8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/44 |
REGOLAMENTO (UE) N. 119/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2014
che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(III) lattato triidrato aggiunto agli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II della direttiva 2002/46/CE definisce l’elenco delle sostanze vitaminiche e minerali consentiti per la fabbricazione d'integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione (3) ha sostituito gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE. L’allegato II della direttiva 2002/46/CE è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione (4). |
(2) |
A norma dell’articolo 14 della direttiva 2002/46/CE, le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’EFSA. |
(3) |
Il 31 ottobre 2012 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sul lievito al cromo legato alle cellule ChromoPrecise®, aggiunto in integratori alimentari a fini nutrizionali come fonte di cromo, e sulla biodisponibilità del cromo derivante da questa fonte (5). |
(4) |
L’EFSA ha sottolineato che le conclusioni esposte nel suo parere si riferiscono solo al lievito al cromo ChromoPrecise® e non ad altri lieviti arricchiti di cromo. Essa ritiene inoltre che le specifiche per il lievito al cromo ChromoPrecise® debbano comprendere specifiche per la perdita all’essiccazione e per il tenore massimo di cromo(VI). |
(5) |
Sulla scorta del parere adottato dall’EFSA il 31 ottobre 2012 l’utilizzo del lievito al cromo ChromoPrecise® negli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni ivi precisate. |
(6) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 definisce l’elenco delle sostanze vitaminiche e minerali che possono essere aggiunte agli alimenti. |
(7) |
A norma del regolamento (CE) n. 1925/2006, articolo 3, paragrafo 3, le modifiche all’elenco figurante all’allegato II di tale regolamento sono adottate tenendo conto del parere dell’EFSA. |
(8) |
Il 13 settembre 2012 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sul cromo(III) lattato triidrato come fonte di cromo(III), aggiunto per scopi nutrizionali agli alimenti (6). |
(9) |
Sulla scorta del parere adottato dall’EFSA il 13 settembre 2012 l’aggiunta di cromo(III) lattato triidrato agli alimenti non desta preoccupazioni per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni ivi precisate. |
(10) |
È opportuno aggiungere le sostanze per le quali l’EFSA ha espresso un parere favorevole agli elenchi figuranti all’allegato II della direttiva 2002/46/CE e all’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006. |
(11) |
Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) n. 1925/2006. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, punto B, della direttiva 2002/46/CE dopo la voce «Cloruro di cromo(III)» è inserita la seguente voce:
«Lievito arricchito di cromo (7)
Articolo 2
Nell’allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 dopo la voce «Picolinato di cromo» è inserita la seguente voce:
«Cromo(III) lattato triidrato».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
(2) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(3) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 36.
(4) GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico sul lievito al cromo legato alle cellule ChromoPrecise®, aggiunto in integratori alimentari a fini nutrizionali come fonte di cromo, e sulla biodisponibilità del cromo derivante da questa fonte (Scientific Opinion on Chromoprecise® cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium from this source). EFSA Journal 2012; 10(11):2951.
(6) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico sul cromo(III) lattato triidrato come fonte di cromo, aggiunto per scopi nutrizionali agli alimenti [Scientific Opinion on chromium(III) lactate tri-hydrate as a source of chromium added for nutritional purposes to foodstuff]. EFSA Journal 2012; 10(10):2881.