26.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/64


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/83/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

Determinate parti del territorio del Portogallo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda la Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha presentato informazioni da cui risulta che la Bemisia tabaci è attualmente insediata a Madera. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Madera non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta portoghese per quanto riguarda la Bemisia tabaci. È opportuno che l'allegato I, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(2)

Determinate parti del territorio della Spagna sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nella comunità autonoma di Aragona, nelle Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante e nei comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. La Comunità autonoma di Aragona, le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta spagnola per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(3)

L'intero territorio dell'Irlanda è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Irlanda ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nella città di Galway. Tra il 2005 e il 2013 sono state adottate misure al fine di eradicare tale organismo nocivo ma queste si sono rivelate prive di efficacia. La città di Galway non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta irlandese per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(4)

L'intero territorio della Lituania è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituania ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nei comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta lituana per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(5)

Determinate parti del territorio della Slovenia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovenia ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nei comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava. Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Renče-Vogrsko (a sud dall'autostrada H4) e di Lendava non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta slovena per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(6)

Determinate parti del territorio della Slovacchia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovacchia ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nel comune di Čenkovce (contea di Dunajská Streda). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Il comune di Čenkovce (contea di Dunajská Streda) non dovrebbe pertanto essere più considerato parte della zona protetta slovacca per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(7)

È opportuno modificare la denominazione scientifica dell'organismo nocivo Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter secondo la denominazione scientifica riveduta ed è necessario riferirsi a tale organismo con il nome di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno allineare gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE.

(8)

Il Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è ora notoriamente presente in Svizzera. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, e l'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(9)

Alla luce delle evoluzioni in tema di conoscenza scientifica si deve ritenere che la scortecciatura, per quanto concerne il legname del Platanus L., non elimina il rischio fitosanitario associato al Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE sia modificato di conseguenza.

(10)

Tenendo conto del rischio rappresentato dal Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vi sono giustificazioni tecniche per includere tale organismo nocivo nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, al fine di proteggere la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali in talune aree a rischio.

(11)

Il Regno Unito ha richiesto il riconoscimento del proprio territorio quale zona protetta per quanto riguarda il Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. In base a indagini svolte tra il 2010 e il 2013 il Regno Unito ha presentato elementi atti a provare che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale luogo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini devono essere monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe quindi essere riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda il Ceratocystis Platani solo fino al 30 aprile 2016. È pertanto opportuno che l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. Analogamente è opportuno che l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A.II, della direttiva 2000/29/CE siano modificati per introdurre prescrizioni relative all'introduzione di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nelle zone protette.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 30 settembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati forniscono immediatamente i testi di tali disposizioni alla Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

1)

Nell'allegato I, alla parte B, voce a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], UK, S, FI»

2)

L'allegato II è così modificato:

a)

alla parte A, sezione II, voce c), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale»;

b)

alla parte B, voce b), punto 2, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

c)

alla parte B, voce c), è inserito il seguente punto prima del punto 0.1:

«0.0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

UK»;

3)

L'allegato III è così modificato:

a)

alla parte B, punto 1, il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

b)

alla parte B, punto 2, il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

4)

l'allegato IV è così modificato:

a)

La parte A, sezione I, è così modificata:

i)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Legname di Platanus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, compreso però legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio» Kiln-Dried «o» K.D. «oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.»;

ii)

il punto 7.1 è sostituito dai seguenti nuovi punti 7.1.1 e 7.1.2:

«7.1.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada,

Populus L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;

oppure

b)

è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore);

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.1.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

Platanus L. originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

oppure

b)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore);

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;

iii)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

b)

La parte A, sezione II, è così modificata:

i)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.

Constatazione ufficiale:

a)

che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

oppure

b)

che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio “Kiln-Dried”, “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.»;

ii)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

oppure

b)

nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

c)

la parte B è modificata come segue:

i)

dopo il punto 6.3 è inserito il seguente punto:

«6.4.

Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Unione o dell'Armenia, della Svizzera o degli USA

Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai legnami di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 5 e 7.1.2 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 2, constatazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona indenne da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)

il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio» Kiln-Dried«,» K.D. «o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti; oppure

c)

il legname è originario di una zona protetta elencata nella colonna di destra.

UK»;

ii)

dopo il punto 12 è inserito il seguente punto:

«12.1.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA

Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 8, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona esente da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fatto stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)

i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.

UK»;

iii)

al punto 21 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

iv)

al punto 21.3 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

v)

al punto 24.1 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»;

vi)

al punto 24.2 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»;

vii)

al punto 24.3 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»;

5)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte A, sezione II, è così modificata:

i)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Platanus L., Populus L. e Beta vulgaris L.»;

ii)

al punto 1.10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e

Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché»;

b)

Alla parte B, sezione I, lettera a), punto 6, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA,».