18.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 133/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2014
che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), e in particolare l’articolo 39, paragrafi 2, 6 e 7,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (2), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2 e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa valori limite per le emissioni e requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni, nonché norme sulla conformità in servizio, sui sistemi diagnostici di bordo (on-board diagnostic — OBD) e sulla misurazione del consumo di carburante. |
(2) |
Per aumentare il livello della prestazione ambientale dei veicoli, occorre introdurre un valore limite del numero di particelle per i motori ad accensione comandata. |
(3) |
Occorre adeguare al progresso tecnico la normativa che disciplina l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI). Occorre perciò stabilire i requisiti di omologazione e di conformità in servizio dei motori e dei veicoli che utilizzano tecnologie basate sulla doppia alimentazione. Occorre inoltre affrontare altri aspetti riguardanti l’omologazione dei motori che utilizzano combustibili gassosi. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) prescrive la fissazione di valori limite per la diagnostica di bordo (OBD threshold limit — OTL) riguardo alle emissioni di monossido di carbonio. |
(5) |
È opportuno consentire che i sistemi OBD montati su veicoli aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa non superiore a 7,5 tonnellate, siano sviluppati parzialmente in conformità alle norme applicabili agli OBD montati sui veicoli commerciali leggeri, senza compromettere il loro livello di prestazione ambientale. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 582/2011 si riferisce a più riprese alla regolamentazione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), e in particolare al regolamento UNECE n. 49 (4), per quanto concerne le prescrizioni tecniche che gli Stati membri, i fabbricanti e i servizi tecnici devono seguire in sede di omologazione e di conformità in servizio dei veicoli. Poiché il Forum Mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations — WP.29) ha adottato la serie di modifiche 06 al regolamento UNECE n. 49, è necessario aggiornare i riferimenti alla norma Euro VI del regolamento UNECE n. 49. |
(7) |
Per garantire l’equivalenza tra l’omologazione CE e l’omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 49 occorre che vengano stabiliti alcuni requisiti aggiuntivi. |
(8) |
La temperatura dell’olio del motore deve essere espressa in gradi Kelvin. È pertanto necessario modificare l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE. |
(9) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 595/2009 e il regolamento (CE) n. 582/2011. |
(10) |
Affinché gli Stati membri e i fabbricanti dispongano di un periodo di tempo sufficiente ad adeguare i rispettivi sistemi di informazione, è opportuno ritardare l’applicazione delle modifiche relative al certificato di conformità. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, III, IV e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue: «1 Per ottenere l’omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta, o l’omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, oppure l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, il fabbricante deve dimostrare, ai sensi delle disposizioni dell’allegato I, che i veicoli o i sistemi motore sono stati sottoposti alle prove e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 14 nonché agli allegati da III a VIII, X, XIII, XIV e XVII. Il fabbricante garantisce altresì la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell’allegato IX. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione, il fabbricante deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato XVIII.»; |
3) |
all’articolo 3, il testo dei paragrafi 2 e 6 è sostituito dal seguente: «2. Per ottenere l’omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo o l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, il fabbricante deve garantire la conformità ai requisiti di montaggio di cui all’allegato I, sezione 4, e, nei veicoli a doppia alimentazione, ai requisiti aggiuntivi di montaggio di cui all’allegato XVIII, sezione 6. 3. Per ottenere l’estensione dell’omologazione CE di un veicolo omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo ai sensi del presente regolamento, dotato di massa di riferimento superiore a 2 380 kg, ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato VIII, sezione 5. 4. Le disposizioni riguardanti l’omologazione alternativa di cui all’allegato X, punto 2.4.1, e all’allegato XIII, punto 2.1, non si applicano ai fini di ottenere l’omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta. Esse non si applicano neppure ai motori e ai veicoli a doppia alimentazione. 5. Qualsiasi sistema motore e qualsiasi elemento di progettazione in grado di influire sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato deve essere progettato, costruito, assemblato e installato in modo che, in condizioni d’uso normali, il motore sia conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 595/2009 e a quelle del presente regolamento. Il fabbricante deve anche la conformità ai requisiti relativi alle emissioni fuori ciclo di cui all’articolo 14 e all’allegato VI del presente regolamento. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione occorre rispettare anche le prescrizioni di cui all’allegato XVIII. 6. Per ottenere l’omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta o l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, ai fini di un’omologazione universale per tutti i gruppi di carburanti, o di un’omologazione limitata a un gruppo di carburanti oppure di un’omologazione per un determinato carburante, il fabbricante deve garantire la conformità ai requisiti di cui all’allegato I, sezione 1.»; |
4) |
all’articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera j):
|
5) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
6) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
7) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
8) |
all’articolo 16, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le condizioni di prova sono conformi ai requisiti dell’allegato 4, sezione 6, del regolamento UNECE n. 49.»; |
9) |
gli allegati I, II e da IV a XIV sono modificati in dipendenza dell’allegato III del presente regolamento; |
10) |
l’allegato III è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento; |
11) |
viene aggiunto l’allegato XVIII, il cui testo compare nell’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione del punto 4 dell’allegato I, che si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(4) GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1.
ALLEGATO I
Gli allegati I, III, IV e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
all’allegato III, la parte I, sezione A, è modificata come segue:
|
3) |
l’allegato VIII è così modificato:
|
4) |
l’allegato IX è così modificato:
|
ALLEGATO II
«ALLEGATO I
Limiti d’emissione Euro VI
|
Valori limite |
|||||||||||||
CO: (mg/kWh) |
THC (mg/kWh) |
NMHC (mg/kWh) |
CH4 (mg/kWh) |
NOX (1) (mg/kWh) |
NH3 (ppm) |
Massa del particolato (mg/kWh) |
Numero di particelle (#/kWh) |
|||||||
WHSC (CI) |
1 500 |
130 |
|
|
400 |
10 |
10 |
8,0 × 1011 |
||||||
WHTC (CI) |
4 000 |
160 |
|
|
460 |
10 |
10 |
6,0 × 1011 |
||||||
WHTC (PI) |
4 000 |
|
160 |
500 |
460 |
10 |
10 |
(2) 6,0 × 1011 |
||||||
|
(1) Il livello ammissibile di NO2 nel valore limite degli NOx può essere definito in un secondo tempo.
(2) Il valore limite si applica a decorrere dalle date di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, appendice 9, tabella 1, riga B.».
ALLEGATO III
Gli allegati I, II e da IV a XIV del regolamento (CE) n. 582/2011 sono modificati nel modo seguente.
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è così modificato:
|
3) |
l’allegato IV è così modificato:
|
4) |
l’allegato V è così modificato:
|
5) |
l’allegato VI è modificato come segue:
|
6) |
l’allegato VII è così modificato:
|
7) |
l’allegato VIII è così modificato:
|
8) |
l’allegato IX è così modificato:
|
9) |
l’allegato X è così modificato:
|
10) |
l’allegato XI è così modificato:
|
11) |
l’allegato XII è così modificato:
|
12) |
l’allegato XIII è così modificato:
|
13) |
l’allegato XIV è così modificato:
|
(1) Inerti + C2+
(2) Valore da determinare alle condizioni standard 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.
(3) Inerti (diversi da N2) + C2 + C2 +
(4) Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.
(5) Inerti (diversi da N2) + C2+ C2+
(6) Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.
(7) Inerti (diversi da N2) + C2+ C2+
(8) Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.
(9) Valore da determinare a 273,2 K (0 °C) e 101,3 kPa.»
(10) Il limite si applica a decorrere dalle date di cui all’allegato I, appendice 9, tabella 1, riga B»
ALLEGATO IV
«ALLEGATO III
CONTROLLI SULLE EMISSIONI DELLO SCARICO
1. INTRODUZIONE
1.1. |
Il presente allegato illustra la procedura di prova per effettuare i controlli sulle emissioni dei gas di scarico |
2. PRESCRIZIONI GENERALI
2.1. |
Le regole cui attenersi nell’effettuare le prove e nell’interpretarne i risultati si trovano all’allegato 4 del regolamento UNECE n. 49; si devono inoltre usare gli appropriati carburanti di riferimento definiti all’allegato IX del presente regolamento. |
2.2. |
In caso di motori e di veicoli a doppia alimentazione, per il controllo delle emissioni si applicano i requisiti aggiuntivi e le eccezioni di cui all’allegato 15, appendice 4, del regolamento UNECE n. 49. |
2.3. |
Se per provare motori ad accensione comandata si usa un sistema di diluizione del gas di scarico, si può ricorrere a sistemi di analizzatori che soddisfino i requisiti generali e le procedure di taratura di cui al regolamento UNECE n. 83. In tal caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 9 e dell’allegato 4, appendice 2, del regolamento UNECE n. 49. Si applicano tuttavia le procedure previste dall’allegato 4, paragrafo 7, del regolamento UNECE n. 49 e i calcoli delle emissioni illustrati all’allegato 4, paragrafo 8, del regolamento UNECE n. 49.» |
ALLEGATO V
ALLEGATO XVIII
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE AI MOTORI E AI VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE
1. Campo d’applicazione
Il presente allegato si applica ai motori e ai veicoli a doppia alimentazione coperti dal presente regolamento e fissa i requisiti aggiuntivi e le eccezioni che il fabbricante deve rispettare ai fini dell’omologazione dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione.
1.1 |
Non sono consentiti motori a doppia alimentazione funzionanti durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non superiore al 10 % (GERWHTC ≤ 10 %) e privi di modalità diesel. |
2. In appendice si trova un elenco di tipi di motori a doppia alimentazione coperti dal presente regolamento e delle principali caratteristiche di funzionamento.
3. Requisiti specifici per l’omologazione della doppia alimentazione
3.1. |
I requisiti specifici per l’omologazione della doppia alimentazione sono indicati nell’allegato 15, paragrafo 3, del regolamento UNECE n. 49. |
4. Prescrizioni generali
4.1. |
I motori e i veicoli a doppia alimentazione devono essere conformi ai requisiti generali di cui all’allegato 15, paragrafi da 4.1 a 4.7, del regolamento UNECE n. 49. |
5. Prescrizioni funzionali
5.1. Limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 1A e 1B
5.1.1. |
I limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 1A e 1B funzionanti in modalità a doppia alimentazione sono definiti, per i motori ad accensione comandata, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009. |
5.1.2. |
I limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 1B funzionanti in modalità diesel sono quelli definiti, per i motori ad accensione spontanea, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009. |
5.2. Limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2 A e 2 B
5.2.1. Limiti di emissione applicabili durante il ciclo di prova WHSC
Per motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti sia in modalità diesel che in modalità a doppia alimentazione, i valori limite di emissione allo scarico, compreso il limite relativo al numero di particelle, nel ciclo di prova WHSC sono quelli applicabili ai motori ad accensione spontanea nel ciclo di prova WHSC di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.
5.2.2. Limiti di emissione applicabili durante il ciclo di prova WHTC
5.2.2.1. Limiti di emissione per CO, NOx, NH3 e per la massa del particolato nella modalità a doppia alimentazione
I limiti di emissione per CO, NOx, NH3 e per la massa del particolato durante il ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti in modalità a doppia alimentazione sono gli stessi applicabili ai motori ad accensione sia spontanea che comandata durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.
5.2.2.2. Limiti di emissione per gli idrocarburi nella modalità a doppia alimentazione
5.2.2.2.1 Motori a gas naturale/biometano
I limiti di emissione per THC, NMHC e CH4 nel corso del ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti a gas naturale/biometano in modalità a doppia alimentazione si calcolano a partire dai limiti applicabili ai motori ad accensione sia spontanea che comandata durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, con il metodo di calcolo di cui all’allegato 15, paragrafo 5.2.3, del regolamento UNECE n. 49.
5.2.2.2.2 Motori a GPL
I limiti di emissione per THC durante il ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti con GPL in modalità a doppia alimentazione sono gli stessi applicabili ai motori ad accensione spontanea durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.
5.2.2.3. Limiti di emissione per il numero di particelle nella modalità a doppia alimentazione
I limiti per il numero di particelle nel corso del ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2A e 2B funzionanti in modalità a doppia alimentazione si calcolano a partire dai limiti applicabili ai motori ad accensione sia spontanea che comandata durante il ciclo di prova WHTC, fissati dall’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, con il metodo di calcolo di cui all’allegato 15, paragrafo 5.2.4, del regolamento UNECE n. 49.
5.2.2.4. Limiti di emissione nella modalità diesel
I limiti di emissione, anche di quelli per il numero di particelle, durante il ciclo di prova WHTC applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 2 B funzionanti in modalità diesel sono quelli fissati, per i motori ad accensione spontanea, dall’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.
5.3. Limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 3 B
I limiti di emissione applicabili ai motori a doppia alimentazione di tipo 3 B funzionanti in modalità a doppia alimentazione o in modalità diesel sono i limiti allo scarico fissati, per i motori ad accensione spontanea, dall’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.
6. Prescrizioni relative alla dimostrazione
6.1. |
I motori e i veicoli a doppia alimentazione devono essere conformi ai requisiti aggiuntivi e alle eccezioni, relativi alla dimostrazione di cui all’allegato 15, paragrafo 6, del regolamento UNECE n. 49.’ |
7. Documentazione relativa all’installazione su un veicolo di un motore omologato a doppia alimentazione
7.1. |
Il fabbricante di un motore a doppia alimentazione omologato come unità tecnica distinta includerà nella documentazione relativa all’installazione del suo sistema motore i requisiti appropriati affinché il veicolo, usato su strada o altrove a seconda dei casi, soddisfi le prescrizioni specifiche per i motori a doppia alimentazione di cui al presente regolamento. Tale documentazione deve includere, senza limitarvisi, quanto segue:
Esistenza e adeguatezza delle prescrizioni relative all’installazione possono essere controllate durante il processo di omologazione del sistema motore. |
7.2. |
Se il fabbricante che chiede l’omologazione CE per l’installazione del sistema motore sul veicolo è lo stesso fabbricante che ha ottenuto l’omologazione del motore a doppia alimentazione come unità tecnica distinta, la documentazione di cui al punto 7.1 non è necessaria. |
Appendice 1
Tipi di motori e veicoli a doppia alimentazione — Elenco delle principali caratteristiche di funzionamento
|
GERWHTC |
Minimo in modalità diesel |
Riscaldamento in modalità diesel |
Funzionamento solo in modalità diesel |
Funzionamento in mancanza di gas |
Osservazioni |
Tipo 1 A |
GERWHTC ≥ 90 % |
NON consentito |
Consentito solo in modalità di servizio |
Consentito solo in modalità di servizio |
Modalità di servizio |
|
Tipo 1B |
GERWHTC ≥ 90 % |
Consentito soltanto in modalità diesel |
Consentito soltanto in modalità diesel |
Consentito soltanto in modalità diesel e di servizio |
Modalità diesel |
|
Tipo 2 A |
10 % <GERWHTC < 90 % |
Consentito |
Consentito solo in modalità di servizio |
Consentito solo in modalità di servizio |
Modalità di servizio |
GERWHTC ≥ 90 % consentito |
Tipo 2 B |
10 % <GERWHTC < 90 % |
Consentito |
Consentito soltanto in modalità diesel |
Consentito soltanto in modalità diesel e di servizio |
Modalità diesel |
GERWHTC ≥ 90 % consentito |
Tipo 3A |
NON DEFINITO NÉ CONSENTITO |