23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/115


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2014

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania

[notificata con il numero C(2014) 10261]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/945/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e zone di sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Germania ha notificato alla Commissione la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda situata sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza, che sono definite nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità vengano rapidamente definite a livello dell'Unione.

(8)

Di conseguenza si dovrebbero definire, nella presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Germania nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafo 1, comprendano almeno quelle elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Denominazione

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

9 gennaio 2015

 

 

26676

Barßel

Nel comune di Barßel, distretto di Cloppenburg, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio della linea ferroviaria con il confine orientale del comune di Barßel seguendo i confini di tale comune in direzione sud, ovest e nord fino alla linea ferroviaria a Elisabethfehn e da lì lungo la linea ferroviaria in direzione est fino all'incrocio tra la linea ferroviaria e il confine orientale del comune.

 

 

 

26689

Apen

26188

Edewecht

Nei comune di Apen ed Edewecht, distretto di Ammerland, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio del confine del distretto con Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, la strada rurale tra «Am Voßbarg» e «Am Jagen», Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, la linea ferroviaria in direzione di Barßel fino al confine del distretto seguendo tale confine in direzione sud-est fino all'incrocio tra il confine del distretto e Kortenmoorstraße.

La zona di protezione comprende tutte le aziende avicole presenti su entrambi i lati della strada che coincide con la linea di confine della zona.

 

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Denominazione

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

18 gennaio 2015

 

 

26676

Barßel

26683

Saterland

26169

Friesoythe

Nel distretto di Cloppenburg, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio tra la B 401 e la B 72 in direzione nord lungo la B 72 fino al confine del distretto e lungo tale confine in direzione est e sud-est fino alla L 831 a Edewechterdamm, e da lì lungo la L 831 (Altenoyther Straße) in direzione sud-ovest fino a Lahe-Ableiter e lungo questo in direzione nord-ovest fino al Buchweizendamm, lungo questo seguendo la Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße e Lindenweg fino alla K 297 (Schwaneburger Straße) e lungo questa in direzione nord-ovest fino alla B 401 e lungo questa in direzione ovest fino al punto di partenza all'incrocio tra la B 401 e la B 72.

 

 

 

26689

Apen

26160

Bad Zwischenahn

26188

Edewecht

26655

Westerstede

Nei comuni di Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht e la città di Westerstede, distretto di Ammerland, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio tra il confine del distretto e Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstreet, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche rispettivamente il confine del distretto, Hauptstraße, lungo il confine del distretto in direzione sud-est fino all'incrocio del confine del distretto con Edamer Straße.

La zona di protezione comprende tutte le aziende avicole presenti su entrambi i lati della strada che coincide con la linea di confine della zona.

 

 

 

26847

Detern

Nel comune di Jümme, parte Detern, distretto di Leer, Bassa Sassonia:

Al punto di partenza del confine del distretto Cloppenburg-Leer sulla B 72 all'altezza di Ubbehausen in direzione nord all'angolo tra «Borgsweg» e «Lieneweg» quindi in direzione nord verso «Deelenweg» e seguendo quest'ultima verso «Handwiserweg». Seguendo «Handwiserweg» in direzione nord-est sulla strada «Barger Straße» e quindi in direzione nord sulla strada «Am Barger Schöpfswerkstief».

Seguendo take strada prima in direzione est e poi in direzione nord sulla strada «Fennen» e seguendo tale strada in direzione nord sulla strada «Zur Wassermühle».

In direzione nord passando lo Jümme seguendo l'Aper Tief fino all'altezza di «Französischer Weg» su «Osterstraße». Da questo punto verso il confine del distretto a Ammerland e seguendo tale linea di confine fino al punto di partenza a Ubbehausen.