4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/13


REGOLAMENTO (UE) N. 202/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) stabilisce un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate che possono essere usate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica («elenco dell’Unione di sostanze autorizzate»).

(2)

Il 24 luglio 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli riguardanti due altre sostanze, ossia la 2-fenil-3,3-bis(4-idrossifenil)ftalimmidina (3) e l’1,3-bis(isocianatometil)benzene (4). Tali sostanze vanno quindi aggiunte all’elenco dell’Unione di sostanze autorizzate destinate a venire a contatto con gli alimenti (MCA) e iscritte con i numeri 872 e 988.

(3)

Dalla valutazione scientifica della sostanza MCA n. 988 si evince che la migrazione del suo prodotto di idrolisi, l’1,3-benzedimetanammina, va controllata. L’1,3-benzendimetanammina è già una sostanza MCA autorizzata, iscritta con il numero 421. Poiché la migrazione delle sostanze MCA n. 421 e 988 viene controllata in base alla migrazione della sostanza MCA n. 421, è opportuno introdurre una restrizione di gruppo che le comprenda entrambe. Occorre pertanto emendare di conseguenza l’autorizzazione relativa alla sostanza MCA n. 421 e introdurre la restrizione di gruppo nell’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011.

(4)

La sostanza MCA n. 340 (dicianodiammide) è autorizzata come additivo nelle materie plastiche nell’allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 senza un limite di migrazione specifica. Il parere pubblicato nella 33a serie del comitato scientifico dell’alimentazione umana (5) ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari a 1 mg/kg di peso corporeo, che corrisponde a un limite di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg di cibo. Tale limite coincide con il limite generico di migrazione specifica stabilito dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. Dato però che l’LMS di 60 mg/kg deriva da una soglia tossicologica quale la TDI, è opportuno menzionare esplicitamente l’LMS nell’allegato I del regolamento n. 10/2011.

(5)

Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, è opportuno che i materiali e gli oggetti in materia plastica immessi legalmente sul mercato in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 10/2011 che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati fino al 24 marzo 2015. È opportuno che rimangano sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 10/2011.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti in materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 24 marzo 2014 che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al 24 marzo 2015. Tali materiali e oggetti in materia plastica possono rimanere sul mercato dopo tale data sino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food, 33rd series (Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana, 33a serie), pag. 31, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato come segue:

1)

la tabella 1 è così modificata:

a)

la voce relativa alla sostanza MCA n. 340 (dicianodiammide) è sostituita dalla seguente:

«340

47440

0000461-58-5

Dicianodiammide

no

no

60»

 

 

 

b)

la voce relativa alla sostanza MCA n. 421 (1,3-benzendimetanammina) è sostituita dalla seguente:

«421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimetanammina

no

no

 

(34)»

 

 

c)

viene inserita la voce seguente nel rispetto della numerazione:

«872

 

0006607-41-6

2-fenil-3,3-bis(4-idrossifenil)ftalimmidina

no

no

0,05

 

Da usare solo come comonomero nei copolimeri da policarbonati.

(20)»

d)

viene aggiunta la seguente voce:

«988

 

3634-83-1

1,3-bis(isocianatometil)benzene

no

no

 

(34)

L’LMS (T) si applica alla migrazione del suo prodotto di idrolisi 1,3-benzendimetanammina.

Da usare solo come comonomero nella fabbricazione di un rivestimento destinato allo strato interno di una pellicola polimerica di poli(etilentereftalato) a strati multipli.»

 

2)

nella tabella 2 è aggiunta la seguente voce:

«34

421

988

0,05

espresso come 1,3-benzendimetanammina»

3)

nella tabella 3 è aggiunta la seguente voce:

«(20)

La sostanza contiene anilina come impurità; è necessaria la verifica della conformità alla restrizione imposta in relazione alle ammine aromatiche primarie nell’allegato II, punto 2.»