21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/52


REGOLAMENTO (UE) N. 38/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2014

che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti vengano adottati secondo le procedure definite nella decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).

(2)

È necessario procedere a un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È altresì opportuno, in alcuni casi, applicare determinate procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (4),

regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (5),

regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio (6),

regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (7),

regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (8),

regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (9),

regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio (10),

(4)

Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento si intendono fatti a dette disposizioni come modificate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dai regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento, ove esse siano state avviate ma non si siano concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5).

(7)  Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

ELENCO DEI REGOLAMENTI CHE RIENTRANO NELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE MODIFICATI PER ADEGUARLI ALL'ARTICOLO 290 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA O ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

1.   Regolamento (CEE) n. 3030/93

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3030/93, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche da apportare agli allegati di detto regolamento, alla concessione di possibilità supplementari di importazione, all'introduzione o all'adeguamento di limiti quantitativi, nonché all'introduzione di misure di salvaguardia e di un sistema di sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di talune misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Per avviare e condurre le consultazioni è opportuno ricorrere alla procedura consultiva.

Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1)

ogni riferimento all'"articolo 17" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 17, paragrafo 2";

2)

all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di adeguare la definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica della nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.";

3)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di modificare gli allegati adeguando i limiti quantitativi ivi indicati per ovviare alla situazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno difficilmente risarcibile dovuto all'importazione nell'Unione di prodotti tessili a prezzi anormalmente bassi, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

4)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis per modificare gli allegati al fine di accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti.

In caso di emergenza, qualora un ritardo nella concessione di possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento possa causare un danno difficilmente risarcibile a causa di un insufficiente volume d'importazioni, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di uno Stato membro.";

b)

il penultimo comma è soppresso;

5)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 7, la lettera b) è soppressa;

b)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

"13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di imporre limiti quantitativi modificando gli allegati ai sensi dell'articolo 16 bis per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo.

In casi urgenti, su iniziativa dalla Commissione o entro dieci giorni da una richiesta di uno Stato in cui sono esposti i motivi dell'urgenza, e nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile risarcire e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

6)

all’articolo 13, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione decide di modificare l'allegato III per introdurre un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis per quanto riguarda l'istituzione del sistema di sorveglianza ex ante.";

7)

all'articolo 15, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3.   Se, entro il termine indicato all'articolo 16, l'Unione e il paese fornitore non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, quest'ultima ha il potere di adottare atti delegati, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, al fine di modificare l'allegato V per dedurre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari del paese fornitore interessato.

Se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata e un ritardo nell'imposizione di misure contro l'elusione causerebbe un danno difficilmente risarcibile, e se sussistono pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

4.   A norma dei protocolli e di taluni accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi, quando vi siano prove sufficienti che è stata effettuata una dichiarazione falsa relativamente al tenore in fibre, alle quantità, alla descrizione o alla classificazione dei prodotti originari dei paesi interessati, le autorità dell'Unione possono rifiutare l'importazione dei prodotti in questione. Se dovesse inoltre risultare che il territorio di uno dei paesi in questione è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari nel medesimo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di introdurre limiti quantitativi nei confronti degli stessi prodotti originari dello stesso territorio, qualora non siano già soggetti a limiti quantitativi, o di ovviare alla situazione di cui al presente paragrafo modificando l'allegato V.

Se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata e un ritardo nell'imposizione di misure contro l'elusione causerebbe un danno difficilmente risarcibile, e se sussistono pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

5.   Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis, al fine di introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati o per ovviare alla situazione di cui al presente paragrafo modificando l'allegato V.

Se un ritardo nell'imposizione di misure contro l'elusione causerebbe un danno difficilmente risarcibile, e se sussistono pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

8)

all'articolo 16, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   La Commissione, dopo avere informato gli Stati membri, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento secondo le seguenti modalità:";

9)

Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 16 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 19 del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 3 dell'allegato IV nonché all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 19 del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 3 dell'allegato IV nonché all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 dell'allegato VII del presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'allegato IV del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3 dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 5 o 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

10)

all'articolo 17, il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:

"Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (2).

1 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

11)

l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 17 bis

Il comitato dei tessili può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.";

12)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis per apportare agli allegati del presente regolamento pertinenti le modifiche necessarie a tenere conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa dell'Unione in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione.";

13)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3).

14)

all'articolo 4 dell'allegato IV, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Qualora si accerti l'infrazione del presente regolamento, e previo accordo del paese o dei paesi fornitori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento riguardo alla modifica dei pertinenti allegati dello stesso al fine di prevenire il ripetersi di tali infrazioni.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure contro infrazioni al presente regolamento possa causare un danno difficilmente risarcibile e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

15)

all'allegato VII, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento per far sì che le reimportazioni non incluse nel presente allegato siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure contro le reimportazioni nell'ambito del regime perfezionamento passivo possa causare un danno che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

16)

all'allegato VII, l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento per effettuare trasferimenti tra categorie e ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno, impedendo il regime di perfezionamento passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno all'altro, e tale danno sarebbe difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.

Nel caso in cui, ove si constati il fabbisogno di importazioni aggiuntive, un ritardo nell'adeguamento dei limiti quantitativi possa causare un danno difficilmente risarcibile, impedendo l'accesso a tali importazioni aggiuntive necessarie, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

2.   Regolamento (CE) n. 517/94

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 517/94, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche da apportare agli allegati di detto regolamento, alle modifiche alle norme in materia di importazioni e all'applicazione di misure di salvaguardia e di sorveglianza conformemente al regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 517/94, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 517/94 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V del presente regolamento, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, conformemente all'articolo 25 bis, riguardo alla fissazione di detti limiti quantitativi annuali.";

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1.   Il comitato di cui all'articolo 25 può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per quanto riguarda le misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VII del presente regolamento ove si rilevino problemi nella loro effettiva applicazione.";

3)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione avvia un'inchiesta. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta.";

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori e associazioni e organizzazioni commerciali.";

4)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni.";

5)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)

decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;

b)

decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis.";

b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)

decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;

b)

decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis.";

6)

all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.";

7)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria europea e la Commissione accerta, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e ritiene opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, si applica la procedura di cui all'articolo 25 ter al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.";

8)

all'articolo 15, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:";

9)

all'articolo 16, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli articoli 10, 11 e 12.";

10)

all'articolo 25, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 25

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

1 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

11)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 25 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito alla notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

12)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5).

13)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.";

3.   Regolamento (CE) n. 953/2003

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 953/2003, al fine di aggiungere prodotti all'elenco dei prodotti in esso inclusi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche da apportare agli allegati del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 953/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Se la Commissione determina che un prodotto soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 al fine di aggiungere il prodotto in questione all'allegato I del presente regolamento nell'aggiornamento immediatamente successivo. La Commissione informa il richiedente della sua decisione entro quindici giorni dalla sua adozione.

Nel caso in cui un ritardo nell'inserimento di un prodotto nell'allegato I possa causare un ritardo nel rispondere a un'esigenza urgente di accesso a medicinali essenziali a prezzi abbordabili in un paese in via di sviluppo, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 5 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, al fine di modificare gli allegati II, III e IV se necessario per rivedere l'elenco delle malattie, i paesi di destinazione contemplati dal presente regolamento nonché le formule utilizzate per l'individuazione dei prodotti a prezzi graduati alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento stesso o per far fronte a crisi sanitarie.";

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui agli articoli 5, paragrafi 5 e 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

4)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.";

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dall'invio della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'applicazione del presente regolamento.

4.   La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo la data di presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.".

4.   Regolamento (CE) n. 673/2005

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 673/2005, per procedere ai necessari adeguamenti delle misure di cui al regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'aliquota del dazio supplementare o degli elenchi contenuti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 alle condizioni fissate dal regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare modifiche e adeguamenti a norma del presente articolo.

Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 4 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.";

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4 bis

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.".

5.   Regolamento (CE) n. 1528/2007

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1528/2007, al fine di apportare modifiche tecniche ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I del regolamento al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e di introdurre nell'allegato II del regolamento modifiche tecniche che si rendano necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione modifica l'allegato I mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.";

b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3.   Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 24 bis che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:";

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis del presente regolamento per apportare modifiche tecniche all'allegato II ove necessario per tenere conto delle modifiche apportate ad altre disposizioni della normativa doganale.

5.   Decisioni sulla gestione dell'allegato II del presente regolamento possono essere prese secondo la procedura di cui agli articoli 183 e 184 bis del regolamento (CE) n. 450/2008.";

3)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Adeguamento agli sviluppi tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo articolo 24 bis del presente regolamento, riguardo alle modifiche tecniche dell'articolo 5 e degli articoli da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi ai sensi dell'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I del presente regolamento.";

4)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

6.   Regolamento (CE) n. 55/2008

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 55/2008, al fine di consentire l'adeguamento di detto regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con la Moldova. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di apportare alle disposizioni del presente regolamento le modifiche e gli adeguamenti che si rendono necessari in seguito:

a)

a modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b)

alla stipula di altri accordi tra l'Unione e la Moldova, nella misura in cui le modifiche e gli adeguamenti riguardino gli allegati del presente regolamento.";

2)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7).

7.   Regolamento (CE) n. 1340/2008

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1340/2008, al fine di consentire la gestione efficace di alcune restrizioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è per procedere alle necessarie modifiche dell'allegato V di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1340/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Se l'Unione e la Repubblica del Kazakstan non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa ha il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis al fine di detrarre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan modificando di conseguenza l'allegato V del presente regolamento.

Nel caso in cui un ritardo nell'affrontare con sufficiente rapidità un'elusione debitamente comprovata causi un danno difficilmente risarcibile e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.";

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 16 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.".


(1)  Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).";

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).";

(6)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).";

(7)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul regolamento (CEE) n. 3030/93 e sul regolamento (CE) n. 517/94

Va notato che le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, agli articoli 8 e 10, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3030/93, all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3030/93, nonché all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del medesimo regolamento, nonché all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 e agli articoli 13 e 28 del regolamento (CE) n. 517/94 sono convertite in procedure per l'adozione di atti delegati. Si rileva che alcuni di tali articoli riguardano procedure decisionali per l'adozione di misure di salvaguardia in materia di difesa commerciale.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che le misure di salvaguardia debbano essere trattate come misure di esecuzione. Eccezionalmente, nei regolamenti specifici di cui sopra, le misure prendono la forma di atti delegati, in quanto l'introduzione di una misura di salvaguardia avviene mediante la modifica dei pertinenti allegati dei regolamenti di base. Ciò deriva dalla particolare struttura che caratterizza i suddetti regolamenti e, di conseguenza, non sarà considerato un precedente per la formulazione di futuri strumenti di difesa commerciale e altre misure di salvaguardia.


Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1o giugno 2014.


Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

Nel contesto del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.