18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/150


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2014

che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2014/921/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera dell'8 aprile 2014 le autorità croate hanno chiesto una decisione di autorizzazione che consenta alla Croazia di applicare un'esenzione fiscale al gasolio impiegato nei macchinari usati per lo sminamento umanitario, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Attraverso la misura di esenzione fiscale che intende applicare, la Croazia mira ad accelerare lo sminamento dei campi minati residui in diverse regioni. La misura avrebbe quindi effetti positivi immediati sulla vita e la salute umane in tali regioni.

(3)

La misura dovrebbe essere limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.

(4)

La misura dovrebbe essere limitata alle zone contaminate dalle mine nel territorio della Croazia.

(5)

La misura dovrebbe essere applicabile a tutti gli operatori impegnati nello sminamento umanitario in Croazia, pertanto nessuno di essi in particolare riceverà vantaggi economici.

(6)

Di conseguenza, la misura è accettabile per il corretto funzionamento del mercato interno e per la necessità di garantire una concorrenza leale. La misura è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

(7)

Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE discende che ogni autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di concedere agli operatori economici interessati un grado di certezza e un tempo sufficienti per portare a termine il processo di sminamento delle zone contaminate, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa per sei anni.

(8)

La presente decisione fa salva l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia è autorizzata ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato per i macchinari specializzati impiegati nello sminamento umanitario sul suo territorio. La misura è limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrerono dal giorno della notificazione.

Essa cessa di produrre effetti sei anni dopo la notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.