7.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/46


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2014

su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell’Unione in cui la sua presenza è confermata

(2014/63/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso: ‘Diabroticà) è una specie alloctona di insetto parassita del granturco, che si è diffusa e stabilita in oltre la metà delle aree di coltivazione del granturco nell’Unione.

(2)

Le misure intese a prevenire la propagazione della Diabrotica nell’Unione, adottate in applicazione della decisione 2003/766/CE della Commissione (1), si sono rivelate inefficaci. Sulla scorta di una valutazione d’impatto condotta dalla Commissione, inoltre, non è possibile perseguire l’obiettivo dell’eradicazione di questo parassita dal territorio dell’Unione, né prevenirne l’ulteriore propagazione nelle aree attualmente indenni da tale organismo nocivo. La Commissione ha pertanto deciso, rispettivamente con la direttiva di esecuzione 2014/19/UE (2) e la decisione di esecuzione 2014/62/UE (3), di revocare il riconoscimento della Diabrotica quale organismo nocivo regolamentato con lo stato di quarantena sopprimendolo dall’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4) e di abrogare la decisione 2003/766/CE.

(3)

A norma della decisione 2003/766/CE la rotazione colturale era obbligatoria solo per l’eradicazione di focolai isolati della Diabrotica. Studi scientifici hanno tuttavia dimostrato che la rotazione colturale è la tecnica più efficace anche per rallentare la propagazione della Diabrotica e per ridurne gli effetti. Oltre a costituire un metodo efficace di controllo della Diabrotica, la rotazione colturale presenta numerosi altri vantaggi dal punto di vista ambientale. Tra questi figurano il miglioramento o il mantenimento della fertilità e della struttura del terreno nonché l’interruzione del ciclo dei parassiti e del ciclo delle piante infestanti, con la possibilità di ridurre la dipendenza degli agricoltori dall’apporto di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari chimici. Ne consegue che la rotazione colturale esplica anche un impatto positivo sulla qualità dell’acqua e dell’aria, nonché sulla biodiversità. Da altri studi condotti su questo parassita è tuttavia risultato evidente che la sua ulteriore diffusione implica potenzialmente una maggiore dipendenza dagli insetticidi, dato che in alcuni casi può essere difficile trovare un’alternativa al granturco economicamente interessante ai fini della rotazione colturale.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere un controllo efficace e sostenibile della Diabrotica, anche dopo la revoca del riconoscimento della Diabrotica quale organismo nocivo regolamentato con lo stato di quarantena. L’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che gli Stati membri istituiscano gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare, su base volontaria, gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata, che dovrebbero essere elaborati dalle autorità pubbliche o dalle organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali. Secondo quanto disposto dai principi generali di difesa integrata, la prevenzione dell’insorgenza di parassiti svolge un ruolo fondamentale nel ridurre la necessità d'intervento con prodotti fitosanitari. Ai metodi chimici dovrebbero pertanto essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

(5)

Conformemente a tali principi generali di difesa integrata, l’applicazione della rotazione colturale, di un adeguato monitoraggio delle popolazioni di Diabrotica e di altre pertinenti misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi, quali le misure igieniche di pulitura delle macchine e attrezzature agricole, dovrebbe essere inclusa negli orientamenti specifici per coltura o settore.

(6)

Al fine di promuovere l’osservanza da parte degli utilizzatori dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), laddove per il controllo della Diabrotica sono utilizzati insetticidi è altresì opportuno che gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata concernenti questo parassita siano in linea con le norme sull’uso corretto di prodotti fitosanitari secondo quanto stabilito in tale disposizione.

(7)

È auspicabile che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio della Diabrotica nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata, compresi i metodi di prevenzione e di controllo specifici per la Diabrotica. I risultati del monitoraggio dovrebbero aiutare gli agricoltori a decidere se e quando sussiste ancora la necessità di attuare misure fitosanitarie. È importante che per una determinata regione siano stabiliti valori soglia scientificamente attendibili e validi relativi alla popolazione di Diabrotica, in quanto si tratta di elementi essenziali ai fini del processo decisionale.

(8)

Gli Stati membri che garantiscono, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/128/CE, l’accesso di tutti gli utilizzatori professionali a una formazione su tematiche specifiche dovrebbero quindi includere nel corrispondente programma di formazione anche le disposizioni di cui alla presente raccomandazione.

(9)

È auspicabile promuovere lo sviluppo tecnologico degli strumenti atti al controllo sostenibile della Diabrotica e la ricerca in tale ambito, al fine di garantire l’adozione di misure contro tale organismo nocivo maggiormente efficaci in termini di costi e sostenibili dal punto di vista ambientale,

RACCOMANDA:

1)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto dei principi generali di difesa integrata di cui all’allegato III della direttiva 2009/128/CE per il controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso «Diabrotica») nelle aree dell’Unione in cui la sua presenza è confermata. Ai fini della presente raccomandazione per «controllo» s'intende la soppressione della densità di popolazione del parassita fino ad un livello che non causi rilevanti perdite economiche, nell’intento di garantire una produzione del granturco sostenibile dal punto di vista economico.

2)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata concernenti la Diabrotica, elaborati dalle autorità pubbliche o dalle organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali e destinati ai produttori di granturco e agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, siano in linea con le norme sull’uso corretto di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3)

Ai metodi chimici dovrebbero essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi. Il controllo della Diabrotica da parte degli utilizzatori professionali dovrebbe pertanto essere perseguito o favorito mediante le seguenti azioni:

a)

rotazione colturale;

b)

ricorso ad agenti di controllo biologici;

c)

adeguamento della data di semina del granturco per evitare che la germinazione coincida con la schiusa delle larve;

d)

pulitura delle macchine e attrezzature agricole e rimozione di piante spontanee di granturco nonché adozione di altre misure igieniche.

Si dovrebbe preferire la rotazione colturale alla luce della sua elevata efficacia per il controllo della Diabrotica e dei suoi benefici a livello ambientale e agronomico a lungo termine.

4)

Tutte le misure di cui al punto 3 dovrebbero essere accompagnate da un monitoraggio della presenza della Diabrotica al fine di individuare l’esigenza e la tempistica adeguata per l’adozione di misure di protezione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il monitoraggio efficace della popolazione di Diabrotica sia effettuato ricorrendo a metodi e strumenti adeguati. A livello regionale dovrebbero essere stabiliti valori soglia scientificamente attendibili relativi alla popolazione di Diabrotica, in quanto si tratta di elementi essenziali ai fini del processo decisionale in merito all’applicazione di eventuali misure di controllo.

5)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE, che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio della Diabrotica.

6)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sulla difesa integrata, come disposto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE, forniscano a tutti gli utilizzatori professionali di fitosanitari anche una consulenza specifica sul controllo della Diabrotica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare gli orientamenti specifici per coltura o settore di cui al punto 2.

7)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso di tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a una formazione sul controllo sostenibile della Diabrotica. È auspicabile che le disposizioni di cui alla presente raccomandazione diventino parte integrante della formazione garantita dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/128/CE.

8)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo tecnologico degli strumenti atti al controllo sostenibile della Diabrotica e la ricerca in tale ambito.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49).

(2)  Direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 recante modifica dell’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (SANCO/12312/2013). Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/62/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che abroga la decisione 2003/766/CE relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (SANCO/13079/2011). Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).