1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/34


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2014

che affronta le conseguenze della privazione del diritto di voto dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione

(2014/53/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei cittadini dell’Unione quali attori politici, stabilendo un solido collegamento tra i cittadini, l’esercizio dei loro diritti politici e la vita democratica dell’Unione. L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) sancisce che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. L’articolo 10, paragrafo 2, del TUE, che costituisce un’espressione di tali principi, stabilisce che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, nel Parlamento europeo e che gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

(2)

A norma dell’articolo 20 del TFUE, la cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale.

(3)

L’articolo 21 del TFUE e l’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conferiscono ai cittadini dell’Unione il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente all’interno dell’Unione europea.

(4)

L’obiettivo della presente raccomandazione è rafforzare il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione.

(5)

Come segnalato nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione (1), uno dei problemi che i cittadini dell’Unione di alcuni Stati membri incontrano, in qualità di attori politici dell’Unione, è la perdita del diritto di voto alle elezioni nazionali dello Stato membro di origine (privazione del diritto di voto) quando risiedono da un certo periodo in un altro Stato membro.

(6)

Attualmente, nessuno Stato membro ha adottato una politica generale che accordi ai cittadini dell’Unione di altri Stati membri che risiedono nel suo territorio il diritto di voto alle elezioni nazionali. Di conseguenza, i cittadini dell’Unione privati del diritto di voto generalmente non hanno il diritto di votare alle elezioni nazionali in nessuno Stato membro.

(7)

L’attuale situazione può essere percepita come contraria alla premessa basilare della cittadinanza dell’Unione, ossia che tale cittadinanza si aggiunge a quella nazionale ed è intesa a concedere diritti aggiuntivi ai cittadini dell’Unione: in questo caso, infatti, l’esercizio del diritto alla libera circolazione può comportare la perdita del diritto di partecipare alla vita politica.

(8)

Inoltre, sebbene conservino il diritto di eleggere i membri del Parlamento europeo, i cittadini dell’Unione privati del diritto di voto alle elezioni nazionali non hanno il diritto di partecipare alle procedure nazionali che portano alla composizione dei governi nazionali, i cui membri compongono il Consiglio, che è un colegislatore dell’Unione.

(9)

Questa perdita del diritto di voto alle elezioni nazionali del paese di origine a causa dell’esercizio del diritto di trasferirsi in un altro paese dell’UE è percepita dai cittadini dell’Unione come una lacuna nei loro diritti politici.

(10)

Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione «Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro» (2) la Commissione ha sottolineato che la piena partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita democratica dell’UE, a tutti i livelli, costituisce l’essenza stessa della cittadinanza dell’Unione. Di conseguenza, ha annunciato l’intenzione di proporre soluzioni costruttive per consentire ai cittadini dell’Unione che risiedono in un altro paese dell’UE di partecipare pienamente alla vita democratica dell’UE conservando il diritto di voto alle elezioni nazionali nel loro paese di origine.

(11)

Il diritto di voto è un diritto civile di base. Come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di voto non è un privilegio. Qualsiasi deroga generale, automatica e indiscriminata al principio del suffragio universale rischia di compromettere la validità democratica del corpo legislativo così eletto e le leggi che esso adotta (3). In uno Stato democratico la presunzione dovrebbe pertanto essere a favore dell’inclusione. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre constatato che vi è una chiara tendenza a favore della concessione del diritto di voto ai cittadini non residenti, anche se non esiste ancora un approccio comune europeo.

(12)

Le attuali norme applicabili in alcuni Stati membri possono condurre alla perdita del diritto di voto per i cittadini dell’Unione che risiedono in altri Stati membri per il solo motivo che tali cittadini risiedono all’estero da un determinato periodo di tempo. Esse si basano sulla presunzione che la residenza all’estero di una determinata durata comporti la perdita del collegamento con la vita politica nel paese di origine. Tuttavia tale presunzione non è sempre corretta in ogni singolo caso. Potrebbe pertanto essere opportuno consentire ai cittadini che rischiano di essere privati del diritto di voto di dimostrare che sono ancora interessati alla vita politica dello Stato membro di origine.

(13)

I cittadini dell’Unione che risiedono in un altro Stato membro possono mantenere un legame stretto e permanente con il paese di origine e continuare ad essere direttamente interessati dagli atti adottati dal corpo legislativo eletto in quel paese. L’accesso diffuso alle trasmissioni televisive oltre frontiera e la disponibilità di Internet e di altre tecnologie di comunicazione mobili e via web rendono molto più facile seguire da vicino gli sviluppi sociali e politici nello Stato membro di origine e parteciparvi.

(14)

Le motivazioni alla base delle politiche che privano i cittadini del diritto di voto dovrebbero essere riesaminate alla luce dell’odierna realtà socioeconomica e tecnologica, dell’attuale tendenza alla partecipazione politica inclusiva e dell’attuale stato dell’integrazione europea, oltre che in considerazione della fondamentale importanza del diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e del diritto alla libera circolazione.

(15)

Un approccio più inclusivo e più proporzionato sarebbe quello di garantire ai cittadini che si avvalgono del diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione la possibilità di conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali se dimostrano un interesse persistente nei confronti della vita politica dello Stato membro di cui sono cittadini.

(16)

Un’azione positiva degli interessati, come la presentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di origine, dovrebbe essere considerata un criterio adeguato - e il mezzo più semplice - per dimostrare la persistenza del loro interesse per la vita politica nazionale, fatta salva la facoltà per gli Stati membri di chiedere ai cittadini di rinnovare tale domanda a intervalli opportuni in modo da confermare tale persistenza.

(17)

Allo scopo di ridurre al minimo l’onere per i cittadini all’estero, la domanda per essere o rimanere iscritti nelle liste elettorali dovrebbe poter essere presentata per via elettronica.

(18)

Sarebbe importante garantire che i cittadini che si trasferiscono o risiedono in un altro Stato membro siano tempestivamente e adeguatamente informati sulle condizioni e modalità pratiche per conservare il diritto di voto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri le cui politiche limitano il diritto dei loro cittadini di votare alle elezioni nazionali esclusivamente in base al criterio della residenza dovrebbero consentire ai loro cittadini che esercitano il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’Unione di dimostrare un interesse persistente per la vita politica dello Stato membro di cui sono cittadini, anche attraverso la presentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali, e di conservare in tal modo il diritto di voto.

2.

Qualora gli Stati membri consentano ai loro cittadini che risiedono in altri Stati membri di conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali attraverso la presentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali, tale possibilità dovrebbe fare salva la facoltà degli Stati membri in questione di prevedere modalità di accompagnamento proporzionate, come la ripresentazione della domanda a intervalli opportuni.

3.

Gli Stati membri che consentono ai loro cittadini che risiedono in altri Stati membri di conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali attraverso la presentazione o la ripresentazione di una domanda per restare iscritti nelle liste elettorali dovrebbero garantire che tutte le domande pertinenti possano essere presentate per via elettronica.

4.

Gli Stati membri che prevedono la perdita del diritto di voto alle elezioni nazionali per i loro cittadini che risiedono in altri Stati membri dovrebbero informare con mezzi adeguati e in modo tempestivo tali cittadini sulle condizioni e modalità pratiche per conservare il diritto di voto alle elezioni nazionali.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2014

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  COM(2010) 603 definitivo.

(2)  COM(2013) 269.

(3)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 maggio 2013 nella causa Shindler.