24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/23


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/78/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

Considerata la crescita degli scambi internazionali e al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, aggiungere gli organismi nocivi Agrilus anxius Gory e Anthonomus eugenii Cano all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Al fine di proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, eliminare gli organismi nocivi Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium e Diaphorina citri Kuway dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e aggiungerli all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(3)

La presenza degli organismi nocivi Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. e Trioza erytreae Del Guercio costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, spostare tali organismi nocivi dall'allegato II all'allegato I della direttiva 2000/29/CE. Dalle informazioni fornite dal Portogallo risulta che tali organismi nocivi sono ora notoriamente presenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza essi dovrebbero essere aggiunti all'allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE.

(4)

Risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, eliminare l'organismo nocivo Monilinia fructicola (Winter) Honey dall'allegato I, parte A, sezione I e l'organismo nocivo Ciborinia camelliae Kohn dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE in quanto tali organismi nocivi si sono diffusi e sono insediati in gran parte dell'Unione e non esistono misure attuabili per eradicarli o contenere la loro ulteriore diffusione.

(5)

Risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, sopprimere l'organismo Citrus vein enation woody gall dall'allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, tenuto conto del suo basso impatto osservato.

(6)

Taluni vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti possono ospitare i seguenti organismi nocivi: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) e Trioza erytreae Del Guercio, elencati o da elencare nella parte A degli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE. Dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche risulta che i requisiti particolari di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato IV, parte A, non sono adeguati a ridurre ad un livello accettabile il rischio fitosanitario connesso all'introduzione di tali vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'Unione, nonché ai loro spostamenti all'interno dell'Unione. È pertanto necessario modificare tali requisiti speciali e aggiungerne ulteriori. Per quanto riguarda il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al., anche i requisiti speciali di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato IV, parte A, sezione I dovrebbero essere modificati per allinearli alla normativa dell'Unione volta a contrastare tale organismo nocivo negli spostamenti interni.

(7)

Per quanto concerne taluni vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano nella parte A dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE, gli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche dimostrano che la loro introduzione nell'Unione ed il loro spostamento all'interno dell'Unione possono comportare un rischio fitosanitario inaccettabile a causa della probabilità che essi ospitino gli organismi nocivi di cui al considerando 6. Risulta quindi necessario elencare tali vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nella parte A dell'allegato IV.

(8)

Inoltre i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti di cui al considerando 6 dovrebbero essere soggetti a ispezioni fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero essere elencati nelle parti A e B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.

(9)

Da frequenti intercettazioni all'importazione di Manihot esculenta Crantz, di Limnophila L. e Eryngium L., nonché di Capsicum L. risulta che le foglie di Manihot esculenta Crantz, gli ortaggi a foglia Limnophila L. e Eryngium L., nonché i frutti di Capsicum L. possono ospitare organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Pertanto tali vegetali dovrebbero essere sottoposti ad un'ispezione fitosanitaria prima di essere introdotti nell'Unione e la loro introduzione dovrebbe essere consentita solo se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario. Di conseguenza essi dovrebbero essere elencati nell'allegato V, parte B, sezione I.

(10)

Tenuto conto della norma internazionale FAO riveduta per le misure fitosanitarie n. 15, «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali», si ritiene che l'approccio attualmente adottato nella direttiva 2000/29/CE, ovvero imporre requisiti diversi a seconda che il materiale da imballaggio in legno sia effettivamente in uso o meno, dovrebbe essere abbandonato, poiché non è più giustificato dal punto di vista tecnico. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(11)

Analogamente, il legname utilizzato per fissare o sostenere merci di tutti i tipi dovrebbe essere considerato un tipo di materiale da imballaggio in legno, in linea con le definizioni contenute nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, poiché non vi è più nessun motivo tecnico per regolamentarlo separatamente dagli altri tipi di materiale da imballaggio in legno. È pertanto opportuno modificare 'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(12)

Si ritiene che la formulazione dei requisiti fitosanitari basati sul trattamento termico del legname e della corteccia separata dal tronco debba essere modificata per chiarire che il tempo di trattamento necessario è indicato in minuti continui e che la temperatura necessaria deve essere applicata in tutto il profilo del legname o della corteccia separata dal tronco al fine di eliminare con efficacia gli organismi nocivi del legname. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(13)

Nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, i codici NC per il legname di conifere devono essere aggiornati in modo da comprendere il legname di conifere di spessore inferiore o uguale a 6 mm, che secondo una recente analisi del rischio fitosanitario comporta anche il rischio d'introduzione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.

(14)

I nomi Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Citrus greening bacterium dovrebbero essere modificati per conformarli alle denominazioni scientifiche rivedute di tali organismi. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dovrebbe essere denominato Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.. Lycopersicon lycopersicum (L.), Karsten ex Farw. dovrebbe essere denominato Solanum Lycopersicum L.. Il Citrus greening bacterium dovrebbe essere denominato Candidatus Liberibacter spp., l'agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi.

(15)

La direttiva 2007/33/CE del Consiglio (2) stabilisce le misure da adottare nei confronti delle popolazioni europee di nematodi a cisti della patata [Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] al fine di determinare la loro distribuzione, di prevenire la loro diffusione e di lottare contro tali organismi nocivi. Le attuali disposizioni della direttiva 2000/29/CE concernenti i nematodi a cisti della patata [Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] dovrebbero essere aggiornate per allinearle alle prescrizioni della direttiva 2007/33/CE. Gli allegati IV e V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(16)

Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (3) riconosce talune zone come zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Il regolamento (CE) n. 690/2008 è stato modificato per tenere conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e dei seguenti organismi nocivi: Citrus tristeza virus (ceppi europei), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. e Grapevine flavescence dorée MLO. È pertanto necessario modificare di conseguenza gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE, al fine di garantire che le prescrizioni in materia di zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi siano coerenti.

(17)

Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi, non soddisfano più i requisiti perché tali organismi nocivi vi sono ora stabiliti. Si tratta delle zone seguenti: le comunità autonome di Castilla la Mancha, Murcia, Navarra e La Rioja, la Comarca della Comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipuzcoa (Province basche) in Spagna, il Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Sondrio (Lombardia) in Italia, i comuni di Ohrady, Topol'niky e Trhová Hradská in Slovacchia per quanto riguarda l'Erwinia Amylovora (Burr.) Winsl. et al.; l'unità regionale di Argolida e Chania in Grecia, la Corsica (Francia) e l'Algarve in Portogallo per quanto riguarda il Citrus tristeza virus (ceppi europei). È quindi opportuno modificare di conseguenza la parte B dell'allegato II, la parte B dell'allegato III e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

(18)

Per proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, aggiungere gli organismi nocivi Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu e Thaumatopoea processionea L. all'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(19)

Da informazioni fornite dall'Irlanda, dal Portogallo e dal Regno Unito risulta che i territori di questi paesi sono indenni dal Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu e che questi territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato I e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza. Analogamente, la parte B dell'allegato IV e la parte A dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate per introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti verso le zone protette.

(20)

Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che il territorio dell'Irlanda e parte del territorio del Regno Unito sono indenni dal Thaumatopoea processionea L. e che queste zone soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato I e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza. Analogamente, la parte B dell'allegato IV e la parte A dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate per introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti verso le zone protette.

(21)

Da una recente analisi del rischio fitosanitario effettuata dalla Francia risulta che l'Ips amitinus Eichhof non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile in Corsica (Francia). Pertanto la Corsica dovrebbe essere depennata dall'elenco delle zone protette nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(22)

Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che l'organismo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr non è presente sull'isola di Man e che tale isola soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(23)

Una recente analisi del rischio fitosanitario dimostra che gli attuali requisiti per l'introduzione e lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno di alcune zone protette nei confronti del Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono inadeguati a ridurre il rischio fitosanitario in questione a livelli accettabili. È opportuno aggiornare tali prescrizioni. La parte B dell'allegato II, la parte B dell'allegato IV, la sezione II della parte A dell'allegato V e la sezione II della parte B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(24)

Da informazioni fornite dalla Francia e dall'Italia risulta che la Picardie (département de l'Aisne) e l'Ile de France (comuni de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e la Puglia sono indenni dall'organismo Grapevine flavescence dorée MLO e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(25)

Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che la Svizzera (tranne il Canton Ticino e la valle Mesolcina) è indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO. È quindi opportuno iscrivere la Svizzera (tranne il Canton Ticino e la valle Mesolcina) come zona dalla quale le piante di Vitis L. possono essere introdotte in zone protette nei confronti di tale organismo. È opportuno modificare la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

(26)

La direttiva 2000/29/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

(27)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/464/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 27.7.2008, pag.1).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

(1)

l'allegato I è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

alla lettera a), dopo il punto 1 è inserito il seguente punto 1.1:

«1.1.

Agrilus anxius Gory»

alla lettera a), dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto 1.2:

«1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire»

alla lettera a), dopo il punto 1.2 è inserito il seguente punto 1.3:

«1.3.

Anthonomus eugenii Cano»

alla lettera a), dopo il punto 10.4 è inserito il seguente punto 10.5:

«10.5.

Diaphorina citri Kuway»

alla lettera b), prima del punto 1 è inserito il seguente punto 0.1:

«0.1.

Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi»

alla lettera c), il punto 9 è soppresso.

ii)

La sezione II è così modificata:

alla lettera a), prima del punto 0.1 è inserito il seguente punto 0.01:

«0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.»

alla lettera a), dopo il punto 9 è inserito il seguente punto 10:

«10.

Trioza erytreae Del Guercio»

alla lettera b), al punto 2 il testo «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» è sostituito da «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

(b)

Nella parte B, la lettera a) è così modificata:

i)

dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto 1.2:

«1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK»

ii)

dopo il punto 4 è inserito il seguente punto 5:

«5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth and West Berkshire)»

(2)

L'allegato II è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

la lettera a) è così modificata:

il punto 1.1 è soppresso,

il punto 8 è soppresso,

il punto 10 è soppresso,

il punto 31 è soppresso.

Alla lettera b), il punto 1 è soppresso.

Alla lettera c), il punto 7 è soppresso.

Alla lettera d), al punto 5.1, il testo della colonna di destra «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

ii)

La sezione II è così modificata:

la lettera b) è così modificata:

al punto 2, il testo della colonna di destra «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

al punto 9, il testo della colonna di destra «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.».

La lettera d) è così modificata:

il punto 5 è soppresso.

Al punto 15, il testo della colonna di destra «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

Al punto 16, il testo della colonna di destra «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

(b)

La parte B è così modificata:

i)

al punto 6 a) della lettera a), il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, IRL, UK»

ii)

al punto 2 della lettera b), il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

iii)

Alla lettera c), il punto 0.1 è sostituito dal testo seguente:

«0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Legname, escluso il legname privo di corteccia, la corteccia separata dal tronco e le piante destinate all'impianto di Castanea Mill.

CZ, IRL, S, UK»

iv)

La lettera d) è così modificata:

al punto 1 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (ad eccezione dell'Algarve e di Madeira)»

al punto 2 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)».

(3)

La parte B dell'allegato III è così modificata:

(a)

al punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

(b)

Al punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

(4)

L'allegato IV è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio “HT” sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)

adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c)

adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.»

Il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)

adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.»

Il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato,

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio “HT” sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).»

Il punto 1.4 è soppresso,

Il punto 1.5. è sostituito dal seguente:

«1.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di zone notoriamente indenni da:

Monochamus spp. (specie non europee)

Pissodes spp. (specie non europee)

Scolytidae spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella “Luogo d'origine”,

oppure

b)

è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d)

è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio “HT” sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).»

Il punto 1.6. è sostituito dal seguente:

«1.6.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

Russia, Kazakistan e Turchia,

paesi europei,

Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e)

è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio “HT” sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

Al punto 1.7, nella colonna di destra, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, proveniente da paesi terzi, eccetto la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.»

Al punto 2.1, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;

in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

originario degli USA e del Canada.»

Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc,. ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato,

originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale:

a)

che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)

che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

c)

che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.»

Il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Fraxinus L; Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Coresa, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

Il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

Al punto 3, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.»

Dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti punti 4.1, 4.2 e 4.3:

«4.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Betula L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli USA, dove l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale:

a)

che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

b)

che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore.

4.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Betula L.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

4.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia e oggetti di corteccia di Betula L., originari del Canada e degli USA, dove l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.»

Al punto 5, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di Platanus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia.»

Al punto 6, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di Populus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.»

Al punto 7.1, nella colonna di destra, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

Al punto 7.2, nella colonna di destra, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

Al punto 7.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima della corteccia, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

b)

è stata sottoposta ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.»

Il punto 8 è soppresso,

Il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

«11.4.

Vegetali di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

Dopo il punto 11.4 è inserito il seguente punto 11.5:

«11.5.

Vegetali di Betula L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di Betula L. con o senza foglie.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.»

I punti 15 e 16 sono soppressi,

Dopo il punto 18, sono inseriti i seguenti punti 18.1, 18.2 e 18.3:

«18.1.

Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e loro ibridi, originari di paesi terzi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese riconosciuto indenne da Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

18.2.

Vegetali di Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono originari di un paese in cui Trioza erytreae Del Guercio è notoriamente assente,

oppure

b)

i vegetali sono originari di una zona indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.

18.3.

Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono originari di un paese in cui Diaphorina citri Kuway è notoriamente assente,

oppure

b)

i vegetali sono originari di una zona indenne da Diaphorina citri Kuwai, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.»

Al punto 25.4, lettere aa) e bb), il testo «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» è sostituito da «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»

Al punto 25.4.1, colonna di destra, il testo «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» è sostituito da «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»

Al punto 25.6, colonna di sinistra, il testo «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

Il punto 25.7 è sostituito dal seguente:

«25.7.

Vegetali di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 11 e 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5 e 25.6, ove opportuno, constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono originari di zone risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

oppure

b)

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui vegetali nel luogo di produzione.»

Il punto 27.1 è sostituito dal seguente:

«27.1.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che:

aa)

i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodoptera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

a)

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera (Hübner) o di Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,

oppure

b)

i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»

Il punto 27.2 è sostituito dal seguente:

«27.2.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.1, constatazione ufficiale che:

aa)

i vegetali sono originari di zone indenni da Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

a)

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith o di Spodoptera litura (Fabricius) sul luogo di produzione,

oppure

b)

i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»

Al punto 28.1, colonna di sinistra, il testo «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

Al punto 32.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d)

derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

Al punto 32.3, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d)

i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

Il punto 33 è sostituito dal seguente:

«33.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Constatazione ufficiale che:

a)

il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

nonché

b)

i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.»

Al punto 36.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«ppure

d)

derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Thrips palmi Karny; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Thrips palmi Karny; e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

Dopo il punto 36.2 è inserito il seguente punto 36.3:

«36.3.

Frutti di Capsicum L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, USA e Polinesia francese in cui Anthonomus eugenii Cano è notoriamente presente

Constatazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di una zona indenne da Anthonomus eugenii Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.

oppure

b)

sono originari di un luogo di produzione, istituito nel paese di esportazione dall' organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese e indenne dall'Anthonomus eugenii Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, e sono dichiarati indenni dall'Anthonomus eugenii Cano in seguito a ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.»

Il punto 38.1 è soppresso.

Al punto 45.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d)

derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

Al punto 45.3, colonna di sinistra, il testo «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

Al punto 46, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d)

i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) e che non presentava sintomi degli organismi dannosi in questione; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

Al punto 48, colonna di sinistra, il testo «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

Al punto 49.1, nella colonna di destra, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«oppure

c)

le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.»

ii)

La sezione II è così modificata:

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e loro ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli e Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei),

oppure

b)

i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheipihila (Petri) Kanchavelis e Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei),

oppure

c)

i vegetali:

sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattino,

nonché

sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»

Dopo il punto 10 è inserito il seguente punto 10.1:

«10.1.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e loro ibridi e Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone indenni da Trioza erytreae Del Guercio, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.»

Il punto 18.1. è sostituito dal seguente:

«18.1.

Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati all'impianto

Constatazione ufficiale che:

a)

le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival sono state rispettate;

e

b)

i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.;

e

d)

aa)

i tuberi sono originari di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente assente; oppure

bb)

nelle zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione è risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. oppure è considerato indenne da tale organismo, a seguito dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

e

e)

che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, oppure di zone nelle quali Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen sono notoriamente presenti:

che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun sintomo di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen.»

Dopo il punto 18.1 è inserito il seguente punto 18.1.1:

«18.1.1

Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati all'impianto, ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di Solanum tuberosum L. destinati all'impianto di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»

Al punto 18.3, colonna di destra, il testo «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» è sostituito da «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»

Il punto 18.5. è sostituito dal seguente:

«18.5.

Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 o 18.4

Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e che

a)

le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

e

b)

se del caso, le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.

e

c)

le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»

Dopo il punto 18.6 è inserito il seguente punto 18.6.1:

«18.6.1

Vegetali con radici, destinati all'impianto, di Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4. paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»

Il punto 18.7. è sostituito dal seguente:

«18.7.

Vegetali di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, se del caso constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono originari di zone risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

oppure

b)

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui vegetali nel luogo di produzione.»

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che:

aa)

i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodoptera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

a)

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera (Hübner) o di Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,

oppure

b)

i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»

Al punto 23, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d)

i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

Il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.»

Dopo il punto 24 è inserito il seguente punto 24.1:

«24.1.

Vegetali con radici, destinati all'impianto, coltivati all'aperto, di Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. e Fragaria L.

e

bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. e Tulipa L., ad eccezione di vegetali, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio

Ferme restando le disposizioni applicabili alle piante di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»

Al punto 26.1, colonna di sinistra, il testo «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

Al punto 27, colonna di sinistra, il testo «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»

Al punto 28.1, nella colonna di destra, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«oppure

c)

le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.»

b)

La parte B è così modificata:

ai punti 4, 10 e 14.2, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, IRL, UK»

ai punti 6.3 e 14.9, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«CZ, IRL, S, UK»

Dopo il punto 19 è inserito il seguente punto 19.1:

«19.1.

Vegetali di Castanea Mill., destinati all'impianto

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, sezione 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è notoriamente assente;

oppure

b)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie

oppure

c)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale nelle zone protette elencate nella colonna di destra

CZ, IRL, S, UK»

Il punto 20.3 è sostituito dal seguente:

«20.3.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK»

Al punto 21, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

Al punto 21.3 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

Il punto 31 è sostituito dal seguente:

«31.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida e Chania), P (Algarve e Madera), E, F, CY e I

Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine:

a)

i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure

b)

nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.

EL (eccetto le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve e Madera)»

Il punto 32 è sostituito dal seguente:

«32.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO è notoriamente assente; oppure

b)

i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO, istituita da un'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali; oppure

c)

i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna); oppure

cc)

i vegetali sono originari della Svizzera e sono stati coltivati in Svizzera (ad eccezione del Canton Ticino e della valle Mesolcina); oppure

d)

i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in cui:

aa)

dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e

bb)

alternativamente

i)

sui vegetali nel luogo di produzione non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure

ii)

i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)».

Dopo il punto 32 è inserito il seguente punto 33:

«33.

Vegetali di Castanea Mill., eccetto i vegetali in coltura tessutale, i frutti e le sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che:

a)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu è notoriamente assente,

oppure

b)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.

IRL, P, UK»

(5)

L'allegato V è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4.

Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.»

Il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. Verbena L. nonché altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati all'impianto, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi»

Al terzo trattino del punto 2.4, il testo «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «Solanum lycopersicum L.»;

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Bulbi, bulbi-tuberi, tuberi e rizomi destinati all'impianto, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. e Tulipa L.»

ii)

La sezione II è così modificata:

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Populus L., Beta vulgaris L. e Quercus spp., ad eccezione di Quercus suber»

Al punto 1.3, dopo «Amelanchier Med» è inserito il testo «Castanea Mill».

Al punto 1.8, dopo «Beta vulgaris L.» è inserito il testo «Castanea Mill.»

(b)

La parte B è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Vegetali, destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2.

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidiacee,

conifere (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., originari di USA e Canada,

Prunus L., originari di paesi extraeuropei,

fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,

ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.,

foglie di Manihot esculenta Crantz,

rami di Betula L., con o senza foglie,

rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L.»

Dopo il punto 2 è inserito il seguente punto 2.1:

«2.1.

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm..»

Al punto 3 è aggiunto il seguente trattino:

«—

Capsicum L.»

I punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Corteccia, separata del tronco, di

conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,

Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

Betula L., originaria di Canada e USA.

6.

Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 oC per 20 minuti,

Platanus, L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di USA e Canada,

conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e

b)

corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

ex 4401 30 40

Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4401 30 80

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.) o betulla (Betula L.)), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 99 51

Tronchi per sega di betulla (Betula L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati

4403 99 59

Legno di betulla (Betula L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno»

ii)

Al punto 5 della sezione II, prima di «Dolichos Jacq.» è inserito il testo «Castanea Mill.,».