18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/156


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2014

relativa alla costituzione dell'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (JIV-ERIC)

(2014/923/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto alla Commissione di istituire l'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga quale consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (JIV-ERIC).

(2)

Gli Stati membri suddetti hanno convenuto che il Regno dei Paesi Bassi sarà lo Stato membro ospitante del JIV-ERIC.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituito l'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (JIV-ERIC).

2.   Lo statuto del JIV-ERIC è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web del JIV-ERIC nonché presso la sede legale dell'Istituto.

3.   Gli elementi fondamentali dello statuto, le cui modifiche sono soggette all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 2, 18, 20-25, 27 e 28.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

PREMESSA

RICONOSCENDO l'organizzazione di lunga data dell'Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga in Europa e la sua importanza per lo Spazio europeo della ricerca, le parti hanno convenuto di trasferire tutte le attività operative dell'entità giuridica nazionale neerlandese «Stichting JIVE» in un soggetto giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 denominato «JIV-ERIC».

Considerando quanto segue:

La rete europea VLBI (EVN — European VLBI Network; VLB — Very Long Baseline Interferometry) è un consorzio di lunga data dotato di una struttura che può espandersi con flessibilità che offre un meccanismo di osservazione astronomica basato su osservazioni comuni effettuate tramite radiotelescopi distribuiti in tutta Europa e in altri continenti e che viene utilizzato da una comunità scientifica distribuita a livello globale. Da oltre due decenni l'EVN ha dimostrato la sua capacità di mantenere standard molto elevati e una rete molto stabile.

L'istituto congiunto per la VLBI in Europa (JIVE) è stato istituito nel 1993 in seno alla EVN come soggetto giuridico nazionale neerlandese (Stichting/Fondazione) al fine di svolgere servizi centrali e in particolare di trattamento (correlazione) dei dati raccolti dai telescopi. Esso offre agli utenti della EVN un sostegno nel proporre, trattare e interpretare le osservazioni dell'EVN e fornisce anche un riscontro sulla qualità dei dati forniti dai telescopi. Il JIVE fornisce l'infrastruttura essenziale per le osservazioni comuni della EVN e delle altre reti. Esso ha un ruolo attivo nel migliorare le capacità della EVN mediante lo sviluppo di nuove tecniche, soprattutto per quanto riguarda il trattamento centrale e i servizi agli utenti.

In questa e in altre attività il JIVE ha agito come rappresentante dell'EVN, in particolare nell'esecuzione dei programmi dell'UE. Il legame tra l'infrastruttura del JIVE e l'EVN è descritto nel memorandum di intesa del consorzio EVN concluso a Berlino il 22 novembre 2002.

Dal punto di vista legale il JIVE ha attualmente la forma giuridica di una fondazione neerlandese. L'ERIC costituisce un entità giuridica adeguata alla missione scientifica e alle ambizioni del JIVE. La forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) è definita dal regolamento (CE) n. 723/2009.

L'istituzione del JIV-ERIC assicurerà una continuità a lungo termine alla già lunga collaborazione tra gli istituti di ricerca nel settore dell'interferometria a base molto lunga. Le reti VLBI rappresentano tecnologie cruciali e fondamentali per le future infrastrutture di ricerca di punta nella radioastronomia.

Il correlatore JIVE costituisce il cuore dell'infrastruttura del JIV-ERIC. Si tratta di un elemento centrale essenziale dell'infrastruttura di ricerca VLBI. Il JIV-ERIC continuerà la collaborazione esistente e gli obblighi contrattuali con tutti i partner e le strutture dell'EVN e l'armonizzerà con la propria missione. Esso garantirà la correlazione di tutti i progetti dell'EVN, promuovendo e utilizzando, inoltre, le tecniche VLBI e altre tecniche di radioastronomia.

È STATO CONVENUTO tra i membri fondatori di istituire e attuare il JIV-ERIC conformemente alle seguenti disposizioni.

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede e lingua di lavoro

1.   È istituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca denominato Istituto comune per l'interferometria a base molto lunga (VLBI), in appresso denominato JIV-ERIC.

2.   Il JIV-ERIC è un'infrastruttura di ricerca attiva nei paesi membri del JIV ERIC, nonché in paesi osservatori e in altri paesi in cui esso ha concluso accordi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dello statuto.

3.   Il JIV-ERIC assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009 con la denominazione «JIV-ERIC».

4.   La sede legale del JIV-ERIC è a Dwingeloo, nei Paesi Bassi.

5.   La lingua di lavoro del JIV-ERIC è l'inglese.

Articolo 2

Compiti e attività

1.   Il JIV-ERIC promuove e utilizza le tecniche VLBI e altre tecniche di radioastronomia. In particolare, il JIV-ERIC gestisce e sviluppa il dispositivo di trattamento dei dati, spesso designato come «correlatore» e fornisce servizi ai ricercatori che utilizzano gli impianti dell'EVN. Il JIV-ERIC assicura la correlazione tra tutti i progetti EVN che sono stati approvati dal comitato del programma EVN e previsti dal programmatore EVN, nonché indicati per la correlazione nell'ambito del JIV-ERIC sul calendario generale dell'EVN.

2.   Il JIV-ERIC promuove l'interferometria a base molto lunga tra i telescopi dei partner dell'EVN e di altre reti. Il JIV-ERIC organizza e facilita il supporto al funzionamento dell'EVN, di altre reti e di altre attività collegate nel settore della radioastronomia necessarie al conseguimento del suo obiettivo.

3.   Il JIV-ERIC opera su una base non economica. Al fine di promuovere ulteriormente l'innovazione e la trasmissione delle conoscenze e delle tecnologie, esso può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non pregiudichino le attività principali.

CAPO 2

MEMBRI

Articolo 3

Membri e rappresentanti

1.   I seguenti soggetti possono diventare membri del JIV-ERIC o osservatori senza diritto di voto:

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi associati:

c)

i paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

2.   I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o da un soggetto privato con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure.

3.   I membri attuali del JIV-ERIC, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell'allegato 1. L'allegato 1 è aggiornato dal direttore esecutivo. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti «membri fondatori».

Articolo 4

Ammissione di membri

1.   Le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

a)

l'ammissione di nuovi membri presuppone l'assenso del consiglio;

b)

i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente del consiglio;

c)

la domanda spiega in quale modo il richiedente contribuirà agli obiettivi e alle attività JIV-ERIC, adempierà ai propri obblighi e nominerà un rappresentante legalmente abilitato.

2.   La durata iniziale dell'adesione è di cinque anni.

Articolo 5

Recesso di un membro e revoca dello status di membro

1.   Nessun membro può recedere dal JIV-ERIC nei primi cinque anni successivi alla costituzione dello stesso, salvo nel caso in cui l'adesione di tale membro sia stata formalizzata per un periodo più breve specificato. Dopo i primi cinque anni dalla costituzione del JIV-ERIC, un membro può recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa almeno dodici mesi prima del recesso.

2.   Un membro può ritirarsi qualora il consiglio decida di aumentare il contributo annuo, come specificato nell'allegato 2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, un membro che desideri ritirarsi può farlo entro sei mesi a decorrere dall'adozione della proposta di aumentare il contributo da parte del consiglio.

3.   Il recesso acquista efficacia al termine dell'esercizio finanziario a condizione che il membro che recede abbia assolto i propri obblighi.

4.   Il consiglio ha il potere di revocare l'adesione di un membro se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

grave violazione, da parte del membro, di uno o più obblighi posti dal presente statuto;

b)

mancata regolarizzazione di tale violazione da parte del membro in questione entro sei mesi dalla notifica della violazione.

Il membro ha la possibilità di contestare la decisione di revoca e di presentare la sua posizione al consiglio.

CAPO 3

OSSERVATORI E ISTITUTI DI RICERCA PARTECIPANTI

Articolo 6

Ammissione di osservatori

1.   Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che desiderano contribuire al JIV-ERIC e hanno l'intenzione di diventare membri, possono richiedere lo status di osservatori.

2.   Le condizioni per l'ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:

a)

gli osservatori sono ammessi per un periodo iniziale di tre anni;

b)

l'ammissione degli osservatori presuppone l'assenso del consiglio;

c)

le domande sono presentate per iscritto al presidente del consiglio e illustrano in che modo il richiedente intende collaborare agli obiettivi e alle attività del JIV-ERIC e nominare un rappresentante legalmente abilitato.

3.   Un osservatore può chiedere l'adesione in qualunque momento.

Articolo 7

Recesso di un osservatore e revoca dello status di osservatore

1.   La durata iniziale dello status di osservatore è di tre anni.

2.   Il recesso di un osservatore acquista efficacia al termine dell'esercizio finanziario a condizione che l'osservatore che recede abbia assolto i propri obblighi.

3.   Il consiglio ha il potere di revocare lo status di un osservatore in presenza delle seguenti condizioni:

a)

grave violazione, da parte dell'osservatore, di uno o più obblighi dal presente statuto; e

b)

mancata regolarizzazione di tale violazione da parte dell'osservatore in questione entro sei mesi dalla notifica della violazione.

L'osservatore ha la possibilità di contestare la decisione di revoca e di presentare la sua posizione al consiglio.

Articolo 8

Partecipazione degli istituti di ricerca nel JIV-ERIC

1.   Il JIV-ERIC può stipulare un accordo di collaborazione con gli istituti di ricerca che utilizzano un elemento VLBI o che rappresentano l'interesse nazionale nella collaborazione VLBI e non si trovano in paesi membri o osservatori. L'accordo di collaborazione stabilisce i termini e le condizioni alle quali gli istituti nazionali di ricerca possono aderire alle infrastrutture JIV-ERIC e impegnarsi a svolgere le funzioni e le attività di cui all'articolo 2.

2.   L'accordo di collaborazione include il contributo pattuito, il diritto di mettere a disposizione i dati per il trattamento nelle strutture centrali del JIV-ERIC e il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio, il diritto di ricevere l'ordine del giorno e la documentazione corrispondente e di esprimere un parere sulle attività operative del JIV-ERIC nelle riunioni del consiglio.

3.   L'accordo di collaborazione è concluso dal direttore esecutivo del JIV-ERIC.

4.   I principi illustrati nell'allegato 2 sono considerati come principi guida per stabilire l'importo del contributo annuale degli istituti di ricerca. In particolare, si tiene conto dello sforzo operativo annuale in favore dell'elemento locale che partecipa all'infrastruttura VLBI.

CAPO 4

DIRITTI E DOVERI

Articolo 9

Diritti e obblighi dei membri

1.   I diritti dei membri includono:

a)

partecipare e votare in seno al consiglio;

b)

partecipare allo sviluppo di strategie e politiche a lungo termine nonché alle procedure decisionali riguardanti il JIV-ERIC.

Ulteriori vantaggi dei membri includono:

c)

in funzione delle disponibilità di spazio, permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare agli eventi del JIV-ERIC tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione a tariffe preferenziali;

d)

permettere alla propria comunità di ricerca di beneficiare dell'assistenza del JIV-ERIC per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi pertinenti;

e)

il diritto di trasmettere dati per il trattamento alle strutture centrali del JIV-ERIC e riceverne supporto.

2.   Ciascun membro designa due rappresentanti. Almeno uno dei rappresentanti possiede competenze scientifiche e rappresenta gli istituti di ricerca che forniscono risorse al JIV-ERIC.

3.   Ciascun membro:

a)

versa i contributi decisi dal consiglio e descritti all'allegato 2;

b)

conferisce ad uno dei propri rappresentanti il pieno potere di votare su tutti i temi discussi durante le riunioni del consiglio;

c)

può designare o abilitare un istituto locale o un consorzio infrastrutturale all'adempimento dei suoi obblighi derivanti dal presente statuto.

4.   In aggiunta al contributo convenuto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), i membri possono versare altri contributi, a titolo individuale o congiunto, in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Detti contributi, in denaro o in natura, sono soggetti all'approvazione del consiglio.

Articolo 10

Diritti e obblighi degli osservatori

1.   I diritti degli osservatori includono:

a)

il diritto di partecipare alle assemblee del consiglio senza diritto di voto;

b)

il diritto di esprimere la propria opinione sull'ordine del giorno del consiglio;

c)

il diritto di ricevere l'ordine del giorno, inclusi i documenti corrispondenti;

d)

il diritto, per la pertinente comunità scientifica e tecnica, di partecipare agli eventi del JIV-ERIC.

2.   Ciascun osservatore:

a)

nomina due rappresentanti, almeno uno dei quali rappresenta gli istituti nazionali che forniscono risorse al JIV-ERIC;

b)

espone le attività nell'ambito della sua collaborazione in linea con gli obiettivi del JIV-ERIC illustrati all'articolo 2;

c)

presenta una dichiarazione annuale al consiglio al fine di valutare la sua collaborazione agli obiettivi del JIV-ERIC;

d)

può delegare il proprio rappresentante ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

3.   In aggiunta alla collaborazione convenuta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), gli osservatori possono offrire altri contributi, a titolo individuale o congiunto, in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Detti contributi, in denaro o in natura, sono soggetti all'approvazione del consiglio.

CAPO 5

GOVERNO SOCIETARIO

Articolo 11

Governance e gestione

La struttura della governance del JIV-ERIC comprende i seguenti organi:

a)

il consiglio;

b)

il direttore esecutivo.

Articolo 12

Consiglio

1.   Il consiglio è l'organo direttivo del JIV-ERIC ed è composto da rappresentanti dei membri e degli osservatori del JIV-ERIC. Ciascun membro dispone di un voto. Ciascun membro nomina un rappresentante con diritto di voto. Ciascuna delegazione di membri e osservatori può essere composta da un massimo di due persone di cui almeno una possieda competenze scientifiche pertinenti per il JIV-ERIC (conformemente agli articoli 9, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2. L'istituto ospitante è rappresentato in seno alla delegazione del membro ospitante.

2.   Il consiglio fornisce inviti permanenti agli organismi o ai rappresentanti dell'EVN e agli istituti di ricerca partecipanti (conformemente all'articolo 8, paragrafo 1), e quando il consiglio decide che è pertinente.

3.   Il consiglio adotta il regolamento interno entro un tempo ragionevolmente possibile dopo l'istituzione del JIV -ERIC, compreso il regolamento interno di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 1.

4.   Il consiglio si riunisce in assemblea almeno una volta all'anno ed è responsabile, in conformità alle disposizioni del presente statuto, della direzione e supervisione generali del JIV-ERIC.

5.   Il consiglio mira all'eccellenza scientifica delle infrastrutture VLBI nonché alla coesione, coerenza e stabilità dei servizi dei pertinenti istituti di ricerca che forniscono risorse al JIV-ERIC.

6.   Il consiglio ha almeno il potere di:

a)

decidere in merito alle strategie per lo sviluppo del JIV-ERIC;

b)

adottare il programma di lavoro annuale su proposta del direttore esecutivo che comprenda il bilancio annuale, con gli stanziamenti per l'ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC e per i servizi comuni e una descrizione della strategia a lungo termine;

c)

decidere, almeno ogni cinque anni, il contributo dei membri e degli osservatori, seguendo i principi di calcolo di cui all'allegato 2;

d)

adottare la relazione annuale del JIV-ERIC e approvare i conti finanziari sottoposti a revisione;

e)

decidere in merito all'adesione di nuovo membro o di un nuovo osservatore;

f)

decidere in merito alla revoca di uno status di membro o di osservatore;

g)

decidere in merito alle proposte di modifica allo statuto;

h)

nominare, sospendere o revocare il direttore esecutivo;

i)

istituire organi ausiliari;

j)

definire il mandato e le attività specifiche del direttore esecutivo e fornire orientamenti per il direttore esecutivo ai fini della conclusione di un accordo di collaborazione come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.

7.   Il consiglio è convocato dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane e l'ordine del giorno viene comunicato almeno quattordici giorni prima della riunione. I membri hanno facoltà di aggiungere punti all'ordine del giorno fino a cinque giorni prima della riunione. Una riunione del consiglio può essere richiesta da almeno il 50 % dei membri.

8.   Il consiglio elegge un presidente a maggioranza del 75 % dei voti. Il presidente è eletto per un periodo di due anni, rinnovabile una volta.

9.   Il consiglio elegge un vicepresidente a maggioranza del 75 % dei voti. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Il vicepresidente è eletto per un periodo di due anni, rinnovabile una volta.

Articolo 13

Processo decisionale del consiglio

1.   È necessario che un quorum dei due terzi dei membri sia rappresentato e presente affinché il consiglio possa deliberare o decidere validamente.

2.   In tutte le decisioni, il consiglio si adopera al meglio per raggiungere un consenso.

3.   In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le decisioni di cui all'articolo 12, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 13, paragrafi 4 e 5.

4.   Le decisioni che richiedono una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi sono le decisioni volte a:

a)

adottare o modificare le strategie di sviluppo del JIV-ERIC;

b)

porre fine allo status di membro o di osservatore;

c)

nominare, sospendere o revocare il direttore esecutivo;

d)

istituire organi ausiliari;

e)

adottare o modificare il regolamento interno;

f)

adottare e modificare il programma di lavoro annuale e il bilancio di previsione annuale.

5.   Tutte le decisioni che richiedono l'unanimità di tutti i membri presenti del JIV-ERIC sono le decisioni volte a:

a)

presentare una proposta di modifica dello statuto alla Commissione;

b)

adottare e modificare i principi per il calcolo del contributo di cui all'allegato 2;

c)

decidere relativamente ai contributi versati dai membri e dagli osservatori;

d)

porre fine al JIV-ERIC.

6.   Le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e 5, possono essere prese solo se tutti i membri sono informati sulle decisioni proposte almeno due settimane prima della riunione. Le modifiche dello statuto e dell'allegato 2, di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere a) e b), possono essere adottate solo se tutti i membri sono informati della formulazione esatta della modifica almeno due mesi prima della riunione.

7.   Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 14

Direttore esecutivo

1.   Il consiglio nomina il direttore esecutivo del JIV-ERIC per un mandato di cinque anni, rinnovabile. Il direttore esecutivo del JIV-ERIC è responsabile dello sviluppo scientifico dello stesso. Egli è responsabile dell'attuazione delle decisioni del consiglio e della gestione quotidiana di tutte le attività operative del JIV-ERIC, comprese le attività dell'ufficio di coordinamento e supporto e lo sviluppo del correlatore.

2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale del JIV-ERIC.

3.   Il direttore esecutivo elabora e presenta al consiglio per adozione, il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b).

4.   Una volta che il programma di lavoro annuale è adottato dal consiglio, il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione di tale programma, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b).

5.   Il direttore esecutivo può istituire un comitato o più comitati con il compito di assisterlo nell'esecuzione delle attività del JIV-ERIC.

Articolo 15

Ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC

L'ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC è l'ufficio centrale di gestione per le attività quotidiane del JIV-ERIC. Esso assiste la gestione quotidiana del JIV-ERIC, compresa l'assistenza al consiglio ed è istituito e gestito dal direttore esecutivo.

CAPO 6

FINANZE E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo 16

Principi di bilancio e contabilità

1.   I fondi del JIV-ERIC possono essere impiegati unicamente per le finalità indicate nel presente statuto.

2.   Il JIV-ERIC gestisce le proprie attività conformemente alla normativa fiscale. Per raggiungere i suoi obiettivi, il JIV-ERIC può acquisire, utilizzare e gestire fondi di terzi.

3.   L'esercizio finanziario del JIV-ERIC inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.   Tutte le voci di entrata e di spesa del JIV-ERIC sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale. Il bilancio annuale è conforme ai principi di trasparenza comunemente accettati.

5.   I conti del JIV-ERIC sono corredati di una relazione certificata sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.

6.   Il JIV-ERIC è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

7.   Il JIV-ERIC assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

8.   Il JIV-ERIC tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche.

9.   L'ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC ha la responsabilità di tenere un resoconto preciso di tutte le entrate e le uscite.

Articolo 17

Relazioni

1.   Il JIV-ERIC elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   Il JIV-ERIC informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 18

Responsabilità

1.   Il JIV-ERIC è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti del JIV-ERIC è limitata ai rispettivi contributi annuali individuali specificati nell'allegato 2.

3.   Il JIV-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

CAPO 7

POLITICHE

Articolo 19

Accordi di collaborazione con terzi

Nei casi in cui il JIV-ERIC lo ritenga utile può stipulare un accordo di collaborazione con terzi, ad esempio con istituti di ricerca di paesi che non sono né membri né osservatori del JIV-ERIC.

Articolo 20

Politiche di accesso per gli utenti

1.   Il JIV-ERIC si adopera per aprire l'accesso all'infrastruttura entro i limiti e le condizioni delle politiche di accesso in questione.

2.   Conformemente all'autorizzazione dei fornitori di contenuti e previa autenticazione approvata dal JIV-ERIC, i dati, gli strumenti e i servizi offerti dal JIV-ERIC sono accessibili alla comunità scientifica.

3.   Il JIV-ERIC garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento dei dati di ricerca.

4.   Il JIV-ERIC predispone modalità ben definite per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati di ricerca.

Articolo 21

Politica di valutazione scientifica

1.   Per facilitare la ricerca scientifica, il JIV-ERIC aderisce ai principi di trasparenza e sostiene una cultura fondata sulle «buone pratiche» approvate e stabilite dalla collaborazione con l'EVN.

2.   L'accesso alle strutture di ricerca del JIV-ERIC e ai tempi di osservazione e correlazione si basa sull'eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica delle proposte di progetto che sono valutate mediante verifiche inter pares realizzate da esperti indipendenti sulla base dei criteri e delle pratiche stabiliti nell'ambito dell'EVN. L'accesso ai tempi di correlazione segue l'attribuzione e la programmazione dei tempi di osservazione.

Articolo 22

Politica di diffusione

1.   Il JIV-ERIC si adopera in modo opportuno per promuovere l'infrastruttura e il suo utilizzo per scopi di ricerca e di istruzione.

2.   Il JIV-ERIC incoraggia i suoi utenti a rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e a metterli a disposizione tramite il JIV-ERIC stesso.

3.   Il JIV-ERIC stabilisce una politica di diffusione.

Articolo 23

Politica dei diritti di proprietà intellettuale (DPI)

1.   Per quanto riguarda i DPI necessari e generati dalla ricerca e dallo sviluppo del correlatore JIV-ERIC, il principio di proprietà è riconosciuto, ma può essere condiviso da tutti i partecipanti attivi che contribuiscono alla ricerca a favore dello sviluppo del correlatore JIV-ERIC. Nell'ambito del JIV-ERIC è adottato un approccio integrato di orientamenti e di contratti per la proprietà intellettuale per quanto riguarda i diritti degli istituti nazionali di ricerca che destinano parte dell'infrastruttura al JIV-ERIC, che copre il trasferimento delle tecnologie e la condivisione dei DPI, per il quale il direttore esecutivo propone un regolamento interno al consiglio.

2.   Il JIV-ERIC fornisce ai ricercatori (ad esempio attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione dal JIV-ERIC si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati.

Articolo 24

Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

Il JIV-ERIC applica una politica di pari opportunità e seleziona il miglior candidato per ciascuna funzione, a prescindere dall'origine, dalla nazionalità, dalla religione o dal genere. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

Articolo 25

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1.   Il JIV-ERIC tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica del JIV-ERIC in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Il consiglio adotta un regolamento interno volto a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti.

2.   Il direttore esecutivo è responsabile degli appalti del JIV-ERIC. Le gare d'appalto sono pubblicate sul sito Internet del JIV-ERIC e nei territori dei membri e degli osservatori. Le decisioni di aggiudicazione degli appalti sono pubblicate sul sito web del JIV-ERIC e includono una motivazione.

3.   Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività del JIV-ERIC, i singoli membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche del JIV-ERIC definiti dagli organismi competenti e rispettano la normativa nazionale applicabile.

4.   Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) e in conformità agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) sono limitate all'imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte del JIV-ERIC, il cui valore supera i 225 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti dal JIV-ERIC. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non beneficiano di tali esenzioni. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafi 5 e 6, non si applicano ulteriori limiti.

5.   Le esenzioni fiscali si applicano unicamente alle attività non economiche, mentre non si applicano alle attività economiche.

6.   L'esenzione dall'IVA si applica a beni e servizi destinati alle attività scientifiche, tecniche e amministrative svolte dal JIV-ERIC in linea con le sue funzioni principali. Sono incluse le spese per le conferenze, i seminari e le riunioni direttamente connessi con le attività ufficiali del JIV-ERIC, ma escluse le spese di viaggio e di alloggio.

Articolo 26

Politica in materia di dati

1.   In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

Il direttore esecutivo propone al consiglio, per approvazione, un regolamento interno per la politica in materia di dati in relazione agli utenti dell'infrastruttura del JIV-ERIC, secondo le politiche EVN.

2.   Il JIV-ERIC rende tutti gli strumenti accessibili al pubblico e fornisce un'adeguata documentazione.

CAPO 8

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 27

Durata

Il JIV-ERIC è istituito per una durata indeterminata.

Articolo 28

Scioglimento

1.   Lo scioglimento del JIV-ERIC avviene per decisione del consiglio in conformità all'articolo 13, paragrafo 5, lettera d).

2.   L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dal JIV-ERIC alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.

3.   Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti del JIV-ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali al JIV-ERIC specificati nell'allegato 2.

4.   Il JIV-ERIC ne dà notifica alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

5.   Il JIV-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29

Legge applicabile

Al JIV-ERIC si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

a)

il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

b)

il diritto dei Paesi Bassi per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell'UE;

c)

il presente statuto;

d)

il regolamento interno.

Articolo 30

Controversie

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo al JIV-ERIC o tra i membri e il JIV-ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

2.   Alle vertenze tra il JIV-ERIC e i terzi si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'UE, la legge neerlandese determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali controversie.

Articolo 31

Disponibilità dello statuto

1.   Una versione aggiornata dello statuto è messa in permanenza a disposizione del pubblico sul sito web e presso la sede legale del JIV-ERIC.

2.   Il presente statuto fa fede in tutte le versioni linguistiche ufficiali dei membri il cui elenco figura nell'allegato 1. Inoltre il presente statuto fa fede nelle versioni linguistiche ufficiali dei membri dell'UE che non figurano nell'allegato 1. Nessuna versione linguistica prevale sulle altre.

3.   Le traduzioni della versione originale dello statuto e delle modifiche che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale sono di competenza della Commissione europea. Qualora le traduzioni non siano previste dalla Commissione europea, esse sono fornite dall'Ufficio di coordinamento e supporto del JIV-ERIC.

Articolo 32

Istituzione e disposizioni transitorie

1.   Una riunione costitutiva del consiglio è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro quarantacinque giorni di calendario dall'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire il JIV-ERIC.

2.   Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome del JIV-ERIC prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

3.   In attesa dell'istituzione del JIV-ERIC, l'attuale consiglio di amministrazione del JIVE e l'attuale direttore del JIVE devono continuare ad agire in qualità di rappresentanti legali della fondazione neerlandese. Il direttore esecutivo del JIV-ERIC è incaricato, sia dal consiglio di amministrazione del JIVE, sia dal consiglio del JIV-ERIC, di determinare la linea di condotta durante la fase di passaggio da una fondazione neerlandese al JIV-ERIC.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI NONCHÉ DELLE ENTITÀ RAPPRESENTANTI

MEMBRI

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

(per esempio ministero, consiglio di ricerca)

Repubblica francese,

Centro nazionale per la ricerca scientifica (CNRS)

Regno dei Paesi Bassi

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Regno di Svezia

Consiglio svedese di ricerca (VR)

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Science and Technology Facilities Council (STFC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVATORI

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

(per esempio ministero, consiglio di ricerca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

CONTRIBUTI

Il consiglio del JIV-ERIC utilizza i seguenti principi guida per definire i contributi del JIV-ERIC, almeno ogni 5 anni:

1)

Contributo dei membri

Il contributo dei membri è proporzionale ai costi operativi locali dopo l'applicazione di un contributo forfettario di ingresso. In questo modo i membri che non dispongono di un telescopio versano soltanto un contributo minimo, mentre altri membri pagano proporzionalmente alle loro spese operative locali.

2)

Vantaggio dell'ospitante:

Resta inteso che il paese di accoglienza dovrebbe essere disposto a pagare un contributo sostanziale per il JIV-ERIC come «vantaggio dell'ospitante», che non superi la metà del bilancio totale di base del JIVE.

3)

Contributi fissati per il periodo 2015-2019

I membri del JIV-ERIC hanno raggiunto un accordo [… data…] sui contributi che sono riportati nella tabella qui di seguito.

(in EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Paesi Bassi

970 000

970 000

970 000

970 000

970 000

Regno Unito

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Svezia

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

Francia

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Italia

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

Spagna

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Sud Africa

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

Va notato che l'Italia, la Spagna e il Sud Africa stanno preparando la loro adesione e i loro contributi sono indicati in corsivo per completezza.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).