18.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 148/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/2008 per quanto riguarda le categorie e le classi per la rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine e per quanto riguarda i prezzi di mercato delle carcasse dei suini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l’articolo 20, primo paragrafo, punto s)

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione relative alle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime, come previsto dall’articolo 43, lettera m), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (3). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 con effetto dal 1o gennaio 2014.

(2)

Conformemente all’allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le categorie A, C ed E della tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini riguardano, rispettivamente, le carcasse di animali maschi non castrati, di animali maschi castrati e di animali femmine di età pari o superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha aggiunto a tale classificazione una nuova categoria Z che comprende le carcasse di animali di età pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 12 mesi. In considerazione di quanto precede, è necessario adeguare le categorie e le classi in relazione alle quali devono essere rilevati i prezzi dei mercati nazionali e dell’Unione nel settore delle carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 1249/2008.

(3)

Per quanto riguarda la tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini, il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha introdotto la classe S per le carcasse aventi tenore di carne magra del 60 % o più del loro peso come classe obbligatoria, riservando la classe E per le carcasse aventi tenore di carne magra dal 55 % fino a meno del 60 % del loro peso. Pertanto, è necessario adeguare la disposizione del regolamento (CE) n. 1249/2008 sulla base della quale sono determinati i prezzi di mercato delle carcasse di suino negli Stati membri.

(4)

È dunque opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/2008,

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La rilevazione nazionale e unionale dei prezzi di mercato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse, di cui all’articolo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), si effettua ogni settimana sulla base delle seguenti classi di conformazione e di stato d’ingrassamento, ripartite tra le categorie di cui all’allegato IV, parte A, punto II, del medesimo regolamento:

a)

carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi; U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi: R3;

d)

carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.;

(*1)   GU L 347, del 20.12.2013, pag. 671.» "

2)

all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni delle seguenti classi:

a)

carcasse da 60 a meno di 120 kg: E, S;

b)

carcasse da 120 a meno di 180 kg: R.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).