14.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2014

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento ha l’obiettivo di fornire un codice europeo di condotta per sostenere e agevolare gli Stati membri nell’organizzazione di partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali fondi operano ora nell’ambito di un quadro comune e sono denominati «fondi strutturali e d'investimento europei» (in appresso «fondi SIE»).

(2)

Lavorare in partenariato è un principio consolidato nell’attuazione dei fondi SIE. Il partenariato implica una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell’intero ciclo del programma, che si articola in preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.

(3)

È opportuno che i partner selezionati siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate. Occorre che le procedure di selezione siano trasparenti e tengano conto dei diversi contesti istituzionali e giuridici degli Stati membri e delle loro competenze nazionali e regionali.

(4)

I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di volontariato, che possono influenzare significativamente l’attuazione dell’accordo di partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti. È opportuno prestare una particolare attenzione all’inclusione dei gruppi che possono risentire degli effetti dei programmi ma che incontrano difficoltà a influenzarli, in particolare delle comunità più vulnerabili ed emarginate, a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, segnatamente delle persone con disabilità, dei migranti e dei Rom.

(5)

Per la selezione dei partner è opportuno tenere conto delle differenze tra accordi di partenariato e programmi. Gli accordi di partenariato riguardano tutti i fondi SIE che forniscono sostegno a ciascuno Stato membro, mentre i programmi fanno riferimento soltanto ai fondi SIE dai quali ricevono un contributo. I partner degli accordi di partenariato dovrebbero essere quelli pertinenti in considerazione dell’uso di tutti i fondi SIE, mentre per i programmi è sufficiente che i partner siano quelli pertinenti in considerazione dell’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma.

(6)

I partner devono essere coinvolti nell’elaborazione e nell’attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi. A tale scopo, è necessario stabilire i principi essenziali e le buone prassi in materia di consultazione tempestiva, pertinente e trasparente dei partner sull’analisi delle sfide e delle esigenze da fronteggiare, sulla selezione degli obiettivi e delle priorità per raggiungerli, e sulle strutture di coordinamento e sugli accordi di governance a più livelli necessari per una realizzazione efficace delle politiche.

(7)

I partner dovrebbero essere rappresentati in seno ai comitati di sorveglianza dei programmi. Le norme che disciplinano la composizione e le procedure dei comitati dovrebbero promuovere la continuità e la responsabilità nella programmazione e nell’attuazione, e accordi di lavoro chiari e trasparenti, nonché la tempestività e la non discriminazione.

(8)

È opportuno che i partner, mediante la loro partecipazione attiva ai comitati di sorveglianza, siano coinvolti nella valutazione del grado di efficienza per le diverse priorità, delle pertinenti relazioni sui programmi e, se del caso, degli inviti a presentare proposte.

(9)

Va agevolato un partenariato efficace aiutando i partner interessati a rafforzare la loro capacità istituzionale in vista della preparazione e dell’attuazione dei programmi.

(10)

La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di buone prassi, rafforzando la capacità istituzionale e la diffusione dei risultati di maggior rilievo tra gli Stati membri, le autorità di gestione e i rappresentanti dei partner attraverso l’istituzione di una comunità di prassi sul partenariato riguardanti tutti i fondi SIE.

(11)

È opportuno che il ruolo dei partner nell’attuazione degli accordi di partenariato e i risultati e l’efficacia del partenariato nel periodo di programmazione siano sottoposti a valutazione da parte degli Stati membri.

(12)

Al fine di sostenere e agevolare gli Stati membri nell’organizzazione del partenariato, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione alcuni esempi delle migliori prassi esistenti negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei.

CAPO II

PRINCIPI ESSENZIALI RELATIVI A PROCEDURE TRASPARENTI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI PARTNER INTERESSATI

Articolo 2

Rappresentatività dei partner

Gli Stati membri provvedono a che i partner di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate e siano nominati in qualità di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.

Articolo 3

Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato

1.   Per l’accordo di partenariato, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:

a)

le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:

i)

le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all’uso previsto dei fondi SIE;

ii)

i rappresentanti nazionali di istituti di istruzione superiore, organismi di istruzione e di formazione e centri di ricerca, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE;

iii)

altre autorità pubbliche nazionali competenti per l’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE; in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive del Consiglio (CE) 2000/43/CE (2) e 2004/113/CE (3) e alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

b)

le parti economiche e sociali, tra cui:

i)

organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali i cui settori sono connessi all’uso previsto dei fondi SIE;

ii)

camere di commercio nazionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l’interesse generale delle industrie e dei settori, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE e al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell’economia sociale;

c)

organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:

i)

organismi che operano nei settori connessi all’uso previsto dei fondi SIE e all’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;

ii)

altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall’attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.

2.   Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un organismo che raggruppa i loro interessi al fine di favorire il loro coinvolgimento nel partenariato (organizzazione ombrello), essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell’organizzazione ombrello in seno al partenariato.

Articolo 4

Identificazione dei partner pertinenti per i programmi

1.   Per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:

a)

le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:

i)

le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;

ii)

i rappresentanti nazionali o regionali di istituti di istruzione superiore, organismi che forniscono servizi di istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;

iii)

altre autorità pubbliche competenti per l’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma, in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e alla direttiva 2006/54/CE;

iv)

altri organismi a livello nazionale, regionale o locale e autorità che rappresentano i settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le strategie di sviluppo locale finanziati dal programma;

b)

le parti economiche e sociali, tra cui:

i)

organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale o regionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali, i cui settori sono connessi all’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;

ii)

camere di commercio nazionali o regionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l’interesse generale delle industrie o dei settori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell’economia sociale;

iii)

altri organismi analoghi a livello nazionale o regionale;

c)

organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:

i)

organismi che operano nei settori connessi all’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;

ii)

organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

iii)

altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall’attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.

2.   Per quanto riguarda i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati membri possono coinvolgere nel partenariato:

i)

gruppi europei di cooperazione territoriale che operano nell’ambito dei rispettivi programmi transfrontalieri o transnazionali;

ii)

autorità o organismi coinvolti nello sviluppo o nell’attuazione di una strategia macroregionale o per i bacini marittimi nella zona interessata dal programma, compresi i coordinatori di settori prioritari per le strategie macroregionali.

3.   Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un’organizzazione ombrello, essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell’organizzazione ombrello in seno al partenariato.

CAPO III

PRINCIPI ESSENZIALI E BUONE PRASSI IN MATERIA DI COINVOLGIMENTO DEI PARTNER PERTINENTI NELLA PREPARAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO E DEI PROGRAMMI

Articolo 5

Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi

1.   Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sulla tempistica della preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche.

2.   Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di:

a)

comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;

b)

dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;

c)

mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione:

d)

divulgare i risultati delle consultazioni.

3.   Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri devono tenere conto del ruolo che le reti rurali nazionali istituite in conformità all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) possono svolgere per il coinvolgimento dei partner pertinenti.

4.   Qualora siano in essere accordi formali tra i differenti livelli di governo al di sotto del livello nazionale, lo Stato membro terrà conto di tali accordi di governance a più livelli conformemente al suo quadro istituzionale e giuridico.

Articolo 6

Preparazione dell’accordo di partenariato

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato, in particolare per quanto riguarda:

a)

l’analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici, compresi quelli definiti nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per paese;

b)

le sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi e le conclusioni essenziali di eventuali valutazioni ex ante dell’accordo di partenariato effettuate su iniziativa dello Stato membro;

c)

la scelta degli obiettivi tematici, la dotazione indicativa dei fondi SIE e i loro principali risultati attesi;

d)

l’elenco dei programmi e i meccanismi a livello nazionale e regionale finalizzati al coordinamento tra i fondi SIE e dei fondi SIE con altri strumenti di finanziamento dell’Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti;

e)

le modalità per garantire un approccio integrato all’uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari;

f)

le modalità per garantire un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà e dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate;

g)

l’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 7

Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nell’accordo di partenariato

Gli Stati membri forniscono in relazione all’accordo di partenariato almeno le seguenti informazioni:

a)

l’elenco dei partner coinvolti nella preparazione dell’accordo di partenariato;

b)

le azioni intraprese per garantire la partecipazione attiva dei partner, comprese le azioni intraprese in termini di accessibilità, in particolare per le persone con disabilità;

c)

il ruolo dei partner nella preparazione dell’accordo di partenariato;

d)

i risultati della consultazione con i partner e una descrizione del suo valore aggiunto nella preparazione dell’accordo di partenariato.

Articolo 8

Preparazione dei programmi

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda:

a)

l’analisi e l’identificazione delle esigenze;

b)

la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici;

c)

l’assegnazione dei finanziamenti;

d)

la definizione degli indicatori specifici dei programmi;

e)

l’applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f)

la composizione del comitato di sorveglianza.

Articolo 9

Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi

Gli Stati membri forniscono in relazione ai programmi almeno le seguenti informazioni:

a)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione dei programmi e nelle relative modifiche;

b)

le azioni previste per garantire la partecipazione dei partner all’attuazione dei programmi.

CAPO IV

BUONE PRASSI RELATIVE ALLA FORMULAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA COMPOSIZIONE E LE PROCEDURE INTERNE DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA

Articolo 10

Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza

1.   Nel formulare le norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione.

2.   Per quanto riguarda i comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione territoriale europea, i partner possono essere rappresentati da organizzazioni ombrello a livello transnazionale o dell’Unione nell’ambito dei programmi di cooperazione interregionale e transnazionale. Gli Stati membri possono coinvolgere i partner nella preparazione del comitato di sorveglianza, in particolare tramite la loro partecipazione ai comitati di coordinamento a livello nazionale negli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza

Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi:

a)

i diritti di voto dei membri;

b)

il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione dei documenti che, come regola generale, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi;

c)

le modalità di pubblicazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al comitato di sorveglianza;

d)

la procedura di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali;

e)

le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell’ambito dei comitati di sorveglianza;

f)

le disposizioni sul conflitto di interessi per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte;

g)

le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi, le opportunità di sviluppo delle capacità e il ricorso all’assistenza tecnica.

CAPO V

PRINCIPI ESSENZIALI E BUONE PRASSI PER QUANTO RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO DEI PARTNER PERTINENTI NELLA PREPARAZIONE DI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE E RELAZIONI SULLO STATO DEI LAVORI E IN MATERIA DI SORVEGLIANZA E DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

Articolo 12

Obblighi in merito alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi

Gli Stati membri provvedono a che i partner coinvolti nella preparazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione dei programmi siano consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi.

Articolo 13

Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione degli inviti a presentare proposte

Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse quando coinvolgono i partner nella preparazione di inviti a presentare proposte o nella loro valutazione.

Articolo 14

Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori

Gli Stati membri coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori concernenti l’esecuzione dell’accordo di partenariato di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare per quanto riguarda la valutazione del ruolo dei partner nell’esecuzione dell’accordo di partenariato e la panoramica dei pareri formulati dai partner nel corso della consultazione, compresa, se del caso, la descrizione del modo in cui i pareri dei partner sono stati presi in considerazione.

Articolo 15

Coinvolgimento dei partner pertinenti nella sorveglianza dei programmi

Le autorità di gestione coinvolgono i partner, nel quadro del comitato di sorveglianza e dei loro gruppi di lavoro, nel valutare l’efficacia del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell’attuazione, e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali relative ai programmi.

Articolo 16

Coinvolgimento dei partner nella valutazione dei programmi

1.   Le autorità di gestione coinvolgono i partner pertinenti nella valutazione dei programmi nell’ambito dei comitati di sorveglianza e, se del caso, dei gruppi di lavoro specifici istituiti dai comitati di sorveglianza a tal fine.

2.   Le autorità di gestione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione consultano i partner sulle relazioni che sintetizzano le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO VI

AREE DI MASSIMA, TEMATICHE E BUONE PRASSI SULL’UTILIZZO DEI FONDI SIE PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DEI PARTNER PERTINENTI E RUOLO DELLA COMMISSIONE NELLA DIVULGAZIONE DELLE BUONE PRASSI

Articolo 17

Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti

1.   L’autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative, al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla preparazione, all’attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l’altro, seminari ad hoc, sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi di partecipazione a riunioni sulla preparazione, sull’attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma.

3.   Per i programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere fornito attraverso la rete rurale nazionale stabilita in conformità all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4.   Per i programmi del FSE, le autorità di gestione nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione garantiscono che, in base alle esigenze, siano assegnate adeguate risorse del FSE alle attività di sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative che partecipano ai programmi.

5.   Per la cooperazione territoriale europea, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 può inoltre coprire il sostegno ai partner per il potenziamento delle capacità istituzionali finalizzate alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale.

Articolo 18

Ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi

1.   La Commissione istituisce un meccanismo di cooperazione denominato comunità europea di prassi sul partenariato, che è comune ai fondi SIE e aperto agli Stati membri interessati, alle autorità di gestione e alle organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione.

La comunità europea di prassi sul partenariato agevola lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, nonché la diffusione dei risultati di maggior rilievo.

2.   La Commissione rende disponibili gli esempi di buone prassi nell’organizzazione del partenariato.

3.   Lo scambio di esperienze in merito all’individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione all’attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione interregionale di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) comprende l’esperienza del partenariato nei programmi di cooperazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(3)  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

(4)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).