21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 50/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare gli articoli 41 e 16, in combinato disposto con il punto 4 della sezione 3, lettera a), dell’allegato IV,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione (1) reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l’eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data della sua adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell’avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all’eliminazione delle eccedenze.

(2)

In considerazione del tempo necessario per procedere a un’analisi approfondita delle informazioni trasmesse dalla Croazia e per condurre discussioni con tale Stato membro, nonché per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, occorre prorogare i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle eccedenze di zucchero.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è modificato come segue:

1)

all’articolo 7, paragrafo 1, la data del 31 gennaio 2014 è sostituita dalla data del 30 settembre 2014;

2)

all’articolo 9, paragrafo 1, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

b)

la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 29 febbraio 2016;

4)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data del 31 gennaio 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;

b)

al paragrafo 2, quarto comma, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

5)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data del 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data del 31 ottobre 2015;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

ii)

al secondo comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 29 febbraio 2016;

iii)

al terzo comma, la data del 30 aprile 2015 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).