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20.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/20 |
DIRETTIVA 2014/44/UE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2014
che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/37/CE definisce un sistema di omologazione dei trattori agricoli e forestali e lo rende conforme alla normativa in materia di omologazione dei veicoli a motore. |
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(2) |
La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (2) è una delle direttive particolari nel quadro del sistema di omologazione definito dalla direttiva 2003/37/CE. La direttiva 2000/25/CE è stata modificata per includervi diverse modifiche apportate alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (3) riguardanti l’adattamento al progresso tecnico, l’introduzione di nuove fasi di applicazione dei valori limite di emissione e di procedure di omologazione alternative nonché l’applicazione di meccanismi di flessibilità. |
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(3) |
Per tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 2000/25/CE, occorre aggiornare le corrispondenti disposizioni amministrative della direttiva 2003/37/CE. |
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(4) |
Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, II, e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono così modificati:
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1) |
Nell’allegato I, il modello A è così modificato:
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2) |
Nell’allegato II, capo C, parte II, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Risultati delle prove di emissione di gas di scarico Numero della direttiva di base e della sua ultima modifica applicabile ai fini dell’omologazione CE. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione: … Variante/versione: …
(1) Cancellare la dicitura non pertinente." (*4) Se pertinente.» " |
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3) |
La parte I dell’allegato III è così modificata:
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(*3) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.».
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(*4) Se pertinente.»
(2) Indicare il metodo di prova utilizzato;»
(3) Cancellare la dicitura non pertinente.
(*5) Se pertinente.» »
(*1) Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 3.2.
(*2) Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 3.4.»;