5.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/39


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

sul monitoraggio di tracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/118/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

I ritardanti di fiamma bromati sono composti organobromurati aggiunti ai prodotti al fine di impedire o rallentare l’accensione di materiali combustibili in caso di incendio. Essi sono comunemente utilizzati in un’ampia gamma di beni di consumo quali, ad esempio, apparecchi elettronici, automobili, mobili e materiali da costruzione, per ridurre l’infiammabilità del prodotto. I ritardanti di fiamma bromati possono filtrare o evaporare dai prodotti che li contengono. Essendo i beni di consumo smaltiti al termine del loro ciclo di vita utile, col tempo tali sostanze finiscono col contaminare l’ambiente e la catena alimentare.

(2)

Tuttavia, molti ritardanti di fiamma bromati sono persistenti, bioaccumulabili e tossici sia per gli esseri umani sia per l’ambiente. Si sospetta che essi siano all’origine di effetti neurocomportamentali e di alterazioni endocrine e la loro presenza è stata riscontrata nel biota ambientale.

(3)

Pertanto, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di formulare un parere scientifico sui rischi che la presenza di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti comporta per la salute pubblica.

(4)

Il gruppo scientifico dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare ha adottato tra il settembre 2010 e il settembre 2012 sei pareri scientifici (1) su diverse classi di ritardanti di fiamma bromati.

(5)

L’EFSA ha raccomandato che siano rilevati, per alcune classi, dati più dettagliati sui livelli di tali sostanze nei prodotti alimentari e nell’uomo.

(6)

I livelli di ritardanti di fiamma bromati in alimenti di origine animale possono essere collegati alla presenza di queste sostanze negli alimenti per animali; pertanto, nel 2015 potrebbe essere elaborata, sulla base dei primi risultati del monitoraggio degli alimenti del 2014, una raccomandazione per quanto riguarda la sorveglianza dell’alimentazione animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

È necessario che nel 2014 e nel 2015 gli Stati membri effettuino il monitoraggio della presenza di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti. Il monitoraggio dovrebbe interessare un’ampia varietà di prodotti alimentari che tenga conto delle abitudini di consumo al fine di consentire una stima esatta dell’esposizione; per le varie categorie di ritardanti di fiamma bromati dovrebbero essere contemplati diversi prodotti alimentari.

2.

È opportuno che gli Stati membri si attengano alle procedure di campionamento di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione (2), in modo da garantire che i campioni siano rappresentativi della partita campionata.

3.

Gli Stati membri dovrebbero eseguire analisi delle varie classi di ritardanti di fiamma bromati al fine di rilevare la presenza nei rispettivi prodotti alimentari delle seguenti sostanze:

a)

per la classe di eteri di difenile polibromurato (PBDE): 2,2’,4-tribromodifeniletere (BDE-28, n. CAS 41318-75-6); 2,2’,4,4’-tetrabromodifeniletere (BDE-47, n. CAS 5436-43-1); 2,2’,4,5’-tetrabromodifeniletere (BDE-49, n. CAS 243982-82-3); 2,2’,4,4’,5-pentabromodifeniletere (BDE-99, n. CAS 60348-60-9); 2,2’,4,4’,6-pentabromodifeniletere (BDE-100, n. CAS 189084-64-8); 2,2’,3,4,4’,5’-esabromodifeniletere (BDE-138, n. CAS 67888-98-6); 2,2’,4,4’,5,5’-esabromodifeniletere (BDE-153, n. CAS 68631-49-2); 2,2’,4,4’,5,6’-esabromodifeniletere (BDE-154, n. CAS 207122-15-4); 2,2’,3,4,4’,5’,6-eptabromodifeniletere (BDE-183, n. CAS 207122-16-5) e 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-decabromodifeniletere (BDE-209, n. CAS 1163-19-5), nelle uova e nei prodotti a base di uova, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, nelle carni e nei prodotti a base di carne, nei grassi e oli animali e vegetali, nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, utilizzando metodi di analisi con un limite di quantificazione di peso fresco di 0,01 ng/g o superiore;

b)

per la classe di esabromociclododecani (HBCDD): (+/–)-α-HBCD (1,2,5,6,9,10-esabromo-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-ciclododecano, n. CAS 134237-50-6); (+/–)-β-HBCD (1,2,5,6,9,10-esabromo-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-ciclododecano, n. CAS 134237-51-7) e (+/–)-γ-HBCD (1,2,5,6,9,10-esabromo-(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-ciclododecano, n. CAS 134237-52-8) presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nelle carni e nei prodotti a base di carne, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, nelle uova e nei prodotti a base di uova, nonché nei prodotti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione di HBCDD prevedono la determinazione di stereoisomeri con un limite di quantificazione di peso fresco di 0,01 ng/g o inferiore;

c)

per la classe di tetrabromobisfenolo A e i suoi derivati: tetrabromobisfenolo A (TBBPA, n. CAS 79-94-7) e eventualmente dimetiletere di TBBPA (TBBPA-bME, n. CAS 70156-79-5); di(2-idrossietil)etere di TBBPA (TBBPA-bOHEE, n. CAS 4162-45-2); dialliletere di TBBPA (TBBPA-bAE, n. CAS 25327-89-3); di(glicidiletere) di tetrabromobisfenolo A (TBBPA-bGE, n. CAS 3072-84-2) e di(2,3-dibromopropil)etere di TBBPA (TBBPA-bDiBPrE, n. CAS 21850-44-2) nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nelle carni e nei prodotti a base di carne, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari e nelle uova e nei prodotti a base di uova. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione del tetrabromobisfenolo A e dei suoi derivati dovrebbero avere un limite di quantificazione di peso fresco di 0,1 ng/g o inferiore;

d)

per la classe dei fenoli bromurati e dei loro derivati: 2,4,6-tribromofenolo (2,4,6-TBP, n. CAS 118-79-6); 2,4-dibromofenolo (2,4-DBP, n. CAS 615-58-7); 4-bromofenolo (4-BP, n. CAS 106-41-2); 2,6-dibromofenolo (2,6-DBP, n. CAS 608-33-3); bisfenolo tetrabromato S (TBBPS, n. CAS 39635-79-5); dimetiletere di tetrabromobisfenolo S (TBBPS-BME, n. CAS 70156-79-5) nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione del fenoli bromurati e dei loro derivati dovrebbero avere un limite di quantificazione di peso fresco di 0,1 ng/g o inferiore;

e)

per i ritardanti di fiamma bromati emergenti e nuovi: tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TDBPP, n. CAS 126-72-7); N,N’-etillenebis(tetrabromoftalimmide) (EBTEBPI, n. CAS 32588-76-4); esabromociclodecano (HBCYD, n. CAS 25495-98-1); bis(2-etilesil) tetrabromoftalato (BEH-TEBP, n. CAS 26040-51-7); 2-etilesil 2,3,4,5-tetrabromobenzoato (EH-TBB, n. CAS 183658-27-7) e dibromoneopentil glicole (DBNPG, n. CAS 3296-90-0) nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nelle carni e nei prodotti a base di carne (comprese le frattaglie commestibili), grassi e oli animali e vegetali, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, nelle uova e nei prodotti a base di uova e negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione dei ritardanti di fiamma bromati emergenti e nuovi dovrebbero avere un limite di quantificazione di peso fresco di 1 ng/g o inferiore.

4.

Gli Stati membri dovrebbero effettuare l’analisi dei ritardanti di fiamma bromati, in conformità all’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), applicando un metodo di analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili.

5.

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere regolarmente all’EFSA i dati del monitoraggio (espressi sulla base del peso o dei grassi complessivi), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall’EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati unica, nonché fornire i dati degli anni precedenti ottenuti tramite un metodo d’analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili al fine di monitorare le tendenze nell’esposizione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food (Parere scientifico sui bifenili polibromurati (PBB) nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2010; 8(10):1789. [151 pagg.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1789.

Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls Ethers (PBBs) in Food (Parere scientifico sugli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2011; 9(5):2156. [274 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2156.

Scientific Opinion on Esabromociclododecani (HBCDD) in Food (Parere scientifico sugli esabromociclododecani (HBCDD) nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2011; 9(7):2296. [118 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2296.

Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food (Parere scientifico sul tetrabromobisfenolo A (TBBP-A) e sui suoi derivati nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2011; 9(12):2477. [61 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.

Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Brominated Phenols and their Derivatives (Parere scientifico sui ritardanti di fiamma bromati nei prodotti alimentari: fenoli bromati e loro derivati). EFSA Journal 2012; 10(4):2634. [42 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.

(Parere scientifico sui ritardanti di fiamma bromati (FB) emergenti e nuovi negli alimenti). EFSA Journal 2012; 10(10):2908. [125 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

(2)  Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).