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7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 115/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso il suo parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Apparecchio di comando elettrico per una tensione non superiore a 1 000 V munito di un display a cristalli liquidi (LCD) e schermo tattile. La diagonale dello schermo del display misura 30,5 cm (12 pollici), lo schermo ha una risoluzione di 800 × 600 pixel, in un alloggiamento di circa 30 × 23 × 6 cm. L’apparecchio comprende una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione presentata con un sistema operativo. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
È inoltre dotato di numerosi driver incorporati per il collegamento a diversi tipi di dispositivi di automazione ed è in grado di eseguire e visualizzare programmi di computer per ambiente desktop, quali programmi di elaborazione testi e fogli di calcolo. L’apparecchio è presentato per essere usato per il comando elettrico delle macchine in processi industriali in applicazioni che utilizzano controllori di automazione programmabili o controllori logici programmabili. |
8537 10 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8537 , 8537 10 e 8537 10 10 . Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la presenza di driver incorporati per diversi tipi di dispositivi di automazione e un bus di espansione per il controllo delle unità ingresso/uscita (I/O), l’apparecchio è destinato ad essere utilizzato per il comando di macchine nei processi industriali. La classificazione alla voce 8471 come macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione è quindi esclusa. Dato che l’apparecchio include una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, esso deve essere classificato con il codice NC 8537 10 10 , come armadio di comando numerico che incorpora una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione per una tensione non superiore a 1 000 V. |