
l’importo delle passività fiscali differite associate derivanti dalle attività immateriali e dalle attività dei fondi pensione a prestazioni definite. |
Articolo 15
Deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’autorità competente concede la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 soltanto se la facoltà di utilizzare le rispettive attività dei fondi pensione a prestazioni definite senza restrizioni comporta l’accesso immediato e illimitato alle attività, per esempio quando l’uso delle attività non è ristretto da limiti di alcun tipo e non vi è alcun diritto di terzi su tali attività.
2. È presumibile che vi sia accesso illimitato alle attività quando l’ente non è tenuto a chiedere e ottenere un’approvazione specifica del gestore dei fondi pensione o dei beneficiari delle pensioni ogni volta che vuole accedere ai fondi in eccesso del piano.
Articolo 16
Deduzioni dei tributi prevedibili ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera l), e dell’articolo 56, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. A condizione che l’ente applichi una disciplina contabile e politiche contabili che prevedono la piena rilevazione delle passività fiscali correnti e differite connesse alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite, l’ente può considerare che i tributi prevedibili siano già stati presi in considerazione. L’autorità competente si accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie conformemente ai principi contabili applicabili o a qualsiasi altro aggiustamento.
2. Se l’ente calcola il proprio capitale primario di classe 1 sulla base del bilancio redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, la condizione di cui al paragrafo 1 è considerata soddisfatta.
3. Se la condizione di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, l’ente riduce gli elementi del proprio capitale primario di classe 1 dell’importo stimato dei tributi correnti e differiti non ancora rilevati nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite connessi alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite. L’importo stimato dei tributi correnti e differiti è calcolato utilizzando un approccio equivalente a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1606/2002. L’importo stimato dei tributi differiti non può essere compensato con attività fiscali differite che non sono rilevate nel bilancio.
SEZIONE 4
Altre deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2
Articolo 17
Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Gli strumenti di capitale di enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono dedotti in base ai seguenti calcoli:
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a) |
tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all’ente finanziario che li ha emessi e che, se l’ente finanziario è soggetto a requisiti di solvibilità, sono inclusi nella classe di qualità più elevata dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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b) |
tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all’emittente e che, se l’ente finanziario non è soggetto a requisiti di solvibilità, sono perpetui, assorbono la prima e proporzionalmente più cospicua parte delle perdite, man mano che queste si verificano, sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione e non godono di alcuna distribuzione preferenziale o predeterminata sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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c) |
qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dal capitale primario di classe 1; |
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d) |
qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1 è insufficiente, il rimanente importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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e) |
qualsiasi altro strumento incluso tra i fondi propri dell’ente finanziario in conformità al pertinente quadro prudenziale applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare che si applicano le condizioni di cui alle lettere a), b), c) o d), è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1. |
2. Nei casi previsti al paragrafo 3, per gli strumenti di capitale detenuti gli enti applicano le deduzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base di un approccio di deduzione corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, per approccio di deduzione corrispondente si intende un approccio che applica la deduzione alla stessa componente del capitale alla quale apparterrebbe lo strumento di capitale se fosse emesso dall’ente stesso.
3. Le deduzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:
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a) |
se l’ente finanziario è autorizzato e soggetto a vigilanza da parte dell’autorità competente e sottoposto a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale approccio si applica agli enti finanziari di un paese terzo soltanto dopo che sia stata effettuata la valutazione dell’equivalenza del regime prudenziale del paese terzo in questione a norma di tale regolamento e che sia stato concluso che tale regime è almeno equivalente a quello applicato nell’Unione; |
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b) |
se l’ente finanziario è un istituto di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e non beneficia di deroghe facoltative di cui all’articolo 9 della direttiva; |
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c) |
se l’ente finanziario è un istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e non beneficia di alcuna deroga secondo quanto previsto all’articolo 26 di tale direttiva; |
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d) |
se l’ente finanziario è un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
Articolo 18
Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a un regime di solvibilità valutato come non equivalente a quello previsto al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE, secondo la procedura di cui all’articolo 227 di tale direttiva, oppure non valutato, sono dedotti nel modo seguente:
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a) |
tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che li hanno emessi, e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite in base al regime del paese terzo sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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b) |
qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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c) |
qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo in eccesso supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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d) |
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a requisiti prudenziali di solvibilità, qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare l’applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1. |
2. Se il regime di solvibilità di un paese terzo, comprese le disposizioni in materia di fondi propri, è stato valutato come equivalente a quello stabilito al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE conformemente alla procedura di cui all’articolo 227 di tale direttiva, gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi detenuti sono trattati come strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate conformemente all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE.
3. Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti applicano le deduzioni di cui all’articolo 44, lettera b), all’articolo 58, lettera b), o all’articolo 68, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso, per gli elementi assicurativi dei fondi propri detenuti.
Articolo 19
Deduzione di strumenti di capitale di imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli strumenti di capitale di imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva sono dedotti nel modo seguente:
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a) |
tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile all’impresa che li ha emessi e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dal capitale primario di classe 1; |
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b) |
qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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c) |
qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se questo importo supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1; |
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d) |
qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri dell’impresa in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare l’applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dal capitale primario di classe 1. |
CAPO III
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
SEZIONE 1
Forma e natura degli incentivi al rimborso
Articolo 20
Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 63, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Si intendono per incentivi al rimborso tutte le caratteristiche che, alla data di emissione, fanno presumere che lo strumento di capitale verrà probabilmente rimborsato.
2. Gli incentivi di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti forme:
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a) |
un’opzione call associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa; |
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b) |
un’opzione call associata all’obbligo o all’opzione, per l’investitore, di convertire lo strumento in uno strumento di capitale primario di classe 1 in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa; |
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c) |
un’opzione call associata a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap; |
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d) |
un’opzione call associata al futuro incremento dell’importo di rimborso; |
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e) |
un’opzione di ricommercializzazione associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento o a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap qualora lo strumento non sia oggetto di ricommercializzazione; |
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f) |
la commercializzazione dello strumento in modo tale da far intendere agli investitori che sarà soggetto a call. |
SEZIONE 2
Conversione o svalutazione del valore nominale
Articolo 21
Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), e dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. La svalutazione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 che comprendono un simile meccanismo di svalutazione e un livello di attivazione identico.
2. Perché la svalutazione sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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a) |
le eventuali distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull’importo nominale ridotto; |
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b) |
le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l’ente ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali; |
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c) |
qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell’ente conformemente alle restrizioni di cui alle lettere da d) a f) senza che l’ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche; |
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d) |
la rivalutazione è effettuata su base proporzionale tra strumenti aggiuntivi di classe 1 simili che sono stati svalutati; |
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e) |
l’importo massimo da attribuire alla somma della rivalutazione dello strumento e del pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto è uguale all’utile dell’ente moltiplicato per l’importo ottenuto dividendo l’importo determinato al punto 1) per l’importo determinato al punto 2):
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f) |
la somma delle rivalutazioni e dei pagamenti delle cedole sull’importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del capitale primario di classe 1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1, alle restrizioni concernenti l’ammontare massimo distribuibile di cui all’articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, quale recepita nella legislazione o regolamentazione nazionale. |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera e), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.
Articolo 22
Procedure e scadenze per l’accertamento di un evento attivatore verificatosi ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Se l’ente ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento a livello di applicazione dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell’ente accerta senza indugio l’evento attivatore, e vi è l’obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento.
2. L’importo da svalutare o convertire si determina prima possibile, al massimo entro un mese dall’accertamento dell’evento attivatore a norma del paragrafo 1.
3. L’autorità competente può richiedere che il periodo massimo di un mese di cui al paragrafo 2 venga ridotto qualora consideri che vi sia sufficiente certezza sull’importo da convertire o svalutare o qualora ritenga necessario procedere all’immediata conversione o svalutazione.
4. Qualora si richieda una revisione indipendente dell’importo da svalutare o convertire, conformemente alle disposizioni che regolano lo strumento aggiuntivo di classe 1, o qualora l’autorità competente richieda una revisione indipendente per determinare l’importo da svalutare o convertire, l’organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell’ente accerta che questo avvenga immediatamente. La revisione indipendente è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti all’ente in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento aggiuntivo di classe 1 e al rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
SEZIONE 3
Caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione
Articolo 23
Caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013
Tra le caratteristiche che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione di un ente si annoverano le disposizioni in base alle quali l’ente deve compensare gli attuali possessori di strumenti di capitale se viene emesso un nuovo strumento di capitale.
SEZIONE 4
Uso di società veicolo per l’emissione indiretta di strumenti di fondi propri
Articolo 24
Uso di società veicolo per l’emissione indiretta di strumenti di fondi propri ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e dell’articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Se l’ente o un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emette uno strumento di capitale sottoscritto da una società veicolo, lo strumento di capitale non è contabilizzato, al livello dell’ente o del suddetto soggetto, quale capitale di qualità superiore alla qualità minima del capitale emesso a favore della società veicolo e del capitale emesso a favore di terzi dalla società veicolo. Tale requisito si applica al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
2. I diritti dei possessori degli strumenti emessi dalla società veicolo non sono più favorevoli del caso in cui lo strumento sia emesso direttamente dall’ente o da un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
CAPO IV
REQUISITI GENERALI
SEZIONE 1
Partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici
Articolo 25
Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Una stima è sufficientemente prudente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
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a) |
se il regolamento di gestione dell’indice specifica che uno strumento di capitale di un soggetto del settore finanziario che fa parte dell’indice non può superare una percentuale massima dell’indice, l’ente utilizza tale percentuale come stima per il valore degli strumenti detenuti dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l’ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti; |
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b) |
quando l’ente non è in grado di stabilire la percentuale massima di cui alla lettera a) e l’indice, come dimostrato dal suo regolamento di gestione o da altre informazioni pertinenti, comprende strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l’ente deduce l’importo integrale dell’indice detenuto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l’ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti. |
2. Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue:
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a) |
una partecipazione indiretta derivante dalla detenzione di indici comprende la percentuale dell’indice investita negli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2 dei soggetti del settore finanziario inclusi nell’indice; |
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b) |
tra gli indici rientrano tra l’altro i fondi indicizzati, gli indici azionari o obbligazionari o qualsiasi altro sistema in cui lo strumento sottostante è uno strumento di capitale emesso da un soggetto del settore finanziario. |
Articolo 26
Significato di «oneroso sotto il profilo operativo» di cui all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per oneroso sotto il profilo operativo si intendono le situazioni in cui l’applicazione di metodi look-through per le partecipazioni di capitale in soggetti del settore finanziario su base continuativa è ingiustificata, secondo la valutazione delle autorità competenti. Nella loro valutazione della natura di situazioni onerose sotto il profilo operativo, le autorità competenti tengono conto della bassa rilevanza e del breve periodo di detenzione di tali posizioni. Nel caso di periodi di detenzione di breve durata, è necessario che l’ente dimostri la forte liquidità dell’indice.
2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che una posizione sia di bassa rilevanza se si soddisfano tutte le seguenti condizioni:
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a) |
la singola esposizione netta derivante dalla detenzione di indici misurata prima del look-through non supera il 2 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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b) |
l’esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici prima del look-through non supera il 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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c) |
la somma dell’esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici misurata prima del look-through e di ogni altra partecipazione che venga dedotta ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 non supera il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
SEZIONE 2
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri
Articolo 27
Significato di «sostenibile» per la capacità di reddito dell’ente ai fini dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Con l’espressione sostenibile per la capacità di reddito dell’ente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si intende che la redditività dell’ente, secondo la valutazione dell’autorità competente, continua a essere stabile o non si registrano cambiamenti negativi dopo la sostituzione degli strumenti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a quella data e per il prossimo futuro. La valutazione dell’autorità competente tiene conto della redditività dell’ente in situazioni di stress.
Articolo 28
Procedura e dati da fornire per la richiesta di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non sono annunciati ai possessori degli strumenti prima che l’ente abbia ottenuto l’approvazione preventiva dell’autorità competente.
2. Se si prevede che i riacquisti integrali o parziali e i rimborsi abbiano luogo con sufficiente certezza, e dopo aver ottenuto l’approvazione preventiva dell’autorità competente, l’ente deduce gli importi corrispondenti da riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare dagli elementi corrispondenti dei fondi propri prima che abbiano luogo gli effettivi riacquisti integrali o parziali e i rimborsi. Si ritiene che vi sia sufficiente certezza in particolare quando l’ente annuncia pubblicamente l’intenzione di riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare uno strumento di fondi propri.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
Articolo 29
Presentazione della domanda di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 e dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e basi appropriate per limitare il rimborso ai fini dell’articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Un ente presenta una domanda di autorizzazione all’autorità competente prima di riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1 oppure prima di rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.
2. La domanda può includere un piano per svolgere, in un periodo limitato di tempo, le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per diversi strumenti di capitale.
3. Nel caso di riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi, le autorità competenti possono fornire un’autorizzazione preventiva, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, alle azioni di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato.
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a) |
Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, tale importo non supera il minore dei seguenti importi:
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b) |
Per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2, l’importo predeterminato non supera il minore dei seguenti importi:
|
4. Le autorità competenti possono anche concedere anticipatamente la propria autorizzazione a svolgere le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 se gli strumenti di fondi propri interessati sono trasferiti ai dipendenti dell’ente come parte della loro remunerazione. Gli enti informano le autorità competenti qualora strumenti di fondi propri vengano acquistati a tali scopi e deducono tali strumenti dai fondi propri sulla base di un approccio di deduzione corrispondente per il periodo in cui essi sono detenuti dall’ente. Una deduzione su una base corrispondente non è più necessaria se le spese connesse a qualsiasi azione effettuate conformemente al presente paragrafo sono già incluse nei fondi propri in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno.
5. Un’autorità competente può concedere anticipatamente la propria autorizzazione, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, a svolgere un’azione di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato, se l’importo degli strumenti di fondi propri da rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare non è rilevante in relazione all’importo in essere della corrispondente emissione dopo che si sia verificato il rimborso, anche anticipato, o il riacquisto.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
Articolo 30
Contenuto della domanda che l’ente deve presentare ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. La domanda di cui all’articolo 29 è corredata dalle seguenti informazioni:
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a) |
una valida spiegazione delle ragioni per lo svolgimento di una delle azioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1; |
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b) |
informazioni sui requisiti patrimoniali e le riserve di capitale, relative almeno a un periodo triennale, comprensive del livello e della composizione dei fondi propri prima e dopo lo svolgimento dell’azione e l’impatto dell’azione sui requisiti regolamentari; |
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c) |
l’impatto della sostituzione di uno strumento di capitale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla redditività dell’ente; |
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d) |
una valutazione dei rischi a cui l’ente è o può essere esposto e della possibilità che il livello dei fondi propri garantisca una copertura adeguata di tali rischi, comprese le prove di stress sui rischi principali che evidenziano le perdite potenziali in diversi scenari; |
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e) |
qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall’autorità competente per valutare l’opportunità di accordare un’autorizzazione a norma dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
2. L’autorità competente dispensa gli enti dal presentare alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2 qualora si sia accertata che tali informazioni sono già a sua disposizione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
Articolo 31
Tempi di presentazione della domanda da parte dell’ente e del trattamento della domanda da parte dell’autorità competente ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 all’autorità competente almeno tre mesi prima della data in cui una delle azioni specificate all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 viene annunciata ai possessori degli strumenti.
2. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti, caso per caso e in circostanze eccezionali, a trasmettere la domanda di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo più breve dei tre mesi previsti.
3. L’autorità competente tratta la domanda nel periodo di tempo previsto al paragrafo 1 o nel periodo di tempo di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti tengono conto delle nuove informazioni ricevute in questo periodo, se esse sono disponibili e se ritengono che tali informazioni siano rilevanti. Le autorità competenti cominciano a trattare la domanda soltanto quando siano convinte di aver ricevuto dall’ente le informazioni previste all’articolo 28.
Articolo 32
Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi, la domanda di cui all’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 6 e le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità competente con la stessa frequenza con la quale l’organo competente dell’ente esamina i rimborsi.
2. Le autorità competenti possono autorizzare anticipatamente una delle azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un importo specifico predeterminato da rimborsare, al netto dell’importo della sottoscrizione di nuovi strumenti di capitale primario di classe 1 versati in un periodo fino a un anno. Tale importo predeterminato può arrivare fino al 2 % del capitale primario di classe 1, se le predette autorità sono convinte che tale azione non potrà costituire un pericolo per la situazione di solvibilità attuale o futura dell’ente.
SEZIONE 3
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri
Articolo 33
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri ai fini dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Per «temporanea» si intende una deroga di durata non superiore al periodo previsto dal piano di assistenza finanziaria. La deroga non è concessa per un periodo superiore a 5 anni.
2. La deroga si applica soltanto in relazione ai nuovi strumenti detenuti nel soggetto del settore finanziario oggetto dell’operazione di assistenza finanziaria.
3. Per concedere una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, un’autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto del settore finanziario quando l’operazione è svolta in base a un piano ed è approvata dall’autorità competente, e il piano definisce chiaramente fasi, tempi e obiettivi e specifica l’interazione tra le detenzioni temporanee e l’operazione di assistenza finanziaria.
CAPO V
INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
Articolo 34
Tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i significati di «minimo» e «non significativo» in merito agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo ai fini dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le attività di una società veicolo sono considerate minime e non significative se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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a) |
le attività della società veicolo che non sono costituite dagli investimenti nei fondi propri della filiazione correlata sono limitate a disponibilità liquide destinate al pagamento delle cedole e al rimborso degli strumenti di fondi propri che giungono a scadenza; |
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b) |
l’importo delle attività della società veicolo diverse da quelle indicate alla lettera a) non sono superiori allo 0,5 % della media delle attività totali della società veicolo negli ultimi tre anni. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare un ente a utilizzare una percentuale più alta, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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a) |
la percentuale più alta è necessaria per consentire esclusivamente la copertura dei costi di esercizio della società veicolo; |
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b) |
il corrispondente importo nominale non supera i 500 000 EUR. |
CAPO VI
DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 IN RELAZIONE AI FONDI PROPRI
Articolo 35
Filtri e deduzioni aggiuntivi ai fini dell’articolo 481, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Gli aggiustamenti agli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, ai sensi dell’articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono applicati conformemente ai paragrafi da 2 a 7.
2. Se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri derivano dagli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 57, lettere a), b), e c), della direttiva 2006/48/CE, gli aggiustamenti sono effettuati in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.
3. In casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati alla totalità degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da a) a c) bis, della direttiva 2006/48/CE, tenendo conto dell’articolo 154 di tale direttiva, l’aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.
4. Se l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.
5. In casi diversi da quelli previsti ai paragrafi 1 e 2, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati agli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 57, lettere da d) a h) o all’importo totale dei fondi propri della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, l’aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale di classe 2.
6. Se l’importo degli elementi del capitale di classe 2 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1.
7. Se l’importo degli elementi del capitale di classe 2 e del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.
Articolo 36
Elementi esclusi dal grandfathering degli strumenti di capitale che non costituiscono aiuti di Stato per gli elementi del capitale primario di classe 1 o del capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri ai fini dell’articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Se si accorda agli strumenti di fondi propri il trattamento di cui all’articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021, gli strumenti possono essere trattati in tal modo integralmente o parzialmente. Eventuali trattamenti di questo tipo non hanno alcun effetto sul calcolo del limite di cui all’articolo 486, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all’articolo 486, paragrafo 2, di detto regolamento.
3. Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 4, a condizione che siano elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all’articolo 486, paragrafo 3, di detto regolamento.
Articolo 37
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).
(3) Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(8) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).
(9) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(10) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(11) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(12) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).