14.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 25/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di taluni animali acquatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 22 e l’articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito nell’Unione degli animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (2) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’importazione di animali d’acquacoltura.

(3)

I modelli di certificati sanitari di cui all’allegato IV, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 contengono inoltre certificati sanitari relativi alle prescrizioni per le specie sensibili a determinate malattie di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(4)

Alcune province del Canada (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador, Yukon, Northwest Territories e Nunavut) figurano attualmente nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. A norma dell’allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE le importazioni da tali province nell’Unione di specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale sono pertanto consentite.

(5)

Il Canada ha richiesto che la provincia del Québec sia aggiunta all’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. Stando alle conclusioni di un audit condotto dall’Ufficio alimentare e veterinario in Canada nel giugno 2012 riguardante la salute degli animali acquatici, l’autorità competente di detto paese terzo può prestare garanzie adeguate in tema di sorveglianza e controllo di malattie ittiche ed è operativo un sistema affidabile di certificazione per quanto riguarda le esportazioni ittiche e dei relativi prodotti nell’Unione. L’autorità canadese competente ha inoltre trasmesso alla Commissione informazioni dettagliate in merito a un programma di sorveglianza in base al rischio per quanto riguarda la setticemia emorragica virale realizzato tra il 2007 e il 2012 su pesci selvatici originari di bacini idrografici a rischio più elevato situati nella provincia del Québec. Da un’analisi della concezione e dell’attuazione del programma di sorveglianza si è potuto concludere che risulta estremamente improbabile che il virus della setticemia emorragica virale possa essersi diffuso in quegli anni tra popolazioni di pesci selvatici sensibili nel Québec, il che fornisce ulteriori garanzie per quanto concerne lo stato di salute delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale o i prodotti da esse ricavati che possono essere esportati nell’Unione da tale provincia.

(6)

A norma dell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE è pertanto giustificato consentire le importazioni dal Québec nell’Unione di specie ittiche sensibili alla setticemia emorragica virale destinate all’allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti e chiusi.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

Paese/territorio

Specie d’acquacoltura

Zona/compartimento

Codice ISO

Denominazione

Pesci

Molluschi

Crostacei

Codice

Descrizione

«CA

Canada

X

 

 

CA 0 (C)

Tutto il territorio

CA 1 (D)

British Columbia

CA 2 (D)

Alberta

CA 3 (D)

Saskatchewan

CA 4 (D)

Manitoba

CA 5 (D)

New Brunswick

CA 6 (D)

Nova Scotia

CA 7 (D)

Prince Edward Island

CA 8 (D)

Terranova e Labrador

CA 9 (D)

Yukon

CA 10 (D)

Northwest Territories

CA 11 (D)

Nunavut

CA 12 (D)

Québec»