8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 6, l’articolo 16, paragrafo 4, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, paragrafo 4, l’articolo 24, paragrafo 5, l’articolo 29, paragrafi 1 e 4, l’articolo 31, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 35, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (2) sono state adottate alcune modalità concrete necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3). |
(2) |
Nel giugno 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 604/2013, recante rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003. L’effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Consiglio richiede che siano definite ulteriori modalità concrete. |
(3) |
Per rendere il sistema più efficiente e aumentare la cooperazione tra autorità nazionali, occorre modificare le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, alle domande di informazioni, alla cooperazione ai fini del ricongiungimento di familiari e altri parenti nel caso di minori non accompagnati e persone dipendenti, nonché all’esecuzione dei trasferimenti. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1560/2003 non prevede: un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, un opuscolo specifico per i minori non accompagnati, un modulo standard per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico, un modulo standard per lo scambio di dati prima di un trasferimento, un certificato sanitario comune, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento. Occorre perciò aggiungere nuove disposizioni. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sostituisce il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (5) e apporta modifiche al sistema Eurodac. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1560/2003 dev’essere modificato al fine di rispecchiare in modo adeguato l’interazione tra le procedure istituite dal regolamento (UE) n. 604/2013 e l’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) contiene norme che agevolano l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. Di conseguenza, le condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico dei richiedenti devono essere modificate per includere norme relative all’uso dei dati del sistema di informazione visti. |
(7) |
Sono necessari adeguamenti tecnici per rispondere all’evoluzione delle norme applicabili e delle modalità di utilizzo della rete di trasmissione elettronica istituita dal regolamento (CE) n. 1560/2003 al fine di facilitare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. |
(8) |
È opportuno che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applichi al trattamento eseguito in virtù del presente regolamento. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 604/2013 si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal 1o gennaio 2014. È quindi necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013. |
(11) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1560/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1560/2003
Il regolamento (CE) n. 1560/2003 è così modificato:
1) |
All’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis La richiesta comporta altresì i dati forniti dal sistema di informazione visti (VIS), quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dal VIS a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell’articolo 9 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell’articolo 21 dello stesso regolamento. (*1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»" |
2) |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Emissione di una richiesta di ripresa in carico La richiesta di ripresa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all’allegato III del presente regolamento, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) su cui è basata. La richiesta contiene inoltre, ove applicabile:
(*2) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).»" |
3) |
All’articolo 8 è inserito un nuovo paragrafo: «3. Il modulo standard di cui all’allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2.» |
4) |
All’articolo 9 è inserito un nuovo paragrafo: «1 bis) Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.» |
5) |
All’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2) Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.» |
6) |
All’articolo 11 è inserito un nuovo paragrafo: «6) Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare:
Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al primo comma viene utilizzato il modulo standard che figura all’allegato VII del presente regolamento. Lo Stato membro richiesto cerca di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive. La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.» |
7) |
All’articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3) Allo scopo di agevolare l’azione appropriata per l’identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 alla presenza del rappresentante di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, cerca e/o tiene conto di qualsiasi informazione fornita al minore o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita. Le autorità che procedono a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato coinvolgono il più possibile in tale processo i rappresentanti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013. 4) Qualora nell’applicazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013 lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l’identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di:
5) Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:
6) Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 viene utilizzato il modulo uniforme che figura all’allegato VIII del presente regolamento. Lo Stato membro richiesto si impegna per rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive. La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.» |
8) |
All’articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per l’inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 è utilizzata la rete telematica “DubliNet” di cui al titolo II del presente regolamento.» |
9) |
È inserito un nuovo articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento Lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento e, in particolare, la trasmissione del certificato sanitario che figura nell’allegato IX avvengono unicamente tra le autorità notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013 tramite “DubliNet”. Lo Stato membro che esegue il trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente cercano di accordarsi, prima della trasmissione del certificato sanitario, sulla lingua da utilizzare per redigere il certificato stesso, tenendo conto delle circostanze e in particolare dell’eventuale necessità di azioni urgenti al momento dell’arrivo.» |
10) |
È inserito un nuovo articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale 1) Nell’allegato X figura un opuscolo comune che informa tutti i richiedenti protezione internazionale sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 e sull’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013. 2) Nell’allegato XI figura un opuscolo specifico per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale. 3) L’allegato XII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna. 4) L’allegato XIII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro.» |
11) |
All’articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso. |
12) |
All’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4) La trasmissione tra i punti nazionali d’accesso dei moduli di cui agli allegati I e III nonché della richiesta di informazioni di cui agli allegati V, VI, VII, VIII e IX è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.» |
13) |
All’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1) Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2), una richiesta di informazioni (tipo 3), uno scambio di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 4), uno scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 5), la trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 6) o la trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 7)». |
14) |
All’articolo 20, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac dello Stato membro richiesto.» |
15) |
All’articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un punto nazionale d’accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d’accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell’infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell’ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (UE) n. 604/2013 per l’invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l’interruzione del funzionamento del punto nazionale d’accesso interessato.» |
16) |
Gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
(2) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
[I riferimenti che seguono si intendono fatti al regolamento (UE) n. 604/2013]
ELENCO A
ELEMENTI DI PROVA
I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
1. Presenza di un familiare, parente o persona di riferimento del richiedente minore non accompagnato (padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, zio, zia, nonno, nonna, adulto responsabile del minore, tutore) (articolo 8)
Prove:
— |
conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro; |
— |
estratto di registri; |
— |
titoli di soggiorno rilasciati al familiare; |
— |
documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile; |
— |
in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue. |
2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)
Prove:
— |
conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro; |
— |
estratto di registri; |
— |
titoli di soggiorno rilasciati alla persona che gode dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria; |
— |
documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile; |
— |
assenso degli interessati. |
3. Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10)
Prove:
— |
conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro; |
— |
estratto di registri; |
— |
autorizzazioni temporanee di soggiorno rilasciate al familiare durante l’esame della sua domanda; |
— |
documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile; |
— |
in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue; |
— |
assenso degli interessati. |
4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)
Prove:
— |
titolo di soggiorno; |
— |
estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno. |
5. Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)
Prove:
— |
visto rilasciato (valido o scaduto, a seconda dei casi); |
— |
estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti; |
— |
risposta pertinente (hit) trasmessa dal VIS in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto. |
6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)
Prove:
— |
timbro di ingresso su un passaporto; |
— |
timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera; |
— |
titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’ingresso attraverso una frontiera esterna; |
— |
timbro d’ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio. |
7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)
Prove:
— |
risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 14 del regolamento «Eurodac»; |
— |
timbro d’ingresso su un passaporto falso o falsificato; |
— |
timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera; |
— |
titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’ingresso attraverso una frontiera esterna; |
— |
timbro d’ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio. |
8. Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2)
Prove:
— |
autorizzazioni di soggiorno rilasciate nel periodo dell’esame di una richiesta di titolo di soggiorno; |
— |
inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di almeno cinque mesi e rimasti senza effetto; |
— |
estratti di registri di ospedali, carceri, strutture detentive. |
9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)
Prove:
— |
timbro di uscita; |
— |
estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno); |
— |
titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’uscita o l’ingresso attraverso una frontiera esterna; |
— |
rapporto informativo/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri; |
— |
timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data dell’attraversamento della frontiera. |
II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l’esame della domanda
1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5)
Prove:
— |
risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 9 del regolamento «Eurodac»; |
— |
modulo compilato dal richiedente; |
— |
verbale redatto dalle autorità; |
— |
impronte digitali rilevate in occasione di una domanda; |
— |
estratti di registri e relativi schedari; |
— |
rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda. |
2. Procedura di domanda in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)]
Prove:
— |
risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 9 del regolamento «Eurodac»; |
— |
modulo compilato dal richiedente; |
— |
verbale redatto dalle autorità; |
— |
impronte digitali rilevate in occasione di una domanda; |
— |
estratti di registri e relativi schedari; |
— |
rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda. |
3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2)
Prove:
— |
timbro di uscita; |
— |
estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno); |
— |
timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data dell’attraversamento della frontiera; |
— |
prova scritta delle autorità che attesta l’effettiva espulsione dello straniero. |
4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)
Prove:
— |
prova scritta delle autorità che attesta l’effettiva espulsione dello straniero; |
— |
timbro di uscita; |
— |
conferma delle informazioni relative all’espulsione da parte del paese terzo. |
ELENCO B
PROVE INDIZIARIE
I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
1. Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente minore non accompagnato (articolo 8)
Indizi (1):
— |
indicazioni verificabili del richiedente; |
— |
dichiarazioni dei familiari interessati; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR. |
2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)
Indizi:
— |
indicazioni verificabili del richiedente; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR. |
3. Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10)
Indizi:
— |
indicazioni verificabili del richiedente; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR. |
4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)
Indizi:
— |
dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc. |
5. Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)
Indizi:
— |
dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il visto; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc. |
6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)
Indizi:
— |
dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo; |
— |
rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
— |
impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A; |
— |
biglietti di viaggio; |
— |
conti di albergo; |
— |
carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; |
— |
biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; |
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dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un’agenzia di viaggi; |
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altri indizi della stessa natura. |
7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)
Indizi:
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dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
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impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A; |
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biglietti di viaggio; |
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conti di albergo; |
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carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; |
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biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; |
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dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi; |
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altri indizi della stessa natura. |
8. Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2)
Indizi:
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dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione non governativa, ad esempio un’organizzazione che dà alloggio a persone disagiate; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
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impronte digitali; |
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biglietti di viaggio; |
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conti di albergo; |
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carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; |
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biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; |
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dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi; |
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altri indizi della stessa natura. |
9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)
Indizi:
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dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro; |
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articolo 19, paragrafo 2: timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
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impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A; |
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biglietti di viaggio; |
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conti di albergo; |
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biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo; |
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dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi; |
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altri indizi della stessa natura. |
II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale
1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5)
Indizi:
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dichiarazioni verificabili del richiedente; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro. |
2. Procedura di domanda di protezione internazionale in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)]
Indizi:
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dichiarazioni verificabili del richiedente; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro. |
3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2)
Indizi:
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dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro; |
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timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
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impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A; |
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biglietti di viaggio; |
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conti di albergo; |
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biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo; |
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dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi; |
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altri indizi della stessa natura. |
4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)
Indizi:
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dichiarazioni verificabili del richiedente; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR; |
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timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi; |
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rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
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impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A; |
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biglietti di viaggio; |
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conti di albergo; |
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biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; |
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dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi; |
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altri indizi della stessa natura. |
«ALLEGATO X
PARTE A
INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO DUBLINO PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 (2)
Avete chiesto protezione perché ritenete di essere stati costretti a lasciare il vostro paese a causa di persecuzioni, guerre o rischio di gravi danni. La legge definisce la vostra una «domanda/richiesta di protezione internazionale» e voi «richiedenti». Coloro che cercano protezione sono spesso definiti «richiedenti asilo».
Il fatto che chiediate asilo non garantisce che la vostra richiesta sia esaminata qui. Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell’Unione europea noto come «regolamento Dublino». In virtù di questo regolamento, un solo paese è competente per l’esame della vostra richiesta.
Questo regolamento si applica in un’area geografica che comprende 32 paesi (3), che ai fini del presente opuscolo sono definiti «paesi Dublino».
Se non comprendete qualcosa in questo opuscolo, chiedete alle nostre autorità.
Prima che la vostra richiesta di asilo possa essere presa in considerazione, dobbiamo appurare se siamo competenti per esaminarla o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino». La procedura Dublino non riguarda la ragione per cui chiedete asilo: è soltanto finalizzata a stabilire quale paese sia competente per decidere sulla vostra domanda di asilo.
— |
Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? |
— |
Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata? |
Se le nostre autorità decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, è possibile che rimaniate in questo paese e che la domanda sia esaminata qui. In tal caso, il processo di esame della domanda comincerà immediatamente.
Se invece decidiamo che la competenza per la domanda spetta a un altro paese, cercheremo di trasferirvi appena possibile in tale paese, dove la domanda sarà esaminata. La durata complessiva della procedura Dublino, fino al momento in cui sarete trasferiti nel paese competente, potrebbe arrivare, in circostanze normali, fino a 11 mesi. La richiesta di asilo sarà poi esaminata nel paese competente. La durata della procedura Dublino potrebbe essere diversa se vi nascondete alle autorità, se siete in carcere o trattenuti, o se impugnate la decisione di trasferimento. Se vi trovate in una di queste situazioni, riceverete informazioni specifiche circa le scadenze della vostra procedura. Se siete trattenuti, sarete informati dei motivi del trattenimento e dei mezzi di impugnazione disponibili.
— |
In che modo si decide qual è il paese competente per la mia domanda? |
Il regolamento prevede vari motivi per cui un paese può essere competente per l’esame di una richiesta. Questi motivi sono enumerati nel regolamento per ordine di importanza: innanzitutto la presenza di un familiare in tale paese Dublino; il fatto di possedere o aver posseduto in passato un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da un paese Dublino; il fatto di essere entrato in un altro paese Dublino o averlo attraversato, legalmente o illegalmente.
È importante che ci informiate appena possibile se avete familiari in un altro paese Dublino. Se vostro marito, vostra moglie o vostro figlio ha presentato domanda di asilo o ha ottenuto protezione internazionale in un altro paese Dublino, tale paese potrebbe essere competente per l’esame della vostra domanda di asilo.
Potremmo decidere di esaminare la vostra domanda in questo paese, anche se non siamo competenti in base ai criteri stabiliti dal regolamento Dublino. Non vi invieremo in un paese dove è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati.
— |
E se non voglio andare in un altro paese? |
Potete dichiarare di non accettare una decisione in base alla quale sareste inviati in un altro paese Dublino, e potete impugnare la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale. Potete anche chiedere di rimanere in questo paese finché sia presa una decisione riguardo al ricorso o alla revisione.
Se rinunciate alla domanda di asilo e vi recate in un altro paese Dublino, sarete probabilmente ritrasferiti in questo paese o nel paese competente.
Quindi è importante che, una volta presentata la domanda di asilo, rimaniate qui finché decidiamo 1) chi è competente per l’esame della domanda e/o 2) di esaminare la domanda in questo paese.
Vi avvertiamo che, se riteniamo che ci siano probabilità che fuggiate o vi nascondiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese, potremmo trattenervi (in un centro chiuso). In tal caso, avete diritto a un rappresentante legale e vi informeremo degli altri diritti di cui godete, compreso quello di presentare ricorso contro la decisione di trattenimento.
— |
Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali? |
Quando presentate domanda di asilo, se avete almeno 14 anni di età, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: siete tenuti per legge a farvi rilevare le impronte digitali.
Se le impronte non sono di buona qualità, eventualmente perché avete danneggiato deliberatamente le vostre dita, saranno rilevate di nuovo in futuro.
Le impronte digitali saranno verificate all’interno di Eurodac per controllare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le impronte sono state precedentemente rilevate a un valico di frontiera. Questo aiuta a determinare quale paese Dublino sia competente per l’esame della domanda di asilo.
Le impronte potrebbero essere inoltre oggetto di una ricerca nel sistema di informazione visti (VIS), una banca dati che contiene informazioni sui visti rilasciati nell’area Schengen. Se possedete o avete posseduto un visto per un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in tale paese per l’esame della richiesta di protezione internazionale.
Poiché avete presentato domanda di asilo, i dati relativi alle vostre impronte digitali saranno immagazzinati da Eurodac per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellati da Eurodac. Se la vostra domanda di asilo viene accettata, le vostre impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se diventate cittadini di un paese Dublino, le vostre impronte saranno cancellate in quel momento. Eurodac conserverà i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso; il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non saranno trasmesse alla banca dati di Eurodac, ma potrebbero essere immagazzinati in una banca dati nazionale.
Potrete chiedere in qualunque momento di accedere ai dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Se ritenete che i dati siano inesatti o non debbano essere conservati, potete chiedere che siano rettificati o cancellati. Troverete informazioni sulle autorità competenti per il trattamento (o il controllo) dei vostri dati in questo paese e sulle autorità competenti per vigilare sulla protezione dei dati qui di seguito.
Eurodac è gestito da un’agenzia dell’Unione europea denominata eu-LISA. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa e possono essere ricevuti soltanto dal sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presentate domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino.
A partire dal 20 luglio 2015, le vostre impronte potranno essere cercate da autorità come la polizia e l’ufficio europeo di polizia (Europol), che potrebbero sottoporre le vostre impronte a confronto, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati gravi e reati di terrorismo.
Quali sono i miei diritti nel periodo in cui viene deciso qual è il paese competente per la mia domanda di asilo?
Avete il diritto di rimanere in questo paese se spetta ad esso esaminare la domanda di asilo, oppure, se è competente un altro paese, finché vi sarete trasferiti. Se questo paese è competente per l’esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanere qui finché sarà presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Siete inoltre autorizzati a beneficiare di condizioni di accoglienza materiali, ad esempio vitto, alloggio ecc., nonché di cure mediche essenziali e assistenza medica di urgenza. Avrete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto, nella vostra madrelingua o in un’altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potrete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione di trasferimento in un altro paese. Siete inoltre autorizzati a prendere contatto con noi per ricevere ulteriori informazioni o a rivolgervi all’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese.
Dati sui punti di contatto, in particolare: (completare con dati specifici per ogni Stato membro)
— |
Indirizzo e coordinate dell’autorità competente in materia di asilo; |
— |
Coordinate dell’autorità nazionale di controllo; |
— |
Coordinate del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; |
— |
Coordinate dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati; |
— |
Coordinate dell’ufficio locale dell’UNHCR (se presente); |
— |
Coordinate delle persone che prestano assistenza giudiziaria o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati; |
— |
Coordinate dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). |
PARTE B
LA PROCEDURA DUBLINO – INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SOGGETTI ALLA PROCEDURA DUBLINO, A NORMA DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 (5)
Avete ricevuto questo opuscolo perché avete chiesto protezione internazionale (asilo) in questo paese o in un altro paese Dublino e le autorità di questo paese hanno ragione di ritenere che un altro paese possa essere competente per l’esame della richiesta.
Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell’Unione europea noto come «regolamento Dublino», ossia la cosiddetta «procedura Dublino». Il presente opuscolo cerca di rispondere alle domande più frequenti riguardo alla procedura.
Se non capite qualcosa nel suo contenuto, chiedete alle nostre autorità.
Perché sono soggetto alla procedura Dublino?
Il regolamento Dublino si applica in un’area geografica che comprende 32 paesi. I «paesi Dublino» sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, più i 4 paesi «associati» al sistema Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).
La procedura Dublino stabilisce quale paese sia competente per l’esame della vostra richiesta di asilo. Questo significa che potreste essere trasferiti da questo paese in un altro paese, che è competente per l’esame della vostra domanda.
La procedura Dublino ha due scopi:
— |
garantire che la vostra domanda di asilo giunga alle autorità del paese competente per esaminarla; |
— |
garantire che non presentiate domande multiple di asilo in più paesi, allo scopo di allungare il vostro soggiorno nei paesi Dublino. |
Finché non sarà stabilito quale sia il paese competente per decidere sulla vostra domanda, le autorità di questo paese non esamineranno nei dettagli la domanda stessa.
RICORDATE: Non potete spostarvi in un altro paese Dublino: se lo fate, sarete ritrasferiti qui o in un paese dove avete presentato in precedenza una domanda di asilo. Rinunciare alla domanda presentata qui non comporterà un cambiamento del paese competente. Se vi nascondete o fuggite, rischiate anche di essere posti in stato di trattenimento.
Se vi siete recati in passato in uno dei paesi Dublino e in seguito avete lasciato la regione dei paesi Dublino prima di giungere in questo paese, dovete comunicarcelo: è importante perché potrebbe influenzare la decisione sul paese competente per l’esame della vostra domanda. È possibile che vi si chieda di fornire una prova del periodo trascorso al di fuori dei paesi Dublino, ad esempio un timbro nel passaporto, una decisione di rimpatrio o di allontanamento o documenti ufficiali da cui risulta che avete vissuto o lavorato al di fuori dei paesi Dublino.
Quali informazioni devo fornire alle autorità? Come posso fornire queste informazioni alle autorità?
Probabilmente sarete invitati a un colloquio al fine di determinare il paese competente per l’esame della richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio spiegheremo la «procedura Dublino». Dovete fornirci tutte le informazioni di cui disponete circa la presenza di eventuali familiari o parenti in uno dei paesi Dublino, nonché ogni altra informazione che ritenete utile per determinare il paese competente (qui di seguito figurano indicazioni dettagliate circa le informazioni utili). Dovete inoltre fornirci eventuali documenti o scritti in vostro possesso che contengano informazioni utili.
Vi invitiamo a comunicarci ogni informazione utile per aiutarci a determinare il paese competente per l’esame della domanda.
Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete o che ragionevolmente si suppone che comprendiate e nella quale siate in grado di comunicare.
Se non comprendete la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L’interprete deve interpretare soltanto quello che direte voi e la persona che svolge il colloquio, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a comprendere l’interprete, dovete dircelo e/o dirlo al vostro avvocato.
Il colloquio sarà riservato: nessuna delle informazioni che fornite, compreso il fatto di aver chiesto asilo, sarà trasmessa a persone o autorità nel vostro paese di origine che possano in qualche modo danneggiare voi o i vostri familiari rimasti in tale paese.
Il diritto a un colloquio può esservi negato soltanto se avete già fornito queste informazioni con altri mezzi, dopo essere stati informati sulla procedura Dublino e sulle sue conseguenze relativamente alla vostra situazione. Se non partecipate a un colloquio, potete chiedere di comunicare per iscritto informazioni aggiuntive utili per decidere il paese competente.
In che modo le autorità determineranno il paese competente per l’esame della mia domanda?
Esistono vari motivi per cui un paese può essere competente per l’esame di una richiesta. Tali motivi sono applicati in un ordine di importanza stabilito dal regolamento. Se uno dei motivi non si applica, viene preso in considerazione il successivo, e così via.
I motivi sono legati ai seguenti fattori, in ordine di importanza:
— |
un vostro familiare (marito, moglie o figlio di età inferiore a 18 anni) ha ottenuto protezione internazionale o ha presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino; |
Quindi è importante che ci informiate se avete familiari in un altro paese Dublino, prima che sia presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Se desiderate essere riuniti nello stesso paese, voi e i vostri familiari dovete esprimere questo desiderio per iscritto.
— |
vi è stato precedentemente rilasciato un visto o un permesso di soggiorno in un altro paese Dublino; |
— |
le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (e conservate in una banca dati europea denominata Eurodac (6)); |
— |
esistono prove che dimostrano che siete stati in un altro paese Dublino, o lo avete attraversato, anche se non vi sono state rilevate le vostre impronte digitali. |
E se dipendo da un’altra persona o un’altra persona dipende da me?
Potreste essere ricongiunti ai vostri genitori, figli, fratelli o sorelle, nello stesso paese, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
— |
i vostri familiari soggiornano legalmente in uno dei paesi Dublino; |
— |
uno dei familiari è in stato di gravidanza, o ha un bambino appena nato, o è gravemente malato, o gravemente disabile o anziano; |
— |
uno dei familiari dipende dall’assistenza di un altro, che è in grado di occuparsene. |
Il paese in cui soggiornano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori dovrebbe in linea di massima accettare la responsabilità di esaminare la vostra domanda, purché i legami familiari esistessero già nel paese di origine. Sarete invitati anche a indicare per iscritto il desiderio di entrambe le parti di essere ricongiunte.
Potete chiedere di accedere a questa opportunità sia se vi trovate già nel paese in cui si trovano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori, sia se vi trovate in paesi diversi. In questo secondo caso, dovrete recarvi in tale paese, a meno che le vostre condizioni di salute vi impediscano di compiere lunghi viaggi.
Oltre a questa possibilità, esiste anche quella di chiedere, durante la procedura di asilo, di raggiungere una persona con cui avete una relazione familiare per motivi umanitari, familiari o culturali. Se questa domanda è accettata, potreste dovervi recare nel paese dove si trova la persona con cui avete relazioni familiari. In tal caso, sarete invitati a esprimere il vostro consenso per iscritto. È importante che ci informiate di eventuali motivi umanitari in base ai quali la vostra domanda debba essere esaminata qui o in un paese diverso.
Se sollevate ragioni legate a relazioni familiari, legami di dipendenza o questioni umanitarie, potreste essere invitati a fornire spiegazioni o prove a sostegno della domanda.
E se sono malato o ho esigenze particolari?
Allo scopo di somministrare l’assistenza medica o le terapie appropriate, le autorità dovranno conoscere le vostre esigenze particolari, comprese quelle relative alla vostra salute, in particolare se:
— |
siete disabili; |
— |
siete in stato di gravidanza; |
— |
siete gravemente malati; |
— |
avete subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. |
Se ci comunicate i vostri dati sanitari e si decide che siate trasferiti in un altro paese, vi chiederemo il permesso di comunicare queste informazioni al paese in cui sarete trasferiti. Se non esprimete il vostro consenso, ciò impedirà che vengano trasmessi i dati sanitari, ma non impedirà il vostro trasferimento nel paese competente. Ricordate che se non accettate che i vostri dati sanitari vengano trasmessi all’altro paese, quest’ultimo non sarà in grado di sopperire alle vostre esigenze particolari.
Tenete conto del fatto che ogni dato sanitario sarà sempre trattato in modo strettamente riservato, da professionisti soggetti a obblighi di segretezza.
Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?
Se le autorità di questo paese decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, potrete rimanere in questo paese e la domanda sarà esaminata qui.
Che cosa succede se si scopre che un altro paese, diverso da quello in cui mi trovo, è competente per l’esame della mia domanda?
Se riteniamo che un altro paese sia competente per l’esame della vostra domanda, chiederemo a tale paese di assumere la competenza entro 3 mesi dalla data in cui avete presentato la domanda in questo paese.
Se però la competenza è attribuita a un altro paese sulla base dei dati relativi alle vostre impronte digitali, la richiesta all’altro paese sarà inviata entro 2 mesi dal momento in cui sono ottenuti i risultati da Eurodac.
— |
Se è la prima volta che presentate domanda di asilo in un paese Dublino, ma vi sono motivi per ritenere che un altro paese Dublino debba esaminare la vostra domanda, chiederemo a tale paese di «prendere in carico» il vostro caso. |
Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda.
— |
Se avete già presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino, diverso da quello in cui vi trovate adesso, chiederemo che l’altro paese vi «riprenda in carico» |
Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 1 mese dal ricevimento della richiesta o entro 2 settimane se la richiesta è basata su dati Eurodac. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda e accetta di riprendervi in carico.
Se però non avete presentato domanda di asilo in questo paese e la vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata respinta con decisione definitiva, possiamo scegliere di inviare una richiesta al paese competente affinché vi prenda in carico, o di procedere al vostro rimpatrio nel paese di origine o di residenza permanente, o in un paese terzo sicuro (7).
Se un altro paese accetta la competenza per l’esame della domanda, sarete informati della nostra decisione:
— |
di non esaminare la vostra domanda di asilo in questo paese e |
— |
di trasferirvi nel paese competente. |
Il trasferimento avrà luogo entro 6 mesi dalla data in cui l’altro paese accetta la competenza, oppure, se decidete di impugnare la decisione, entro 6 mesi dal momento in cui un organo giurisdizionale decide che potete essere trasferiti in tale paese. Questo termine può essere prorogato se sfuggite alle autorità di questo paese o siete detenuto.
Se siete trattenuto in un centro chiuso in questo paese nell’ambito della procedura Dublino, si applica un termine più breve (per ulteriori informazioni si veda la sezione specificamente dedicata al trattenimento).
Il paese competente vi considererà alla stregua di un richiedente asilo e beneficerete di tutti i diritti connessi a questo status. Se non avete mai presentato domanda di asilo in tale paese, avrete l’opportunità di presentarla al vostro arrivo.
E se non sono d’accordo con la decisione di trasferirmi in un altro paese?
Potete esprimere il vostro dissenso da una decisione in base alla quale sareste trasferiti in un altro paese Dublino: si tratta di un «ricorso» o di una «revisione».
Potete anche chiedere che il trasferimento sia sospeso per la durata del ricorso o della revisione.
Alla fine dell’opuscolo figurano informazioni circa le autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese.
Quando ricevete la decisione ufficiale di trasferimento dalle autorità, avete a disposizione [x giorni (8)] per presentare un ricorso a [nome dell’autorità competente per i ricorsi (9)]. È molto importante che impugniate la decisione (mediante ricorso o revisione) entro il termine indicato.
Durante l’esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. oppure (10)
Il trasferimento sarà sospeso per [y giorni (11)] prima che un organo giurisdizionale decida se potete soggiornare in condizioni di sicurezza nel paese competente durante l’esame del ricorso. oppure
Avete a disposizione [y giorni (12)] per chiedere che il trasferimento sia sospeso in attesa dell’esito del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà in tempi brevi in merito a tale richiesta. Se la domanda di sospensione è rifiutata, vi saranno comunicate le ragioni del rifiuto.
Durante questo procedimento avete diritto a un’assistenza legale e, se necessario, linguistica. Il diritto all’assistenza legale è il diritto a un avvocato che prepari i vostri documenti e vi rappresenti dinanzi a un giudice.
Potete chiedere di disporre di tale assistenza gratuitamente se non potete permettervi di pagarla. Alla fine del presente opuscolo figurano informazioni sulle organizzazioni che offrono assistenza legale.
Posso essere trattenuto?
A prescindere da altri eventuali motivi per il trattenimento, ai fini della procedura Dublino potete essere trattenuti soltanto se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo che fuggiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese Dublino.
Questo cosa significa?
Se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo di fuga (ad esempio perché siete già fuggiti in passato o perché non rispettate l’obbligo di presentarvi alle autorità ecc.) potrebbero trattenervi in qualsiasi momento durante la procedura Dublino. I motivi per i quali potete essere trattenuti sono scritti nel regolamento, e non può essere invocato nessun altro motivo per trattenervi.
Avete il diritto di essere informati per iscritto dei motivi del trattenimento, nonché delle possibilità di impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all’assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento di trattenimento.
Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini della procedura per quanto vi riguarda saranno i seguenti.
— |
Chiederemo all’altro paese di accettare la competenza entro 1 mese dalla presentazione della domanda di asilo. |
— |
Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 2 settimane dal ricevimento della medesima. |
— |
Il trasferimento dev’essere eseguito entro 6 settimane dall’accettazione della richiesta da parte del paese competente. Se impugnate la decisione di trasferimento, le 6 settimane decorreranno dal momento in cui le autorità, o l’organo giurisdizionale, decidono che potete essere trasferiti nel paese competente in condizioni di sicurezza in attesa dell’esito del ricorso. |
Se non rispettiamo i termini di invio della richiesta o di esecuzione del trasferimento, il trattenimento ai fini del trasferimento a norma del regolamento Dublino sarà interrotto. In tal caso, si applicheranno i normali limiti di tempo esposti sopra.
Che cosa accadrà alle informazioni di carattere personale che fornisco? Come posso essere sicuro che non se ne faccia un uso sbagliato?
Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi i dati forniti durante la procedura Dublino al solo scopo di adempiere ai loro obblighi ai sensi dei regolamenti Dublino e Eurodac. Nel corso di tutta la procedura Dublino avete diritto alla protezione di tutti i dati personali e le informazioni da voi fornite circa voi stessi, la vostra situazione familiare ecc. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa.
Avete il diritto di accedere:
— |
ai dati che vi riguardano; avete il diritto di chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati se inesatti, o siano cancellati se trattati illecitamente; |
— |
alle informazioni che spiegano come chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti per la vostra procedura Dublino, e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali. |
«ALLEGATO XI
INFORMAZIONI PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 (13)
Questo opuscolo vi è stato dato perché avete espresso la necessità di ricevere protezione e avete dichiarato di avere un’età inferiore a 18 anni. Se avete meno di 18 anni, le autorità si riferiranno a voi come «minori» o «minorenni». Le «autorità» sono le persone competenti per decidere sulla vostra richiesta di protezione.
Cercare protezione perché si ha paura nel proprio paese di origine significa «cercare asilo». L’asilo è un posto che offre protezione e sicurezza.
La presentazione di una richiesta formale di asilo alle autorità è definita dalla normativa «domanda o richiesta di protezione internazionale». La persona che chiede protezione è definita «richiedente», e talvolta viene anche chiamata «richiedente asilo».
I vostri genitori dovrebbero essere con voi, ma se non lo sono o se siete stati separati da loro nel corso del viaggio, siete «minori non accompagnati».
In questo caso, VI FORNIREMO UN «RAPPRESENTANTE», CIOÈ UN ADULTO CHE VI ASSISTERÀ NEL CORSO DELLA PROCEDURA, VI AIUTERÀ A PRESENTARE LA DOMANDA E POTRÀ ACCOMPAGNARVI QUANDO DOVRETE PARLARE CON LE AUTORITÀ. POTETE PARLARE AL RAPPRESENTANTE DEI VOSTRI PROBLEMI E DELLE VOSTRE PAURE: IL SUO SCOPO È FARE IN MODO CHE IL VOSTRO MIGLIORE INTERESSE SIA CONSIDERATO UNA PRIORITÀ, CIOÈ CHE LE VOSTRE ESIGENZE, LA VOSTRA SICUREZZA, IL VOSTRO BENESSERE, IL VOSTRO SVILUPPO SOCIALE E LE VOSTRE OPINIONI SIANO PRESI IN CONSIDERAZIONE. IL RAPPRESENTANTE TERRÀ CONTO ANCHE DELLE POSSIBILITÀ DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.
SE C’È QUALCOSA CHE NON CAPITE, CHIEDETE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE NOSTRE AUTORITÀ DI AIUTARVI!
ANCHE SE AVETE CHIESTO ASILO IN QUESTO PAESE, PUÒ DARSI CHE LA VOSTRA DOMANDA DI PROTEZIONE DEBBA ESSERE ESAMINATA DA UN ALTRO PAESE.
Soltanto un paese può essere competente per l’esame della vostra richiesta di protezione: lo stabilisce una legge chiamata «regolamento Dublino». Questo regolamento ci obbliga a determinare se siamo competenti per l’esame della vostra domanda o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino».
Il regolamento è applicato in una regione geografica che comprende 32 paesi (14), che ai fini di questo opuscolo sono detti «paesi Dublino».
NON SFUGGITE ALLE AUTORITÀ E NON ANDATE IN UN ALTRO PAESE DUBLINO. QUALCUNO POTREBBE DIRVI CHE QUESTA È LA COSA MIGLIORE PER VOI: SE QUALCUNO VI INCORAGGIA A FUGGIRE, O AD ANDARVENE CON LUI, DITELO IMMEDIATAMENTE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE AUTORITÀ NAZIONALI.
DICHIARATE APPENA POSSIBILE ALLE AUTORITÀ NAZIONALI SE:
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siete soli, e pensate che vostro padre, vostra madre, vostro fratello o vostra sorella, vostra zia (15), vostro zio (16), vostra nonna o vostro nonno potrebbero trovarsi in uno degli altri 32 paesi Dublino;
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È MOLTO IMPORTANTE CHE COOPERIATE CON LE AUTORITÀ NAZIONALI E CHE DICIATE SEMPRE LORO LA VERITÀ.
Il sistema Dublino può aiutarvi se non siete accompagnati da un genitore quando presentate una domanda di protezione.
Se abbiamo informazioni sufficienti sui vostri genitori o i vostri parenti, li cercheremo nei paesi Dublino. Se riusciamo a trovarli, cercheremo di ricongiungervi a loro nel paese in cui si trovano. Tale paese sarà allora competente per l’esame della vostra richiesta di protezione.
Se invece siete soli e non avete familiari o parenti in un altro paese Dublino, è molto probabile che la vostra domanda sia esaminata in questo paese.
Potremmo scegliere di esaminare la vostra domanda in questo paese anche se la competenza spettasse per legge a un altro paese, per motivi umanitari, familiari o culturali.
Durante questa procedura, agiremo sempre nel vostro migliore interesse e non vi trasferiremo in un paese in cui è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati.
Che cosa significa che dobbiamo sempre agire nel vostro migliore interesse? Significa che dobbiamo:
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verificare se è possibile ricongiungervi ai vostri familiari nello stesso paese; |
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fare in modo che siate al sicuro, specialmente da persone che potrebbero desiderare di trattarvi male o farvi del male; |
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fare in modo che possiate crescere in modo sicuro e sano, che disponiate di vitto e alloggio e che siano rispettate le vostre esigenze di sviluppo sociale; |
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prendere in considerazione le vostre opinioni, ad esempio tenendo conto del fatto che desiderate vivere con un parente o preferite di no. |
ETÀ
Le persone di età superiore a 18 anni sono «adulti» e sono trattate in modo diverso dai bambini e dagli adolescenti (i «minori»).
Diteci la verità riguardo alla vostra età.
Se avete documenti che dimostrino la vostra età, mostrateli alle autorità. Se le autorità mettono in dubbio la vostra età, è possibile che un medico desideri esaminarvi per controllare se avete più o meno di 18 anni. Non si potrà procedere a nessun esame medico prima che voi e/o il vostro rappresentante abbiate espresso il vostro consenso.
NELLE PAGINE SEGUENTI CERCHEREMO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI SULLA PROCEDURA DUBLINO, SUL MODO IN CUI PUÒ AIUTARVI E SU QUELLO CHE DOVRESTE ASPETTARVI
LE IMPRONTE DIGITALI – Che cosa sono? Perché vengono rilevate?
Quando chiedete asilo, se avete un’età pari o superiore a 14 anni, una fotografia o un’immagine delle vostre dita (chiamata «impronta digitale») sarà rilevata e trasmessa a una banca dati di impronte digitali chiamata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: tutti coloro che chiedono asilo sono obbligati per legge a far rilevare le proprie impronte digitali.
Le impronte digitali potrebbero essere controllate in una certa fase, per verificare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le vostre impronte sono state già rilevate a un valico di frontiera. Se si scopre che avete già chiesto asilo in un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in quel paese, purché sia nel vostro migliore interesse. Quel paese diventerebbe allora competente per l’esame della vostra richiesta di protezione internazionale.
Le impronte digitali saranno conservate per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellate dalla banca dati. Se la vostra richiesta di protezione viene accettata, le impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se in seguito diventate cittadini di un paese Dublino, le impronte saranno cancellate. Soltanto i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso saranno conservati in Eurodac, mentre il vostro nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non verranno trasmesse alla banca dati né conservate, ma potrebbero essere inserite nella nostra banca dati nazionale. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino.
A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) potrebbero sottoporre a confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
Quali informazioni dovreste comunicare alle autorità nazionali circa la vostra situazione?
È probabile che siate invitati a svolgere un colloquio allo scopo di determinare il paese competente per l’esame della vostra richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio, le nostre autorità nazionali vi spiegheranno la «procedura Dublino» e cercheranno di scoprire se è possibile ricongiungervi alla vostra famiglia in un altro paese Dublino.
Se sapete che i vostri genitori, fratelli o parenti si trovano in un altro paese Dublino, non dimenticate di dirlo alla persona che vi interroga. Fornite il maggior numero di informazioni possibile per aiutarci a trovare la vostra famiglia: nomi, indirizzi, numeri di telefono ecc.
Durante il colloquio, potrebbe esservi chiesto se siete mai stati in altri paesi Dublino: dite la verità.
Il vostro rappresentante può accompagnarvi al colloquio per aiutarvi, sostenervi e agire nel miglior modo possibile nel vostro interesse. Se avete motivi per non desiderare che il vostro rappresentante vi accompagni, ditelo alle autorità nazionali.
ALL’INIZIO DEL COLLOQUIO, COLUI CHE VI INTERROGA E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE VI SPIEGHERANNO LE PROCEDURE E I VOSTRI DIRITTI. SE C’È QUALCOSA CHE NON CAPITE O SE AVETE ALTRE DOMANDE, DITELO!
Il colloquio è un vostro diritto e costituisce una parte importante della vostra richiesta.
Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete. Se non capite la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L’interprete deve limitarsi a interpretare le parole vostre e del vostro interlocutore, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a capire l’interprete, ditecelo o parlatene al vostro rappresentante.
Il colloquio sarà riservato: nessuna informazione da voi fornita, compreso il fatto che avete chiesto protezione nel nostro paese, sarà trasmessa a persone o autorità che possano danneggiare in qualsiasi modo voi o membri della vostra famiglia rimasti nel paese di origine.
È IMPORTANTE CHE VOI E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SIATE CONSAPEVOLI DELLE SCADENZE DELLA PROCEDURA DUBLINO!
Leggete le risposte qui di seguito.
Tra quanto tempo saprete se dovete andare in un altro paese o potete rimanere qui?
Che cosa succede se si scopre che un altro paese è competente per l’esame della vostra domanda?
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Se è la prima volta che chiedete asilo in un paese Dublino, sarete trasferiti in un altro paese perché i vostri genitori, fratelli o sorelle, zii o zie, nonni o nonne si trovano in quel paese: li raggiungerete e starete con loro durante l’esame della vostra domanda di asilo (17). |
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Se non avete mai chiesto asilo qui ma lo avete chiesto in un altro paese Dublino in passato, potreste essere rinviati in quel paese affinché le sue autorità esaminino la vostra domanda di asilo (18). |
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Se non avete chiesto asilo in questo paese e una vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata rifiutata dopo essere stata pienamente esaminata, dovremo chiedere all’altro paese di riprendervi in carico, oppure procedere al vostro rimpatrio nel vostro paese di origine o di residenza permanente, oppure in un paese terzo sicuro. |
Se decidiamo che la competenza per la vostra domanda di asilo spetta a un altro paese, e il paese invitato ad assumere la competenza per la vostra domanda accetta di farlo, sarete ufficialmente informati del fatto che non esamineremo la vostra richiesta di protezione internazionale e che vi trasferiremo nel paese competente.
Il trasferimento sarà eseguito entro sei mesi dal momento in cui l’altro paese accetta la responsabilità, o dal momento della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione, qualora non siate d’accordo e decidiate di impugnare tale decisione (per spiegazioni si veda la sezione successiva!). Questo termine può essere esteso a un anno se siete in prigione, o a 18 mesi in caso di fuga.
Che cosa succede se non volete andare in un altro paese?
PARLATENE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE!
Se decidiamo che dovete andare in un altro paese per l’esame della domanda e non siete d’accordo, avete la possibilità di impugnare la decisione di trasferimento. Si parla in questo caso di «ricorso» o «revisione».
Quando le autorità vi avranno trasmesso la decisione, avrete a disposizione [x giorni (19)] per presentare un ricorso a [autorità competente per i ricorsi (20)]. È molto importante presentare un ricorso entro i termini stabiliti. Il vostro rappresentante deve aiutarvi a farlo.
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Durante l’esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. oppure (21) |
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il vostro trasferimento sarà sospeso per [y giorni (22)] finché un organo giurisdizionale decida se potete recarvi senza pericoli nel paese competente in attesa dell’esito del ricorso. oppure |
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avete a disposizione [y giorni (23)] per chiedere che il trasferimento sia sospeso durante l’esame del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà rapidamente in merito alla vostra richiesta. Se la sospensione è rifiutata, sarete informati dei motivi del rifiuto. |
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Sul retro del presente opuscolo figurano informazioni sull’autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese. |
Durante la procedura di «ricorso», avrete accesso all’assistenza legale e, se necessario, all’assistenza linguistica di un interprete o di un traduttore. Potete chiedere di beneficiare di un’assistenza legale gratuita se non avete i mezzi per pagarla. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate di organizzazioni che offrono assistenza legale e che possono aiutarvi a presentare ricorso.
TRATTENIMENTO
Le persone che non sono libere di recarsi dove vogliono e sono ospitate in un edificio chiuso da cui non possono uscire sono in stato di «trattenimento».
Se siete minori non accompagnati potreste abitare in un luogo in cui vigono regole per cui dovete rimanere all’interno durante la notte o quando è buio, o dovete comunicare alle persone che si occupano di voi se uscite e quando tornerete. Lo scopo di queste regole è proteggere la vostra sicurezza. Questo non significa che siate in un luogo di trattenimento.
I MINORI NON SONO QUASI MAI TRATTENUTI! Siete trattenuti? Se avete questo dubbio, chiedete subito alle autorità, al vostro rappresentante o al vostro consigliere giuridico (24) di informarvi. Potete parlare loro della vostra situazione e, se siete trattenuti, della possibilità di impugnare la decisione di trattenimento. |
Esiste un rischio che siate trattenuti durante la procedura Dublino. La maggior parte delle volte questo accade quando le autorità nazionali non credono che abbiate meno di 18 anni e temono che possiate fuggire o nascondervi per paura di essere trasferiti in un altro paese.
Avete il diritto di essere informati per iscritto delle ragioni per cui siete trattenuti e dei modi per impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all’assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento: quindi, se non siete d’accordo parlatene al vostro rappresentante o consigliere giuridico.
Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini saranno i seguenti: dovremo chiedere a un altro paese di assumere la competenza per la vostra domanda entro un mese dalla presentazione della vostra domanda di asilo, e il paese in questione deve rispondere entro due settimane. Infine, se restate in stato di trattenimento, il vostro trasferimento dev’essere eseguito entro sei settimane dall’accettazione della richiesta da parte del paese competente.
Se decidete di impugnare la decisione di trasferimento mentre siete trattenuti, le autorità nazionali non sono obbligate a trasferirvi entro sei settimane; esse vi informeranno delle opzioni che avete.
Se le autorità nazionali non chiedono a un altro paese di assumere la responsabilità per la vostra domanda entro i termini, o non eseguono il trasferimento entro i termini, il vostro trattenimento ai fini del trasferimento in virtù del regolamento Dublino viene interrotto. In tal caso, si applicheranno i termini normali presentati nella sezione dal titolo «Che cosa succede se un altro paese è competente per l'esame della mia domanda?».
Quali sono i vostri diritti nel periodo in cui si decide chi è competente per la vostra domanda?
Avete il diritto di rimanere in questo territorio se il nostro paese è competente per l’esame della vostra richiesta di asilo; se invece è competente un altro paese, potete rimanervi finché sarete trasferiti in tale paese. Se il paese in cui vi trovate adesso è competente per l’esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanervi almeno finché verrà presa una prima decisione sulla domanda stessa. Avete inoltre diritto a beneficiare di condizioni materiali di accoglienza, quali vitto, alloggio ecc., nonché di assistenza medica o terapie essenziali e cure mediche di urgenza. Avete anche il diritto di frequentare una scuola.
Avete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto; per questo, avete il diritto di usare la vostra madrelingua o un’altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione relativa al vostro trasferimento in un altro paese. Avete anche il diritto di rivolgervi a noi per ottenere ulteriori informazioni e/o di rivolgervi all’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese.
Il vostro rappresentante e le autorità nazionali vi daranno ulteriori spiegazioni sui vostri diritti!
Che cosa succederà alle informazioni personali da voi fornite? Come potete essere sicuri che non saranno utilizzate a fini sbagliati?
Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi le informazioni da voi fornite durante la procedura Dublino esclusivamente per adempiere i loro obblighi ai sensi del regolamento Dublino.
Avete il diritto di accedere:
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alle informazioni che vi riguardano; avete diritto di chiedere che questi dati siano corretti se inesatti o falsi, o che siano cancellati se trattati illecitamente; |
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alle informazioni che spiegano come chiedere che i vostri dati siano corretti o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti in materia designate come responsabili della vostra procedura Dublino, e delle autorità garanti per la protezione dei dati che sono responsabili per le richieste relative alla tutela dei dati personali. |
A CHI POTETE RIVOLGERVI PER RICEVERE AIUTO? (da completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro, in particolare:)
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indirizzo e coordinate dell’autorità competente in materia di asilo; |
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denominazioni, indirizzi e coordinate di organizzazioni che offrono rappresentanza ai minori non accompagnati; |
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indirizzo e coordinate dell’autorità nazionale competente per la protezione dei minori; |
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indirizzo e coordinate dell’autorità competente per lo svolgimento della procedura Dublino; |
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coordinate dell’autorità nazionale di controllo; |
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identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; |
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estremi dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati; |
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la Croce Rossa e il suo ruolo; |
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coordinate dell’ufficio locale dell’UNHCR (se esiste) e suo ruolo; |
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coordinate dei prestatori di assistenza giuridica o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati o ai minori; |
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estremi dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e suo ruolo. |
«ALLEGATO XII
INFORMAZIONI PER I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA, A NORMA DELL’ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013
Se avete almeno 14 anni di età e siete fermati per attraversamento irregolare di una frontiera, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: siete obbligati per legge a lasciare che siano rilevate le vostre impronte digitali.
Se le impronte non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in futuro.
Se in futuro presentate nuovamente domanda di asilo, le vostre impronte digitali saranno nuovamente rilevate. Se chiedete asilo in un paese diverso da quello in cui le impronte sono state rilevate la prima volta, potreste essere ritrasferiti nel primo paese in cui sono state rilevate le vostre impronte.
I dati relativi alle impronte digitali saranno conservati per 18 mesi, poi saranno automaticamente cancellati dalla banca dati. Eurodac conserverà solo i dati relativi alle vostre impronte digitali e al vostro sesso: il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non sono trasmessi alla banca dati né conservati.
In qualsiasi momento potrete chiedere al paese che rileva le vostre impronte digitali di comunicarvi i dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Potete chiedere che tali dati siano rettificati o cancellati; devono essere cancellati, ad esempio, se acquisite la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o di un paese associato, o se ottenete un permesso di soggiorno per uno di questi paesi e se non avete chiesto asilo.
Eurodac è gestito da un’agenzia dell’Unione europea denominata eu-LISA. I vostri dati possono essere usati esclusivamente ai fini previsti dalla normativa e sono trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro chiederete asilo in un altro Stato membro dell’UE o in un paese associato (25), le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell’UE e dei paesi associati.
A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) potranno sottoporre a un confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro):
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identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; |
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coordinate dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati; |
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coordinate dell’autorità nazionale di controllo (protezione dei dati). |
«ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI PER CITTADINI DI PAESI TERZI E APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO, A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013
Se soggiornate irregolarmente in un «paese Dublino» (26), le autorità possono rilevare le vostre impronte digitali e trasmetterle a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Questo serve unicamente a controllare se avete già presentato in precedenza una domanda di asilo. I dati relativi alle vostre impronte non saranno conservati nella banca dati Eurodac, ma se avete chiesto asilo in precedenza in un altro paese potreste essere ritrasferiti in tale paese.
Se le impronte digitali non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in futuro.
Eurodac è gestito da un’agenzia dell’Unione europea denominata eu-LISA. I dati possono essere usati esclusivamente ai fini stabiliti dalla normativa e trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presenterete domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte saranno nuovamente rilevate per essere trasmesse a Eurodac. I dati conservati in Eurodac non verranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell’UE e dei paesi associati.
Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ogni Stato membro):
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identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante; |
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coordinate dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati; |
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coordinate dell’autorità nazionale di controllo (protezione dei dati). |
(1) Queste prove indiziarie devono essere sempre seguite da una prova ai sensi dell’elenco A.
(2) Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013.
(3) I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).
(4) Le informazioni fornite sono quelle previste nella parte B del presente allegato.
(5) Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013.
(6) Per ulteriori informazioni su Eurodac si veda, nella parte A, la sezione «Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali?»
(7) Il presente paragrafo non compare nell’opuscolo destinato agli Stati membri che non partecipano all’applicazione della direttiva rimpatri.
(8) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.
(9) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri.
(10) Ogni Stato membro deve scegliere una delle tre opzioni, a seconda della sua scelta relativa a un sistema di ricorso effettivo.
(11) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale.
(12) Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale.
(13) Il presente opuscolo è redatto esclusivamente a fini informativi, allo scopo di fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie sulla procedura Dublino. Esso non crea né comporta di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi degli Stati e delle persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 604/2013.
(14) I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).
(15) La sorella di vostra madre o di vostro padre.
(16) Il fratello di vostra madre o di vostro padre.
(17) Si parla in questo caso di «prendere in carico».
(18) Si parla in questo caso di «riprendere in carico».
(19) Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.
(20) Da completare a cura di ciascuno Stato membro.
(21) Ciascuno Stato membro sceglierà una delle tre opzioni, in funzione della sua scelta relativa al sistema di ricorso effettivo.
(22) Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.
(23) Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.
(24) Una persona riconosciuta dalle autorità come rappresentante dei vostri interessi di fronte alla legge. Il rappresentante e/o le autorità dovrebbero avvertirvi se avete bisogno di un consigliere giuridico, ma potete anche chiedere loro di affidare il vostro caso a un consigliere giuridico per vostro conto. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate delle organizzazioni che possono fornirvi una rappresentanza legale.
(25) I dati relativi alle vostre impronte digitali potrebbero essere condivisi, se la normativa lo consente, tra i 28 Stati membri dell’UE e i 4 paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).
(26) Tutti i paesi dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).
(27) Le informazioni fornite sono quelle previste alla parte B dell’allegato X.