18.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 363/152 |
DECISIONE 2014/922/PESC DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2014
che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (1) relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Tale decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2014. |
(2) |
Alla luce del riesame strategico del febbraio 2014, l'EUPOL AFGHANISTAN dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2016. |
(3) |
L'EUPOL AFGHANISTAN sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/279/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (“EUPOL AFGHANISTAN” o “missione”), istituita dall'azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2016.» ; |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Obiettivi L'EUPOL AFGHANISTAN sostiene le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne. L'EUPOL AFGHANISTAN opera a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti.» ; |
3) |
l'articolo 3 è così modificato:
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4) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Struttura della missione 1. L'EUPOL AFGHANISTAN si comporrà di un comando avente sede a Kabul. 2. L'EUPOL AFGHANISTAN è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.» ; |
5) |
l'articolo 6 è così modificato:
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6) |
all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2). ; |
7) |
all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUPOL AFGHANISTAN e i membri del personale interessati.» ; |
8) |
all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio». ; |
9) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 ter Disposizioni giuridiche L'EUPOL AFGHANISTAN ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.» ; |
10) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni finanziarie 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 31 maggio 2010 al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013 è di 56 870 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o giugno 2013 al 31 dicembre 2014 è di 108 050 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è di 57 750 000 EUR. 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUPOL AFGHANISTAN è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUPOL AFGHANISTAN. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL AFGHANISTAN. 3. L'EUPOL AFGHANISTAN è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione. 4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUPOL AFGHANISTAN e del suo personale, l'EUPOL AFGHANISTAN è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.» ; |
11) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1. L'EUPOL AFGHANISTAN dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUPOL AFGHANISTAN agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL AFGHANISTAN e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL AFGHANISTAN è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL AFGHANISTAN, se i progetti sono:
L'EUPOL AFGHANISTAN conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.» ; |
12) |
all'articolo 14, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'AR è autorizzato a comunicare alla NATO, o alla missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale. 2. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. 3. L'AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni a livello locale. 4. Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.» ; |
13) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Entrata in vigore e durata La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 2016.» . |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. L. GALLETTI
(1) Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).
(2) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1)»