19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/152 |
DECISIONE 2014/933/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1). |
(2) |
In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio ritiene opportuno adottare misure per imporre restrizioni ulteriori agli investimenti in Crimea e a Sebastopoli. |
(3) |
I divieti di investimento di cui alla presente decisione e le restrizioni al commercio di beni e tecnologie per l'uso in alcuni settori in Crimea o a Sebastopoli dovrebbero applicarsi alle entità che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, alle società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli, nonché alle succursali e altre entità operanti in Crimea o a Sebastopoli. |
(4) |
Si dovrebbero inoltre imporre restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori in Crimea o a Sebastopoli. Ai fini della presente decisione, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui ma non solo la destinazione della spedizione, i codici postali di recapito, eventuali indicazioni sul luogo di consumo e l'indicazione documentata da parte dell'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi a beni e tecnologie che sono usati in modo continuativo in Crimea e a Sebastopoli. |
(5) |
È opportuno vietare i servizi nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, incluso il settore marittimo. |
(6) |
I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli. |
(7) |
I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea e di Sebastopoli, qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati ad essere usati in Crimea o a Sebastopoli, o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate stabilite o ubicate in Crimea o a Sebastopoli. |
(8) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(9) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La decisione 2014/386/PESC è così modificata:
1) |
gli articoli da 4 bis a 4 sexies sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 bis 1. Sono vietati:
I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli. 2. I divieti di cui al paragrafo 1:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1. Articolo 4 ter 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,
nei seguenti settori:
2. La fornitura di:
è vietata. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se non vi sono ragionevoli motivi per determinare che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 saranno utilizzati in Crimea o a Sebastopoli. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità e conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. 6. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. Articolo 4 quater 1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un accordo conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 quinquies 1. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza. 3. Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso. Articolo 4 sexies 1. È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo. 2. È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi. 4. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014, o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.» ; |
2) |
gli articoli 4 septies e 4 octies sono soppressi. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.