|
5.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 206/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2) determina il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas ad effetto serra diversi dal CO2. |
|
(2) |
La decisione 15/CP.17 (3) della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), al fine di attuare gli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) stilati dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, stabilisce che, a partire dal 2015 e fino a nuova decisione della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, i valori di GWP utilizzati dalle parti per calcolare l’equivalente-biossido di carbonio delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e l’assorbimento dei gas serra tramite pozzi sono quelli elencati nell’allegato III della decisione 15/CP.17. |
|
(3) |
Per garantire la coerenza della pertinente legislazione dell’Unione con le metodologie impiegate nell’ambito del processo UNFCCC, il regolamento (UE) n. 601/2012 deve essere modificato di conseguenza. |
|
(4) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a partire dal 1o gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante un periodo di otto anni con inizio il 1o gennaio 2013. L’adeguamento del quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, di tale direttiva è stabilito tenendo conto dei valori di GWP di cui all’allegato III della decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC. Poiché il regolamento (UE) n. 601/2012 si applica dal 1o gennaio 2013, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, affinché vi sia coerenza tra i dati sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati durante l’intero periodo di scambio di otto anni. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è modificato secondo quanto figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).
(3) FCCC/CP/2011/9/Add.2, pag. 23.
ALLEGATO
La tabella 6 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 6: Potenziale di riscaldamento globale
|
Gas |
Potenziale di riscaldamento globale |
|
N2O |
298 t CO2(e)/t N2O |
|
CF4 |
7 390 t CO2(e)/t CF4 |
|
C2F6 |
12 200 t CO2(e)/t CF2» |