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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/143 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2014
che determina la composizione del Comitato delle regioni
(2014/930/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 300 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle regioni. |
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(2) |
L'articolo 305 TFUE prevede che il Consiglio determini la composizione del Comitato delle regioni. Il numero dei membri non deve essere superiore a 350. |
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(3) |
Il 6 ottobre 2010, il Comitato delle regioni ha adottato un documento dal titolo «Raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio sulla futura composizione del Comitato delle regioni» (1). |
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(4) |
L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative. |
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(5) |
La presente decisione ha carattere transitorio in quanto adottata per affrontare una questione giuridica specifica, cioè la discrepanza tra il numero totale di membri del Comitato delle regioni risultante dalle diverse conferenze intergovernative e il numero massimo di membri stabilito dall'articolo 305 TFUE. |
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(6) |
La presente decisione è adottata nel contesto delle circostanze specifiche inerenti al Comitato delle regioni e non costituisce un precedente per la composizione delle istituzioni. |
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(7) |
La presente decisione è riveduta dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in tempo utile per il mandato del Comitato che inizia nel 2020 o, in ogni caso, in vista del prossimo allargamento. |
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(8) |
Il riesame è basato sul risultato dell'attuale decisione, ovvero rispettando il numero dei seggi ivi stabiliti per gli Stati membri interessati dal presente cambiamento. A seguito del suddetto riesame, l'ulteriore diminuzione dei seggi non sarà applicabile agli Stati membri interessati dall'attuale decisione. |
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(9) |
Per consentire che il Comitato delle regioni sia composto conformemente all'articolo 24 dell'atto di adesione della Croazia fino alla fine del mandato degli attuali membri, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere rinviata fino a tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I membri del Comitato delle regioni sono distribuiti come segue:
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Belgio |
12 |
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Bulgaria |
12 |
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Repubblica ceca |
12 |
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Danimarca |
9 |
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Germania |
24 |
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Estonia |
6 |
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Irlanda |
9 |
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Grecia |
12 |
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Spagna |
21 |
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Francia |
24 |
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Croazia |
9 |
|
Italia |
24 |
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Cipro |
5 |
|
Lettonia |
7 |
|
Lituania |
9 |
|
Lussemburgo |
5 |
|
Ungheria |
12 |
|
Malta |
5 |
|
Paesi Bassi |
12 |
|
Austria |
12 |
|
Polonia |
21 |
|
Portogallo |
12 |
|
Romania |
15 |
|
Slovenia |
7 |
|
Slovacchia |
9 |
|
Finlandia |
9 |
|
Svezia |
12 |
|
Regno Unito |
24. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) CdR 137/2010 fin (https://dm.cor.europa.eu/corDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx).