18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/145


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2014

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro

(2014/919/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, compresa quella del meccanismo europeo di stabilità (MES), al momento della sua entrata in vigore.

(2)

Il regolamento (UE) n. 472/2013 definisce le norme per l'approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria. Tali norme devono essere coerenti con le disposizioni del trattato che istituisce il MES.

(3)

A seguito della richiesta di assistenza finanziaria a titolo del MES presentata da Cipro il 25 giugno 2012, il Consiglio ha deciso il 25 aprile 2013, con la decisione 2013/236/UE del Consiglio (2), che Cipro doveva attuare con rigore un programma di aggiustamento macroeconomico.

(4)

Il 24 aprile 2013 il consiglio dei governatori del MES ha deciso, in linea di principio, di concedere a Cipro un sostegno alla stabilità e ha approvato il Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica) e la sua firma da parte della Commissione per conto del MES.

(5)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2013/236/UE del Consiglio, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE) e, laddove appropriato, con il Fondo monetario internazionale (FMI), il quinto riesame volto a valutare i progressi realizzati in materia di attuazione delle misure concordate, nonché l'efficacia e l'impatto economico e sociale di dette misure. In conseguenza di tale riesame, si è proceduto a un aggiornamento del vigente programma di aggiustamento macroeconomico, tenendo conto delle misure adottate dalle autorità cipriote entro il secondo trimestre del 2014.

(6)

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 472/2013, il programma di aggiustamento macroeconomico è stato adottato in forma di decisione di esecuzione del Consiglio. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il programma è stato adottato nuovamente sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013. Il programma è rimasto nella sostanza identico a quello approvato con decisione 2013/236/UE, includendo però anche i risultati del riesame effettuato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della predetta decisione, che è stata contestualmente abrogata.

(7)

La decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio (3), già modificata dalla decisione di esecuzione 2014/169/UE del Consiglio (4), dovrebbe essere modificata di nuovo alla luce dei recenti sviluppi.

(8)

La Commissione ha portato a termine, in collaborazione con la BCE e con l'FMI, il quinto riesame volto a valutare i progressi realizzati in materia di attuazione delle misure concordate, nonché l'efficacia e l'impatto economico e sociale di dette misure. Di conseguenza è opportuno introdurre modifiche in materia di riforma del settore finanziario, di politica di bilancio e di riforme strutturali, in particolare per quanto riguarda: i) la presentazione di un piano aggiornato per il graduale allentamento delle restrizioni esterne, che le autorità si impegnano ad avviare soltanto dopo il completamento positivo della valutazione complessiva e la regolare transizione verso il meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism — SSM); ii) ulteriori misure per rafforzare la gestione da parte delle banche dei prestiti in sofferenza; iii) una disposizione intesa a concludere il seguito dato all'audit del 2013 per quanto riguarda singoli enti finanziari, imponendo sanzioni, se del caso, e rendendo pubblica la decisione finale; iv) la previsione di ulteriori misure per migliorare la capacità operativa del gruppo degli istituti di credito cooperativo; v) due azioni preventive, ossia l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo quadro complessivo che fissa adeguate procedure d'insolvenza delle persone fisiche e delle imprese e l'adozione da parte della Camera dei rappresentanti delle modifiche al quadro giuridico in materia di procedure di esecuzione forzata aventi ad oggetto proprietà ipotecate, con i dettagli degli elementi richiesti di questi due nuovi quadri; vi) la revisione dell'obiettivo di disavanzo di bilancio primario per il 2014 a non oltre 210 milioni di EUR (1,3 % del PIL) per tener conto dell'andamento del bilancio nel primo semestre del 2014, la presentazione di una proposta che assicuri la neutralità fiscale della riforma del sistema di previdenza sociale e il raggiungimento dell'obiettivo di disavanzo per il 2015, mentre l'obiettivo di avanzo primario per il 2017 è stato rivisto al ribasso al 2,5 % del PIL per agevolare l'aggiustamento di bilancio nel periodo 2017-2018; vii) la previsione di ulteriori misure per rendere operativo il processo di privatizzazione dell'autorità portuale e dell'autorità per l'energia elettrica di Cipro; viii) la nomina dei nuovi commissari e dei due commissari aggiunti del nuovo dipartimento delle imposte, l'istituzione di una banca dati comune dei contribuenti e l'adozione della necessaria regolamentazione per rendere operativi i poteri rafforzati di raccolta fiscale; ix) l'attuazione nel 2015 della riforma delle imposte sui beni immobili; x) la previsione di ulteriori disposizioni per accelerare l'emissione dei titoli di proprietà sul mercato degli immobili residenziali; xi) la presentazione di un progetto di piano d'azione per smaltire l'arretrato giudiziario e di statistiche dettagliate sull'arretrato e sulla durata dei procedimenti, e la creazione del tribunale amministrativo; xii) l'esame degli articoli della vigente legge sull'ente del turismo di Cipro che possono ostacolare la concorrenza e xiii) la valutazione preliminare del potenziale tecnico ed economico per l'ulteriore aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e del prezzo di costo delle diverse fonti rinnovabili rispetto alle fonti convenzionali di energia primaria, unitamente all'inclusione di misure per migliorare la capacità e l'indipendenza dell'agenzia cipriota per la regolamentazione del settore energetico.

(9)

È opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza sulle politiche e assistenza tecnica in settori specifici durante l'intero periodo di attuazione dell'ampio pacchetto di politiche di Cipro. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico la cui capacità amministrativa risulti carente deve chiedere assistenza tecnica alla Commissione, la quale può costituire a tal fine gruppi di esperti.

(10)

Le autorità cipriote dovrebbero consultare, conformemente alle norme e prassi nazionali in vigore, le parti sociali e le organizzazioni della società civile in sede di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di aggiustamento macroeconomico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/463/UE è così modificato:

1)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per ripristinare la solidità del settore finanziario, Cipro continua a dare attuazione alla ristrutturazione del settore bancario e del settore degli istituti di credito cooperativo; continua a rafforzare la vigilanza e la regolamentazione nel contesto della transizione in corso verso il meccanismo di vigilanza unico; avvia la riforma del quadro in materia di ristrutturazione del debito e abolisce gradualmente le misure restrittive in linea con la sua tabella di marcia, salvaguardando allo stesso tempo la stabilità finanziaria.

Il programma prevede le misure e i risultati seguenti:

a)

garantire il monitoraggio rigoroso delle condizioni di liquidità del settore bancario. Le restrizioni temporanee alla libera circolazione del capitale (tra cui le limitazioni per i pagamenti e i bonifici) sono oggetto di attento monitoraggio. Il graduale allentamento delle misure restrittive esterne consente di preservare la stabilità del settore finanziario e di mantenere riserve di liquidità adeguate. La Banca centrale di Cipro effettuerà ispezioni in loco per controllare l'attuazione delle restrizioni e adotterà, se necessario, opportuni provvedimenti di vigilanza. L'ulteriore liberalizzazione delle misure restrittive esterne sarà presa in esame dalle autorità solo dopo il completamento positivo della valutazione globale e la regolare transizione al meccanismo di vigilanza unico. L'obiettivo è che i controlli restino in vigore solo per il tempo strettamente necessario per attenuare i forti rischi gravanti sulla stabilità del sistema finanziario. In esito alla valutazione globale si procederà ad aggiornare e a pubblicare la tabella di marcia per il graduale allentamento delle misure restrittive. I piani di finanziamento e di capitalizzazione delle banche nazionali che dipendono dai finanziamenti della banca centrale o che ricevono aiuti di Stato riflettono in modo realistico la prevista riduzione della leva finanziaria nel settore bancario e riducono la dipendenza dai prestiti delle banche centrali, evitando al tempo stesso vendite di emergenza delle attività e una stretta creditizia;

b)

adeguare i requisiti patrimoniali minimi, tenendo conto dei parametri di valutazione del bilancio e delle prove di stress a livello di Unione;

c)

assicurare che prima dell'erogazione di aiuti di Stato, i piani di ristrutturazione siano approvati formalmente secondo le norme in materia di aiuti di Stato. Se le altre misure non sono sufficienti, le banche sottocapitalizzate possono chiedere allo Stato un aiuto alla ricapitalizzazione secondo le procedure vigenti in materia di aiuti di Stato. Le banche che hanno avviato piani di ristrutturazione riferiscono in merito ai progressi compiuti;

d)

assicurare la creazione e l'operatività del registro dei crediti;

e)

tenendo conto della transizione al meccanismo di vigilanza unico, assicurare la piena attuazione del quadro normativo in materia di concessione dei crediti, di deterioramento delle attività e di accantonamenti;

f)

introdurre obblighi di informativa per assicurare che le banche comunichino regolarmente alle autorità e ai mercati i progressi nella ristrutturazione delle loro operazioni;

g)

assicurare la revisione della direttiva sulla governance, che specificherà, tra l'altro, l'interazione tra le unità interne delle banche preposte all'audit e le autorità di vigilanza bancaria;

h)

rafforzare la governance delle banche, anche vietando l'erogazione di prestiti a membri indipendenti del consiglio di amministrazione o a parti collegate;

i)

assicurare il personale necessario e le modifiche opportune alla luce delle nuove responsabilità assunte dalla Banca centrale di Cipro, tra l'altro assicurando la separazione tra le funzioni di risoluzione e quelle di vigilanza, il recepimento nell'ordinamento nazionale del corpus unico di norme, ivi comprese la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

j)

rafforzare la gestione dei prestiti in sofferenza, tenendo conto degli sviluppi e del calendario di attuazione del meccanismo di vigilanza unico. In particolare ciò include: la revisione del codice di condotta e delle politiche e pratiche delle banche in materia di gestione degli arretrati; il monitoraggio degli obiettivi di ristrutturazione fissati dalla Banca centrale di Cipro; misure che permettano ai mutuanti di ottenere informazioni finanziarie adeguate sulla situazione finanziaria dei mutuatari e chiedere, ottenere e far eseguire il pignoramento delle attività finanziarie e dei guadagni dei mutuatari inadempienti; misure per consentire e facilitare il trasferimento ai terzi da parte dei mutuanti di singoli prestiti in essere, assieme a tutte le garanzie reali e personali, senza l'assenso del mutuatario;

k)

allentare i vincoli in materia di pignoramento delle garanzie reali. Ciò accompagna la preparazione della legislazione sulla base di un quadro complessivo di riforma che istituisca adeguate procedure di insolvenza per le imprese e le persone fisiche e che assicuri il corretto ed efficace funzionamento dei quadri giuridici rivisti in materia di esecuzione forzata e di insolvenza. Inoltre, dopo la riforma, il nuovo quadro giuridico per la ristrutturazione del debito del settore privato è riesaminato e sono definite le misure supplementari necessarie;

l)

completare l'allineamento della regolamentazione e della vigilanza degli istituti di credito cooperativo a quelle delle banche commerciali;

m)

assicurare che il gruppo degli istituti di credito cooperativo proceda alla tempestiva e completa attuazione del piano di ristrutturazione approvato e adotti ulteriori misure per migliorare la sua capacità operativa, in particolare in materia di gestione degli arretrati, sistema informativo di gestione, governance e capacità di gestione;

n)

continuare a rafforzare il quadro antiriciclaggio e attuare un piano d'azione che assicuri l'applicazione di pratiche migliori per quanto riguarda la diligenza dovuta nel rapporto con la clientela e la trasparenza delle entità, in linea con le migliori prassi.

;

2)

al paragrafo 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

adozione di una legge volta a instaurare un solido sistema di governo societario per le imprese pubbliche e semi-pubbliche e attuazione di un piano di privatizzazione per contribuire a migliorare l'efficienza economica e a ripristinare la sostenibilità del debito;»

3)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Entro la fine del programma si provvede ad accelerare l'iter giudiziario e a smaltire l'arretrato giudiziario. Cipro adotta iniziative volte a rafforzare la competitività del settore turistico, attuando un piano d'azione concreto in modo che porti al conseguimento degli obiettivi quantificati individuati, fra l'altro, nella recente revisione della strategia turistica per il 2011-2015 e valutando la legge sull'ente per il turismo di Cipro, in particolare gli articoli che possono ostacolare la concorrenza nel settore del turismo. Cipro attua una strategia politica nel settore del trasporto aereo che porti all'adattamento della sua politica estera in materia di trasporto aereo, alla luce della politica esterna dell'UE nel settore e dei relativi accordi sottoscritti dall'UE, assicurando allo stesso tempo un livello sufficiente di collegamenti aerei.»

;

4)

al paragrafo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una panoramica generale della regolamentazione e dell'organizzazione di mercato del settore ristrutturato dell'energia e del gas, tra cui la valutazione preliminare del potenziale di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e»

;

5)

il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16.   Nell'elaborare la strategia di crescita globale e coerente, Cipro tiene conto della riforma in corso dell'amministrazione pubblica, della riforma della gestione delle finanze pubbliche, di altri impegni assunti nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico del paese nonché di iniziative dell'Unione pertinenti, tenendo conto dell'accordo di partenariato per l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei. La strategia di crescita sarà elaborata, coordinata e attuata dall'organismo unico che evolverà dalla task force per la crescita già istituita e che sarà inserito nel quadro istituzionale nazionale.»

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(2)  Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 32).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio, del 13 settembre 2013, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236/UE (GU L 250 del 20.9.2013, pag. 40).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/169/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 40).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(6)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).»