30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 370/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER

(2014/953/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica, con la Confederazione svizzera al fine di concludere un accordo globale concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, con il quale si associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e si regola la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo ed è opportuno che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («l'accordo») sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

(3)

La conclusione dell'accordo è soggetta a una distinta procedura applicabile alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(4)

Affinché i soggetti giuridici svizzeri possano essere trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai fini delle azioni nell'ambito di Orizzonte 2020 con scadenza nell'ultimo trimestre del 2014, in particolare degli inviti nell'ambito dell'obiettivo specifico «Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione», l'accordo dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio con effetto a decorrere dal 15 settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio con effetto a decorrere dal 15 settembre 2014, a norma dell'articolo 15 dell'accordo stesso, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI