4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/1


REGOLAMENTO (UE) N. 97/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2014

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores, un organo guatemalteco istituito in virtù della legislazione guatemalteca, ha presentato domanda di registrazione del «Ron de Guatemala» in quanto indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento. Il «Ron de Guatemala» è un rum tradizionalmente prodotto in Guatemala.

(2)

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008, i principali requisiti della scheda tecnica del «Ron de Guatemala» sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) ai fini della procedura di opposizione.

(3)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Francia e diversi produttori francesi di rum hanno dichiarato la propria opposizione alla registrazione del «Ron de Guatemala» in quanto indicazione geografica sottolineando che i requisiti del prodotto e la definizione del rum conformemente alla legislazione guatemalteca, alla quale fa riferimento la scheda tecnica, non sarebbero conformi alla definizione del rum che figura nella categoria 1 dell’allegato II del suddetto regolamento né agli altri requisiti del suddetto regolamento, principalmente per quanto riguarda il divieto di utilizzare aromi, coloranti ed edulcoranti per la produzione del rum, le norme relative alle materie prime da utilizzare, la qualità dell’acqua da aggiungere e l’indicazione dell’invecchiamento nella descrizione, la presentazione o l’etichettatura del prodotto.

(4)

La domanda di registrazione del «Ron de Guatemala» include una descrizione particolareggiata del prodotto, che è conforme alla definizione del rum figurante nella categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 ed agli altri requisiti del suddetto regolamento. Tale descrizione indica che le norme relative all’elaborazione applicabili al «Ron de Guatemala» sono più restrittive di quelle applicabili al rum normale prodotto in quel paese.

(5)

La domanda di registrazione del «Ron de Guatemala» in quanto indicazione geografica soddisfa alle condizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008. La Commissione ritiene che, in base ai requisiti della scheda tecnica, il prodotto sia conforme alle pertinenti prescrizioni della legislazione dell’Unione.

(6)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto infondate le ragioni esposte nelle opposizioni alla registrazione dell’indicazione geografica «Ron de Guatemala» nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, in merito al non rispetto delle condizioni di cui al suddetto regolamento.

(7)

La denominazione «Ron de Guatemala» deve essere registrata in quanto indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 di conseguenza.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria di prodotti «1. Rum», è aggiunta la seguente riga:

 

«Ron de Guatemala

Guatemala»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  GU C 168 del 14.6.2012, pag. 9.