20.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/18


REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(2014/42/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2)

Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, sostenuti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine alla questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione ad opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

(3)

Nel quadro di tale prima fase, l'Iran adotterà una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. In cambio, si adotterà una serie di misure volontarie comprendenti la sospensione, da parte dell'Unione, per un periodo di sei mesi durante i quali i pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti, delle seguenti misure restrittive:

divieto di prestare servizi di assicurazione, riassicurazione e trasporto del petrolio greggio iraniano;

divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di fornire i servizi connessi;

divieto di commercializzare oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell’Iran o le persone ed entità che agiscono per loro conto.

(4)

Il piano d'azione congiunto prevede inoltre di aumentare di dieci volte le soglie di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran.

(5)

Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/21/PESC (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC.

(6)

Poiché le suddette misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), è sospeso per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XI.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera d, è sospeso nella misura in cui riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XI.";

2)

All’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), sono sospesi.";

3)

all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono sospesi per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XII.";

4)

è inserito il seguente articolo 28 ter:

"Articolo 28 ter

1.   In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che determinate risorse economiche siano sbloccate o che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione del ministero del Petrolio, che figura nell'elenco dell'allegato IX, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di contratti di importazione o acquisto di prodotti petrolchimici elencati nell'allegato V originari dell'Iran o importati dall'Iran.

2.   Entro quattro settimane, gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";

5)

l'articolo 30 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, lettera a):

i)

il riferimento a "100 000 EUR" è sostituito da "1 000 000 EUR";

ii)

il riferimento a "40 000 EUR" è sostituito da "400 000 EUR";

b)

al paragrafo 3, lettera b),

i)

il riferimento a "100 000 EUR" è sostituito da "1 000 000 EUR";

ii)

il riferimento a "40 000 EUR" è sostituito da "400 000 EUR";

c)

al paragrafo 3, lettera c), il riferimento a "10 000 EUR" è sostituito da "100 000 EUR";

(6)

l'articolo 30 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera b), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da "400 000 EUR";

b)

al paragrafo 1, lettera c), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da "400 000 EUR";

7)

all’articolo 37 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso.";

8)

all'articolo 45, lettera b), le parole "modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B e X" sono sostituite dalle parole "modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B, X, XI e XII";

9)

gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegati XI e XII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(3)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO XI

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4

Codice SA

Descrizione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi».


ALLEGATO II

"ALLEGATO XII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 15, PARAGRAFO 3

Codice SA

Descrizione

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio, semilavorato o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi ".