19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(2014/928/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).

(2)

Tali negoziati sono stati conclusi positivamente il 5 dicembre 2013.

(3)

È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)

Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e i suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla firma delle parti (2), in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. LUPI


(1)  Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 321 del 20.11.2012, pag. 3.

(2)  La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.