7.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/30


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/19/UE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2014

che modifica l’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Dalle informazioni fornite dagli Stati membri risulta che la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è già diffusa e stabilita in un’ampia parte del territorio dell’Unione. Una valutazione dell’impatto realizzata dalla Commissione europea ha portato alla conclusione che non esistono misure attuabili per la sua eradicazione o per prevenire efficacemente la sua ulteriore diffusione.

(2)

Esistono inoltre mezzi di controllo efficaci e sostenibili atti a minimizzare l’impatto di tale organismo sulla resa del granturco, in particolare l’applicazione della rotazione delle colture.

(3)

Non è quindi opportuno che siano stabilite ulteriori misure protettive a norma della direttiva 2000/29/CE per quanto attiene alla Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Di conseguenza, tale organismo non dovrebbe più figurare nell’elenco degli organismi nocivi di cui alla direttiva stessa.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I della direttiva 2000/29/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2000/29/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

Nella parte A, sezione II, lettera a), il punto 0.1 è soppresso.