7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Apparecchio di forma rettangolare (cosiddetto «fotocamera ad alta velocità») composto da una lente e da un circuito elettronico, di dimensioni di 12 × 12 × 11 cm circa. L’apparecchio contiene una memoria interna volatile di 2 GB, in grado di immagazzinare temporaneamente immagini in una sequenza di durata massima di 1,54 secondi a 1 000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima. Le immagini catturate scompaiono quando la macchina viene spenta. Per utilizzare la fotocamera e registrare le immagini in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione è necessario collegare tramite cavo l’apparecchio a quest’ultima. La fotocamera è dotata di un sensore CMOS e di un otturatore globale elettronico per foto istantanee, noto come «flash di breve durata» o «stroboscopic imaging». La fotocamera è stata progettata per catturare una sequenza di immagini ad una cadenza compresa tra 60 e 1 000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima (1 024 × 1 024 pixel) o di 109 500 inquadrature al secondo alla risoluzione inferiore (128 × 16 pixel). Le immagini catturate possono essere viste singolarmente o riprodotte in video, ad esempio al rallentatore. Le immagini possono essere analizzate in laboratorio o contesti analoghi, ad esempio per studiare fenomeni che avvengono ad altissima velocità, come i crash test effettuati dalle case automobilistiche. |
8525 80 19 |
La classificazione è determinata dalle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8525 , 8525 80 e 8525 80 19 . La memorizzazione temporanea su memoria volatile non viene considerata una registrazione all’interno della fotocamera, in quanto le immagini scompaiono quando la macchina viene spenta. Pertanto, è esclusa la classificazione tanto tra le fotocamere digitali di cui alla sottovoce 8525 80 30 quanto tra le videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera di cui alla sottovoce 8525 80 91 (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8525 , gruppo B, primo e quinto paragrafo). L’apparecchio va quindi classificato al codice NC 8525 80 19 tra le altre telecamere (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8525 , gruppo B, quarto paragrafo). |