28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 43/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2014
che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(3) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(4) |
È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati. |
(5) |
Occorre che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2166/2005 (2), (CE) n. 509/2007 (3), (CE) n. 676/2007 (4), (CE) n. 1300/2008 (5), (CE) n. 1342/2008 (6) ("piano per il merluzzo bianco") e (CE) n. 302/2009 (7). Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio (8)) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio (9)), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile. |
(6) |
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica. |
(7) |
A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (10), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(8) |
Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca. |
(9) |
È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2014 in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio (11). |
(10) |
Alla luce del più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in conformità agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde. |
(11) |
In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Occorre pertanto che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime. |
(12) |
L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento. |
(13) |
Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali devono pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. Nell'utilizzare tale sistema occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
(14) |
Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano. |
(15) |
Nel novembre 2013, lo CSTEP ha valutato positivamente il piano di gestione della ricostituzione proposto dal consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici per lo stock di aringa nelle zone CIEM VIaS, VIIb e VIIc. La distribuzione di questo stock di aringa si sovrappone a quella dello stock settentrionale limitrofo in una zona di mescolamento ubicata tra 56° N e 57° 30′ N all'interno della zona CIEM VIa. Per assicurare la corretta valutazione di questi due stock per quanto riguarda il loro stato di conservazione e per tenere sotto controllo la mortalità alieutica provocata in ciascuno di essi, è necessario escludere tutte le catture effettuate nella zona di mescolamento. |
(16) |
Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2014, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto. |
(17) |
Dal momento che non vi sono prove scientifiche che le zone TAC per il merluzzo giallo corrispondano a stock biologici distinti e che tale specie sia distribuita in modo uniforme dalla zona a nord delle isole britanniche fino a quella a sud della penisola iberica, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune di tali zone TAC. Nella stessa ottica, è opportuno consentire disposizioni più flessibili tra alcune zone di gestione riguardo a stock la cui distribuzione si estende su varie zone di gestione e laddove si tratti degli stessi stock biologici. |
(18) |
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (14), le Isole Færøer (15) e l'Islanda (16), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia e le Isole Færøer sugli accordi per il 2014 non sono ancora terminate. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2014, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2014. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (17), il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2014. |
(19) |
Nella sua riunione annuale del 2013, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga di un anno del TAC e dei contingenti esistenti per il tonno rosso e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada per l'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale e tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2014-2016. Di conseguenza, il contingente dell'Unione per questi stock rimane lo stesso del 2013. Sebbene anche il TAC del tonno bianco dell'Atlantico meridionale sia stato mantenuto al livello attuale per il periodo 2014-2016, i singoli contingenti delle parti contraenti, compresa l'Unione, sono stati leggermente ridotti per concedere un contingente a un'altra parte contraente. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione. |
(20) |
A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea nel luglio 2013, sono state introdotte nel presente regolamento disposizioni sulle possibilità di pesca per tale paese. |
(21) |
Nella riunione annuale del 2013 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(22) |
Alla riunione annuale del 2013 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione applicabile alle navi da pesca comprese nell'elenco IOTC delle navi autorizzate e intesa a proteggere gli squali alalunga che vieta, quale misura pilota provvisoria, di conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione prevede un'eccezione per la pesca artigianale, ossia per le navi da pesca impegnate in operazioni di pesca all'interno delle zone economiche esclusive dello Stato membro di cui battono bandiera. |
(23) |
La seconda riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 27 al 31 gennaio 2014. Fino a quando si terrà tale riunione annuale, è opportuno che le misure attuali rimangano provvisoriamente in vigore e che il TAC per il sugarello nella zona della convenzione SPRFMO sia provvisoriamente stabilito allo stesso livello del 2013. |
(24) |
Nella sua 84a riunione annuale del 2013, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(25) |
Nella sua riunione annuale del 2013, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato una raccomandazione relativa a nuovi TAC biennali per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale per il 2014 e il 2015; i TAC esistenti per il pesce specchio atlantico e i berici, concordati per il 2013 e il 2014 nella sua riunione annuale del 2012, restano in vigore. Le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. |
(26) |
La 10a riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) del 2013 ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca stabilendo il numero complessivo di giorni in cui è possibile pescare in alto mare e adattando il divieto relativo alla pesca con dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD). La revisione della misura riguardante la pesca con dispositivi FAD esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni: confermare l'attuale periodo di divieto della pesca con dispositivi FAD o prediligere una riduzione dell'impiego di dispositivi FAD. Finché non sarà presa tale decisione, il divieto attualmente applicabile adottato dalla WCPFC dovrebbe continuare a essere attuato nel diritto dell'Unione. |
(27) |
Nella riunione annuale del 2013, le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(28) |
Alla 35a riunione annuale del 2013 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato alcune possibilità di pesca per il 2014 in relazione a determinati stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura per aumentare i TAC fissati per il 2014 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO se sono soddisfatte talune condizioni relative alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può notificare al segretario esecutivo della NAFO che per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO sono state osservate catture per unità di sforzo superiori al normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2014 è confermato da un voto positivo della NAFO, esso dovrebbe essere attuato nel diritto dell'Unione e i contingenti degli Stati membri interessati dovrebbero essere aumentati. |
(29) |
Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2013, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR. |
(30) |
In conformità alla dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (18), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione. |
(31) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
(32) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché all'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 (19). |
(33) |
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2014, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
(34) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
limiti di cattura per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015; |
b) |
limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015; |
c) |
possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; |
d) |
possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 32 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015. |
3. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2014.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a) |
navi dell'Unione; |
b) |
navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
b) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
c) "acque dell'Unione": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
d) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
e) "totale ammissibile di catture (TAC)": la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
f) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
g) "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
h) "apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (20);
i) "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
j) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (21);
b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) "unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
— |
53° 30′ N 15° 00′ O, |
— |
53° 30′ N 11° 00′ O, |
— |
51° 30′ N 11° 00′ O, |
— |
51° 30′ N 13° 00′ O, |
— |
51° 00′ N 13° 00′ O, |
— |
51° 00′ N 15° 00′ O, |
— |
53° 30′ N 15° 00′ O; |
e) "Golfo di Cadice": la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23′48″O;
f) "zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);
g) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
h) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (24);
i) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (25);
j) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (26);
k) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("convenzione di Antigua") (27);
l) "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (28);
m) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca (29);
n) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (30);
o) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
p) "zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC': la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
— |
longitudine 150° O, |
— |
longitudine 130° O, |
— |
latitudine 4° S, |
— |
latitudine 50° S. |
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (31) e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.
Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a) |
sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e |
b) |
consentono:
|
3. Entro il 15 marzo 2014 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
i TAC adottati; |
b) |
i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC; |
c) |
informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2. |
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:
a) |
le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure |
b) |
le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito. |
Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015 si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:
a) |
allegato IIA per la gestione degli stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb; |
b) |
allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice; |
c) |
allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe. |
Articolo 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (32) che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che per il 2014 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
c) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; |
d) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
f) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
g) |
i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento. |
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Articolo 11
Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2014: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.
Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
2 |
52° 40′ N |
12° 30′ O |
3 |
52° 47′ N |
12° 39.600′ O |
4 |
52° 47′ N |
12° 56′ O |
5 |
52° 13,5′ N |
13° 53.830′ O |
6 |
51° 22′ N |
14° 24′ O |
7 |
51° 22′ N |
14° 03′ O |
8 |
52° 10′ N |
13° 25′ O |
9 |
52° 32′ N |
13° 07.500′ O |
10 |
52° 43′ N |
12° 55′ O |
11 |
52° 43′ N |
12° 43′ O |
12 |
52° 38.800′ N |
12° 37′ O |
13 |
52° 27′ N |
12° 23′ O |
14 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2014.
Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV, salvo altrimenti disposto.
Articolo 12
Divieti
1. Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque; |
b) |
smeriglio (Lamma nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato IA; |
c) |
squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione; |
d) |
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; |
g) |
manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 13
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
CAPO II
Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
Articolo 14
Assegnazione di quantitativi supplementari
1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
Articolo 15
Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari
1. L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14 è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
a) |
la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo; |
b) |
il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
|
c) |
tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (33), sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14; |
d) |
una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente; |
e) |
con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
a) |
il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %; |
b) |
l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo; |
c) |
non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove. |
3. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate; |
b) |
specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti; |
c) |
capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi; |
d) |
rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante; |
e) |
quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2013 dalle navi partecipanti. |
Articolo 16
Trattamento dei dati personali
Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
Articolo 17
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare
Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2014.
Articolo 18
Esame scientifico della valutazione dei rigetti
La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.
CAPO III
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 19
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.
CAPO IV
Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 20
Trasferimenti e scambi di contingenti
1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
Articolo 21
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.
Articolo 22
Pesca ricreativa e sportiva
Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.
Articolo 23
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Articolo 24
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 25
Pesca sperimentale
1. Nel 2014 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2014.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 26
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2014/2015
1. Durante la campagna di pesca 2014/2015 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano entro il 1o giugno 2014 al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a) |
dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; |
b) |
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. |
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Articolo 27
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC
1. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.
5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.
Articolo 28
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 29
Pesca pelagica – Limitazione della capacità
Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2014 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.
Articolo 30
Pesca pelagica - TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 29, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Articolo 31
Pesca di fondo
Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo:
a) |
al livello medio delle catture e dei parametri di sforzo su quel periodo e |
b) |
alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca. |
Articolo 32
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a) |
dal 29 luglio al 28 settembre 2014 o dal 18 novembre 2014 al 18 gennaio 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
b) |
dal 29 settembre al 29 ottobre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2014, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
a) |
il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o |
b) |
nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata. |
5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
a) |
registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti); |
b) |
comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2014. |
Articolo 33
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:
— |
razze (Rajidae), |
— |
spinarolo (Squalus acanthias), |
— |
squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi), |
— |
sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), |
— |
sagrì atlantico (Etmopterus princeps), |
— |
sagrì nano (Etmopterus pusillus), |
— |
gattuccio spettro (Apristurus manis), |
— |
squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), |
— |
squali di acque profonde del superordine Selachimorpha. |
Articolo 34
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S.
Articolo 35
Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2014 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2014. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
a) |
utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati; |
b) |
peschi su banchi avvalendosi di FAD. |
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a) |
nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce; |
b) |
se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure |
c) |
in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione. |
Articolo 36
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui agli articoli da 34 a 37.
2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 2 a 6.
Articolo 37
Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 38
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 39
TAC
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Articolo 40
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 41
Divieti
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione; |
b) |
squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione; |
c) |
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
d) |
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione; |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; |
g) |
manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 43
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.
Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 24, 25 e 26 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 22).
(2) Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(3) Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7).
(4) Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).
(6) Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).
(7) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 388/2006, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(11) Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).
(12) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(14) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(15) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
(16) Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).
(17) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).
(18) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.
(19) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(20) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5).
(21) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(22) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(24) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(25) L’Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(26) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).
(27) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(28) L’Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(29) Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(30) L’Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(31) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(32) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
(33) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I |
: |
TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona |
ALLEGATO IA |
: |
Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guiana Francese |
ALLEGATO IB |
: |
Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1 |
ALLEGATO IC |
: |
Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO |
ALLEGATO ID |
: |
Specie altamente migratorie – Tutte le zone |
ALLEGATO IE |
: |
Antartico - Zona della convenzione CCAMLR |
ALLEGATO IF |
: |
Oceano atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO |
ALLEGATO IG |
: |
Tonno rosso del sud – Tutte le zone |
ALLEGATO IH |
: |
Zona della convenzione WCPFC |
ALLEGATO IJ |
: |
Zona della convenzione SPRFMO |
ALLEGATO IIA |
: |
Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb |
ALLEGATO IIB |
: |
Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice |
ALLEGATO IIC |
: |
Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe |
ALLEGATO IID |
: |
Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV |
ALLEGATO III |
: |
Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi |
ALLEGATO IV |
: |
Zona della convenzione ICCAT |
ALLEGATO V |
: |
Zona della convenzione CCAMLR |
ALLEGATO VI |
: |
Zona della convenzione IOTC |
ALLEGATO VII |
: |
Zona della convenzione WCPFC |
ALLEGATO VIII |
: |
Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione |
ALLEGATO I
TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.
Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.
Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Amblyraja radiata |
RJR |
Razza stellata |
Ammodytes spp. |
SAN |
Cicerelli |
Argentina silus |
ARU |
Argentina |
Beryx spp. |
ALF |
Berici |
Brosme brosme |
USK |
Brosmio |
Caproidae |
BOR |
Pesce tamburo |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Sagrì |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Squalo portoghese |
Chaceon spp. |
GER |
Granchi rossi di fondale |
Chaenocephalus aceratus |
SSI |
Pesce del ghiaccio |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Pesce del ghiaccio |
Channichthys rhinoceratus |
LIC |
Pesce del ghiaccio |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Grancevole artiche |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Dalatias licha |
SCK |
Zigrino |
Deania calcea |
DCA |
Squalo becco d'uccello |
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) |
RJB |
Complesso di specie della razza bavosa |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Austromerluzzo |
Dissostichus mawsoni |
TOA |
Austromerluzzo |
Dissostichus spp. |
TOT |
Austromerluzzi |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Acciuga |
Etmopterus princeps |
ETR |
Sagrì atlantico |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Sagrì nano |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antartico |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Canesca |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Passera lingua di cane |
Gobionotothen gibberifrons |
NOG |
Nototenia |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Illex illecebrosus |
SQI |
Totano |
Lamna nasus |
POR |
Smeriglio |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Nototenia |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Lepidorombi |
Leucoraja naevus |
RJN |
Razza fiorita |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limanda |
Limanda limanda |
DAB |
Limanda |
Lophiidae |
ANF |
Rana pescatrice |
Macrourus spp. |
GRV |
Granatieri |
Makaira nigricans |
BUM |
Marlin azzurro |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelin |
Manta birostris |
RMB |
Manta gigante |
Martialia hyadesi |
SQS |
Calamaro |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Eglefino |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlano |
Merluccius merluccius |
HKE |
Nasello |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Melù |
Microstomus kitt |
LEM |
Limanda |
Molva dypterygia |
BLI |
Molva azzurra |
Molva molva |
LIN |
Molva |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Scampo |
Notothenia rossii |
NOR |
Nototenia |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberello boreale |
Paralomis spp. |
PAI |
Granchi |
Penaeus spp. |
PEN |
Mazzancolle |
Platichthys flesus |
FLE |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectiformes |
FLX |
Pesce piatto |
Pollachius pollachius |
POL |
Merluzzo giallo |
Pollachius virens |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Pseudochaenichthys georgianus |
SGI |
Pesce del ghiaccio |
Raja alba |
RJA |
Razza bianca |
Raja brachyura |
RJH |
Razza a coda corta |
Raja circularis |
RJI |
Razza rotonda |
Raja clavata |
RJC |
Razza chiodata |
Raja fullonica |
RJF |
Razza spinosa |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
JAD |
Razza norvegese |
Raja microocellata |
RJE |
Razza dagli occhi piccoli |
Raja montagui |
RJM |
Razza maculata |
Raja undulata |
RJU |
Razza ondulata |
Rajiformes |
SRX |
Razze |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso nero |
Scomber scombrus |
MAC |
Sgombro |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Rombo liscio |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfani |
Solea solea |
SOL |
Sogliola |
Solea spp. |
SOO |
Sogliole |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Squalus acanthias |
DGS |
Spinarolo/gattuccio |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Marlin bianco |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Tonno rosso del sud |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno obeso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonno rosso |
Trachurus murphyi |
CJM |
Sugarello cileno |
Trachurus spp. |
JAX |
Suri/sugarelli |
Trisopterus esmarkii |
NOP |
Busbana norvegese |
Urophycis tenuis |
HKW |
Musdea americana |
Xiphias gladius |
SWO |
Pesce spada |
La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Austromerluzzi |
TOT |
Dissostichus spp. |
Austromerluzzo |
TOA |
Dissostichus mawsoni |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarkii |
Calamaro |
SQS |
Martialia hyadesi |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Capelin |
CAP |
Mallotus villosus |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytes spp. |
Complesso di specie della razza bavosa |
RJB |
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Granatieri |
GRV |
Macrourus spp. |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Granchi |
PAI |
Paralomis spp. |
Granchi rossi di fondale |
GER |
Chaceon spp. |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
Manta gigante |
RMB |
Manta birostris |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterygia |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Nototenia |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Nototenia |
NOG |
Gobionotothen gibberifrons |
Nototenia |
NOR |
Notothenia rossii |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera pianuzza |
FLE |
Platichthys flesus |
Pesce del ghiaccio |
SSI |
Chaenocephalus aceratus |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Pesce del ghiaccio |
SGI |
Pseudochaenichthys georgianus |
Pesce del ghiaccio |
LIC |
Channichthys rhinoceratus |
Pesce piatto |
FLX |
Pleuronectiformes |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Pesce tamburo |
BOR |
Caproidae |
Rana pescatrice |
ANF |
Lophiidae |
Razza a coda corta |
RJH |
Raja brachyura |
Razza bianca |
RJA |
Raja alba |
Razza chiodata |
RJC |
Raja clavata |
Razza dagli occhi piccoli |
RJE |
Raja microocellata |
Razza fiorita |
RJN |
Leucoraja naevus |
Razza maculata |
RJM |
Raja montagui |
Razza norvegese |
JAD |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Razza ondulata |
RJU |
Raja undulata |
Razza rotonda |
RJI |
Raja circularis |
Razza spinosa |
RJF |
Raja fullonica |
Razza stellata |
RJR |
Amblyraja radiata |
Razze |
SRX |
Rajiformes |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Rombo liscio |
BLL |
Scophthalmus rhombus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Sagrì atlantico |
ETR |
Etmopterus princeps |
Sagrì nano |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Scorfani |
RED |
Sebastes spp. |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Sogliole |
SOO |
Solea spp. |
Spinarolo/gattuccio |
DGS |
Squalus acanthias |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Squalo becco d'uccello |
DCA |
Deania calcea |
Squalo portoghese |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Sugarello cileno |
CJM |
Trachurus murphyi |
Suri/sugarelli |
JAX |
Trachurus spp. |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Tonno rosso del sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
ALLEGATO IA
SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
0 (2) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
0 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
0 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
0 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unione |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:
Zona : Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello 1 2 3 4 5 6 7 (SAN/234_1) (SAN/234_2) (SAN/234_3) (SAN/234_4) (SAN/234_5) (SAN/234_6) (SAN/234_7) Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 Regno Unito 0 0 0 0 0 0 0 Germania 0 0 0 0 0 0 0 Svezia 0 0 0 0 0 0 0 Unione 0 0 0 0 0 0 0 Totale 0 0 0 0 0 0 0 |
|
|
|||||||
Germania |
24 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
8 |
|||||||
Paesi Bassi |
19 |
|||||||
Regno Unito |
39 |
|||||||
Unione |
90 |
|||||||
TAC |
90 |
|
|
|||||||
Danimarca |
911 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
9 |
|||||||
Francia |
7 |
|||||||
Irlanda |
7 |
|||||||
Paesi Bassi |
43 |
|||||||
Svezia |
35 |
|||||||
Regno Unito |
16 |
|||||||
Unione |
1 028 |
|||||||
TAC |
1 028 |
|
|
|||||||
Germania |
329 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
7 |
|||||||
Irlanda |
305 |
|||||||
Paesi Bassi |
3 434 |
|||||||
Regno Unito |
241 |
|||||||
Unione |
4 316 |
|||||||
TAC |
4 316 |
|
|
|||||||
Germania |
6 (3) |
TAC analitico |
||||||
Francia |
6 (3) |
|||||||
Regno Unito |
6 (3) |
|||||||
Altri |
3 (3) |
|||||||
Unione |
21 (3) |
|||||||
TAC |
21 |
|
|
|||||||
Danimarca |
15 |
TAC analitico |
||||||
Svezia |
7 |
|||||||
Germania |
7 |
|||||||
Unione |
29 |
|||||||
TAC |
29 |
|
|
|||||||
Danimarca |
64 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
19 |
|||||||
Francia |
44 |
|||||||
Svezia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
96 |
|||||||
Altri |
6 (4) |
|||||||
Unione |
235 |
|||||||
TAC |
235 |
|
|
|||||||
Germania |
8 (6) |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Spagna |
26 (6) |
|||||||
Francia |
312 (6) |
|||||||
Irlanda |
30 (6) |
|||||||
Regno Unito |
151 (6) |
|||||||
Altri |
||||||||
Unione |
535 (6) |
|||||||
TAC |
3 860 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (7) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (7) |
|||||||
Germania |
0 (7) |
|||||||
Francia |
0 (7) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (7) |
|||||||
Regno Unito |
0 (7) |
|||||||
Unione |
0 (7) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
31 291 |
TAC precauzionale |
||||||
Irlanda |
88 115 |
|||||||
Regno Unito |
8 103 |
|||||||
Unione |
127 509 |
|||||||
TAC |
127 509 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
48 390 (12) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
32 639 (12) |
|||||||
Francia |
18 768 (12) |
|||||||
Paesi Bassi |
45 647 (12) |
|||||||
Svezia |
3 347 (12) |
|||||||
Regno Unito |
48 609 (12) |
|||||||
Unione |
197 400 (12) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) ()
Unione 0
() Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.). |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (15) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 009 (17) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
36 (17) |
|||||||
Svezia |
645 (17) |
|||||||
Unione |
4 690 (17) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
43 (19) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
8 309 (19) |
|||||||
Germania |
43 (19) |
|||||||
Francia |
43 (19) |
|||||||
Paesi Bassi |
43 (19) |
|||||||
Svezia |
41 (19) |
|||||||
Regno Unito |
158 (19) |
|||||||
Unione |
8 680 (19) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
36 190 (23) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Germania |
3 137 (25) |
TAC analitico |
||||||
Francia |
594 (25) |
|||||||
Irlanda |
4 240 (25) |
|||||||
Paesi Bassi |
3 137 (25) |
|||||||
Regno Unito |
16 959 (25) |
|||||||
Unione |
28 067 (25) |
|||||||
TAC |
28 067 |
|
|
|||||||
Irlanda |
3 342 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Paesi Bassi |
334 |
|||||||
Unione |
3 676 |
|||||||
TAC |
3 676 |
|
|
|||||||
Regno Unito |
da fissare (28) |
TAC precauzionale |
||||||
Unione |
da fissare (29) |
|||||||
TAC |
da fissare (29) |
|
|
|||||||
Irlanda |
1 367 |
TAC analitico |
||||||
Regno Unito |
3 884 |
|||||||
Unione |
5 251 |
|||||||
TAC |
5 251 |
|
|
|||||||
Francia |
465 |
TAC precauzionale |
||||||
Regno Unito |
465 |
|||||||
Unione |
930 |
|||||||
TAC |
930 |
|
|
|||||||
Germania |
248 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
1 380 |
|||||||
Irlanda |
19 324 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 380 |
|||||||
Regno Unito |
28 |
|||||||
Unione |
22 360 |
|||||||
TAC |
22 360 |
|
|
|||||||
Spagna |
4 198 |
TAC precauzionale |
||||||
Portogallo |
4 580 |
|||||||
Unione |
8 778 |
|||||||
TAC |
8 778 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
2 562 (33) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
62 (34) |
TAC analitico |
||||||
Germania |
1 (34) |
|||||||
Svezia |
37 (34) |
|||||||
Unione |
100 (34) |
|||||||
TAC |
100 (34) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
15 382 (36) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-) Unione 0 |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (38) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC precauzionale |
||||||
Germania |
1 |
|||||||
Francia |
12 |
|||||||
Irlanda |
16 |
|||||||
Regno Unito |
45 |
|||||||
Unione |
74 |
|||||||
TAC |
74 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Irlanda |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
0 (39) |
|
|
|||||||
Belgio |
3 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
8 |
|||||||
Irlanda |
150 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 |
|||||||
Regno Unito |
66 |
|||||||
Unione |
228 |
|||||||
TAC |
228 |
|
|
|||||||
Belgio |
304 |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Francia |
4 977 |
|||||||
Irlanda |
1 030 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 |
|||||||
Regno Unito |
536 |
|||||||
Unione |
6 848 |
|||||||
TAC |
6 848 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico |
|||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
1 080 (41) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (42) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (42) |
|||||||
Germania |
0 (42) |
|||||||
Irlanda |
0 (42) |
|||||||
Spagna |
0 (42) |
|||||||
Regno Unito |
0 (42) |
|||||||
Unione |
0 (42) |
|||||||
TAC |
0 (42) |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
5 |
|||||||
Germania |
5 |
|||||||
Francia |
34 |
|||||||
Paesi Bassi |
27 |
|||||||
Regno Unito |
2 006 |
|||||||
Unione |
2 083 |
|||||||
TAC |
2 083 |
|
|
|||||||
Spagna |
463 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
1 805 |
|||||||
Irlanda |
528 |
|||||||
Regno Unito |
1 278 |
|||||||
Unione |
4 074 |
|||||||
TAC |
4 074 |
|
|
|||||||
Belgio |
470 (43) |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Spagna |
5 216 (43) |
|||||||
Francia |
6 329 (43) |
|||||||
Irlanda |
2 878 (43) |
|||||||
Regno Unito |
2 492 (43) |
|||||||
Unione |
17 385 |
|||||||
TAC |
17 385 |
|
|
|||||||
Spagna |
950 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
766 |
|||||||
Unione |
1 716 |
|||||||
TAC |
1 716 |
|
|
|||||||
Spagna |
2 084 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
104 |
|||||||
Portogallo |
69 |
|||||||
Unione |
2 257 |
|||||||
TAC |
2 257 |
|
|
|||||||
Belgio |
503 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
1 888 |
|||||||
Germania |
2 832 |
|||||||
Francia |
196 |
|||||||
Paesi Bassi |
11 421 |
|||||||
Svezia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
1 588 |
|||||||
Unione |
18 434 |
|||||||
TAC |
18 434 |
|
|
|||||||
Belgio |
277 (44) |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
610 (44) |
|||||||
Germania |
298 (44) |
|||||||
Francia |
57 (44) |
|||||||
Paesi Bassi |
209 (44) |
|||||||
Svezia |
7 (44) |
|||||||
Regno Unito |
6 375 (44) |
|||||||
Unione |
7 833 (44) |
|||||||
TAC |
7 833 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (45) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (45) |
|||||||
Germania |
0 (45) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (45) |
|||||||
Regno Unito |
0 (45) |
|||||||
Unione |
0 (45) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
159 |
TAC precauzionale |
||||||
Germania |
182 |
|||||||
Spagna |
170 |
|||||||
Francia |
1 961 |
|||||||
Irlanda |
443 |
|||||||
Paesi Bassi |
153 |
|||||||
Regno Unito |
1 364 |
|||||||
Unione |
4 432 |
|||||||
TAC |
4 432 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
33 516 (46) |
|||||||
TAC |
33 516 (46) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 368 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
7 612 |
|||||||
Unione |
8 980 |
|||||||
TAC |
8 980 |
|
|
|||||||
Spagna |
2 191 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
2 |
|||||||
Portogallo |
436 |
|||||||
Unione |
2 629 |
|||||||
|
0 |
|||||||
TAC |
2 629 |
|
|
|||||||
Belgio |
8 (48) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 328 (48) |
|||||||
Germania |
84 (48) |
|||||||
Paesi Bassi |
2 (48) |
|||||||
Svezia |
157 (48) |
|||||||
Unione |
1 579 (48) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
153 (49) |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
1 053 (49) |
|||||||
Germania |
670 (49) |
|||||||
Francia |
1 168 (49) |
|||||||
Paesi Bassi |
115 (49) |
|||||||
Svezia |
106 (49) |
|||||||
Regno Unito |
17 370 (49) |
|||||||
Unione |
20 635 (49) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-) Unione 0 |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (51) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
3 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
3 |
|||||||
Francia |
133 |
|||||||
Irlanda |
95 |
|||||||
Regno Unito |
976 |
|||||||
Unione |
1 210 |
|||||||
TAC |
1 210 |
|
|
|||||||
Belgio |
4 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
5 |
|||||||
Francia |
220 |
|||||||
Irlanda |
653 |
|||||||
Regno Unito |
3 106 |
|||||||
Unione |
3 988 |
|||||||
TAC |
3 988 |
|
|
|||||||
Belgio |
105 (52) |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Francia |
6 320 (52) |
|||||||
Irlanda |
2 106 (52) |
|||||||
Regno Unito |
948 (52) |
|||||||
Unione |
9 479 (52) |
|||||||
TAC |
9 479 |
|
|
|||||||
Belgio |
19 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
85 |
|||||||
Irlanda |
511 |
|||||||
Regno Unito |
566 |
|||||||
Unione |
1 181 |
|||||||
TAC |
1 181 |
|
|
|||||||
Danimarca |
650 (53) |
TAC precauzionale |
||||||
Paesi Bassi |
2 (53) |
|||||||
Svezia |
70 (53) |
|||||||
Unione |
722 (53) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
220 (54) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
950 (54) |
|||||||
Germania |
247 (54) |
|||||||
Francia |
1 427 (54) |
|||||||
Paesi Bassi |
549 (54) |
|||||||
Svezia |
2 (54) |
|||||||
Regno Unito |
6 866 (54) |
|||||||
Unione |
10 261 (54) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Zona IV delle acque norvegesi (WHG/*04N-) Unione 0 |
|
|
|||||||
Germania |
2 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
36 |
|||||||
Irlanda |
87 |
|||||||
Regno Unito |
167 |
|||||||
Unione |
292 |
|||||||
TAC |
292 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
3 |
|||||||
Irlanda |
46 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Regno Unito |
31 |
|||||||
Unione |
80 |
|||||||
TAC |
80 |
|
|
|||||||
Belgio |
187 (55) |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Francia |
11 498 (55) |
|||||||
Irlanda |
5 328 (55) |
|||||||
Paesi Bassi |
93 (55) |
|||||||
Regno Unito |
2 056 (55) |
|||||||
Unione |
19 162 (55) |
|||||||
TAC |
19 162 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 270 |
TAC precauzionale |
||||||
Francia |
1 905 |
|||||||
Unione |
3 175 |
|||||||
TAC |
3 175 |
|
|
|||||||
Portogallo |
da fissare (56) |
TAC precauzionale |
||||||
Unione |
da fissare (57) |
|||||||
TAC |
da fissare (57) |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC precauzionale |
|||||||
Unione |
0 (59) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 273 (61) |
TAC analitico |
||||||
Svezia |
193 (61) |
|||||||
Unione |
2 466 |
|||||||
TAC |
2 466 (60) |
|
|
|||||||
Belgio |
41 |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
1 661 |
|||||||
Germania |
191 |
|||||||
Francia |
368 |
|||||||
Paesi Bassi |
95 |
|||||||
Regno Unito |
518 |
|||||||
Unione |
2 874 |
|||||||
TAC |
2 874 (62) |
|
|
|||||||||||||||||
Belgio |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
|||||||||||||||||
Spagna |
13 529 (65) |
|||||||||||||||||
Francia |
||||||||||||||||||
Irlanda |
2 532 (65) |
|||||||||||||||||
Paesi Bassi |
||||||||||||||||||
Regno Unito |
||||||||||||||||||
Unione |
45 896 |
|||||||||||||||||
TAC |
45 896 (64) |
|||||||||||||||||
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE) Belgio 55 Spagna 2 181 Francia 2 181 Irlanda 273 Paesi Bassi 27 Regno Unito 1 228 Unione 5 947 |
|
|
|||||||||||||
Belgio |
14 (66) |
TAC analitico |
||||||||||||
Spagna |
9 418 |
|||||||||||||
Francia |
21 151 |
|||||||||||||
Paesi Bassi |
27 (66) |
|||||||||||||
Unione |
30 610 |
|||||||||||||
TAC |
30 610 (67) |
|||||||||||||
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14). Belgio 3 Spagna 2 728 Francia 4 911 Paesi Bassi 8 Unione 7 650 |
|
|
|||||||
Spagna |
10 409 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
999 |
|||||||
Portogallo |
4 858 |
|||||||
Unione |
16 266 |
|||||||
TAC |
16 266 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (68) |
TAC analitico |
||||||
Regno Unito |
0 (68) |
|||||||
Unione |
0 (68) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
24 069 (69) |
TAC analitico |
||||||
Germania |
9 358 (69) |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
16 750 (69) |
|||||||
Irlanda |
18 639 (69) |
|||||||
Paesi Bassi |
29 350 (69) |
|||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
5 954 (69) |
|||||||
Regno Unito |
31 232 (69) |
|||||||
Unione |
157 653 (69) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Spagna |
19 500 (71) |
TAC analitico |
||||||
Portogallo |
4 875 (71) |
|||||||
Unione |
24 375 (71) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Norvegia |
0 |
TAC analitico |
||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
346 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
953 |
|||||||
Germania |
122 |
|||||||
Francia |
261 |
|||||||
Paesi Bassi |
794 |
|||||||
Svezia |
11 |
|||||||
Regno Unito |
3 904 |
|||||||
Unione |
6 391 |
|||||||
TAC |
6 391 |
|
|
|||||||
Germania |
23 (73) |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Estonia |
4 (73) |
|||||||
Spagna |
73 (73) |
|||||||
Francia |
1 671 (73) |
|||||||
Irlanda |
6 (73) |
|||||||
Lituania |
1 (73) |
|||||||
Polonia |
1 (73) |
|||||||
Regno Unito |
425 (73) |
|||||||
Altri |
||||||||
Unione |
2 210 (73) |
|||||||
TAC |
2 540 |
|
|
|||||||
Estonia |
2 (74) |
TAC precauzionale |
||||||
Spagna |
665 (74) |
|||||||
Francia |
16 (74) |
|||||||
Lituania |
6 (74) |
|||||||
Regno Unito |
6 (74) |
|||||||
Altri |
2 (74) |
|||||||
Unione |
697 (74) |
|||||||
TAC |
697 (74) |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 |
TAC precauzionale |
||||||
Germania |
4 |
|||||||
Irlanda |
4 |
|||||||
Francia |
23 |
|||||||
Regno Unito |
14 |
|||||||
Altri |
4 (75) |
|||||||
Unione |
53 |
|||||||
TAC |
53 |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 |
TAC precauzionale |
||||||
Germania |
2 |
|||||||
Svezia |
3 |
|||||||
Unione |
8 |
|||||||
TAC |
8 |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
8 |
|||||||
Francia |
8 |
|||||||
Regno Unito |
8 |
|||||||
Altri |
4 (76) |
|||||||
Unione |
36 |
|||||||
TAC |
36 |
|
|
|||||||
Belgio |
6 (77) |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
50 |
|||||||
Germania |
6 (77) |
|||||||
Svezia |
19 |
|||||||
Regno Unito |
6 (77) |
|||||||
Unione |
87 |
|||||||
TAC |
87 |
|
|
|||||||
Belgio |
12 |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
194 |
|||||||
Germania |
120 |
|||||||
Francia |
108 |
|||||||
Paesi Bassi |
4 |
|||||||
Svezia |
8 |
|||||||
Regno Unito |
1 496 |
|||||||
Unione |
1 942 |
|||||||
TAC |
1 942 |
|
|
|||||||
Belgio |
9 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
6 |
|||||||
Germania |
6 |
|||||||
Francia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
6 |
|||||||
Unione |
33 |
|||||||
TAC |
33 |
|
|
|||||||
Belgio |
27 (78) |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Danimarca |
5 (78) |
|||||||
Germania |
100 (78) |
|||||||
Spagna |
2 012 (78) |
|||||||
Francia |
2 145 (78) |
|||||||
Irlanda |
538 (78) |
|||||||
Portogallo |
5 (78) |
|||||||
Regno Unito |
2 468 (78) |
|||||||
Unione |
7 300 (78) |
|||||||
TAC |
14 164 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (79) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (79) |
|||||||
Germania |
0 (79) |
|||||||
Francia |
0 (79) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (79) |
|||||||
Regno Unito |
0 (79) |
|||||||
Unione |
0 (79) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 688 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
11 |
|||||||
Svezia |
1 320 |
|||||||
Unione |
5 019 |
|||||||
TAC |
5 019 |
|
|
|||||||
Belgio |
811 |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
811 |
|||||||
Germania |
12 |
|||||||
Francia |
24 |
|||||||
Paesi Bassi |
417 |
|||||||
Regno Unito |
13 424 |
|||||||
Unione |
15 499 |
|||||||
TAC |
15 499 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (80) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (80) |
|||||||
Regno Unito |
0 (80) |
|||||||
Unione |
0 (80) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Spagna |
31 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
124 |
|||||||
Irlanda |
207 |
|||||||
Regno Unito |
14 925 |
|||||||
Unione |
15 287 |
|||||||
TAC |
15 287 |
|
|
|||||||||||||
Spagna |
1 259 |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento. |
||||||||||||
Francia |
5 104 |
|||||||||||||
Irlanda |
7 741 |
|||||||||||||
Regno Unito |
6 885 |
|||||||||||||
Unione |
20 989 |
|||||||||||||
TAC |
20 989 |
|||||||||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16): Spagna 557 Francia 349 Irlanda 671 Regno Unito 271 Unione 1 848 |
|
|
|||||||
Spagna |
234 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
3 665 |
|||||||
Unione |
3 899 |
|||||||
TAC |
3 899 |
|
|
|||||||
Spagna |
64 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
3 |
|||||||
Unione |
67 |
|||||||
TAC |
67 |
|
|
|||||||
Spagna |
55 |
TAC analitico |
||||||
Portogallo |
166 |
|||||||
Unione |
221 |
|||||||
TAC |
221 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 318 (81) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
710 (81) |
|||||||
Unione |
2 028 (81) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 818 |
TAC analitico |
||||||
Paesi Bassi |
17 |
|||||||
Svezia |
73 |
|||||||
Regno Unito |
538 |
|||||||
Unione |
2 446 |
|||||||
TAC |
2 446 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (83) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
0 (83) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Francia |
TAC precauzionale |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Belgio |
43 (87) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
5 555 (87) |
|||||||
Germania |
29 (87) |
|||||||
Paesi Bassi |
1 069 (87) |
|||||||
Svezia |
298 (87) |
|||||||
Unione |
6 994 (87) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 922 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
22 |
|||||||
Svezia |
216 |
|||||||
Unione |
2 160 |
|||||||
TAC |
2 160 |
|
|
|||||||
Belgio |
4 472 (88) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
14 534 (88) |
|||||||
Germania |
4 193 (88) |
|||||||
Francia |
839 (88) |
|||||||
Paesi Bassi |
27 950 (88) |
|||||||
Regno Unito |
20 683 (88) |
|||||||
Unione |
72 671 (88) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
zona IV delle acque norvegesi (PLE/*04N-) Unione 0 |
|
|
|||||||
Francia |
9 |
TAC precauzionale |
||||||
Irlanda |
261 |
|||||||
Regno Unito |
388 |
|||||||
Unione |
658 |
|||||||
TAC |
658 |
|
|
|||||||
Belgio |
31 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
14 |
|||||||
Irlanda |
854 |
|||||||
Paesi Bassi |
9 |
|||||||
Regno Unito |
312 |
|||||||
Unione |
1 220 |
|||||||
TAC |
1 220 |
|
|
|||||||
Francia |
11 |
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Irlanda |
63 |
|||||||
Unione |
74 |
|||||||
TAC |
74 |
|
|
|||||||
Belgio |
871 (89) |
TAC analitico |
||||||
Francia |
2 903 (89) |
|||||||
Regno Unito |
1 548 |
|||||||
Unione |
5 322 |
|||||||
TAC |
5 322 |
|
|
|||||||
Belgio |
69 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
125 |
|||||||
Irlanda |
202 |
|||||||
Regno Unito |
65 |
|||||||
Unione |
461 |
|||||||
TAC |
461 |
|
|
|||||||
Belgio |
8 |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Francia |
17 |
|||||||
Irlanda |
59 |
|||||||
Paesi Bassi |
34 |
|||||||
Regno Unito |
17 |
|||||||
Unione |
135 |
|||||||
TAC |
135 |
|
|
|||||||
Spagna |
66 |
TAC precauzionale |
||||||
Francia |
263 |
|||||||
Portogallo |
66 |
|||||||
Unione |
395 |
|||||||
TAC |
395 |
|
|
|||||||
Spagna |
6 |
TAC precauzionale |
||||||
Francia |
190 |
|||||||
Irlanda |
56 |
|||||||
Regno Unito |
145 |
|||||||
Unione |
397 |
|||||||
TAC |
397 |
|
|
|||||||
Belgio |
420 (90) |
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Spagna |
25 (90) |
|||||||
Francia |
9 667 (90) |
|||||||
Irlanda |
1 030 (90) |
|||||||
Regno Unito |
2 353 (90) |
|||||||
Unione |
13 495 (90) |
|||||||
TAC |
13 495 |
|
|
|||||||
Spagna |
252 |
TAC precauzionale |
||||||
Francia |
1 230 |
|||||||
Unione |
1 482 |
|||||||
TAC |
1 482 |
|
|
|||||||
Spagna |
208 |
TAC precauzionale |
||||||
Francia |
23 |
|||||||
Unione |
231 |
|||||||
TAC |
231 |
|
|
|||||||
Spagna |
273 (91) |
TAC precauzionale |
||||||
Portogallo |
9 (91) |
|||||||
Unione |
282 (91) |
|||||||
TAC |
282 |
|
|
|||||||
Belgio |
19 (92) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
2 251 (92) |
|||||||
Germania |
5 684 (92) |
|||||||
Francia |
13 375 (92) |
|||||||
Paesi Bassi |
57 (92) |
|||||||
Svezia |
309 (92) |
|||||||
Regno Unito |
4 358 (92) |
|||||||
Unione |
26 053 (92) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Germania |
210 (93) |
TAC analitico |
||||||
Francia |
2 082 (93) |
|||||||
Irlanda |
380 (93) |
|||||||
Regno Unito |
2 959 (93) |
|||||||
Unione |
5 631 (93) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (95) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Francia |
1 245 |
|||||||
Irlanda |
1 491 |
|||||||
Regno Unito |
434 |
|||||||
Unione |
3 176 |
|||||||
TAC |
3 176 |
|
|
|||||||
Belgio |
340 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
727 |
|||||||
Germania |
186 |
|||||||
Francia |
88 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 579 |
|||||||
Svezia |
5 |
|||||||
Regno Unito |
717 |
|||||||
Unione |
4 642 |
|||||||
TAC |
4 642 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
1 256 (98) |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC precauzionale |
|||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
47 (100) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
|||||||
Estonia |
||||||||
Francia |
||||||||
Germania |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Lituania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Spagna |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
8 032 (102) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale |
|||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
798 (105) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale |
|||||||
Francia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Spagna |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
3 420 (108) |
|
|
|||||||
Danimarca |
11 (109) |
TAC analitico |
||||||
Germania |
20 (109) |
|||||||
Estonia |
11 (109) |
|||||||
Spagna |
11 (109) |
|||||||
Francia |
185 (109) |
|||||||
Irlanda |
11 (109) |
|||||||
Lituania |
11 (109) |
|||||||
Polonia |
11 (109) |
|||||||
Regno Unito |
729 (109) |
|||||||
Unione |
1 000 (109) |
|||||||
TAC |
2 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
492 (110) |
TAC analitico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
16 892 (110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
513 (110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 550 (110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
1 561 (110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
4 396 (110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
1 446 (110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unione |
26 850 (110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:
IIIa (MAC/*03 A.) IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC) IVb (MAC/*04 B.) IVc (MAC/*04C.) VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014 (MAC/*2A6.) Danimarca 0 4 130 0 0 9 105 Francia 0 490 0 0 0 Paesi Bassi 0 490 0 0 0 Svezia 0 0 390 10 1 758 Regno Unito 0 490 0 0 0 Norvegia 0 0 0 0 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Germania |
19 578 (111) |
TAC analitico |
|||||||||||||||||||||
Spagna |
21 (111) |
||||||||||||||||||||||
Estonia |
163 (111) |
||||||||||||||||||||||
Francia |
13 054 (111) |
||||||||||||||||||||||
Irlanda |
65 260 (111) |
||||||||||||||||||||||
Lettonia |
120 (111) |
||||||||||||||||||||||
Lituania |
120 (111) |
||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
28 551 (111) |
||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 378 (111) |
||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
179 471 (111) |
||||||||||||||||||||||
Unione |
307 716 (111) |
||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
||||||||||||||||||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque dell'Unione della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2014 (MAC/*4 A-EN) Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-) Germania 7 877 0 Francia 5 252 0 Irlanda 26 258 0 Paesi Bassi 11 487 0 Regno Unito 72 212 0 Unione 123 086 0 |
|
|
|||||||||
Spagna |
TAC analitico |
|||||||||
Francia |
||||||||||
Portogallo |
||||||||||
Unione |
35 211 (112) |
|||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
VIIIb (MAC/*08B.) Spagna 2 437 Francia 16 Portogallo 504 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
297 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
17 (116) |
|||||||
Paesi Bassi |
28 (116) |
|||||||
Svezia |
11 |
|||||||
Unione |
353 |
|||||||
TAC |
353 |
|
|
|||||||
Belgio |
987 (117) |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
451 (117) |
|||||||
Germania |
790 (117) |
|||||||
Francia |
198 (117) |
|||||||
Paesi Bassi |
8 916 (117) |
|||||||
Regno Unito |
508 (117) |
|||||||
Unione |
11 850 (117) |
|||||||
TAC |
11 900 |
|
|
|||||||
Irlanda |
46 |
TAC precauzionale |
||||||
Regno Unito |
11 |
|||||||
Unione |
57 |
|||||||
TAC |
57 |
|
|
|||||||
Belgio |
23 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 |
|||||||
Irlanda |
41 |
|||||||
Paesi Bassi |
7 |
|||||||
Regno Unito |
24 |
|||||||
Unione |
95 |
|||||||
TAC |
95 |
|
|
|||||||
Francia |
6 |
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Irlanda |
36 |
|||||||
Unione |
42 |
|||||||
TAC |
42 |
|
|
|||||||
Belgio |
1 303 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
2 605 |
|||||||
Regno Unito |
930 |
|||||||
Unione |
4 838 |
|||||||
TAC |
4 838 |
|
|
|||||||
Belgio |
29 (118) |
TAC analitico |
||||||
Francia |
313 (118) |
|||||||
Regno Unito |
490 (118) |
|||||||
Unione |
832 |
|||||||
TAC |
832 |
|
|
|||||||
Belgio |
625 |
TAC analitico |
||||||
Francia |
63 |
|||||||
Irlanda |
31 |
|||||||
Regno Unito |
282 |
|||||||
Unione |
1 001 |
|||||||
TAC |
1 001 |
|
|
|||||||
Belgio |
32 |
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento |
||||||
Francia |
64 |
|||||||
Irlanda |
171 |
|||||||
Paesi Bassi |
51 |
|||||||
Regno Unito |
64 |
|||||||
Unione |
382 |
|||||||
TAC |
382 |
|
|
|||||||
Belgio |
47 |
TAC analitico |
||||||
Spagna |
9 |
|||||||
Francia |
3 483 |
|||||||
Paesi Bassi |
261 |
|||||||
Unione |
3 800 |
|||||||
TAC |
3 800 |
|
|
|||||||
Spagna |
403 |
TAC precauzionale |
||||||
Portogallo |
669 |
|||||||
Unione |
1 072 |
|||||||
TAC |
1 072 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC precauzionale |
|||||||
Germania |
||||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
21 549 (120) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
122 924 (123) |
|||||||
TAC |
144 000 |
|
|
|||||||
Belgio |
26 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
1 674 |
|||||||
Germania |
26 |
|||||||
Francia |
361 |
|||||||
Paesi Bassi |
361 |
|||||||
Regno Unito |
2 702 |
|||||||
Unione |
5 150 |
|||||||
TAC |
5 150 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (124) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (124) |
|||||||
Germania |
0 (124) |
|||||||
Francia |
0 (124) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (124) |
|||||||
Svezia |
0 (124) |
|||||||
Regno Unito |
0 (124) |
|||||||
Unione |
0 (124) |
|||||||
TAC |
0 (124) |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (125) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Germania |
0 (125) |
|||||||
Spagna |
0 (125) |
|||||||
Francia |
0 (125) |
|||||||
Irlanda |
0 (125) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (125) |
|||||||
Portogallo |
0 (125) |
|||||||
Regno Unito |
0 (125) |
|||||||
Unione |
0 (125) |
|||||||
TAC |
0 (125) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
27 815 (127) |
|||||||
TAC |
27 815 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
114 712 (132) |
|||||||
TAC |
116 912 |
|
|
|||||||
Spagna |
TAC analitico |
|||||||
Francia |
287 (133) |
|||||||
Portogallo |
||||||||
Unione |
18 508 |
|||||||
TAC |
18 508 |
|
|
|||||||
Spagna |
TAC analitico |
|||||||
Portogallo |
||||||||
Unione |
35 000 |
|||||||
TAC |
35 000 |
|
|
|||||||
Portogallo |
TAC precauzionale |
|||||||
Unione |
da fissare (141) |
|||||||
TAC |
da fissare (141) |
|
|
|||||||
Portogallo |
TAC precauzionale |
|||||||
Unione |
da fissare (145) |
|||||||
TAC |
da fissare (145) |
|
|
|||||||
Spagna |
da fissare (147) |
TAC precauzionale |
||||||
Unione |
da fissare (148) |
|||||||
TAC |
da fissare (148) |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (152) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 (152) |
|||||||
Unione |
0 (152) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC precauzionale |
|||||||
Unione |
0 (154) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
Non pertinente |
TAC precauzionale |
||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (159) |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
0 (159) |
|||||||
Germania |
0 (159) |
|||||||
Francia |
0 (159) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (159) |
|||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
0 (159) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
Non pertinente |
TAC precauzionale |
||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OT1/*2A3A4).
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(4) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(5) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(6) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(7) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(8) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(9) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).
(10) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(11) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
(12) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(13) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).
(14) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(15) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(16) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(17) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(18) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(19) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(20) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(21) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(22) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).
(23) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(24) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
(25) È vietato pescare o conservare a bordo aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.
(26) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.
(27) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:
— |
il Mull of Kintyre (55°17.9′N, 05°47.8′O); |
— |
un punto con le coordinate 55°04′N, 05°23′O e |
— |
Corsewall Point (55°00.5′N, 05°09.4′O). |
(28) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(29) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.
(30) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— |
a nord dalla latitudine 52° 30′ N, |
— |
a sud dalla latitudine 52° 00′ N, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(31) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— |
a nord dalla latitudine 52° 30′ N, |
— |
a sud dalla latitudine 52° 00′ N, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(32) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(33) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(34) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(35) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(36) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(37) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(38) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(39) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.
(40) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(41) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(42) Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
(43) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(44) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).
(45) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(46) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).
(47) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(48) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(49) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(50) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(51) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(52) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(53) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(54) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(55) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(56) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(57) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.
(58) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.
(59) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(60) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:
81 846
(61) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(62) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:
81 846
(63) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(64) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:
81 846
(65) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(66) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(67) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:
81 846
(68) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(69) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(70) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(71) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(72) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(73) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(74) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(75) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(76) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(77) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.
(78) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(79) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(80) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(81) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(82) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(83) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(84) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(85) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
(86) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.
(87) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(88) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(89) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(90) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato: nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).
(91) di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).
(92) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(93) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(94) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.
(95) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(96) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.
(97) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.
(98) Non si applica al complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza stellata (Amblyraja radiata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(99) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja clavata) (RJC/03A-C.) sono comunicate separatamente.
(100) Non si applica al complesso di specie (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis), alla razza chiodata (Raja clavata) e alla razza stellata (Amblyraja radiata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(101) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
(102) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), al complesso di specie (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (DipturusDipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(103) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.
(104) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
(105) Non si applica al complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (DipturusDipturus batis), alla razza ondulata (Raja undulata) e alla razza stellata (Amblyraja radiata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(106) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente.
(107) Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
(108) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), al complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(109) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(110) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(111) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(112) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
(113) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(114) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.
(115) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(116) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.
(117) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(118) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(119) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).
(120) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(121) Inclusi i cicerelli.
(122) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).
(123) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(124) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
(125) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
(126) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
(127) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(128) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).
(129) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(130) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
(131) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).
(132) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(133) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 (134), fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(134) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
(135) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).
(136) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(137) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C.).
(138) Acque circostanti le isole Azzorre.
(139) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(140) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(141) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.
(142) Acque circostanti Madera.
(143) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(144) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(145) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.
(146) Acque circostanti le isole Canarie.
(147) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(148) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.
(149) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).
(150) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(151) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(152) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(153) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(154) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(155) Da pescare esclusivamente con palangari.
(156) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(157) Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(158) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(159) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(160) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
(161) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(162) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
ALLEGATO IB
ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1
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|||||||
Irlanda |
25 (1) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Spagna |
175 (1) |
|||||||
Unione |
200 (1) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
9 (2) |
TAC analitico |
||||||
Danimarca |
9 346 (2) |
|||||||
Germania |
1 637 (2) |
|||||||
Spagna |
31 (2) |
|||||||
Francia |
403 (2) |
|||||||
Irlanda |
2 419 (2) |
|||||||
Paesi Bassi |
3 345 (2) |
|||||||
Polonia |
473 (2) |
|||||||
Portogallo |
31 (2) |
|||||||
Finlandia |
145 (2) |
|||||||
Svezia |
3 463 (2) |
|||||||
Regno Unito |
5 975 (2) |
|||||||
Unione |
27 277 (2) |
|||||||
TAC |
419 000 |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) 0 |
|
|
|||||||
Germania |
0 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Grecia |
0 |
|||||||
Spagna |
0 |
|||||||
Irlanda |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Portogallo |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
1 800 (3) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Regno Unito |
400 (3) |
|||||||
Unione |
2 200 (3) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
7 667 (6) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Spagna |
14 260 (6) |
|||||||
Francia |
3 718 (6) |
|||||||
Polonia |
3 035 (6) |
|||||||
Portogallo |
2 806 (6) |
|||||||
Regno Unito |
5 172 (6) |
|||||||
Altri Stati membri |
||||||||
Unione |
36 908 (5) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (7) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
0 (7) |
|||||||
Regno Unito |
0 (7) |
|||||||
Unione |
0 (7) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Portogallo |
118 (8) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Unione |
118 (8) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
118 (9) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
TAC analitico |
||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Svezia |
0 |
|||||||
Germania |
0 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
0 (14) |
|||||||
Unione |
0 (15) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (16) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
0 (16) |
|||||||
Regno Unito |
0 (16) |
|||||||
Unione |
0 (16) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (17) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Germania |
0 (17) |
|||||||
Francia |
0 (17) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (17) |
|||||||
Regno Unito |
0 (17) |
|||||||
Unione |
0 (17) |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Germania |
0 (18) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
0 (18) |
|||||||
Regno Unito |
0 (18) |
|||||||
Unione |
0 (18) |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 295 (19) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
1 295 (19) |
|||||||
Unione |
2 590 (19) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 700 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
1 700 |
|||||||
Unione |
3 400 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (20) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
0 (20) |
|||||||
Regno Unito |
0 (20) |
|||||||
Unione |
0 (20) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
TAC analitico |
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (21) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Germania |
0 (21) |
|||||||
Francia |
0 (21) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (21) |
|||||||
Regno Unito |
0 (21) |
|||||||
Unione |
0 (21) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
Precautionary TAC |
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
1 700 (25) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
3 591 (27) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Regno Unito |
189 (27) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
0 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Spagna |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Irlanda |
0 |
|||||||
Lettonia |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Polonia |
0 |
|||||||
Portogallo |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Estonia |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Lettonia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Polonia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
TAC |
19 300 |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
1 976 (38) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
10 (38) |
|||||||
Regno Unito |
14 (38) |
|||||||
Unione |
2 000 (38) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (41) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Germania |
0 (41) |
|||||||
Francia |
0 (41) |
|||||||
Regno Unito |
0 (41) |
|||||||
Unione |
0 (41) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (42) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
0 (42) |
|||||||
Regno Unito |
0 (42) |
|||||||
Unione |
0 (42) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (44) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
0 (44) |
|||||||
Regno Unito |
0 (44) |
|||||||
Unione |
0 (44) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (45) |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||||||
Francia |
0 (45) |
|||||||
Regno Unito |
0 (45) |
|||||||
Unione |
0 (45) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) La pesca è vietata tra il 1° gennaio e il 31 marzo nelle acque groenlandesi della sottozona NAFO 1 a nord di 64° 15’ N.
(2) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(3) Non può essere pescato tra il 1o aprile e il 31 maggio 2014. Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e della zona CIEM XIV in almeno 2 delle 4 zone seguenti:
Zona geografica |
Limiti geografici |
||
|
Ad ovest di 44°00’W e a sud di 60°45’N |
||
|
Ad est di 44°00’W e a sud di 62°30’N |
||
|
A nord di 62°30’N e ad ovest di 35°15’W |
||
|
Ad est di 35°15’W e a sud di 67°00’N |
(4) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(5) L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona di Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(6) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.
(7) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(8) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(9) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(10) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(11) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(12) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(13) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(14) Gli Stati membri possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".
(15) Da pescare dal 1° gennaio al 30 aprile 2014.
(16) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(17) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(18) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(19) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(20) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(21) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(22) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(23) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(24) Da pescare a sud di 68° N.
(25) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(26) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.
(27) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(28) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
64°45’N |
28°30’0 |
2 |
62°50’N |
25°45’O |
3 |
61°55’N |
26°45’O |
4 |
61°00’N |
26°30’O |
5 |
59°00’N |
30°00’O |
6 |
59°00’N |
34°00’O |
7 |
61°30’N |
34°00’O |
8 |
62°50’N |
36°00’O |
9 |
64°45’N |
28°30’O |
(29) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2014.
(30) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(31) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(32) La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(33) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.
(34) Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.
(35) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
64°45’N |
28°30’O |
2 |
62°50’N |
25°45’O |
3 |
61°55’N |
26°45’O |
4 |
61°00’N |
26°30’O |
5 |
59°00’N |
30°00’O |
6 |
59°00’N |
34°00’O |
7 |
61°30’N |
34°00’O |
8 |
62°50’N |
36°00’O |
9 |
64°45’N |
28°30’O |
(36) Condizioni speciali: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).
(37) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(38) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
59°15’N |
54°26’O |
2 |
59°15’N |
44°00’O |
3 |
59°30’N |
42°45’O |
4 |
60°00’N |
42°00’O |
5 |
62°00’N |
40°30’O |
6 |
62°00’N |
40°00’O |
7 |
62°40’N |
40°15’O |
8 |
63°09’N |
39°40’O |
9 |
63°30’N |
37°15’O |
10 |
64°20’N |
35°00’O |
11 |
65°15’N |
32°30’O |
12 |
65°15’N |
29°50’O |
(39) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(40) Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2014.
(41) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(42) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(43) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
(44) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
(45) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3
ALLEGATO IC
ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell’ambito della NAFO.
|
|
|||||||
Unione |
0 (1) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (3) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|||||||
Estonia |
161 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
676 |
|||||||
Lettonia |
161 |
|||||||
Lituania |
161 |
|||||||
Polonia |
552 |
|||||||
Spagna |
2 077 |
|||||||
Francia |
290 |
|||||||
Portogallo |
2 850 |
|||||||
Regno Unito |
1 353 |
|||||||
Unione |
8 281 |
|||||||
TAC |
14 521 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (4) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (5) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (6) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (7) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|||||||
Estonia |
128 (8) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
128 (8) |
|||||||
Lituania |
128 (8) |
|||||||
Polonia |
227 (8) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
34 000 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (10) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (11) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (11) |
|
|
|||||||
Estonia |
48 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
48 |
|||||||
Lituania |
48 |
|||||||
Polonia |
48 |
|||||||
Spagna |
38 |
|||||||
Portogallo |
10 |
|||||||
Unione |
240 |
|||||||
TAC |
4 300 |
|
|
|||||||
TAC |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
Estonia |
310 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
317 |
|||||||
Lettonia |
43 |
|||||||
Lituania |
22 |
|||||||
Spagna |
4 243 |
|||||||
Portogallo |
1 774 |
|||||||
Unione |
6 709 |
|||||||
TAC |
11 442 |
|
|
|||||||
Estonia |
283 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lituania |
62 |
|||||||
Spagna |
3 403 |
|||||||
Portogallo |
660 |
|||||||
Unione |
4 408 |
|||||||
TAC |
7 000 |
|
|
|||||||
Estonia |
346 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
238 |
|||||||
Lettonia |
346 |
|||||||
Lituania |
346 |
|||||||
Unione |
1 276 |
|||||||
TAC |
7 000 |
|
|
|||||||
Estonia |
1 571 (16) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
513 (16) |
|||||||
Lettonia |
1 571 (16) |
|||||||
Lituania |
1 571 (16) |
|||||||
Spagna |
233 (16) |
|||||||
Portogallo |
2 354 (16) |
|||||||
Unione |
7 813 (16) |
|||||||
TAC |
6 500 (16) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 771 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
5 229 |
|||||||
Unione |
7 000 |
|||||||
TAC |
20 000 |
|
|
|||||||
Lettonia |
0 (17) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lituania |
0 (17) |
|||||||
Unione |
0 (17) |
|||||||
TAC |
0 (17) |
|
|
|||||||
Spagna |
255 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
333 |
|||||||
Unione |
588 (18) |
|||||||
TAC |
1 000 |
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 (2).
(2) Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).
(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.
(4) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(5) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(6) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(7) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(8) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2014.
(9) Quota spettante all’Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell’Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 611
(10) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(11) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(12) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20’ 0 |
46° 40’ 0 |
2 |
47° 20’ 0 |
46° 30’ 0 |
3 |
46° 00’ 0 |
46° 30’ 0 |
4 |
46° 00’ 0 |
46° 40’ 0 |
(13) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20’ 0 |
46° 40’ 0 |
2 |
47° 20’ 0 |
46° 30’ 0 |
3 |
46° 00’ 0 |
46° 30’ 0 |
4 |
46° 00’ 0 |
46° 40’ 0 |
Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 55’ 0 |
45° 00’ 0 |
2 |
47° 30’ 0 |
44° 15’ 0 |
3 |
46° 55’ 0 |
44° 15’ 0 |
4 |
46° 35’ 0 |
44° 30’ 0 |
5 |
46° 35’ 0 |
45° 40’ 0 |
6 |
47° 30’ 0 |
45° 40’ 0 |
7 |
47° 55’ 0 |
45° 00’ 0 |
(14) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Numero massimo di giorni di pesca |
Danimarca |
0 |
0 |
Estonia |
0 |
0 |
Spagna |
0 |
0 |
Lettonia |
0 |
0 |
Lituania |
0 |
0 |
Polonia |
0 |
0 |
Portogallo |
0 |
0 |
(15) Non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(16) Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell’ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2014 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 250
Una volta esaurito il TAC o il quantitativo massimo intermedio, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.
(17) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(18) Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell’allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell’Unione e degli Stati membri per il 2014 si ritengono fissati come segue:
Spagna |
509 |
Portogallo |
667 |
Unione |
1 176 |
ALLEGATO ID
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE – TUTTE LE ZONE
I TAC per queste zone sono adottati nell’ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l’ICCAT.
|
|
|||||||
Cipro |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Grecia |
129,07 (7) |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Croazia |
||||||||
Italia |
||||||||
Malta |
||||||||
Portogallo |
235,5 (7) |
|||||||
Altri Stati membri |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
13 400 |
|
|
|||||||
Spagna |
6 886,05 (9) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
1 325,88 (9) |
|||||||
Altri Stati membri |
||||||||
Unione |
8 347,51 |
|||||||
TAC |
13 700 |
|
|
|||||||
Spagna |
4 699,18 (10) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
442,52 (10) |
|||||||
Unione |
5 141,70 |
|||||||
TAC |
15 000 |
|
|
|||||||
Irlanda |
2 698,68 (13) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
13 756,51 (13) |
|||||||
Francia |
6 972,79 (13) |
|||||||
Regno Unito |
334,08 (13) |
|||||||
Portogallo |
2 772,87 (13) |
|||||||
Unione |
26 534,93 (11) |
|||||||
TAC |
28 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
724,69 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
238,16 |
|||||||
Portogallo |
507,15 |
|||||||
Unione |
1 470,0 |
|||||||
TAC |
24 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
16 741,74 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
7 927,83 |
|||||||
Portogallo |
4 797,54 |
|||||||
Unione |
29 467,10 |
|||||||
TAC |
85 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
27,2 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
397,6 |
|||||||
Portogallo |
55,2 |
|||||||
Unione |
480,0 |
|||||||
TAC |
1 985 |
|
|
|||||||
Spagna |
30,5 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
19,5 |
|||||||
Unione |
50,0 |
|||||||
TAC |
355 |
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
(2) Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
Spagna |
382,93 |
Francia |
172,77 |
Unione |
555,71 |
(3) Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
Francia |
100,00 |
Unione |
100,00 |
(4) Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
Spagna |
50,09 |
Francia |
49,42 |
Italia |
39,01 |
Cipro |
3,20 |
Malta |
4,71 |
Unione |
146,43 |
(5) Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
Italia |
39,01 |
Unione |
39,01 |
(6) Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):
Croazia |
351,53 |
Unione |
351,53 |
(7) In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2014 incluso.
(8) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
(9) Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).
(10) Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).
(11) Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 (12), il numero di navi dell'Unione che pescano l’alalunga come specie bersaglio è fissato a: 1 253
(12) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(13) Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l’alalunga come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Irlanda |
50,00 |
Spagna |
730,00 |
Francia |
151,00 |
Regno Unito |
12,00 |
Portogallo |
310,00 |
ALLEGATO IE
ANTARTICO
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.
Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014.
|
|
|||||||
TAC |
4 635 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
1 267 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
2 200 (2) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
150 (3) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
2 400 (4) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Zona di gestione A: da 48° O a 43°30’ O – da 52°30’ S a 56° S (TOP/*F483A) 0 Zona di gestione B: da 43°30’ O a 40° O – da 52°30’ S a 56° S (TOP/*F483B) 720 Zona di gestione C: da 40° O a 33°30’ O – da 52°30’ S a 56° S (TOP/*F483C) 1 680 |
|
|
|||||||
TAC |
45 (5) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
24 (6) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
2 730 (7) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||
TAC |
5 610 000 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||
Condizioni speciali: Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Divisione 48.1 (KRI/*F481.) 155 000 Divisione 48.2 (KRI/*F482.) 279 000 Divisione 48.3 (KRI/*F483.) 279 000 Divisione 48.4 (KRI/*F484.) 93 000 |
|
|
|||||||
TAC |
440 000 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W) 277 000 Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E) 163 000 |
|
|
|||||||
TAC |
2 645 000 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W) 260 000 Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E) 192 000 |
|
|
|||||||
TAC |
1 470 (8) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
300 (9) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
80 (10) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
360 (11) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
120 (12) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
300 (13) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
0 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
300 (14) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
120 (15) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
120 (16) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
50 (17) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all’interno della zona delimitata da una linea che:
— |
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15’ E taglia la frontiera definita dall’accordo di delimitazione marittima tra l’Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25’ S; |
— |
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E, |
— |
da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 52°40’ S e del meridiano di longitudine 76° E; |
— |
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all’intersezione con il parallelo di latitudine 52° S; |
— |
prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30’ E; e |
— |
procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. |
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(4) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2014 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014.
(5) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30’ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30’ O e 29°30’ O.
(6) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20’ S e 60°00’ S e dalle longitudini 24°30’ O e 29°00’ O.
(7) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20’ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.
(8) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(9) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(10) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(11) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(12) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(13) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(14) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(15) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(16) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(17) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
ALLEGATO IF
OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO
Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.
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|||||||
TAC |
200 |
TAC precauzionale. |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC precauzionale. |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC precauzionale. |
|
|
|||||||
TAC |
276 |
TAC precauzionale. |
|
|
|||||||
TAC |
0 |
TAC precauzionale. |
|
|
|||||||
TAC |
50 |
TAC precauzionale. |
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
(2) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
ALLEGATO IG
TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE
|
|
|||||||
Unione |
10 (1) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
12 449 |
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
ALLEGATO IH
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
|
|
|||||||
Unione |
3 170,36 |
TAC precauzionale. |
||||||
TAC |
Non pertinente |
ALLEGATO IJ
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
|
|
|||||||
Germania |
7 808,07 (1) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Paesi Bassi |
8 463,14 (1) |
|||||||
Lituania |
5 433,05 (1) |
|||||||
Polonia |
9 341,74 (1) |
|||||||
Unione |
31 046 (1) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Contingente provvisorio, in attesa dell'esito della seconda riunione annuale della commissione SPRFMO che si terrà dal 27 al 31 gennaio 2014.
ALLEGATO IIA
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIA, VIA, VIIA E VIID, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIA E VB
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato. |
1.2. |
Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all’obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2014 la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo. |
2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche
Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
3. Autorizzazioni
Se lo ritiene opportuno ai fini di un’applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l’esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4. Sforzo di pesca massimo consentito
4.1. |
Nell’appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2014, vale a dire dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro. |
4.2. |
I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato. |
5. Gestione
5.1. |
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all’articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
5.2. |
Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi. |
5.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
6. Relazione sullo sforzo di pesca
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.
7. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
Allegato IIA, appendice 1
Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni
a) Kattegat:
Attrezzo regolamentato |
DK |
DE |
SE |
TR1 |
197 929 |
4 212 |
16 610 |
TR2 |
830 041 |
5 240 |
327 506 |
TR3 |
441 872 |
0 |
490 |
BT1 |
0 |
0 |
0 |
BT2 |
0 |
0 |
0 |
GN |
115 456 |
26 534 |
13 102 |
GT |
22 645 |
0 |
22 060 |
LL |
1 100 |
0 |
25 339 |
b) Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:
Attrezzo regolamentato |
BE |
DK |
DE |
ES |
FR |
IE |
NL |
SE |
UK |
TR1 |
895 |
3 385 928 |
954 390 |
1 409 |
1 505 354 |
157 |
257 266 |
172 064 |
6 185 460 |
TR2 |
193 676 |
2 841 906 |
357 193 |
0 |
6 496 811 |
10 976 |
748 027 |
604 071 |
5 127 906 |
TR3 |
0 |
2 545 009 |
257 |
0 |
101 316 |
0 |
36 617 |
1 024 |
8 482 |
BT1 |
1 427 574 |
1 157 265 |
29 271 |
0 |
0 |
0 |
999 808 |
0 |
1 739 759 |
BT2 |
5 401 395 |
79 212 |
1 375 400 |
0 |
1 202 818 |
0 |
28 307 876 |
0 |
6 116 437 |
GN |
163 531 |
2 307 977 |
224 484 |
0 |
342 579 |
0 |
438 664 |
74 925 |
546 303 |
GT |
0 |
224 124 |
467 |
0 |
4 338 315 |
0 |
0 |
48 968 |
14 004 |
LL |
0 |
56 312 |
0 |
245 |
125 141 |
0 |
0 |
110 468 |
134 880 |
c) Divisione CIEM VIIa:
Attrezzo regolamentato |
BE |
FR |
IE |
NL |
UK |
TR1 |
0 |
48 193 |
33 539 |
0 |
339 592 |
TR2 |
10 166 |
744 |
475 649 |
0 |
1 086 399 |
TR3 |
0 |
0 |
1 422 |
0 |
0 |
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BT2 |
843 782 |
0 |
514 584 |
200 000 |
111 693 |
GN |
0 |
471 |
18 255 |
0 |
5 970 |
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
LL |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 614 |
d) Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:
Attrezzo regolamentato |
BE |
DE |
ES |
FR |
IE |
UK |
TR1 |
0 |
9 320 |
249 152 |
1 057 828 |
428 820 |
1 033 273 |
TR2 |
0 |
0 |
0 |
34 926 |
14 371 |
2 972 845 |
TR3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
16 027 |
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 544 |
BT2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 801 |
4 626 |
GN |
0 |
35 442 |
13 836 |
302 917 |
5 697 |
213 454 |
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 953 |
145 |
LL |
0 |
0 |
1 402 142 |
184 354 |
4 250 |
630 040 |
ALLEGATO IIB
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE
CAPO I
Disposizioni generali
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
"gruppo di attrezzi", il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
|
b) |
"attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi; |
c) |
"zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice; |
d) |
"periodo di gestione 2014", il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015; |
e) |
"condizioni speciali", le condizioni speciali di cui al punto 6.1. |
3. Limitazioni dell’attività
Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.
CAPO II
Autorizzazioni
4. Navi autorizzate
4.1. |
Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2013, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.2. |
Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato. |
CAPO III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'unione
5. Numero massimo di giorni
5.1. |
Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I. |
5.2. |
Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I. |
6. Condizioni speciali per l’assegnazione di giorni
6.1. |
Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
|
6.2. |
Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2014,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo. |
6.3. |
Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta. |
6.4. |
L’applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.
Tabella I Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi
|
7. Sistema di chilowatt-giorni
7.1. |
Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali. |
7.2. |
Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l’attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360. |
7.3. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
7.4. |
Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1. |
8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
8.1. |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca. |
8.2. |
Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l’attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. |
8.3. |
I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
8.4. |
Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
8.5. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2. |
8.6. |
Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale. |
8.7. |
Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2014, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014. |
9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica
9.1. |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali. |
9.2. |
Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio. |
9.3. |
Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica. |
9.4. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2. |
9.5. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma. |
CAPO IV
Gestione
10. Obbligo generale
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
11. Periodi di gestione
11.1. |
Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili. |
11.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato. |
11.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
CAPO V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca
12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro
12.1. |
Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione. |
12.2. |
Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2011 e 2012, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
12.3. |
Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione. |
12.4. |
Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell’assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali. |
12.5. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2. |
13. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.
CAPO VI
Obblighi di comunicazione
14. Relazione sullo sforzo di pesca
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
15. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.
16. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Stato membro |
Attrezzo |
Anno |
Dichiarazione dello sforzo globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (4) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
2 |
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014 |
|||||||||||
|
7 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione |
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Attrezzi notificati |
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati |
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati |
Trasferimento di giorni |
||||||||||||
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (5) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
12 |
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra |
|||||||||||
|
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 (6) |
|||||||||||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
|||||||||||
|
2 |
S |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
2 |
S |
Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell’allegato IIB |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
|||||||||||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti" |
(1) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
(4) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(5) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(6) Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).
ALLEGATO IIC
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe
CAPO I
Disposizioni generali
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2014 indica il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015. |
1.2. |
Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall’applicazione del presente allegato a condizione che:
Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall’applicazione del presente allegato. |
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) |
"gruppo di attrezzi", il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
|
b) |
"attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi; |
c) |
"zona", la divisione CIEM VIIe; |
d) |
"periodo di gestione 2014", il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015. |
3. Limitazioni dell’attività
Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.
CAPO II
Autorizzazioni
4. Navi autorizzate
4.1. |
Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2013, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.2. |
Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo. |
4.3. |
Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato. |
CAPO III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione
5. Numero massimo di giorni
Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati
Attrezzo regolamentato |
Numero massimo di giorni |
|
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm |
BE |
164 |
FR |
175 |
|
UK |
207 |
|
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm |
BE |
164 |
FR |
178 |
|
UK |
164 |
6. Sistema di chilowatt-giorni
6.1. |
Nel periodo di gestione 2014 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato. |
6.2. |
Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato. |
6.3. |
Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
6.4. |
Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1. |
7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
7.1. |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca. |
7.2. |
Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. |
7.3. |
I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
7.4. |
Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
7.5. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2. |
7.6. |
Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. |
7.7. |
L’eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività di pesca assegnato dalla Commissione per il periodo di gestione 2013 è incluso nel numero massimo di giorni per Stato membro indicato nella tabella I ed è attribuito ai gruppi di attrezzi figuranti nella tabella medesima; tali giorni aggiuntivi sono soggetti all’adeguamento dei massimali di giorni in mare risultante dal presente regolamento per il periodo di gestione 2014. |
7.8. |
In deroga ai punti da 7.1 a 7.5, la Commissione può eccezionalmente assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2014 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2004 e il 31 gennaio 2013, a condizione che non siano già state incluse in una domanda di giorni aggiuntivi nel corso di tale periodo. |
8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica
8.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali. |
8.2. |
Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio. |
8.3. |
Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica. |
8.4. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2. |
8.5. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma. |
CAPO IV
Gestione
9. Obbligo generale
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
10. Periodi di gestione
10.1. |
Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili. |
10.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato. |
10.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
CAPO V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca
11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro
11.1. |
Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione. |
11.2. |
Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
11.3. |
Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione. |
11.4. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2. |
12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.
CAPO VI
Obblighi di comunicazione
13. Relazione sullo sforzo di pesca
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
14. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.
15. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Stato membro |
Attrezzo |
Anno |
Dichiarazione dello sforzo globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (1) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
2 |
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014 |
|||||||||||
|
7 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione |
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati |
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati |
Trasferimento di giorni |
|||||||||
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (2) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
12 |
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra |
|||||||||||
|
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 |
|||||||||||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
|||||||||||
|
2 |
S |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
|||||||||||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti" |
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(2) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO IID
Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell’appendice del presente allegato:
Zona di gestione del cicerello |
Riquadri statistici CIEM |
1 |
31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6 |
2 |
31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8 |
3 |
41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0 |
4 |
38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0 |
5 |
47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5 |
6 |
41-43 G0-G3; 44 G1 |
7 |
47-51 E7-E9 |
Allegato IID, appendice 1
ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO
ALLEGATO III
Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
Da stabilire |
Da stabilire |
Da stabilire |
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N |
Da stabilire |
Da stabilire |
Da stabilire |
|
Sgombro |
Non pertinente |
Da stabilire |
Da stabilire (1) |
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N |
Da stabilire |
Da stabilire |
Da stabilire |
(1) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
ALLEGATO IV
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)
1. |
Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale
|
2. |
Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
|
3. |
Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Adriatico a fini di allevamento
|
4. |
Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Tabella B
|
5. |
Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
|
6. |
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Tabella B
|
(1) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.
(2) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.
(3) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(4) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(6) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(7) Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.
ALLEGATO V
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Specie bersaglio |
Zona |
Periodo di divieto |
Squali (tutte le specie) |
Zona della convenzione |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 |
Notothenia rossii |
FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 |
Pesci a pinne |
FAO 48.1. Antartico (1) FAO 48.2. Antartico (1) |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 |
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (1) |
FAO 48.3. |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 |
Dissostichus spp. |
FAO 48.5. Antartico |
Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3. Antartico (1) FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20’ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20’ E (1) FAO 58.6. Antartico (1) FAO 58.7. Antartico (1) |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
Lepidonotothen squamifrons |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 |
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2. Antartico |
Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55°30’ S e 57°20′ S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 |
PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2013/2014
Sottozona/Divisione |
Regione |
Campagna |
SSRU |
Dissostichus spp. limiti di cattura (t) |
Limite applicabile alle catture accessorie (t) (3) |
||
Razze |
Macrourus spp. |
Altre specie: |
|||||
58.4.1. |
Tutta la divisione |
Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014 |
SSRU A, B e F: 40 SSRU C: 257 (4) SSRU D: 42 (4) SSRU E: 315 SSRU G: 68 (4) SSRU H: 42 (4) |
Totale 724 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 116 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.2. |
Tutta la divisione |
Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014 |
SSRU A, B, C e D: 0 SSRU E: 35 |
Totale 35 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 20 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.3a. |
Tutta la divisione |
Dal 1o maggio al 31 agosto 2014 |
|
Totale 32 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 20 |
Tutta la divisione: 20 |
88.1. |
Tutta la sottozona |
Dal 1o dicembre 2013 al 31 agosto 2014 |
SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 397 SSRU H, I e K: 2 247 SSRU J e L: 357 |
Totale 3 044 |
152 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU H, I e K: 112 SSRU J e L: 50 |
430 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 |
160 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 |
88.2. |
A sud di 65° S |
Dal 1o dicembre 2013 al 31 agosto 2014 |
SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 124 SSRU H: 266 |
Totale 390 |
50 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 50 SSRU H: 50 |
62 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 20 SSRU H: 42 |
20 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 100 SSRU H: 20 |
Allegato V, parte B, appendice
ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS - SSRU)
Regione |
SSRU |
Confine |
48.6 |
A |
Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30’ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S. |
|
B |
Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S. |
|
E |
Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S. |
|
F |
Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S. |
|
G |
Da 50° S 1°30’ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30’ E, verso nord fino a 50° S. |
58.4.1 |
A |
Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S. |
|
B |
Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S. |
|
E |
Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S. |
|
F |
Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S. |
|
G |
Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S. |
|
H |
Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S. |
58.4.2 |
A |
Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S. |
|
B |
Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S. |
|
C |
Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S. |
|
D |
Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S. |
|
E |
Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10’ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S. |
58.4.3a |
A |
Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10’ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S. |
58.4.3b |
A |
Da 56° S 73°10’ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 56° S. |
|
B |
Da 60° S 73°10’ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 59° S 73°10’ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 59° S. |
|
D |
Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S. |
|
E |
Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S. |
58.4.4 |
A |
Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S. |
|
B |
Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S. |
|
C |
Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S. |
|
D |
Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S. |
58.6 |
A |
Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S. |
|
B |
Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S. |
|
C |
Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S. |
|
D |
Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S. |
58.7 |
A |
Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S. |
88.1 |
A |
Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40’ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S. |
|
E |
Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30’ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S. |
|
F |
Da 68°30’ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30’ S. |
|
G |
Da 66°40’ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso sud fino a 70°50’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40’ S. |
|
H |
Da 70°50’ S 170° E verso est fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50’ S. |
|
I |
Da 70° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 70° S. |
|
J |
Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50’ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
|
K |
Da 73° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 73° S. |
|
L |
Da 76° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 76° S. |
|
M |
Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30’ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
88.2 |
A |
Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 70°50’ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50’ S. |
|
D |
Da 70°50’ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50’ S. |
|
E |
Da 70°50’ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50’ S. |
|
F |
Da 70°50’ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50’ S. |
|
G |
Da 70°50’ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50’ S. |
|
H |
Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50’ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S. |
|
I |
Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S. |
88.3 |
A |
Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S. |
PARTE C
ALLEGATO 21-03/A
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
Informazioni generali
Membro:_
Campagna di pesca:_
Nome della nave:_
Livello delle catture previsto (in tonnellate):_
Sottozone e divisioni delle intenzioni di pesca
Questa misura di conservazione si applica alle notifiche delle intenzioni di pesca del krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Le intenzioni di pesca del krill antartico in altre sottozone e divisioni devono essere notificate a titolo della misura di conservazione 21-02.
Sottozona/ Divisione |
Selezionare la casella corrispondente |
48.1 |
|
48.2 |
|
48.3 |
|
48.4 |
|
58.4.1 |
|
58.4.2 |
|
Tecnica di pesca: |
Selezionare la casella corrispondente |
|
|
||
|
||
|
||
|
Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato
Tipo di prodotto |
Metodo per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5) |
Congelato intero |
|
Bollito |
|
Farina |
|
Olio |
|
Altro prodotto, precisare |
|
Configurazione delle reti
Misure delle reti |
Rete 1 |
Rete 2 |
Altra(e) rete(i) |
|||
Apertura della rete |
|
|
|
|||
Apertura verticale massima (m) |
|
|
|
|||
Apertura orizzontale massima (m) |
|
|
|
|||
Circonferenza dell'apertura della rete (6) (m) |
|
|
|
|||
Area dell'apertura (m2) |
|
|
|
|||
Dimensione media delle maglie nella parte della rete (8) (mm) |
Esterna (7) |
Interna (7) |
Esterna (7) |
Interna (7) |
Esterna (7) |
Interna (7) |
1a parte della rete |
|
|
|
|
|
|
2a parte della rete |
|
|
|
|
|
|
3a parte della rete |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
Parte finale della rete (sacco) |
|
|
|
|
|
|
Schema(i) delle reti:_
Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:
1. |
lunghezza e larghezza di ogni parte della rete a strascico (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua); |
2. |
la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene); |
3. |
la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa); |
4. |
i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti a strascico (configurazione, posizione sulle parti, indicare 'nil' se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico si incrosti sulla maglia o scappi. |
Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini
Schema(i) del dispositivo:_
Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.
Raccolta di dati acustici
Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.
Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar) |
|
|
|
Fabbricante |
|
|
|
Modello |
|
|
|
Frequenze del trasduttore (kHz) |
|
|
|
Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):_
Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).
ALLEGATO 21-03/B
ORIENTAMENTI PER LA STIMA DIRETTA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO
Metodo |
Equazione (kg) |
Parametro |
|||
Descrizione |
Tipo |
Metodo di stima |
Unità di misura |
||
Volume del serbatoio |
W*L*H*ρ*1 000 |
W= larghezza del serbatoio |
Costante |
Misura all'inizio della pesca |
m |
L= lunghezza del serbatoio |
Costante |
Misura all'inizio della pesca |
m |
||
ρ= densità del campione |
Variabile |
Conversione del volume in peso |
kg/litro |
||
H= profondità del krill antartico nel serbatoio |
Per cala |
Osservazione diretta |
m |
||
Flussometro |
V*F krill* ρ |
V= volume di krill antartico e acqua combinati |
Per cala (9) |
Osservazione diretta |
litro |
Fkrill= proporzione di krill antartico nel campione |
Per cala (9) |
Correzione volume flussometro |
— |
||
ρ= densità del krill antartico nel campione |
Variabile |
Conversione del volume in peso |
kg/litro |
||
Bilancia di flusso |
M*(1–F) |
M= peso di krill antartico e acqua combinati |
Per cala (10) |
Osservazione diretta |
kg |
F= proporzione di acqua nel campione |
Variabile |
Correzione peso bilancia di flusso |
— |
||
|
|
Mtray= peso del vassoio vuoto |
Costante |
Osservazione diretta prima della pesca |
kg |
Vassoio |
(M–M tray)*N |
M= peso medio di krill antartico e vassoio combinati |
Variabile |
Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento |
kg |
|
|
n= numero di vassoi |
Per cala |
Osservazione diretta |
— |
Conversione in farina |
M meal*MCF |
Mmeal= peso di farina prodotta |
Per cala |
Osservazione diretta |
kg |
MCF= coefficiente di conversione in farina |
Variabile |
Conversione della farina in krill antartico intero |
— |
||
Volume del sacco |
W*H*L*ρ*π/4*1 000 |
W= larghezza del sacco |
Costante |
Misura all'inizio della pesca |
m |
H= altezza del sacco |
Costante |
Misura all'inizio della pesca |
m |
||
ρ= densità del campione |
Variabile |
Conversione del volume in peso |
kg/litro |
||
L= lunghezza del sacco |
Per cala |
Osservazione diretta |
m |
||
Altro |
precisare |
|
|
|
|
Tappe e frequenza delle osservazioni
Volume del serbatoio
All'inizio della pesca |
Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ±0,05 m) |
Ogni mese (11) |
Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio |
Ogni cala |
Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ±0,1 m). Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione) |
Flussometro
Prima della pesca |
Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione) |
||||||
Ogni mese (11) |
Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro |
||||||
Ogni cala (12) |
Ottenere un campione dal flussometro e:
|
Bilancia di flusso
Prima della pesca |
Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione) |
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Ogni cala (12) |
Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
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Vassoio
Prima della pesca |
Misurare il peso del vassoio (se il disegno dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ±0,1 kg) |
Ogni cala |
Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ±0,1 kg) Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione) |
Conversione in farina
Ogni mese (11) |
Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero |
Ogni cala |
Misurare il peso di farina prodotta Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione) |
Volume del sacco
All'inizio della pesca |
Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ±0,1 m) |
Ogni mese (11) |
Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco |
Ogni cala |
Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ±0.1 m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione) |
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
(3) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— |
razze: 5% del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore; |
— |
Macrourus spp.: 16% del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1; |
— |
altre specie frammiste: 20 t per SSRU. |
(4) Include un limite di cattura di 42 t per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 2013/2014.
(5) Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio …
(6) Prevista in condizioni operative.
(7) Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.
(8) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.
(9) Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(10) Cala singola con rete a strascico convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(11) Misurato almeno una volta al mese (più di frequente se possibile); un nuovo periodo di un mese comincia quando la nave entra in una nuova sottozona e divisione.
(12) Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
ALLEGATO VI
ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC
1. |
Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC
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2. |
Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC
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3. |
Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC. |
4. |
Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC. |
ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
Spagna |
14 |
Unione |
14 |
ALLEGATO VIII
LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62 00’ N |
da stabilire |
da stabilire |
Venezuela (1) |
Lutiani (acque della Guiana francese) |
45 |
45 |
(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.