8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/102


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 relativamente alla fissazione della ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso denominato il «programma frutta e verdura nelle scuole»). Inoltre, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa il tasso di cofinanziamento massimo ed un importo minimo per questo aiuto per Stato membro.

(2)

La Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole per ogni Stato membro sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione deve inoltre valutare periodicamente se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme a tali criteri.

(3)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (3) stabilisce l'importo della ripartizione indicativa dell'aiuto dell’Unione per Stato membro in base al bilancio complessivo dell’Unione di 90 milioni di EUR. Poiché il regolamento (UE) n. 1370/2013 porta il bilancio generale per il programma frutta e verdura nelle scuole a 150 milioni di EUR e stabilisce nuovi tassi di cofinanziamento, è necessario fissare una nuova ripartizione indicativa.

(4)

La nuova ripartizione indicativa deve prendere in considerazione anche i criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sulla base dei più recenti dati disponibili a partire dal 2012 relativamente al numero di bambini nella fascia di età compresa fra i sei e i dieci anni, in termini di percentuale della popolazione delle regioni dello Stato membro considerato.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, la nuova ripartizione indicativa deve applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2014.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

L’allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro

Staro membro

Tasso di cofinanziamento in %

Bambini (6-10) cifre assolute

EUR

Austria

75 %

406 322

2 239 273

Belgio

75 %

611 450

3 369 750

Bulgaria

90 %

316 744

2 094 722

Croazia

90 %

205 774

1 360 845

Cipro

75 %

44 823

290 000

Repubblica ceca

88 %

480 495

3 124 660

Danimarca

75 %

328 182

1 808 638

Estonia

90 %

66 436

439 361

Finlandia

75 %

290 308

1 599 911

Francia

76 %

4 051 279

22 500 145

Germania

75 %

3 575 991

19 707 575

Grecia

81 %

529 648

3 143 600

Ungheria

86 %

482 160

3 031 022

Irlanda

75 %

319 126

1 758 729

Italia

80 %

2 853 098

16 719 794

Lettonia

90 %

95 861

633 957

Lituania

90 %

136 285

901 293

Lussemburgo

75 %

29 473

290 000

Malta

75 %

19 511

290 000

Paesi-Bassi

75 %

986 118

5 434 576

Polonia

88 %

1 802 733

11 645 350

Portogallo

85 %

527 379

3 284 967

Romania

89 %

1 054 185

6 869 985

Slovacchia

89 %

262 703

1 709 502

Slovenia

83 %

91 095

554 291

Spagna

75 %

2 337 457

12 939 604

Svezia

75 %

518 322

2 856 514

Regno Unito

76 %

3 494 635

19 401 935

UE 28

79 %

25 917 593

150 000 000»