17.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/65


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam

(2014/918/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   APERTURA

(1)

Il 19 dicembre 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 («il regolamento di base»), pubblicando l'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 novembre 2013 dalla European Man-made Fibres Association (CIRFS) («il denunciante») a nome di sette produttori. Il denunciante rappresentava più del 70 % della produzione totale dell'Unione di fibre di poliesteri in fiocco («FPF»). La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di sovvenzioni e del grave pregiudizio conseguente; tali elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(3)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell'apertura del procedimento la Commissione ha notificato alle pubbliche amministrazioni della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'India e del Vietnam di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di FPF originarie di tali paesi arrecavano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Le rispettive pubbliche amministrazioni sono state invitate a prendere parte a consultazioni individuali finalizzate a chiarire la situazione per quanto concerne il contenuto della denuncia e a giungere ad una soluzione concordata.

Repubblica popolare cinese (Cina)

(4)

La pubblica amministrazione della RPC ha declinato l'offerta delle consultazioni adducendo un fraintendimento riguardante la data di presentazione della denuncia. Le autorità della RPC hanno tuttavia presentato osservazioni in merito alle asserzioni contenute nella denuncia riguardanti la mancanza di compensabilità dei regimi.

India

(5)

La pubblica amministrazione dell'India ha accettato l'offerta delle consultazioni, che si sono quindi tenute senza che in tale sede sia stato possibile pervenire a una soluzione concordata. Tuttavia si è preso nota delle osservazioni fatte dalla pubblica amministrazione dell'India in merito ai regimi indicati nella denuncia.

Vietnam

(6)

La pubblica amministrazione del Vietnam ha accettato l'offerta delle consultazioni, che si sono quindi tenute senza che in tale sede sia stato possibile pervenire a una soluzione concordata. Tuttavia si è preso nota delle osservazioni fatte dalla pubblica amministrazione del Vietnam in merito ai regimi indicati nella denuncia.

1.2.   PARTI INTERESSATE

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i denuncianti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le pubbliche amministrazioni della RPC, dell'India e del Vietnam, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(a)   Campionamento

(9)

Dato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori, di produttori dell'Unione e di importatori non collegati, tutti i produttori esportatori noti e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire, come stabilito nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività relative alle FPF durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013. Tali informazioni sono state chieste a norma dell'articolo 27 del regolamento di base per permettere alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in caso affermativo, per selezionare il campione. Le autorità della RPC, dell'India e del Vietnam sono state anch'esse consultate.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(10)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume delle vendite e della produzione di FPF durante il periodo dell'inchiesta e tenendo conto della distribuzione geografica. Tale campione era composto da quattro produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 54 % della produzione totale dell'Unione di FPF.

(11)

La Commissione ha invitato le parti interessate ad esprimere il proprio parere sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori non collegati a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(13)

Otto importatori non collegati hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha inizialmente selezionato un campione composto da tre importatori non collegati sulla base del massimo volume di importazioni nell'Unione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(14)

Uno degli importatori selezionati si è ritirato dal campione informando la Commissione che non avrebbe trasmesso le proprie risposte al questionario. Successivamente la Commissione ha abbandonato il metodo del campionamento in considerazione dell'esiguo numero di importatori restanti non inclusi nel campione, i quali sono tutti stati invitati a rispondere al questionario. Due società che importano e utilizzano il prodotto in esame hanno indicato di voler collaborare in qualità di utilizzatori e non di importatori. Dei cinque importatori non collegati restanti quattro hanno fatto pervenire le loro risposte al questionario.

Campionamento dei produttori esportatori in Cina

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti in Cina di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Cina presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(16)

Inizialmente 23 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori, e in conformità all'articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha inizialmente proposto un campione di cinque produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori disposti a collaborare che, durante il periodo dell'inchiesta, avevano realizzato il maggior volume di esportazioni nell'Unione. Altri due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi hanno presentato le informazioni richieste in una fase successiva. Tuttavia, anche qualora questi due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi avessero presentato le informazioni richieste entro il termine stabilito, le loro dimensioni non erano tali da modificare il campione.

(17)

Due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi hanno chiesto che il campione venisse selezionato sulla base delle materie prime utilizzate per la produzione di FPF. A tale riguardo essi hanno sostenuto la necessità che il campione fosse costituito dallo stesso numero di produttori di FPF che utilizzano acido tereftalico purificato/glicole monoetilenico («ATP/GME»), da un lato, e di produttori di FSF che utilizzano polietilentereftalato («PET») in scaglie, dall'altro. Essi hanno inoltre affermato che i processi di produzione differivano in base alle materie prime utilizzate e che i produttori che utilizzano materie prime diverse non sono in concorrenza sullo stesso mercato. È stato inoltre affermato che i produttori di FPF che non utilizzano ATP/GME come materie prime non otterrebbero benefici dalla fornitura di ATP/GME per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, quale descritto nella denuncia.

(18)

In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al maggior volume di esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Nella selezione del campione si è inoltre tenuto conto del fatto che alcuni regimi potrebbero non essere utilizzati da tutti i produttori esportatori in Cina. È stato altresì osservato che il campione comprendeva società che utilizzano entrambi i processi di produzione.

(19)

Una selezione del campione basata esclusivamente sui tipi di processi di produzione avrebbe comportato il rischio di pregiudicare l'esito dell'inchiesta partendo dalla premessa che le sovvenzioni compensabili sarebbero state riscontrate soltanto in relazione ai produttori di FPF che utilizzano ATP/GME, e non a quelli che impiegano PET in scaglie, come materie prime. Si è inoltre ritenuto che un simile criterio di selezione sarebbe risultato arbitrario; infatti il campione da esso derivante, composto da un numero uguale di società, non sarebbe stato rappresentativo del volume delle esportazioni nell'Unione, come invece prescrive l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base. Per questo motivo tale richiesta è stata respinta.

(20)

Uno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha sostenuto che il campione dovrebbe basarsi sul valore piuttosto che sul volume delle esportazioni e ha chiesto di essere incluso nel campione. La selezione di un campione basato sul valore delle esportazioni non assicurerebbe risultati rappresentativi e obiettivi, dato che i prezzi possono risultare alterati dalle sovvenzioni. La Commissione ha selezionato i cinque produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori più importanti in termini di volume: essi rappresentano il 53 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Si è ritenuto che questo fosse il massimo volume rappresentativo delle esportazioni che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, in conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(21)

La stessa parte ha sostenuto che le proprie materie prime consistevano esclusivamente di rifiuti di materie tessili riciclati e ha affermato di non aver ricevuto alcuna sovvenzione che potesse essere associata all'utilizzo di ATP/GME. La parte ha affermato che non dovrebbe esserle attribuito alcun margine di sovvenzione calcolato sulla base di informazioni relative a società che utilizzano ATP/GME come materia prima. Come spiegato al considerando 18, nella selezione del campione si è tenuto conto del fatto che alcuni regimi possono non essere utilizzati da tutti i produttori esportatori in Cina. La richiesta è stata pertanto respinta.

(22)

Il campione provvisorio descritto al considerando 16, composto da cinque produttori esportatori, è stato quindi confermato come campione definitivo.

(23)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha contestato la metodologia di campionamento applicata dalla Commissione sollevando dubbi circa la rappresentatività dei 23 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato indicati al considerando 16 in rapporto alla quantità totale di FPF esportate dalla Cina nell'Unione. Il denunciante ha inoltre affermato che un campione composto da cinque società non era sufficiente tenuto conto della presunta esistenza di 150 produttori di FPF in Cina. Il denunciante ha altresì dichiarato che il campionamento non ha preso in considerazione la distribuzione geografica dei produttori cinesi e la percentuale di produttori cinesi che utilizzano i diversi processi di produzione in questione. Il denunciante ha infine sostenuto che la Commissione non ha rivelato l'effettivo volume di FPF prodotte dalle società cinesi incluse nel campione, né ha confermato se tale volume di produzione sia rappresentativo rispetto al volume totale di FPF prodotte in Cina.

(24)

Le importazioni dei 23 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano l'83 % del volume totale delle importazioni provenienti dalla Cina; il livello di collaborazione è stato pertanto considerato elevato. Come indicato al considerando 16, in conformità all'articolo 27 del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di cinque produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta con il maggior volume di esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In base a tali premesse il campione è stato considerato rappresentativo. Le società selezionate sono state invitate a compilare per intero il questionario. In ogni caso, i produttori esportatori non disposti a collaborare all'inchiesta non possono essere inclusi nel campione, poiché la Commissione intende elaborare conclusioni basate sulle informazioni raccolte dai produttori esportatori che hanno collaborato tramite le loro risposte ai questionari; tali informazioni sono oggetto di una verifica in loco.

(25)

Per quanto riguarda la selezione di un campione di produttori esportatori che tenga conto della loro distribuzione geografica in Cina, il denunciante non ha dimostrato la fondatezza della sua obiezione. In particolare il denunciante non ha chiarito per quale motivo un campione basato sul criterio della distribuzione geografica sarebbe stato conforme al dettato dell'articolo 27 del regolamento di base, che di fatto prevede la possibilità di effettuare un campionamento basato sul maggior volume di esportazioni.

(26)

Per quanto riguarda l'affermazione che il campionamento non ha tenuto in considerazione la percentuale di produttori cinesi che utilizzano i diversi processi di produzione in questione va sottolineato che, come spiegato al considerando 18, il campione comprendeva società che utilizzano entrambi i processi di produzione. Inoltre i maggiori esportatori cinesi utilizzano ATP/GME per produrre FPF destinate al mercato dell'Unione.

(27)

Va inoltre osservato che, sebbene il denunciante si riferisca alla produzione piuttosto che alle esportazioni nell'Unione, la Commissione non è tenuta a fornire il volume di FPF fabbricate dai produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione in quanto l'obiettivo del presente procedimento è la valutazione delle sovvenzioni in relazione al volume delle FPF prodotte in Cina ed esportate nell'Unione.

(28)

Per tali motivi tutte le argomentazioni del denunciante in relazione alla metodologia di campionamento sono state respinte.

Campionamento dei produttori esportatori in India

(29)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti in India di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell'India presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(30)

Otto produttori esportatori in India hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità dell'India sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

(31)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha fatto riferimento all'esistenza di 17 produttori di FPF in India e ha messo in discussione la rappresentatività di un campione composto da quattro produttori esportatori. La Commissione conferma che il campione di quattro produttori esportatori indiani è stato considerato rappresentativo in quanto rappresenta circa il 90 % del totale delle esportazioni indiane nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

Campionamento dei produttori esportatori in Vietnam

(32)

La Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti in Vietnam di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione del Vietnam presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(33)

Cinque produttori esportatori in Vietnam hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione; uno di essi non aveva tuttavia effettuato alcuna esportazione nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di non indagare su tale società. In considerazione del ridotto numero di produttori esportatori restanti, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

(34)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha sottolineato che nel caso del Vietnam sono state ricevute risposte al questionario da tre dei quattro produttori esportatori e che la Commissione avrebbe dovuto cercare di ottenere la stessa copertura anche per le esportazioni cinesi e indiane. La Commissione sottolinea che la situazione dell'industria era alquanto differente in Vietnam, dato il numero molto limitato di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta (tre) rispetto al gran numero di produttori esportatori in Cina e in India. Per questo motivo soltanto in questi due ultimi paesi è stato necessario procedere al campionamento. La Commissione precisa inoltre che i tre produttori esportatori vietnamiti oggetto dell'inchiesta che hanno collaborato rappresentano più del 99 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dal Vietnam nell'Unione.

(b)   Esame individuale

(35)

Tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori in Cina hanno richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. In considerazione del numero di richieste di esame individuale e delle dimensioni del campione di produttori esportatori cinesi, l'esame di tali richieste sarebbe risultato indebitamente oneroso. Tali richieste sono state pertanto respinte.

(36)

Un produttore esportatore in India ha richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. L'esame di tale richiesta è stato accettato. In particolare è stato deciso che l'esame individuale in questo caso specifico non sarebbe risultato indebitamente oneroso né avrebbe impedito la conclusione dell'inchiesta nei tempi previsti.

(c)   Risposte al questionario

(37)

La Commissione ha inviato i questionari ai rappresentanti della Cina (compresi questionari specifici per le banche e per i produttori di ATP e GME), ai rappresentanti dell'India (compresi questionari specifici per le banche) e ai rappresentanti del Vietnam (compresi questionari specifici per le banche e per i produttori di ATP e GME). La Commissione ha inoltre inviato questionari ai cinque produttori esportatori in Cina inclusi nel campione, ai cinque produttori esportatori in India (quattro di essi inclusi e uno non incluso nel campione), ai quattro produttori esportatori in Vietnam, ai quattro produttori dell'Unione, ai cinque importatori non collegati e a 105 utilizzatori.

(38)

Per quanto riguarda la Cina, hanno risposto al questionario la pubblica amministrazione della RPC (ministero del Commercio) e i cinque produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione in Cina. Per quanto riguarda l'India, hanno risposto al questionario la pubblica amministrazione indiana (ministero del Commercio e dell'industria), i quattro produttori esportatori inclusi nel campione in India e il produttore esportatore indiano che ha richiesto l'esame individuale. Per quanto riguarda il Vietnam, ha risposto al questionario la pubblica amministrazione del Vietnam (l'autorità garante della concorrenza del Vietnam, il ministero dell'Industria e del commercio e varie banche). Un produttore esportatore che rappresentava un volume molto modesto di esportazioni nell'Unione ha ritirato la collaborazione e non ha risposto al questionario. Hanno risposto al questionario i tre produttori esportatori restanti (due dei quali appartenenti allo stesso gruppo) in Vietnam. Hanno infine risposto al questionario quattro produttori dell'Unione, quattro importatori non collegati e dodici utilizzatori.

(39)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha osservato che sembrava esservi una mancanza di proporzionalità tra il numero dei questionari inviati ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un lato, e agli importatori nonché agli utilizzatori, dall'altro. Innanzitutto il numero di questionari inviati a un gruppo di operatori economici (produttori dell'Unione, produttori esportatori, importatori o utilizzatori) non è indicativo dell'importanza che la Commissione attribuisce alle loro rispettive situazioni. L'unico obiettivo è ottenere il livello e la quantità adeguati di informazioni che permettano la miglior analisi possibile delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

(40)

In questo caso i questionari sono stati inviati ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai cinque produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, a cinque produttori esportatori indiani, a quattro produttori esportatori vietnamiti, a cinque importatori e a tutti gli utilizzatori noti e a quegli utilizzatori che si sono manifestati. In effetti l'articolo 27 del regolamento di base non prevede il campionamento degli utilizzatori. Inoltre l'esperienza acquisita tramite le inchieste di difesa commerciale finora realizzate dimostra che, sebbene in alcuni casi sia possibile contattare un numero elevato di utilizzatori facendo uso delle informazioni disponibili, di norma solo un numero limitato di utilizzatori è disposto a fornire una risposta al questionario. Per tale motivo, anche in questo caso la Commissione ha ricercato attivamente la collaborazione del maggior numero possibile di utilizzatori.

(d)   Visite di verifica

(41)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le autorità statali, le società e gli istituti finanziari indicati di seguito:

 

Governo della RPC:

ministero del Commercio cinese, Pechino, Cina.

 

Governo dell'India:

ministero del Commercio e dell'industria, Nuova Delhi.

 

Governo del Vietnam:

Autorità garante della concorrenza del Vietnam, ministero dell'Industria e del commercio, Hanoi;

ministero delle Finanze, Hanoi (comprese le visite di verifica presso diverse banche);

Autorità doganali di Thai Binh, Thai Binh City, provincia di Thai Binh.

 

Produttori dell'Unione:

Trevira GmbH, Bobingen, Germania;

Wellman International Ltd., Kells, Irlanda;

Greenfiber International SA, Buzau, Romania;

Silon s.r.o., Sezimovo Ústí, Repubblica ceca.

 

Importatori:

Elias Enterprises Limited, Altrincham, Regno Unito.

 

Utilizzatori:

Sandler AG, Schwarzenbach/Saale, Germania.

 

Produttori esportatori in Cina:

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd, Shanghai;

Jiangsu Huaxicun Co, Huaxi Village, Jiangyin;

Jiangsu Xinsu Chemical Fibre Co, Suzhou;

Xiamen Xianglu Chemical Fibre Co, Xiamen;

Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co, Fuyang.

 

Produttori esportatori in India:

Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., Mumbai;

Ganesha Ecosphere Limited, Kanpur;

Indo Rama Synthetics Ltd., Nagpur;

Reliance Industries Limited, Mumbai;

Polyfibre Industries Pvt. Ltd., Mumbai.

 

Produttori esportatori in Vietnam:

Vietnam New Century Polyester Fibre Co Ltd., Halong City;

Thai Binh Polyester Staple Fibre Joint Stock Company, Thai Thuy, provincia di Thai Binh e Hop Than Co. Ltd., Thai Binh, provincia di Thai Binh (denominati congiuntamente «gruppo di Thai Binh»).

(42)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha sostenuto che la maggior parte dei produttori cinesi sono concentrati a livello regionale nelle provincie costiere sud-orientali di Jiangsu e Zhejiang e che nessuna delle cinque visite di verifica è stata effettuata in una di queste due provincie. A tale riguardo va notato che le società Jiangsu Xinsu Chemical Fibre Co e Jiangsu Huaxicun Co sono situate nella provincia di Jiangsu, mentre la società Zhejiang Anshun Pettechs Fibre è situata nella provincia di Zhejiang. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(43)

Il denunciante ha inoltre affermato che due grandi produttori cinesi importanti in termini di capacità di produzione non sono stati inclusi nel campione. A questo proposito si ricorda che, come spiegato nei considerando 16 e 18, la Commissione ha selezionato il campione in base al volume delle esportazioni nell'Unione scegliendo i cinque maggiori esportatori/gruppi di produttori che esportano nell'Unione conformemente al dettato dell'articolo 27 del regolamento di base. Il semplice fatto che vi siano altri grandi produttori di FPF in Cina non è di per sé motivo sufficiente per mettere in discussione la rappresentatività del campione.

(44)

Il denunciante ha sollevato un'obiezione analoga per quanto riguarda il Vietnam, affermando che sono stati esclusi dall'inchiesta due tra i principali produttori di FPF vietnamiti. Come la Commissione ha spiegato nei considerando da 32 a 34, l'inchiesta ha preso in considerazione la totalità dei produttori vietnamiti che esportavano FPF nell'Unione e sono pervenute risposte da parte di tre produttori esportatori che rappresentavano la quasi totalità delle esportazioni di FPF nell'Unione. Il fatto che possano esistere altri grandi produttori di FPF in Vietnam che non esportano il prodotto in esame nell'Unione non risulta pertinente al fine di valutare la rappresentatività dei produttori esportatori che hanno collaborato.

1.3.   PERIODO DELL'INCHIESTA E PERIODO IN ESAME

(45)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

(46)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha formulato osservazioni in merito alla durata del periodo dell'inchiesta, che questi ha considerato breve e dunque suscettibile di avere «inciso negativamente» sulle conclusioni della Commissione. Il denunciante ha dichiarato che la durata di dodici mesi non ha tenuto conto del fatto che il pregiudizio subito dall'Unione durava presumibilmente da diversi anni. Il denunciante era altresì del parere che le sovvenzioni elencate nella denuncia non potevano essere state analizzate in modo adeguato prendendo come riferimento per l'inchiesta un periodo di dodici mesi.

(47)

Per quanto riguarda l'analisi del pregiudizio va sottolineato che la Commissione ha valutato gli anni 2010, 2011, 2012 e il periodo dell'inchiesta e non unicamente i dodici mesi del periodo dell'inchiesta, come affermato dal denunciante. Per quanto riguarda la determinazione delle sovvenzioni la Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale e conformemente agli articoli 5 e 11 del regolamento di base, ha scelto per il periodo dell'inchiesta una durata di 12 mesi. Fino al momento della comunicazione delle conclusioni né il denunciante né altre parti interessate hanno formulato osservazioni in merito alla durata del periodo dell'inchiesta, già stabilita sia nell'avviso di apertura sia nei questionari. La Commissione ritiene che un periodo dell'inchiesta di dodici mesi sia sufficiente a permettere di raggiungere conclusioni rappresentative ai fini dell'inchiesta. Tale affermazione è pertanto respinta.

1.4.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(48)

Il 2 ottobre 2014 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva chiudere il procedimento e ha invitato tutte le parti interessate a formulare le loro osservazioni. Sono pervenute osservazioni da un'associazione di utilizzatori, dal denunciante, da un produttore esportatore cinese e dalle sue affiliate, da quattro produttori esportatori indiani e dalle pubbliche amministrazioni della RPC e del Vietnam. Le osservazioni pervenute sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione.

(49)

Le osservazioni ricevute dall'associazione di utilizzatori riguardavano la questione dell'interesse dell'Unione, che non è stata valutata perché non vi sono motivi per l'imposizione di misure.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   PRODOTTO IN ESAME

(50)

Il prodotto in esame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam, attualmente classificate al codice NC 5503 20 00 («il prodotto in esame»).

(51)

Il prodotto in esame può normalmente essere fabbricato utilizzando acido tereftalico purificato (ATP) e glicole monoetilenico (GME) o impiegando scaglie di bottiglie in PET riciclate per produrre FPF riciclate. Il prodotto è utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nei settori dell'abbigliamento, delle confezioni e dell'arredamento, ma anche nell'industria automobilistica, nelle industrie dell'igiene e medicale nonché nell'edilizia.

2.2.   PRODOTTO SIMILE

(52)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e le stesse applicazioni di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; nonché

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(53)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

2.3.   AFFERMAZIONI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

2.3.1.   FPF prodotte a partire da ATP/GME e FPF prodotte a partire da bottiglie in PET riciclate

(54)

Due autorità amministrative e un'associazione che rappresenta i produttori esportatori di uno dei paesi interessati hanno affermato che le FPF prodotte a partire da ATP/GME e quelle prodotte a partire da bottiglie in PET riciclate dovrebbero essere trattate come due prodotti diversi. Tale affermazione si basava sulla differenza tra le principali materie prime impiegate, dato che per determinati tipi di FPF si utilizza l'ATP/GME mentre per altri tipi di FPF si utilizzano le scaglie di bottiglie in PET riciclate. A questo proposito, tra le principali differenze sono stati indicati i costi e i prezzi di vendita. È stato inoltre affermato che tra le FPF prodotte a partire da ATP/GME e quelle prodotte a partire da bottiglie in PET riciclate vi sono sostanziali differenze di qualità che si ripercuotono sull'uso e sulle applicazioni.

(55)

Le FPF prodotte a partire da ATP/GME e quelle prodotte a partire da bottiglie in PET riciclate rappresentano effettivamente due diversi tipi di FPF che rientrano nella definizione di prodotto delle FPF. Entrambi i tipi di FPF presentano tuttavia le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e i loro utilizzi finali sono essenzialmente gli stessi. Si riconosce che non tutti i tipi di prodotti sono intercambiabili, ma sia le indagini precedenti sia la presente inchiesta hanno dimostrato che esistono almeno un'intercambiabilità parziale e una sovrapposizione di utilizzi tra i vari tipi di prodotto. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(56)

Un produttore esportatore ha ribadito nelle proprie osservazioni che l'uso di bottiglie in PET riciclate comporta un diverso processo di produzione e si avvale di una materia prima differente rispetto all'uso di scaglie di bottiglie in PET riciclate. La stessa parte ha inoltre aggiunto che il costo, il prezzo di vendita e la qualità delle FPF prodotte a partire da bottiglie in PET riciclate sono significativamente inferiori rispetto a quelli delle «FPF normali». La Commissione sostiene che la materia prima, si tratti di bottiglie in PET riciclate o di scaglie di bottiglie in PET riciclate, è essenzialmente la stessa. Rispetto all'uso di PET in scaglie, l'uso di bottiglie in PET richiede alcuni passi aggiuntivi, vale a dire la selezione e il lavaggio delle bottiglie, seguiti dalla triturazione delle bottiglie in scaglie. Tutte le fasi di produzione successive sono identiche. Il prodotto finale presenta inoltre le stesse caratteristiche; resta inteso che possono esistere diversi gradi di qualità, come previsto anche nel numero di codice di prodotto (NCP). Qualunque differenza di prezzo inerente ai diversi gradi di qualità è ripresa anche dall'NCP. Tale affermazione è pertanto respinta.

2.3.2.   FPF di base ed FPF speciali

(57)

Un'autorità amministrativa e quattro produttori esportatori hanno affermato che le FPF di base e le FPF speciali devono essere trattate come prodotti diversi a causa delle differenze nei costi di produzione, nei prezzi di vendita e nell'utilizzo. È stato inoltre affermato che il prodotto essenziale su cui si concentra l'industria dell'Unione è rappresentato dalle FPF speciali, mentre i paesi interessati forniscono prevalentemente FPF di base.

(58)

L'autorità amministrativa e i quattro produttori esportatori che hanno affermato quanto descritto al considerando 57 non hanno fornito una definizione delle FPF speciali.

(59)

Le FPF speciali, secondo la definizione fornita dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, comprendono le FPF ottenute da una combinazione di poliestere e polietilene e utilizzate nei prodotti per l'igiene, le FPF colorate (tinte), le FPF a tenacità specifica, le FPF ignifughe, le FPF per usi tecnici (ad esempio geotessili e tessuti non tessuti utilizzati nell'industria delle costruzioni), le FPF definite, sviluppate e personalizzate insieme al cliente per determinate applicazioni, per arrivare fino alle FPF utilizzate nell'industria automobilistica (i materiali di rivestimento particolarmente visibili all'interno delle automobili devono essere di un colore omogeneo).

(60)

Le FPF standard, secondo i produttori dell'Unione inclusi nel campione, comprendono quelle FPF le cui specifiche presentano un maggior livello di flessibilità.

(61)

In base alle citate definizioni di FPF speciali ed FPF di base, entrambi i tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche. Il fatto che ne esistano di diversi tipi, gradi o qualità non esclude che possano essere considerate come un unico prodotto. Lo spettro di possibili applicazioni delle FPF di base sembra più ampio rispetto a quello delle FPF speciali, ma tali differenze non sono bastate a giustificare la loro classificazione in due categorie diverse di prodotti. Sebbene i diversi tipi di FPF presentino caratteristiche differenti che discendono dell'obiettivo specifico che perseguono, le loro caratteristiche fisiche di base sono identiche, come pure la loro applicazione e gli usi cui sono destinate.

(62)

Va inoltre chiarito che durante il periodo dell'inchiesta le FPF speciali non rappresentavano il nucleo centrale delle FPF fabbricate dai produttori dell'Unione. In media, esse rappresentavano circa il 40 % di tutti i tipi di FPF fabbricate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, in base alla definizione da essi fornita di FPF di base e di FPF speciali.

(63)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni un produttore esportatore ha nuovamente affermato che le FPF speciali e le FPF di base non sono «prodotti simili» e pertanto non possono essere esaminate congiuntamente. La stessa parte ha osservato che le FPF speciali e le FPF di base differiscono quanto a utilizzi finali, costi di produzione e prezzi di vendita. Essa ha pertanto considerato un'omissione da parte della Commissione il fatto di non avere esaminato le differenze tra i costi e i prezzi di vendita delle FPF speciali e delle FPF di base. Ha affermato che vi è mancanza di chiarezza sul modo in cui sono stati calcolati i costi di produzione e i prezzi di vendita del prodotto in esame e ha chiesto alla Commissione di esaminare l'analisi delle vendite sottocosto dopo avere separato i dati per le FPF di base da quelli per le FPF speciali.

(64)

La Commissione conferma che le FPF sono vendute in differenti tipi di prodotti utilizzati per la filatura o per altre applicazioni non destinate alla filatura (non tessuti). Per esempio, le FPF possono essere costituite da uno o da due componenti e avere specifiche diverse, come il decitex, la tenacità, la lucentezza, il grado di qualità ecc. Tali specifiche sono registrate nel NCP, in merito al quale non sono pervenute osservazioni alla Commissione. Si riconosce che le FPF speciali e le FPF di base non sono intercambiabili in tutte le loro possibili applicazioni, ma esistono un'intercambiabilità parziale e una sovrapposizione di utilizzi tra i diversi tipi di prodotti. Come descritto nel considerando 61 e come determinato in procedimenti anteriori riguardanti lo stesso prodotto, le caratteristiche fisiche e chimiche e gli utilizzi finali di questi prodotti sono essenzialmente gli stessi. Tutti i tipi di prodotti sono ottenuti a partire dalle stesse materie prime (ATP/GME o PET riciclato), che rappresentano oltre il 60 % del costo di produzione. A ciò si possono aggiungere additivi o componenti supplementari che servono a garantire alle fibre determinate proprietà specifiche. L'NCP registra l'origine delle materie prime e altri elementi che incidono sui costi di produzione e sui prezzi di vendita. Non esiste tuttavia alcuna differenza sostanziale tra il processo di produzione delle FPF di base e quello delle FPF speciali. Ciò si evince dal caso dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, in quanto nessuno di essi produceva esclusivamente FPF di base o FPF speciali. Infine sembra non esistere una definizione coerente e comunemente accettata di FPF speciali. Per esempio, come indicato nel considerando 59, le FPF utilizzate nell'industria dell'igiene sono considerate da alcuni produttori dell'Unione come FPF speciali. Al contrario, diversi utilizzatori e un'associazione di utilizzatori hanno affermato che le FPF utilizzate nell'industria dell'igiene per produrre, ad esempio, salviette umidificate, sono FPF di base anche se per ragioni di salute e sicurezza non dovrebbero essere fibre riciclate. Alcuni produttori dell'Unione considerano inoltre come FPF speciali alcuni tipi di FPF che, sebbene prodotte seguendo lo stesso processo di produzione e con gli stessi costi di produzione di qualsiasi altro tipo di FPF di base, soddisfano esigenze particolari dei clienti (ad esempio un colore specifico). La Commissione non poteva pertanto basarsi su una classificazione autodichiarata in funzione del tipo di FPF (speciali e di base); tale affermazione è pertanto respinta.

2.3.3.   Altre affermazioni in merito alla definizione del prodotto

(65)

Un utilizzatore e un'associazione di utilizzatori hanno affermato che le FPF importate in provenienza dalla Cina erano di qualità più elevata rispetto a quelle prodotte nell'Unione. Una delle motivazioni addotte indicava che le FPF originarie della RPC non contengono pezzi di polimeri duri. Un'altra delle motivazioni addotte riguardava la luminosità che contraddistingue le FPF cinesi, al contrario di quelle prodotte nell'Unione che, secondo quanto dichiarato, conterrebbero ombreggiature grigie, in quanto la maggior parte delle FPF dell'Unione sono ottenute a partire da bottiglie in PET riciclate.

(66)

La prima motivazione riguardante la presenza di pezzi di polimeri duri nelle FPF dell'Unione non è corroborata da alcun elemento di prova. Inoltre, in altre comunicazioni e risposte al questionario destinato agli utilizzatori è stato affermato anche il contrario (vale a dire che le FPF prodotte dall'Unione sono normalmente di qualità più elevata rispetto alle FPF prodotte dai paesi interessati).

(67)

Per quanto riguarda il secondo argomento concernente la luminosità, le informazioni fornite durante l'inchiesta confermano che le FPF prodotte a partire da ATP/GME sono normalmente più brillanti rispetto alle FPF prodotte a partire da bottiglie in PET riciclate (quando durante il processo di produzione non vengono aggiunti pigmenti e/o brillantanti). Entrambi i tipi di FPF presentano tuttavia le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e i loro utilizzi finali sono essenzialmente gli stessi. Va inoltre notato che, nel calcolo del pregiudizio, la materia prima di base è tra gli elementi che sono stati presi in considerazione. In altre parole le FPF importate prodotte a partire da bottiglie in PET riciclate verrebbero messe a confronto unicamente con le FPF prodotte dall'Unione a partire da bottiglie in PET riciclate. Allo stesso modo, le FPF importate prodotte a partire da ATP/GME verrebbero messe a confronto unicamente con le FPF prodotte dall'Unione a partire da ATP/GME.

(68)

Un'associazione di utilizzatori, un produttore esportatore e un'autorità amministrativa hanno affermato che gli utilizzatori a valle spesso esigono che i prodotti siano fabbricati utilizzando FPF originarie dei paesi interessati (in particolare della Cina).

(69)

Nessuna prova è stata presentata per sostenere tale affermazione né per spiegare più dettagliatamente la logica che giustificherebbe tale insistenza nell'esigere FPF originarie dei tre paesi interessati (ammesso che i clienti a valle abbiano effettivamente dimostrato una simile insistenza).

(70)

L'associazione di utilizzatori ha affermato più specificamente che l'industria automobilistica dell'Unione accetta solo le FPF originarie della RPC.

(71)

Essa non ha tuttavia corroborato le proprie affermazioni né ha dimostrato che le FPF fabbricate dai produttori dell'Unione non possono essere utilizzate dall'industria automobilistica dell'Unione. I dati verificati hanno inoltre dimostrato che i produttori dell'Unione vendono anche notevoli quantità di FPF all'industria automobilistica dell'Unione, il che dimostra il contrario.

(72)

Un produttore esportatore ha affermato che le FPF da lui prodotte e le FPF fabbricate dai produttori dell'Unione, per quanto siano entrambe ottenute a partire da bottiglie in PET riciclate, sono prodotti diversi. Secondo questo produttore esportatore, le sue FPF sono prodotte principalmente a partire da bottiglie in PET riciclate (non da scaglie), il che richiede un processo di produzione diverso e materie prime differenti rispetto a quelli impiegati dai produttori che impiegano scaglie ottenute a partire da bottiglie in PET riciclate.

(73)

Anche quest'affermazione è stata respinta, poiché le bottiglie in PET e le scaglie di bottiglie in PET (bottiglie in PET ridotte in scaglie) sono essenzialmente la stessa materia prima, anche se si presentano in forma diversa.

2.3.4.   Conclusione

(74)

Si è pertanto concluso che tutti i tipi di FPF oggetto dell'inchiesta presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e che i loro utilizzi finali sono essenzialmente gli stessi.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   CINA

3.1.1.   Generalità

(75)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, che avrebbero presumibilmente comportato la concessione di sovvenzioni da parte dell'amministrazione pubblica della RPC:

A.

mutui agevolati concessi all'industria delle FPF da banche statali nonché ordini e ingiunzioni dello Stato alle banche private;

B.

fornitura di beni e prestazione di servizi da parte dello Stato per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato nonché ordini e ingiunzioni dello Stato a fornitori privati:

fornitura di ATP e GME da parte dello Stato per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato;

concessione di terreni e riconoscimento di diritti d'uso dei terreni da parte dello Stato per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato;

fornitura di energia elettrica da parte dello Stato;

programma di fornitura d'acqua a basso costo;

C.

sovvenzioni per lo sviluppo e abbuoni di interessi per il settore tessile:

fondo speciale «Go Global»;

fondo di promozione commerciale per l'agricoltura, l'industria leggera e i prodotti tessili;

D.

programmi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette:

esenzioni dall'imposta sul reddito per le imprese (di investimento) estere;

esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra imprese residenti qualificate;

riduzioni dell'imposta sul reddito per imprese riconosciute di nuova e alta tecnologia;

riduzioni dell'imposta sul reddito nelle zone economiche speciali;

riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese orientate all'esportazione;

crediti d'imposta fino al 40 % del valore d'acquisto di attrezzature di produzione nazionale;

E.

programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni:

esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di attrezzature importate;

sgravi IVA alle imprese di investimento estere (Foreign Investment Enterprises, FIE) che acquistano attrezzature di produzione cinese;

F.

altri programmi regionali/provinciali:

esenzioni fiscali (e di altro tipo) nelle zone di sviluppo della provincia di Jiangsu;

incentivi fiscali nella città di Changzhou;

canoni preferenziali nella città di Changzhou;

programmi di incentivi all'esportazione nella provincia di Zhejiang;

sovvenzioni per l'innovazione tecnologica nella provincia di Zhejiang;

incentivi fiscali e tariffari nelle zone di sviluppo della provincia del Guangdong;

incentivi all'esportazione nella provincia del Guangdong;

rimborso di spese legali nella provincia del Guangdong;

programma di fondi (speciali) per attività nel settore del commercio estero nella provincia del Guangdong;

abbuoni di interessi sui prestiti per sostenere progetti di innovazione tecnologica nella provincia di Guangdong;

aliquote fiscali preferenziali nelle zone di sviluppo della provincia di Shanghai;

infrastrutture preferenziali nella provincia di Shanghai;

politica fiscale e creditizia per le imprese orientate all'esportazione nella provincia di Shanghai.

(76)

La Commissione ha esaminato tutti i regimi indicati nella denuncia. Per ciascun regime si è esaminato se, a norma delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento di base, potesse essere accertato un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione della RPC e un vantaggio conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione. L'inchiesta ha rivelato che, nel caso in questione, i vantaggi accertati per i regimi oggetto dell'inchiesta sono inferiori al limite d'irrilevanza di cui all'articolo 14, paragrafo 5 (3), del regolamento di base. Per tale motivo non si è ritenuto necessario stabilire la compensabilità dei singoli regimi.

I dettagli dei regimi e i tassi di agevolazione corrispondenti per le singole società sono indicati di seguito.

3.1.2.   Regimi specifici

Regimi non usati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta

(77)

È stato accertato che i regimi indicati di seguito non sono stati utilizzati dai produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta; per tale motivo non si è potuto accertare alcun vantaggio:

fornitura di ATP e GME per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato;

fornitura di energia elettrica da parte dello Stato per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato;

fornitura di acqua a basso costo da parte dello Stato per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato;

fondo speciale «Go Global»;

fondo di promozione commerciale per l'agricoltura, l'industria leggera e i prodotti tessili;

esenzioni dall'imposta sul reddito per le imprese (di investimento) estere;

riduzioni dell'imposta sul reddito per imprese riconosciute di nuova e alta tecnologia;

riduzioni dell'imposta sul reddito nelle zone economiche speciali;

riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese orientate all'esportazione;

crediti d'imposta fino al 40 % del valore d'acquisto di attrezzature fabbricate nel paese;

altri programmi regionali/provinciali.

(78)

Per quanto riguarda la fornitura di ATP e di GME per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, secondo la denuncia la pubblica amministrazione della RPC controllerebbe una serie di industrie e di prodotti a monte che le permetterebbero di fornire fattori di produzione (vale a dire l'ATP e il GME) a prezzi favorevoli ai produttori di FPF. Su tale base i produttori di FPF riceverebbero sovvenzioni compensabili acquistando da imprese statali ATP e GME prodotti dalla pubblica amministrazione a prezzi inferiori a quelli di mercato, vale a dire per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

(79)

L'inchiesta ha tuttavia rivelato che i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi di FPF hanno importato sotto un regime di perfezionamento attivo la maggior parte dell'ATP e del GME necessari per produrre le FPF destinate all'esportazione.

(80)

Di conseguenza nell'ambito di questo presunto regime non è stato possibile accertare alcuna sovvenzione a favore delle società incluse nel campione.

(81)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha osservato che la Commissione ha fornito un'analisi parziale riguardante solamente uno dei regimi di sovvenzioni non utilizzati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta, vale a dire la fornitura di ATP/GME a prezzi sovvenzionati. In relazione a tale regime il denunciante ha sostenuto che il modo in cui il campione è stato determinato e il fatto che uno dei maggiori produttori di FPF in Cina non sia stato oggetto dell'inchiesta hanno inciso sulla determinazione dell'esistenza di sovvenzioni per tale regime.

(82)

Come spiegato nei considerando 16 e 18, tra i 23 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta la Commissione ha selezionato un campione comprendente i cinque maggiori produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori, campione che è stato considerato rappresentativo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base. Il produttore cinese cui il denunciante ha fatto riferimento e che non era stato incluso nel campione non ha esportato FPF nell'Unione in quantità significative durante il periodo dell'inchiesta. Il fatto di non aver incluso tale produttore nel campione non ha pertanto influenzato la rappresentatività del medesimo né ha inciso in misura significativa sulle conclusioni riguardanti il regime di sovvenzioni in questione.

(83)

La Commissione conferma di aver cercato di ottenere informazioni e risposte concernenti tutti i regimi di sovvenzioni indicati nella denuncia, compresi quelli menzionati dal denunciante nelle sue osservazioni presentate in seguito alla comunicazione delle conclusioni; è emerso tuttavia che tali regimi non sono stati utilizzati dai produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. Nel considerando 78 la Commissione ha fornito ulteriori dettagli sulle forniture di ATP/GME per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato in quanto la denuncia asseriva l'importanza di tale regime di sovvenzioni, suscettibile di avere accordato una sovvenzione compensabile significativa.

Regimi usati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta

3.1.3.   Mutui agevolati all'industria delle FPF

(84)

Il denunciante ha sostenuto che i produttori di FPF beneficiano dei tassi di interesse ridotti (sovvenzionati) concessi dalle banche commerciali di Stato e dalle banche d'intervento (policy banks), conformemente alla politica della pubblica amministrazione della RPC volta a fornire assistenza finanziaria al fine di incoraggiare e sostenere la crescita e lo sviluppo dell'industria delle fibre tessili e chimiche.

a)   Base giuridica

(85)

Le seguenti disposizioni giuridiche prevedono mutui agevolati in Cina: la legge della RPC sulle banche commerciali (legge bancaria), le norme generali sui prestiti promulgate dalla banca centrale della RPC (PBOC) il 28 giugno 1996 e la decisione n. 40 del Consiglio di Stato.

b)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(86)

L'articolo 6, lettera b), del regolamento di base stabilisce che il vantaggio conferito dai mutui agevolati deve essere calcolato come la differenza tra l'importo degli interessi pagati dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale effettivamente ottenibile sul mercato. La Commissione ha stabilito un riferimento di mercato per i mutui commerciali paragonabili.

(87)

Il valore di riferimento è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse cinesi, corretti in modo da riflettere il normale rischio di mercato: si è cioè ritenuto che a tutte le imprese in Cina verrebbe accordato soltanto il grado più elevato delle obbligazioni di qualità creditizia inferiore (grado BB secondo Bloomberg) ed è stato applicato il premio adeguato previsto per i titoli obbligazionari emessi da aziende con tale rating al tasso di prestito standard della banca centrale della RPC.

(88)

Il vantaggio conferito ai produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori è stato calcolato in base al differenziale del tasso di interesse, espresso in percentuale, moltiplicato per l'importo insoluto del mutuo, ossia l'interesse non pagato durante il periodo dell'inchiesta. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato.

c)   Conclusione

(89)

Il vantaggio accertato per questo regime oscilla tra lo 0 % e lo 0,50 %.

3.1.4.   Concessione di diritti d'uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato

a)   Base giuridica

(90)

Il riconoscimento dei diritti d'uso dei terreni in Cina è disciplinato dalla legge fondiaria (Land Administration Law) della RPC e dalla legge sul regime giuridico della proprietà (Real Right Law) della RPC.

b)   Applicazione pratica

(91)

Conformemente all'articolo 2 della legge fondiaria, tutto il territorio è di proprietà dello Stato poiché, secondo la costituzione cinese e le pertinenti disposizioni giuridiche, il territorio appartiene collettivamente al popolo cinese. Nessun terreno può essere venduto ma è possibile concedere diritti d'uso del suolo a norma di legge. Lo Stato può concederli mediante gara pubblica di appalto, quotazione o asta.

c)   Risultati dell'inchiesta

(92)

I produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno fornito informazioni riguardanti il terreno da essi detenuto nonché i pertinenti contratti/certificati relativi ai diritti d'uso del suolo, ma la pubblica amministrazione della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito ai prezzi chiesti per i diritti d'uso del suolo.

d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(93)

Data la conclusione che la situazione relativa ai diritti d'uso del suolo in Cina non è determinata dal mercato, in tale paese non sembra esistere alcun valore di riferimento privato. In Cina non è quindi praticabile un adeguamento dei costi o dei prezzi. Date le circostanze si ritiene che in Cina non esista un mercato; ai sensi dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, per quantificare il vantaggio è giustificato il ricorso a un valore di riferimento esterno. Poiché la pubblica amministrazione della RPC non ha inoltrato proposte per fissare un valore di riferimento esterno la Commissione si è servita dei dati disponibili al fine di calcolare un valore di riferimento esterno adeguato. A tale riguardo, per i motivi di cui al considerando 94, si è ritenuto opportuno utilizzare le informazioni relative al territorio doganale separato di Taiwan come valore di riferimento adeguato.

(94)

La Commissione ritiene che i prezzi del suolo di Taiwan offrano il miglior valore di sostituzione per le aree della Cina in cui hanno la loro sede i produttori esportatori che hanno collaborato. La maggior parte dei produttori esportatori è situata nella parte orientale della Cina, in aree sviluppate caratterizzate da un PIL (prodotto interno lordo) elevato in province ad alta densità di popolazione.

(95)

L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata. Il vantaggio conferito ai beneficiari si calcola prendendo in considerazione la differenza tra l'importo pagato da ciascuna impresa per i diritti d'uso del suolo e l'importo che avrebbe dovuto essere corrisposto normalmente in base al valore di riferimento taiwanese.

(96)

Per effettuare il calcolo la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio per metro quadro fissato a Taiwan, rettificato della svalutazione monetaria e dell'andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti d'uso del suolo. Le informazioni relative ai prezzi delle aree industriali sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici (Industrial Bureau of the Ministry of Economic affairs) di Taiwan. La svalutazione monetaria e l'andamento del PIL di Taiwan sono stati calcolati in base al tasso d'inflazione e all'andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan pubblicati dal Fondo monetario internazionale in World Economic Outlook (Prospettive economiche mondiali), 2011. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul periodo dell'inchiesta in base alla durata normale dei diritti d'uso del suolo prevista per un'area industriale in Cina, vale a dire 50 anni o 70 anni. Tale importo è quindi stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta, poiché la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni né è accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

e)   Conclusione

(97)

Il vantaggio accertato per questo regime oscilla tra lo 0,02 % e lo 0,82 %.

3.1.5.   Programmi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

3.1.5.1.   Esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra imprese residenti qualificate

a)   Base giuridica

(98)

Le basi giuridiche di tale esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi sono gli articoli 25 e 26 della legge relativa all'imposta sul reddito societario (Enterprise Income Tax Law) e l'articolo 83 del regolamento d'attuazione della legge relativa all'imposta sul reddito societario.

b)   Applicazione pratica

(99)

Il regime consiste in un trattamento fiscale agevolato destinato a imprese residenti cinesi azioniste di altre imprese residenti cinesi, sotto forma di esenzione fiscale sul reddito derivante da taluni dividendi, bonus e altri investimenti azionari per le imprese madri residenti.

c)   Risultati dell'inchiesta

(100)

Nella dichiarazione dei redditi di due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione figura un importo esente dall'imposta sul reddito. Tale importo corrisponde ai dividendi, ai bonus e ad altri redditi da investimenti azionari dei residenti e delle imprese aventi diritto conformemente alle condizioni indicate nell'appendice 5 della dichiarazione dei redditi (dichiarazione annuale delle agevolazioni fiscali). Le società interessate non hanno versato alcuna imposta sul reddito per tali importi.

d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(101)

L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta anche in base al reddito da dividendi derivante da altre imprese residenti in Cina, dopo aver dedotto l'importo effettivamente corrisposto con l'esenzione dall'imposta sui dividendi. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale durante il periodo dell'inchiesta dei produttori esportatori che hanno collaborato, poiché la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni né è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

e)   Conclusione

(102)

Il vantaggio accertato per questo regime oscilla tra lo 0 % e lo 0,06 %.

3.1.6.   Programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni

3.1.6.1.   Esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate

a)   Base giuridica

(103)

Le basi giuridiche di tale programma sono la circolare del Consiglio di Stato relativa all'adeguamento delle politiche fiscali per le attrezzature importate, (Circular of the State Council on Adjusting Tax Policies on Imported Equipment) (Guo Fa n. 37/1997), l'avviso del ministero delle Finanze, dell'Amministrazione generale delle dogane e dell'Amministrazione tributaria dello Stato (Announcement of the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation) n. 43 [2008], l'avviso della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) sulle questioni pertinenti riguardanti la gestione della lettera di conferma sui progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato (Notice of the NDRC on the relevant issues concerning the Handling of Confirmation letter on Domestic or Foreign-funded Projects encouraged to develop by the State) n. 316/2006, del 22 febbraio 2006, e il catalogo degli articoli la cui importazione da parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale (Catalogue on Non-duty-exemptible Articles of importation for either FIEs or domestic enterprises), 2008.

b)   Applicazione pratica

(104)

Tale programma prevede l'esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione a favore delle imprese con capitali a partecipazione estera o delle imprese cinesi che importano beni strumentali usati nei loro processi di produzione. Per beneficiare dell'esenzione tali beni strumentali non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve ottenere il Certificato per i progetti incoraggiati dallo Stato (Certificate of State-Encouraged projects), rilasciato dalle autorità cinesi o dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma a seconda del tipo d'investimento, dell'imposta e della normativa doganale pertinenti.

c)   Risultati dell'inchiesta

(105)

Quattro produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno dichiarato un'esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione per le attrezzature importate.

d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(106)

L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non applicati sulle attrezzature importate. Il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato nell'arco della vita dell'attrezzatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale delle vendite durante il periodo dell'inchiesta dei produttori esportatori che hanno collaborato, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni né è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

e)   Conclusione

(107)

Il vantaggio accertato per tale regime oscilla tra lo 0 % e lo 0,45 %.

3.1.6.2.   Sgravi IVA alle FIE che acquistano attrezzature di fabbricazione cinese

a)   Base giuridica

(108)

Le basi giuridiche di tale regime sono la circolare dell'Amministrazione tributaria dello Stato recante misure provvisorie per la gestione dei rimborsi fiscali per l'acquisto di attrezzature di fabbricazione nazionale da parte di FIE (Circular of State Administration of taxation on the release of the provisional measures for the Administration of tax refunds for purchase domestically-manufactured equipment by FIEs), n. 171, 199, del 20.9.1999, e l'avviso del ministero delle Finanze e dell'Amministrazione tributaria dello Stato sulla cessazione della politica di rimborso d'imposta a favore degli investimenti realizzati da imprese a capitale estero per acquistare attrezzature di fabbricazione nazionale (Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Policy of Refunding Tax to Foreign-funded Enterprises for Their Purchase of Home-made Equipment), n. 176 [2008], del ministero delle Finanze.

b)   Applicazione pratica

(109)

Tale regime procura un vantaggio sotto forma di rimborsi IVA per l'acquisto di attrezzature di fabbricazione nazionale da parte di FIE. Le attrezzature non devono rientrare nel catalogo degli articoli che non godono dell'esenzione e, conformemente alle misure amministrative provvisorie sull'acquisto di attrezzature di fabbricazione nazionale (Trial Administrative Measures on Purchase of Domestically Produced Equipment), il loro valore non deve superare il limite massimo complessivo degli investimenti di una FIE.

c)   Risultati dell'inchiesta

(110)

Due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno trasmesso informazioni dettagliate in merito a tale regime, compreso l'importo del vantaggio ottenuto.

d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(111)

L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo dell'IVA rimborsata sull'acquisto delle attrezzature di fabbricazione nazionale. Il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato nell'arco della vita dell'attrezzatura conformemente alle normali procedure contabili del settore.

e)   Conclusione

(112)

Il vantaggio accertato per tale regime oscilla tra lo 0 % e lo 0,01 %.

3.1.7.   Altri programmi regionali/provinciali

(113)

L'inchiesta ha confermato che le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di alcun vantaggio a titolo dei programmi di cui al considerando 75 durante il periodo dell'inchiesta.

3.1.8.   Importo delle sovvenzioni

(114)

Per i produttori esportatori cinesi l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili in conformità alle disposizioni del regolamento di base è compreso tra lo 0,76 % e l'1,77 %.

(115)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha sostenuto che vi è mancanza di chiarezza sul modo in cui la Commissione ha calcolato la fascia di valori del margine di sovvenzione totale. La fascia di valori delle sovvenzioni totali aggregate ad valorem per i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, quale indicato nel considerando 114, comprende il margine inferiore e superiore delle sovvenzioni totali dei cinque produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

3.1.9.   Conclusione sulla Cina

(116)

Tenuto conto degli importi minimi delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori cinesi, non dovrebbero essere imposte misure sulle importazioni di FPF originarie della Cina. Si è giunti alla conclusione che l'inchiesta dovrebbe essere chiusa per quanto concerne le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.2.   INDIA

3.2.1.   Generalità

(117)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, che avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni da parte dell'amministrazione pubblica dell'India:

(1)

regime del mercato mirato (Focus Market Scheme);

(2)

regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme);

(3)

regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme);

(4)

regime di restituzione dei dazi;

(5)

regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme);

(6)

esenzioni e riduzioni fiscali e tariffarie nelle unità orientate all'esportazione e nelle zone economiche speciali;

(7)

regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme);

(8)

regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme);

(9)

regime di promozione delle esportazioni incrementali;

(10)

regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (Duty Free Import Authorisation);

(11)

regime di assistenza allo sviluppo del mercato e di garanzie sui prestiti;

(12)

regime di incentivazione all'investimento di capitali (Capital Invesment Incentive Scheme) del governo del Gujarat;

(13)

regime del Gujarat di incentivi fiscali alle vendite e regime di esenzione dall'imposta sull'elettricità;

(14)

regimi di sovvenzioni del Bengala occidentale — incentivi e agevolazioni fiscali, comprese le sovvenzioni e l'esenzione dall'imposta sulle vendite;

(15)

pacchetto di incentivi (Package Scheme of Incentives) del governo del Maharashtra, compresi il regime del governo del Maharashtra di esenzione dall'imposta sull'elettricità e le sovvenzioni per la promozione industriale.

Regimi di sovvenzioni usati dai produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta

(118)

Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta i seguenti regimi hanno conferito vantaggi ai produttori esportatori oggetto di verifica:

1)

regime del mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS);

2)

regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS);

3)

regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS);

4)

regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS);

5)

regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (Duty Free Import Authorisation — DFIA);

6)

regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS);

7)

pacchetto di incentivi (PSI — Package Scheme of Incentives) del governo del Maharashtra.

(119)

I regimi di cui al considerando 118, punti 1, 2, 4, 5 e 6, si basano sul «Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992» (Legge sul commercio estero — Sviluppo e Regolamentazione, n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza la pubblica amministrazione indiana a emettere comunicazioni riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Tali comunicazioni sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy — FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Il documento sulla politica del commercio estero pertinente al periodo della presente inchiesta è il «Foreign Trade Policy 2009-2014 (FTP 09-14)» [Documento sulla politica del commercio estero 2009-2014 (FTP 09-14)]. La pubblica amministrazione indiana ha inoltre stabilito le procedure che disciplinano la politica del commercio estero per il periodo 2009-2014 in un manuale intitolato «Handbook of Procedures, Volume I» (Manuale di procedura I 09-14). Tale manuale di procedura viene aggiornato periodicamente.

(120)

Il regime DDS di cui al considerando 118, punto 3, è basato sulla sezione 75 del Custom Act (legge doganale) del 1962, sulla sezione 37 del Central Excise Act (legge sulle accise centrali) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.

(121)

Il regime PSI di cui al considerando 118, punto 7, si basa sul «pacchetto di incentivi» del 2007 del governo del Maharashtra, risoluzione n. PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datata 30 marzo 2007.

3.2.2.   Regime del mercato mirato (Focus Market Scheme — «FMS»)

a)   Base giuridica

Il regime FMS è descritto dettagliatamente al paragrafo 3.14 del documento FTP 09-14 nonché al paragrafo 3.8 del manuale di procedura I 09-14.

b)   Ammissibilità

(122)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(123)

In base a tale regime le esportazioni di tutti i prodotti, comprese le esportazioni di FPF, nei paesi che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'appendice 37 C del manuale di procedura I 09-14 possono ottenere un credito sul dazio pari al 3 % del valore fob. A decorrere dal 1o aprile 2011 le esportazioni di tutti i prodotti nei paesi che figurano nella tabella 3 dell'appendice 37 C [«Mercati mirati speciali (Special Focus Markets)»] possono ottenere un credito sul dazio pari al 4 % del valore fob. Sono esclusi dal regime determinati tipi di attività di esportazione, come le esportazioni di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. Sono esclusi dal regime anche determinati tipi di prodotti, come i diamanti, i metalli preziosi, i minerali, i cereali, lo zucchero e i prodotti petroliferi.

(124)

I crediti sul dazio concessi a titolo del regime FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o di qualsiasi merce, compresi i beni strumentali.

(125)

Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni una volta effettuata l'esportazione o la spedizione delle merci. Se il denunciante fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti di esportazione (ordine di esportazione, fatture, bolle di spedizione, certificati bancari di realizzazione), la pubblica amministrazione indiana non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se accordare i crediti sul dazio.

(126)

Quattro dei produttori esportatori oggetto di verifica hanno utilizzato tale regime durante il periodo dell'inchiesta.

(127)

Al momento della comunicazione delle conclusioni tre dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione hanno sostenuto che, pur avendo potuto fruire del vantaggio, non ne avevano minimamente fatto richiesta in relazione alle vendite all'esportazione nell'Unione; per tale motivo non era possibile giungere ad alcuna conclusione in merito allo sfruttamento di tale vantaggio. Essi hanno altresì sostenuto che il regime FMS è legato, da un punto di vista geografico, a paesi non appartenenti all'Unione e di conseguenza non può essere compensato dall'Unione. A tale riguardo le visite di verifica hanno confermato che il vantaggio conferito dal regime FMS è stato richiesto in relazione alle esportazioni in paesi terzi in quanto tale regime riguarda principalmente le esportazioni effettuate in paesi terzi. I produttori esportatori in questione non sono stati tuttavia in grado di contestare né l'attuazione pratica del regime, quale descritta nei considerando da 123 a 125, né il fatto che il vantaggio conferito dal regime FMS possa essere usato per il prodotto in esame, segnatamente il fatto che i crediti sui dazi concessi a titolo del regime FMS siano liberamente trasferibili e possano essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o di qualsiasi merce, compresi i beni strumentali. In particolare, la parte non ha potuto contestare il fatto che i crediti sui dazi concessi a titolo del regime FMS sulle esportazioni in paesi terzi ammissibili possono essere concessi per compensare i dazi all'importazione pagabili sui fattori di produzione incorporati nel prodotto in esame esportato nell'Unione.

(128)

Infine tali vantaggi sono registrati in base alla contabilità per competenza nei conti della società alle date in cui vengono eseguite le operazioni di esportazione, il che dimostra che il diritto a tale vantaggio sorge nel momento in cui viene eseguita l'operazione di esportazione e che non vi è alcun dubbio che il credito sul dazio ottenuto sarà utilizzato in una fase successiva. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

d)   Conclusione sul regime FMS

(129)

L'FMS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio concesso a titolo del regime FMS costituisce un contributo finanziario accordato dalla pubblica amministrazione indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate della pubblica amministrazione indiana derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del regime FMS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(130)

Il regime FMS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(131)

Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o un regime di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori di produzione effettivamente utilizzati. Non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori di produzione siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato, o se sia stato effettuato un pagamento in eccesso di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FMS indipendentemente dal fatto che importi fattori di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti ad esportare i beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori di produzione sul mercato locale e non importano beni utilizzabili come fattori di produzione possono quindi beneficiare dell'FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi concessi a titolo del regime FMS per importare beni strumentali, benché questi ultimi non rientrino nel campo di applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi di cui all'allegato I, lettera i) del regolamento di base, poiché tali beni strumentali non vengono consumati nel processo produttivo dei prodotti esportati.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(132)

L'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata, e contabilizzato dal produttore esportatore che ha collaborato secondo i principi della contabilità per competenza come entrate al momento dell'operazione di esportazione. In conformità all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni realizzate durante il periodo dell'inchiesta, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(133)

Il tasso di sovvenzione stabilito in relazione a tale regime durante il periodo dell'inchiesta per le quattro società interessate ammontava rispettivamente a 0,15 %, 0,19 %, 0,42 % e 0,63 %.

3.2.3.   Regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme — «FPS»)

a)   Base giuridica

(134)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 3.15 a 3.17 del documento sulla politica del commercio estero 09-14 e ai capitoli da 3.9 a 3.11 del manuale di procedura I 09-14.

b)   Ammissibilità

(135)

In conformità al paragrafo 3.15.2 del documento sulla politica del commercio estero 09-14, possono beneficiare di questo regime gli esportatori dei prodotti notificati nell'appendice 37D del manuale di procedura I 09-14.

c)   Applicazione pratica

(136)

Un esportatore dei prodotti che figurano nell'elenco di cui all'appendice 37D del manuale di procedura I 09-14 può fare domanda per un credito FPS sui dazi pari al 2 % o al 5 % del valore fob dei prodotti esportati. Il prodotto in esame oggetto dell'inchiesta figura nella tabella 1 dell'appendice 37D e può beneficiare di un credito sul dazio pari al 2 %.

(137)

L'FPS è un regime post-esportazione, ciò significa che una società deve esportare per poter beneficiare dei vantaggi di tale regime. La società deve di conseguenza presentare una domanda online all'autorità competente insieme a copie dell'ordine di esportazione e delle fatture, alla distinta della banca attestante il pagamento della tassa di domanda, a una copia delle bolle di spedizione e al certificato bancario di realizzazione per la ricevuta di pagamento o al certificato di rimessa in entrata dall'estero in caso di trattazione diretta dei documenti. Qualora sia stato presentato l'originale delle bolle di spedizione e/o dei certificati di realizzazione bancaria per richiedere vantaggi nell'ambito di altri regimi, la società può presentare copie autocertificate che citano l'autorità competente presso la quale sono stati presentati i documenti originali. La domanda online per i crediti FPS può comprendere fino a un massimo di 50 bolle di spedizione.

(138)

È stato rilevato che, in conformità alle norme di contabilità dell'India, i crediti FPS possono essere registrati secondo il principio della contabilità per competenza a titolo di entrate nei conti commerciali una volta assolto l'obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni di importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti FPS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

(139)

Tutti e cinque i produttori esportatori oggetto di verifica hanno utilizzato tale regime durante il periodo dell'inchiesta.

(140)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni tre dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione hanno sostenuto che, pur avendo potuto fruire del vantaggio, non ne avevano fatto richiesta, almeno in relazione a una parte delle vendite all'esportazione, motivo per il quale non è possibile giungere ad alcuna conclusione in merito allo sfruttamento di tale vantaggio. I produttori esportatori in questione non sono stati tuttavia in grado di contestare né l'attuazione pratica del regime, quale descritta nei considerando da 123 a 125, né il fatto che il vantaggio offerto dal regime FPS possa essere usato per il prodotto in esame, segnatamente il fatto che i crediti sui dazi concessi a titolo del regime FPS siano liberamente trasferibili e possano essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o di qualsiasi merce, compresi i beni strumentali. Va ribadito che tali vantaggi sono registrati in base alla contabilità per competenza nei conti della società alle date in cui vengono eseguite le operazioni di esportazione, il che dimostra che il diritto a tale vantaggio sorge nel momento in cui viene eseguita l'operazione di esportazione e che non vi è alcun dubbio che il credito sul dazio ottenuto sarà utilizzato in una fase successiva.

d)   Conclusioni sul regime FPS

(141)

L'FPS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito FPS costituisce un contributo finanziario accordato dalla pubblica amministrazione dell'India, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate della pubblica amministrazione indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito FPS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(142)

Il regime FPS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(143)

Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o un regime di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, poiché non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori di produzione effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori di produzione siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato, o se sia stato effettuato un pagamento in eccesso di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi dell'FPS indipendentemente dal fatto che importi fattori di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti ad esportare i beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori di produzione e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dell'FPS.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(144)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata. A questo proposito si è ritenuto che il vantaggio sia conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione viene effettuata nell'ambito di tale regime. In tale momento la pubblica amministrazione dell'India è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, in cui sia tra l'altro riportato l'importo del credito FPS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, la pubblica amministrazione indiana non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o no la sovvenzione. Alla luce di quanto precede, è opportuno considerare che il vantaggio conferito a titolo del regime FPS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell'ambito di tale regime durante il periodo dell'inchiesta.

(145)

Su richiesta debitamente giustificata, le tasse obbligatoriamente versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l'importo delle sovvenzioni usato come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato totale all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta (considerato quale denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(146)

I tassi di sovvenzione stabiliti in relazione a tale regime per le cinque società interessate durante il periodo dell'inchiesta ammontavano rispettivamente a 1,59 %, 1,75 %, 1,77 %, 1,85 % e 1,95 %.

3.2.4.   Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS)

a)   Base giuridica

(147)

Il regime DDS è descritto dettagliatamente nelle norme che regolano la restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, quali modificate dalle notifiche successive.

b)   Ammissibilità

(148)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(149)

Gli esportatori ritenuti ammissibili possono chiedere la restituzione dei dazi, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob dei prodotti esportati nell'ambito di tale regime. La pubblica amministrazione indiana ha fissato i tassi di restituzione del dazio per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori di produzione per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori di produzione. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. L'aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta ammontava a: 3 % del valore fob fino al 9 ottobre 2012, 2,1 % del valore fob tra il 10 ottobre 2012 e il 20 settembre 2013 e 1,7 % del valore fob a partire dal 21 settembre 2013.

(150)

Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta.

(151)

L'esportatore deve inoltre dimostrare di aver realizzato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario di realizzazione che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate — BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all'avvenuto pagamento dell'importo della restituzione, ma la pubblica amministrazione indiana procederà a recuperare l'importo erogato se l'esportatore non presenta il BRC entro i termini previsti.

(152)

L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.

(153)

È stato accertato che, in conformità alle norme di contabilità dell'India, l'importo della restituzione del dazio può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali una volta assolto l'obbligo di esportazione.

(154)

Due dei produttori esportatori oggetto di verifica hanno utilizzato il regime DDS durante il periodo dell'inchiesta.

d)   Conclusione sul regime DDS

(155)

Il regime DDS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana, poiché assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte della pubblica amministrazione indiana. Esso conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità a condizioni che non sono disponibili sul mercato.

(156)

Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dalla pubblica amministrazione indiana prodotto per prodotto. Tuttavia, anche se la sovvenzione viene definita regime di restituzione del dazio, detto regime non presenta le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di un sistema di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione delle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime.

(157)

Ciò è confermato dalla circolare n. 24/2001 della pubblica amministrazione indiana, che afferma chiaramente che «[I tassi di restituzione del dazio] non hanno alcun rapporto con il modello reale di consumo dei fattori di produzione, né con l'effettiva incidenza sui fattori produttivi di un determinato esportatore o di singole spedizioni […]» e raccomanda alle autorità regionali di «non insistere nel richiedere prove di dazi effettivi che gravano sui fattori di produzione importati o locali assieme alla [richiesta di restituzione] presentata dagli esportatori».

(158)

Il pagamento che assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte della pubblica amministrazione indiana in seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori deve essere considerato come una sovvenzione diretta della pubblica amministrazione indiana condizionata all'andamento delle esportazioni e, come tale, detta sovvenzione deve essere considerata specifica e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(159)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che il regime DDS è compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(160)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata. A tale proposito si è ritenuto che il vantaggio sia conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione viene effettuata nell'ambito di tale regime. In tale momento l'amministrazione pubblica indiana è tenuta al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da concedere per tale operazione di esportazione, la pubblica amministrazione indiana non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o no la sovvenzione. Alla luce di quanto precede è opportuno considerare il vantaggio conferito a titolo del regime DDS come la somma degli importi di restituzione dei dazi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il periodo dell'inchiesta.

(161)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato totale all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (considerato quale denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(162)

Alla luce di quanto precede, i tassi di sovvenzione stabiliti nel quadro del presente regime per le due società interessate durante il periodo dell'inchiesta sono stati pari rispettivamente a 0,24 % e 2,12 %.

3.2.5.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)

a)   Base giuridica

(163)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 del documento FTP 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale di procedura I 09-14.

b)   Ammissibilità

(164)

Il regime AAS si compone di sei sottoregimi, descritti più dettagliatamente nel considerando 165, che differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottoregime AAS per le esportazioni fisiche e del sottoregime AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono le categorie per presunte esportazioni di cui al punto 8.2 del documento FTP 09-14, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione, possono beneficiare del sottoregime AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono infine beneficiare dei vantaggi per le esportazioni presunte a titolo dei sottoregimi dei buoni di approvvigionamento anticipato (advance release orders — «ARO») e delle lettere di credito interne di compensazione (back to back inland letters of credit).

c)   Applicazione pratica

(165)

Il regime AAS può essere applicato per:

a)

esportazioni fisiche: è il sottoregime principale e permette l'importazione in franchigia doganale di fattori di produzione necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto per l'esportazione. In questo contesto, il termine «fisico» indica che il prodotto esportato deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto per l'esportazione, sono specificate nella licenza;

b)

fabbisogno annuo: tale autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto per l'esportazione, ma a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in franchigia doganale — fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni — qualsiasi fattore di produzione destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientri nel gruppo di prodotti e sia stato fabbricato utilizzando tali fattori produttivi esenti da dazi;

c)

forniture intermedie: tale sottoregime riguarda casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto per l'esportazione, dividendosi le fasi del processo produttivo. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori di produzione in franchigia doganale e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

d)

esportazioni presunte: tale sottoregime permette al contraente principale di importare in franchigia doganale i fattori di produzione necessari alla fabbricazione di beni che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j), del documento FTP 09-14. Secondo la pubblica amministrazione indiana, per esportazioni presunte s'intendono le transazioni in cui i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di beni a un'unità orientata all'esportazione o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone — «SEZ»);

e)

buono di approvvigionamento anticipato (advance release order — «ARO»): il titolare dell'AAS che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti nazionali, invece di importarli direttamente, può farlo mediante gli ARO. In tali casi le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore nazionale alla consegna dei prodotti specificati nell'ARO. La girata dell'ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire il diritto all'AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece che all'esportatore finale sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori di produzione locali sia per quelli importati;

f)

lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche tale sottoregime riguarda le forniture nazionali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore nazionale. L'autorizzazione viene convalidata dalla banca per le importazioni dirette solo per quanto concerne il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(166)

Durante il periodo dell'inchiesta tre società oggetto di verifica hanno ottenuto concessioni a titolo dell'AAS connesse al prodotto in esame. Tali società hanno fatto ricorso ai sottoregimi di cui alle lettere (a), (d) ed (e) sopra indicati. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati.

(167)

Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a conservare «una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo dei beni importati in franchigia doganale/forniti internamente» nel formato richiesto (capitoli 4.26 e 4.30, nonché appendice 23 del manuale di procedura I 09-14), cioè un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite nel formato previsto all'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(168)

In relazione all'uso del regime AAS per le esportazioni fisiche di cui al considerando 165, lettera a), da parte di due società oggetto di verifica durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie sono fissate in termini di volume e valore dalla pubblica amministrazione indiana e sono documentate nell'autorizzazione preventiva. Inoltre, al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere trascritte sull'autorizzazione preventiva dai funzionari della pubblica amministrazione. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dalla pubblica amministrazione indiana sulla base delle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame.

(169)

I fattori di produzione importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto destinato all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 24 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.

(170)

Dall'inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non sono stati rispettati nella pratica.

(171)

Solo una delle due società oggetto di verifica che hanno utilizzato tale sottoregime ha tenuto un registro della produzione e dei consumi. Il registro dei consumi non ha tuttavia permesso di verificare quali fattori di produzione fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità. Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui sopra, le società non disponevano di documentazione atta a comprovare l'avvenuto controllo esterno del registro dei consumi. In breve, si ritiene che gli esportatori oggetto dell'inchiesta non siano stati in grado di dimostrare di aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della politica del commercio estero.

(172)

Per quanto riguarda l'uso del regime AAS per gli ARO di cui al considerando 165, lettera e), da parte di una società oggetto di verifica durante il periodo dell'inchiesta, l'importo delle importazioni consentite a titolo di tale regime è calcolato in percentuale dell'importo dei prodotti finiti esportati. Le autorizzazioni preventive misurano le importazioni autorizzate in unità quantitative o di valore. In entrambi i casi le aliquote utilizzate per determinare gli acquisti autorizzati in franchigia doganale vengono stabilite per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle norme SION (Standard Input/Output Norms). I fattori produttivi indicati nelle autorizzazioni preventive vengono consumati nella produzione del corrispondente prodotto finito esportato.

(173)

Il titolare dell'autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti nazionali, invece di importarli direttamente, può farlo mediante gli ARO. In tal caso le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. La girata dell'ARO conferisce al fornitore il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte, come la restituzione e il rimborso del cosiddetto dazio finale per le esportazioni presunte.

(174)

Dall'inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non sono stati rispettati nella pratica.

(175)

In relazione all'uso del regime AAS per le esportazioni presunte di cui al considerando 165, lettera d), da parte di una delle società oggetto di verifica durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie sono fissate in termini di volume e valore dalla pubblica amministrazione indiana e sono documentate nell'autorizzazione preventiva. Inoltre, al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere trascritte sull'autorizzazione preventiva dai funzionari della pubblica amministrazione. Il volume delle importazioni ammesse a titolo di tale regime è determinato dalla pubblica amministrazione indiana sulla base delle norme SION.

(176)

L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 24 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.

(177)

È stato accertato che non esisteva alcun collegamento tra i fattori di produzione importati e i prodotti finiti esportati. È stato inoltre constatato che la società non ha tenuto, sebbene fosse obbligatorio, il registro dei consumi di cui al considerando 167, registro che può essere verificato da un revisore esterno. Nonostante la violazione di tale prescrizione il richiedente ha beneficiato dei vantaggi dell'AAS.

d)   Conclusione relativa all'AAS

(178)

L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana, poiché riduce le entrate derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio agli esportatori oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

(179)

Tutti i sottoregimi considerati nel caso in questione sono chiaramente condizionati di diritto all'andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e compensabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere vantaggi nel quadro di tale regime.

(180)

Nessuno dei sottoregimi in oggetto può essere ritenuto un regime di restituzione del dazio o un regime di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, punto i), all'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. La pubblica amministrazione indiana non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in quale quantità (cfr. l'allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto in esame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la struttura di tali norme non permette alla pubblica amministrazione indiana di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. La pubblica amministrazione indiana, infine, non ha effettuato ulteriori esami sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe normalmente necessario (allegato II, parte II, paragrafo 5 e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di base).

(181)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni un produttore esportatore indiano incluso nel campione ha sostenuto che il regime non dovrebbe essere compensato, in quanto la società ha rispettato i suoi obblighi giuridici per quanto riguarda gli audit indipendenti del registro dei consumi dei fattori di produzione, il che dovrebbe essere considerato come un controllo sufficiente per l'amministrazione pubblica indiana. Tale ragionamento non può essere accettato. La verifica effettuata dalla pubblica amministrazione indiana deve essere considerata distinta dagli obblighi imposti alle società. La visita di verifica ha confermato che il sistema di verifica predisposto dalla pubblica amministrazione indiana non si conforma alle norme di cui all'allegato II, sezione II, punto 4, del regolamento di base. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(182)

La stessa parte ha poi affermato che l'accorpamento delle autorizzazioni è legale in India e che il fatto di aver utilizzato, ai fini del calcolo del margine di sovvenzione, il fatturato totale delle esportazioni invece del fatturato del prodotto in esame non può risultare pregiudizievole per la società. Tuttavia il fatto che l'accorpamento delle autorizzazioni fosse legale in India risultava di per sé irrilevante nel presente contesto. L'inchiesta ha rivelato che, come conseguenza dell'accorpamento delle autorizzazioni non è stato possibile effettuare alcuna ragionevole attribuzione delle autorizzazioni relative alle FPF. In effetti, nel calcolo del margine di sovvenzione deve essere stato utilizzato il vantaggio ottenuto a livello di divisione e non di prodotto (FPF), dato che le informazioni verificate non consentivano una corretta attribuzione dell'uso dei fattori produttivi (utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti) unicamente alle FPF. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(183)

I sottoregimi di cui al considerando 165), lettere a), d) ed e), sono pertanto compensabili.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(184)

In assenza di regimi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella remissione dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione di dazi «in eccesso». In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, possono essere compensate le remissioni di dazi in eccesso solo quando sono state soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Per questo motivo, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e, invece della remissione dei presunti dazi in eccesso, si applica la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall'allegato II, parte II, e dall'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare tale remissione dei dazi in eccesso. Al contrario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che l'autorità incaricata dell'inchiesta individui elementi di prova sufficienti a confutare l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(185)

L'importo della sovvenzione per le società che hanno utilizzato il regime AAS è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito dei sottoregimi durante il periodo dell'inchiesta (numeratore). In conformità all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, i diritti versati necessari per ricevere la sovvenzione sono stati dedotti dall'importo della sovvenzione dietro presentazione di una richiesta giustificata. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(186)

I tassi di sovvenzione stabiliti in relazione a tale regime per le tre società interessate durante il periodo dell'inchiesta ammontavano rispettivamente a 0,11 %, 1,89 % e 4,31 %.

3.2.6.   Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)

a)   Base giuridica

(187)

La descrizione dettagliata del regime DFIA si trova ai punti da 4.2.1 a 4.2.47 del documento FTP 09-14 e ai punti da 4.31 a 4.36 del relativo manuale di procedura I 09-14.

b)   Ammissibilità

(188)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(189)

Il regime DFIA è un regime post e pre-esportazione che permette l'importazione in franchigia doganale di beni determinati conformemente alle norme SION; tali beni, nel caso del regime DFIA trasferibile, non devono tuttavia essere necessariamente utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato.

(190)

Il regime DFIA copre soltanto l'importazione di fattori di produzione secondo le prescrizioni contenute nelle norme SION. Il diritto all'importazione è limitato alla quantità e all'importo indicato nelle norme SION, ma può essere riveduto dalle autorità regionali su richiesta.

(191)

L'obbligo di esportazione è soggetto al requisito del valore aggiunto minimo del 20 %. Le esportazioni possono essere effettuate prima del rilascio dell'autorizzazione DFIA, nel qual caso il diritto all'importazione è fissato in rapporto alle esportazioni provvisorie.

(192)

Una volta adempiuti gli obblighi di esportazione, l'esportatore può chiedere la trasferibilità dell'autorizzazione DFIA, il che in pratica significa l'autorizzazione a vendere la licenza d'importazione in franchigia doganale sul mercato.

(193)

Due dei produttori esportatori oggetto di verifica hanno utilizzato il regime DFIA durante il periodo dell'inchiesta.

d)   Conclusione sul regime DFIA

(194)

L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana, poiché riduce le entrate derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio agli esportatori oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

(195)

Il regime DFIA è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(196)

Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi o un regime di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare: i) tale regime consente il rimborso o la restituzione ex post di oneri all'importazione su fattori produttivi consumati durante il processo di fabbricazione di un altro prodotto; ii) non esistono sistemi o procedure per verificare se siano consumati fattori di produzione nel processo di fabbricazione del prodotto esportato e, in caso di risposta affermativa, quali siano detti fattori di produzione, o se sia stato effettuato un pagamento in eccesso ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base; e (iii) la trasferibilità dei certificati o delle autorizzazioni comporta che un esportatore cui è stato concesso un regime DFIA non ha alcun obbligo di utilizzare effettivamente il certificato per importare i fattori di produzione.

(197)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni un produttore esportatore indiano incluso nel campione ha sostenuto che il sistema di verifica predisposto in India è ragionevole, efficace e in linea con le pratiche commerciali in India e che ciò farebbe venir meno la ragione principale per compensare tale regime. Al contrario di quanto è stato sostenuto, l'inchiesta non ha confermato che il sistema di verifica predisposto in India consenta di verificare se siano immessi fattori produttivi nel processo di fabbricazione del prodotto esportato e, in caso di risposta affermativa, quali siano detti fattori produttivi, o se sia stato effettuato un pagamento in eccesso ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Inoltre il produttore non ha contestato né che il sistema consenta il rimborso o la restituzione ex post degli oneri all'importazione sui fattori produttivi consumati nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, né che la trasferibilità dei certificati o delle autorizzazioni comporti che un esportatore cui è stato concesso un regime DFIA non ha alcun obbligo di sfruttare effettivamente il certificato per importare i fattori di produzione. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(198)

In assenza di regimi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella remissione dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione di dazi «in eccesso».

(199)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, possono essere compensate le remissioni di dazi in eccesso solo quando sono state soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono state tuttavia soddisfatte. Per questo motivo, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e, invece di compensare la remissione dei presunti dazi in eccesso, si applica la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall'allegato II, parte II, e dall'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare tale remissione dei dazi in eccesso. Al contrario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che l'autorità incaricata dell'inchiesta individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(200)

L'importo della sovvenzione per le società che hanno utilizzato il regime DFIA è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito del sottoregime durante il periodo dell'inchiesta (numeratore). In conformità all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, i diritti versati necessari per ricevere la sovvenzione sono stati detratti dall'importo della sovvenzione dietro presentazione di una richiesta giustificata. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(201)

I tassi di sovvenzione stabiliti in relazione a tale regime per la sola società interessata durante il periodo dell'inchiesta ammontavano a 4,95 %.

3.2.7.   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

a)   Base giuridica

(202)

Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente al capitolo 5 del documento FTP 09-14 nonché al capitolo 5 del manuale di procedura I 09-14.

b)   Ammissibilità

(203)

Possono beneficiare di tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

c)   Applicazione pratica

(204)

Purché successivamente esporti i prodotti, un'impresa può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo la pubblica amministrazione indiana rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Tale regime accorda una riduzione del 3 % dell'aliquota del dazio di importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo il documento FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari a 0 % a titolo del regime EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve.

(205)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni strumentali. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

(206)

È stato accertato che tre società incluse nel campione hanno ricevuto concessioni a titolo del regime EPCGS attribuibili al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

d)   Conclusioni sul regime EPCGS

(207)

Il regime EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dalla pubblica amministrazione indiana, poiché tale concessione rappresenta una riduzione di entrate derivanti dal pagamento di dazi che le sarebbero altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore, poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della società.

(208)

L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere ottenute senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

(209)

L'EPCGS non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi ammissibili, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nel processo di fabbricazione dei prodotti destinati all'esportazione.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(210)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. L'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta è stato successivamente calcolato dividendo l'importo totale dei dazi doganali non pagati per il periodo di ammortamento. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo affinché l'importo corrisponda al valore integrale del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. Su richiesta debitamente giustificata, per calcolare l'importo della sovvenzione (numeratore), dalla somma così calcolata sono state dedotte, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese necessarie all'ottenimento della sovvenzione.

(211)

In conformità all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(212)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni due produttori esportatori indiani inclusi nel campione hanno richiesto un riesame del calcolo dell'importo della sovvenzione. Essi hanno affermato che è possibile che una licenza EPCG venga annullata, nel qual caso si verificherebbe una fornitura locale di beni strumentali, cui si applicherebbe l'accisa centrale. A questo proposito, tuttavia, non è stato fatto alcun riferimento esplicito alle specifiche licenze annullate. Inoltre tale questione non è stata sollevata nel corso dell'inchiesta, il che avrebbe consentito di verificare adeguatamente tale affermazione. In ogni caso, la determinazione dell'importo della sovvenzione si basava sui registri verificati della società relativi ai fattori di produzione acquistati nell'ambito di tale regime. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(213)

Il tasso di sovvenzione stabilito in relazione a tale regime durante il periodo dell'inchiesta per le tre società interessate ammontava rispettivamente a 0,37 %, 0,40 % e 0,46 %.

3.2.8.   Pacchetto di incentivi (PSI — Package Scheme of Incentives)

a)   Base giuridica

(214)

Per incoraggiare l'industrializzazione delle aree meno sviluppate, fin dal 1964 il governo del Maharashtra concede vari incentivi a unità di espansione di nuova costituzione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «Package Scheme of Incentives» (pacchetto di incentivi). Il regime è stato modificato più volte dalla sua introduzione e le versioni pertinenti per l'inchiesta attuale sono quelle del 2001 e del 2007. Il pacchetto di incentivi del 2001 è datato 31 marzo 2001 e reca la risoluzione n. IDL-1021/(CR-73)/IND-8. Il pacchetto di incentivi del 2007 è datato 30 marzo 2007 e reca la risoluzione n. PSI-1707/(CR-50)/IND-8.

b)   Ammissibilità

(215)

Le risoluzioni di cui sopra elencano le categorie di industrie e imprese che possono beneficiare degli incentivi.

c)   Applicazione pratica

(216)

Al fine di incoraggiare l'industrializzazione delle aree meno sviluppate il governo del Maharashtra ha disposto un pacchetto di incentivi per unità industriali nuove o in via di espansione nella regione in via di sviluppo dello Stato del Maharashtra. Ai fini di tale regime l'allegato I della risoluzione classifica le aree statali che possono beneficiare degli incentivi. Gli incentivi a titolo del regime del 2007 non possono tuttavia essere richiesti in mancanza di un «Certificato di ammissibilità» rilasciato nell'ambito del regime del 2007 e se il beneficiario non ha ottemperato alle disposizioni/condizioni di tale certificato. Il certificato di ammissibilità viene rilasciato dall'agenzia esecutiva (Implementing Agency — organismo statale) con effetto a decorrere dalla data di inizio della produzione commerciale da parte del beneficiario (detto anche unità richiedente).

(217)

Il PSI si compone di vari sottoregimi, tra i quali i due indicati di seguito durante il periodo dell'inchiesta hanno conferito un vantaggio a due produttori esportatori oggetto di verifica:

esenzione dall'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Exemption scheme — EDE);

sovvenzione per la promozione industriale (SPI)

(218)

Il regime EDE è accordato alle nuove unità in possesso dei requisiti necessari insediate nelle aree specificate per il periodo indicato nei certificati di ammissibilità. Nel caso in questione i due produttori esportatori interessati sono esentati dal pagamento dell'imposta sull'elettricità rispettivamente per 9 anni e per 7 anni. In altre aree dello Stato anche le unità interamente orientate all'esportazione e le unità responsabili per le tecnologie dell'informazione e per le biotecnologie sono esentate dal pagamento dell'imposta sull'elettricità per un periodo di 10 anni.

(219)

Nel corso dell'inchiesta è emerso che un produttore esportatore con sede nel Maharashtra ha beneficiato del sottoregime di esenzione dall'imposta sull'elettricità durante il periodo dell'inchiesta.

(220)

L'SPI dà al beneficiario diritto ad una sovvenzione pari a una percentuale compresa tra il 75 % e il 100 % dell'importo degli investimenti ammissibili, diminuito dell'importo dei benefici ottenuti da altri sottoregimi riconducibili al regime PSI, come l'EDE. Il vantaggio è conferito per un periodo di tempo specificato nel certificato di ammissibilità e non può superare l'importo dell'IVA versata allo Stato del Maharashtra nel corso dello stesso periodo. Gli investimenti ammissibili sono le spese in conto capitale per investimenti in fabbricati, impianti e macchinari.

(221)

Nel corso dell'inchiesta è emerso che due produttori esportatori con sede nel Maharashtra hanno beneficiato del sottoregime SPI.

(222)

In seguito alla pubblicazione delle conclusioni, due produttori esportatori indiani inclusi nel campione hanno sostenuto che il sottoregime SPI offerto dal governo del Maharashtra non si applica, né direttamente né indirettamente, alle fasi di fabbricazione, di produzione o di esportazione delle FPF, e che il vantaggio dipende dall'importo delle imposte nazionali corrisposte. Essi hanno inoltre affermato che l'obiettivo del regime non è fornire vantaggi ai produttori esportatori bensì compensare i costi sostenuti in relazione al livello di arretratezza della regione; per tale motivo il regime non può essere compensato. Essi hanno inoltre dichiarato che il regime dovrebbe essere considerato come una sovvenzione in conto capitale piuttosto che come una sovvenzione ricorrente, e che il vantaggio complessivo ottenuto dovrebbe essere ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento del capitale sovvenzionato. A tale riguardo l'inchiesta ha rivelato che, come indicato al considerando 220, la sovvenzione è versata su base annua per gli investimenti ammissibili costituiti da spese per fabbricati, impianti e macchinari. Tali investimenti sono direttamente collegati alle FPF. Per quanto l'importo annuo che può essere vantato sia limitato all'importo delle imposte nazionali corrisposte al governo del Maharashtra durante lo stesso periodo, ciò non toglie che i vantaggi offerti su base annua dal governo del Maharashtra costituiscono un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana; tale contributo conferisce un vantaggio ai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Infine, la sovvenzione versata su base annua non presenta le caratteristiche di una sovvenzione in conto capitale, anche se all'origine di tale sovvenzione vi è un investimento in beni strumentali. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

d)   Conclusione sui sottoregimi EDE e SPI

(223)

Entrambi i sottoregimi rappresentano sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base, in quanto costituiscono un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell'inchiesta.

(224)

I sottoregimi di sovvenzioni risultano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto la stessa legislazione secondo la quale opera l'autorità che li concede limita l'accesso a tale regime a un numero ridotto di società con sede in una determinata area geografica.

(225)

Per tali motivi la sovvenzione va considerata compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(226)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario relativamente al prodotto in esame, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta sia stata effettivamente accertata. Tale importo (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale delle vendite del prodotto in esame del produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(227)

Il tasso di sovvenzione stabilito in relazione al sottoregime EDE ammontava a 0,31 % per l'unica società che ha beneficiato di tale vantaggio.

(228)

Il tasso di sovvenzione stabilito in relazione al sottoregime SPI ammontava rispettivamente a 1,03 % e 1,91 % durante il periodo dell'inchiesta per le società interessate.

3.2.9.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(229)

In base ai risultati dell'inchiesta l'importo totale delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori oggetto di verifica, espresso ad valorem, è risultato compreso tra 4,16 % e 7,65 %, come sintetizzato nella tabella riportata di seguito.

Tabella 1

Importo delle sovvenzioni compensabili — India

(%)

Regime

FMS

FPS

DDS

AAS

DFIA

EPCGS

PSI/EDE

PSI/SPI

Totale

Società

Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd.

0,42

1,77

0,31

1,91

4,41

Ganesha Ecosphere Ltd.

1,95

0,24

0,11

4,95

0,40

7,65

Indo Rama Synthetics Ltd.

0,15

1,75

1,89

0,37

1,03

5,19

Polyfibre Industries Pvt. Ltd.

0,19

1,85

2,12

—-

4,16

Reliance Industries Limited

0,63

1,59

4,31

0,46

6,99

3.3.   Vietnam

3.3.1.   Generalità

(230)

In base alle informazioni contenute nella denuncia e alle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, che avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni da parte dell'amministrazione pubblica del Vietnam:

A.

mutui agevolati concessi all'industria delle FPF da banche statali, ordini e ingiunzioni dello Stato alle banche private e interventi sul tasso d'interesse;

B.

fornitura statale di beni all'industria delle FPF da parte di imprese pubbliche per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato;

C.

concessione di terreni da parte dello Stato per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato e altri vantaggi legati all'uso di terreni;

D.

programmi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette;

E.

programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni;

F.

ammortamento accelerato di capitale fisso;

G.

altri programmi di sovvenzioni, compresi i regimi delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali.

(231)

La Commissione ha esaminato tutti i regimi indicati nella denuncia. Per ciascun regime si è esaminato se, a norma delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento di base, potesse essere accertato un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione del Vietnam e un vantaggio conferito ai produttori esportatori. L'inchiesta ha rivelato che, nel caso in questione, i vantaggi accertati per i regimi oggetto dell'inchiesta sono inferiori al limite d'irrilevanza di cui all'articolo 14, paragrafo 5 (4), del regolamento di base. Per tale motivo non si è ritenuto necessario stabilire la compensabilità dei singoli regimi.

(232)

Ciononostante, ai fini di maggior chiarezza e trasparenza, i dettagli dei regimi e dei tassi di sovvenzione corrispondenti per le singole società sono indicati di seguito, indipendentemente dal fatto che le sovvenzioni siano considerate compensabili o no. Il vantaggio è stato calcolato in conformità all'articolo 6 del regolamento di base.

3.3.2.   Regimi di sovvenzioni specifici

Regimi di sovvenzioni non utilizzati dai produttori esportatori vietnamiti durante il periodo dell'inchiesta

(233)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti regimi non sono stati utilizzati dai produttori esportatori vietnamiti oggetto dell'inchiesta:

a)

fornitura statale di beni all'industria delle FPF da parte di imprese pubbliche per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato;

b)

ammortamento accelerato di capitale fisso;

c)

altri programmi di sovvenzioni, compresi i regimi delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali.

(234)

Per quanto riguarda in particolare la fornitura statale di beni all'industria delle FPF da parte di imprese pubbliche per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, nella denuncia è stato affermato che l'ATP/GME, utilizzabile come materia prima principale per la produzione di FPF, è stato ottenuto dai produttori vietnamiti a prezzi sovvenzionati. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che nessuno dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta utilizzava l'ATP/GME come materia prima principale; al contrario, l'inchiesta ha rivelato che tutti utilizzavano bottiglie in PET riciclate o scaglie di bottiglie in PET.

(235)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha sottolineato che la Commissione ha fornito un'analisi parziale che riguardava soltanto la fornitura di ATP/GME a prezzi sovvenzionati. In relazione a tale regime il denunciante ha sostenuto che il modo in cui il campione è stato selezionato e il fatto che uno dei maggiori produttori di FPF in Vietnam non sia stato oggetto dell'inchiesta hanno inciso sulle conclusioni relative a tale regime. Il denunciante ha inoltre elencato altri presunti regimi di sovvenzioni in Vietnam in relazione ai quali erano state fornite informazioni nella denuncia.

(236)

Come la Commissione ha spiegato nei considerando da 32 a 34 e 42 di cui sopra, il campionamento non è stato necessario per il Vietnam poiché tutti i produttori esportatori vietnamiti hanno manifestato la loro intenzione di collaborare e le risposte fornite dai tre produttori che hanno collaborato comprendevano oltre il 99 % delle importazioni dal Vietnam. Per tale motivo le argomentazioni addotte dal denunciante in merito al campionamento non sono rilevanti per le conclusioni dell'inchiesta. In aggiunta, il semplice fatto che vi siano altri grandi produttori di FPF in Vietnam non è di per sé motivo sufficiente per mettere in discussione la rappresentatività dei produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione conferma di aver cercato di ottenere informazioni e risposte concernenti tutte le presunte sovvenzioni indicate nella denuncia, comprese quelle menzionati dal denunciante nelle sue osservazioni presentate in seguito alla comunicazione delle conclusioni; è emerso tuttavia che tali regimi non sono stati utilizzati dagli esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha fornito ulteriori dettagli sulle forniture di ATP/GME in quanto la denuncia asseriva l'importanza di tale regime di sovvenzioni, suscettibile di avere accordato una sovvenzione compensabile significativa.

Regimi di sovvenzione usati dai produttori esportatori vietnamiti oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta

(237)

È stato accertato che i regimi indicati di seguito sono stati utilizzati dai produttori esportatori vietnamiti oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta.

3.3.3.   Mutui agevolati

3.3.3.1.   Interventi sul tasso d'interesse da parte della Banca di sviluppo del Vietnam successivamente agli investimenti

(238)

La Banca di sviluppo del Vietnam («BSV») è una banca di Stato demandata all'attuazione delle politiche del governo; essa è stata istituita nel 2006 in applicazione della decisione n. 108/2006/QD-TTg per dare attuazione alle politiche statali in materia di crediti a sostegno dell'esportazione e dei progetti di investimento per lo sviluppo. Durante il periodo dell'inchiesta la Banca di sviluppo del Vietnam («BSV») ha gestito un programma di interventi sul tasso d'interesse di alcuni prestiti erogati da banche commerciali. In tale contesto, le società del gruppo Thai Binh avevano concluso contratti con la BSV per dare sostegno ai crediti erogati dalle banche BIDV e Vietcom Bank.

(239)

La base giuridica di tale programma è contenuta nel decreto n. 75/2011/ND-CP, del 30 agosto 2011, che sostituisce il decreto n. 151/2006/ND-CP, nel decreto n. 106/2008/ND-CP e nel decreto n. 106/2004 ND-CP. Qualora i contratti siano stati conclusi prima dell'applicazione del decreto n. 75/2011, trovano applicazione i decreti precedenti.

(240)

Il vantaggio derivante da tale programma è pari alla differenza tra i tassi di interesse offerti dalla BSV e i tassi di interesse applicati dalle banche commerciali ai prestiti erogati a queste due società. Il programma si applica ai prestiti a medio/lungo termine erogati da banche commerciali e utilizzati per il finanziamento di progetti di investimento.

(241)

Il vantaggio accertato per questo regime oscilla tra 0 % e 0,28 %.

3.3.3.2.   Prestiti a tasso agevolato erogati da alcune banche commerciali di Stato

(242)

L'inchiesta ha dimostrato che una parte significativa del settore bancario in Vietnam è di proprietà dello Stato; quasi il 50 % dei prestiti erogati nell'economia del Vietnam durante il periodo dell'inchiesta sono stati stanziati dalle cinque grandi banche di proprietà dello Stato (5). Esistono limitazioni alla proprietà estera delle banche stabilite in Vietnam (6). Le banche commerciali ricevono istruzioni di intervenire sui tassi di interesse a favore delle imprese (7). La Banca centrale del Vietnam fissa i tassi d'interesse massimi che le banche commerciali possono applicare ai prestiti erogati a determinati enti (8). Dalle informazioni agli atti risulta che le banche commerciali di Stato offrono tassi di interesse inferiori a quelli di altre banche.

(243)

Diverse leggi concernenti il settore bancario e creditizio in Vietnam fanno riferimento ai mutui agevolati. Ad esempio, il regolamento n. 1627 del 2001 si riferisce a mutui a clienti soggetti a politiche in materia di crediti agevolati (articoli 20 e 26), mentre la legge sugli istituti di credito fa riferimento a crediti agevolati (articolo 27).

(244)

L'importo della sovvenzione corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta è stata effettivamente accertata. Ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari corrisponde alla differenza tra l'importo pagato per il mutuo agevolato dall'impresa beneficiaria e l'importo che quest'ultima avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato.

(245)

Le informazioni di cui ai considerando 242 e 243 evidenziano notevoli distorsioni nel settore finanziario vietnamita. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore di riferimento esterno per il calcolo del vantaggio derivante dai mutui agevolati. Secondo quanto affermato nel considerando 231 di cui sopra, è fatta salva la compensabilità delle sovvenzioni risultanti dall'erogazione di mutui agevolati. Considerato tra l'altro il livello minimo delle sovvenzioni, la Commissione non ha formulato conclusioni finali atte a determinare se le banche in questione siano enti pubblici o se la valutazione del rischio di credito effettuata dalle banche sia sufficiente.

(246)

Il valore di riferimento esterno era necessario per coprire i prestiti in dong unicamente perché non è stato provato che i crediti erogati in dollari USA fossero oggetto di sovvenzioni. Tra le società che hanno collaborato soltanto il gruppo Thai Binh ha ricevuto crediti in dong. Il valore di riferimento è stato calcolato utilizzando i tassi di interesse attivi di un paniere di 48 paesi a reddito medio-basso (PIL) nel periodo più recente possibile (2012). Tali paesi sono stati scelti in quanto avevano un PIL simile a quello del Vietnam. Questi tassi sono stati quindi corretti per tenere conto dell'inflazione durante il periodo dell'inchiesta ed ottenere così tassi di interesse reali; per quei paesi per i quali erano disponibili dati è stata calcolata una media dei 48 paesi. La Banca mondiale ha fornito i dati relativi ai tassi di interesse e d'inflazione nazionali. Il tasso d'interesse reale medio per questi paesi a reddito medio-basso era dell'8,23 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale valore di riferimento è stato messo a confronto con il tasso di interesse adeguato all'inflazione di tutti i prestiti in dong erogati a favore delle imprese oggetto dell'inchiesta.

(247)

Il vantaggio accertato per questo regime oscilla tra 0 % e 1,34 %.

(248)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni la pubblica amministrazione del Vietnam ha contestato le conclusioni relative alle distorsioni del sistema finanziario vietnamita e ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare se le banche commerciali di Stato siano enti pubblici e se la valutazione del rischio di credito da esse effettuata sia sufficiente. La pubblica amministrazione del Vietnam ritiene che una simile analisi avrebbe influito sulle conclusioni relative all'esistenza di un contributo finanziario ed anche sull'uso di un valore di riferimento esterno per determinare il vantaggio conferito da tale regime.

(249)

Come indicato nei considerando 242 e 243, le informazioni e gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta hanno evidenziato notevoli distorsioni nel sistema bancario vietnamita. A causa di tali distorsioni, e in linea con quanto previsto dalle disposizioni del regolamento di base, occorre utilizzare un valore di riferimento esterno per determinare l'importo del vantaggio eventualmente conferito. Poiché i vantaggi per i produttori esportatori vietnamiti sono minimi, la Commissione non ritiene necessario esaminare se le banche siano enti pubblici e/o se la valutazione del rischio sia sufficiente, come precisato ai considerando 231 e 232.

3.3.4.   Concessione di diritti d'uso di terreni

(250)

A entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta sono stati concessi diritti d'uso di terreni in particolari zone industriali. Se da un lato il gruppo Thai Binh ha ottenuto i diritti d'uso dei terreni direttamente dallo Stato, la Vietnam New Century Polyester Fibre Co Ltd. (di seguito «VNC») ha ricevuto il terreno in subaffitto da un'impresa parzialmente controllata dallo Stato.

(251)

Il gruppo Thai Binh dispone di tre appezzamenti di terreno nella zona industriale. Durante il periodo dell'inchiesta il gruppo è stato interamente esentato dal pagamento del canone di affitto per due appezzamenti. Le basi di tale esenzione sono il decreto n. 121/2010/ND-CP e il decreto n. 142/2005/ND-CP. Il gruppo non ha corrisposto il canone di affitto nemmeno per il terzo appezzamento in quanto ha avviato il procedimento amministrativo per richiedere l'esenzione. I canoni di affitto oggetto dell'esenzione sono decisamente inferiori rispetto ai canoni corrisposti dal gruppo per altri appezzamenti simili situati in prossimità della zona industriale; essi sembrano inoltre essere ben al di sotto dei prezzi normali dei terreni nella regione.

(252)

La VNC non ha ottenuto un'esenzione totale dal canone per il diritto d'uso dei terreni; risulta tuttavia evidente che la VNC ha fruito di un vantaggio durante il periodo dell'inchiesta. Una società parzialmente controllata dallo Stato subaffitta tre appezzamenti di terreno alla VNC. Sebbene la pubblica amministrazione del Vietnam abbia affermato che si tratta di operazioni tra privati, le informazioni agli atti contraddicono tale affermazione. La licenza d'investimento della VNC qualifica il terreno in affitto come un vantaggio preferenziale. Nella licenza il Comitato popolare di Quang Ninh impone alla VNC di affittare il terreno da tale società. Anche il contratto originario tra la società parzialmente controllata dallo Stato che affitta il terreno alla VNC e l'autorità fondiaria locale prevede che un trasferimento successivo del terreno sia possibile unicamente a determinate condizioni fissate dall'autorità fondiaria locale. Questo dimostra che lo Stato interviene nell'operazione immobiliare fra le due parti.

(253)

Ai fini della valutazione del vantaggio la Commissione ha effettuato un confronto tra i prezzi ridotti dei terreni connessi alle operazioni in zone industriali e un prezzo di riferimento per terreni analoghi. Dall'inchiesta sono emersi indizi secondo cui il mercato fondiario in Vietnam sembra essere regolamentato ed è falsato dall'intervento pubblico, dato che esistono esenzioni o canoni preferenziali per i diritti d'uso di terreni situati in determinate zone industriali e/o assegnati a settori commerciali incentivati. In questo caso specifico la Commissione ha individuato una transazione avente ad oggetto diritti fondiari che può essere considerata sufficientemente affidabile, in quanto il terreno in questione non è situato in zone incentivate e la società interessata opera in un settore non collegato alla produzione di FPF né incentivato dalle politiche della pubblica amministrazione. Fatte salve eventuali conclusioni in merito alla situazione complessiva del mercato fondiario in Vietnam, i prezzi in tale transazione sono utilizzati come valore di riferimento per la valutazione del vantaggio conferito.

(254)

Il vantaggio accertato per questo regime oscilla tra 0,17 % e 0,37 %.

3.3.5.   Programmi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

(255)

Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno beneficiato di diverse agevolazioni fiscali dirette fondate sulle esenzioni elencate nelle loro licenze d'investimento. La base giuridica di tali esenzioni è contenuta nel decreto n. 164/2003/ND-CP, sostituito dai decreti n. 24/2008/ND-CP e 122/2011/ND-CP, nella circolare n. 140/2012, nel decreto n. 164/2003/ND-CP, modificato e integrato dal decreto n. 152/204/ND-CP — Esenzione dall'IVA e dai dazi sull'importazione di macchinari.

(256)

La normativa di cui sopra prevede la disponibilità di esenzioni e agevolazioni fiscali dirette anche a favore di società situate in zone industriali speciali, o di società che impiegano un numero elevato di dipendenti, o ancora di società attive in determinati settori dell'economia.

(257)

L'importo della sovvenzione corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari, la cui esistenza durante il periodo dell'inchiesta è stata effettivamente accertata. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione rispettivamente dell'importo corrisposto in base alla minore aliquota di imposta agevolata o dell'importo interamente esente da imposta. Gli importi che sono stati considerati come sovvenzioni si basano sulle dichiarazioni fiscali annuali più recenti. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato complessivo della società ed espresso come percentuale del fatturato cif delle esportazioni nell'Unione.

(258)

Il vantaggio accertato per questo regime oscilla tra 0,11 % e 0,36 %.

3.3.6.   Esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime importate

(259)

Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto esenzioni dal pagamento di dazi sulle importazioni di materie prime durante il periodo dell'inchiesta. La base giuridica di tale esenzione è la legge relativa alle imposte sulle importazioni e sulle esportazioni, n. 45/2005/QH11, attuata dal decreto n. 87/2010/ND-CP. Le norme relative ai sistemi e alle procedure di ispezione e controllo sono stabilite dalla circolare n. 194/2010TT.

(260)

Nella propria risposta al questionario la pubblica amministrazione del Vietnam ha confermato che gestisce un regime di restituzione/sospensione del dazio. La legislazione prevede che l'esenzione si applichi all'importazione di materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti esportati. I dazi possono essere rimborsati nella misura determinata dalla quantità di materie prime importate utilizzate per la fabbricazione dei prodotti finiti esportati in rapporto al totale delle materie prime importate.

(261)

È stato accertato che durante il periodo dell'inchiesta nessuno dei due produttori esportatori che hanno collaborato ha beneficiato di vantaggi economici a titolo di tale regime. Sebbene siano stati esentati dal pagamento del dazio all'importazione sulle materie prime, durante il periodo dell'inchiesta non è stata riscontrata alcuna remissione in eccesso. Entrambe le società presentano livelli relativamente ridotti di vendite del prodotto in esame sul mercato interno. Esse si sono inoltre procurate una percentuale significativa delle principali materie prime sul mercato interno in quanto i volumi da esse importati non erano sufficienti per la fabbricazione del prodotto in esame destinato all'esportazione.

(262)

Alla luce di quanto precede non è stato ritenuto necessario determinare se il regime di restituzione del dazio fosse conforme alle norme dell'OMC e agli articoli degli allegati II e III del regolamento di base.

(263)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni la pubblica amministrazione del Vietnam ha appoggiato le conclusioni della Commissione su tale regime, ma ha altresì manifestato il desiderio di sottolineare che il regime di restituzione del dazio del Vietnam è pienamente allineato alle norme di cui agli allegati II e III del regolamento di base, nonostante l'assenza di conclusioni su questo punto. La Commissione prende atto di tale posizione della pubblica amministrazione del Vietnam. Tuttavia, come già spiegato ai considerando 231 e 232, poiché i vantaggi per i produttori esportatori vietnamiti sono minimi, la Commissione ribadisce che non ritiene necessario, ai fini dell'inchiesta, valutare la conformità del regime di restituzione del dazio alle norme di cui agli allegati II e III del regolamento di base.

3.3.7.   Esenzione dai dazi all'importazione sui macchinari importati.

(264)

Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto esenzioni dal pagamento di dazi e dell'IVA sulle importazioni di macchinari durante il periodo dell'inchiesta. La base giuridica di tale esenzione è la legge relativa alle imposte sulle importazioni e sulle esportazioni, n. 45/2005/QH11, attuata dal decreto n. 87/2010/ND-CP. Le norme relative ai sistemi e alle procedure di ispezione e controllo sono stabilite dal decreto governativo n. 154/2005/N-CP, dalla circolare n. 194/2010TT e dalla circolare n. 117/2011.

(265)

Le società sono state invitate a segnalare le importazioni di macchinari effettuate nel corso di un periodo di 10 anni. Per quanto risulti evidente che il ricorso a tale regime ha permesso ai produttori esportatori che hanno collaborato di ottenere vantaggi, questi ultimi non sono stati significativi. Ciò è dovuto al fatto che le importazioni di macchinari di tali società non sono state rilevanti rispetto al fatturato delle vendite di FPF nell'UE. I vantaggi sono stati inoltre attenuati dal fatto che l'ammortamento dei macchinari è avvenuto nel corso di diversi anni (normalmente 10), il che ha ridotto i vantaggi in misura corrispondente durante il periodo dell'inchiesta.

(266)

Il vantaggio accertato per tale regime oscilla tra 0,08 % e 0,1 %.

3.3.8.   Importo delle sovvenzioni

(267)

Per i produttori esportatori vietnamiti l'importo ad valorem delle sovvenzioni, in conformità alle disposizioni del regolamento di base, oscilla tra 0,6 % e 2,31 %. Il margine di sovvenzione a livello nazionale è la media ponderata dei due margini di cui sopra, vale a dire 1,25 %. L'importo delle sovvenzioni sopra descritte è stato ripartito sul fatturato complessivo della società ed espresso come percentuale del fatturato cif delle esportazioni nell'Unione.

(268)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha sostenuto che vi è mancanza di chiarezza sul modo in cui la Commissione ha calcolato tale fascia di valori del margine di sovvenzione e sui motivi per i quali la Commissione non ha adottato il limite superiore di tali margini, che sarebbe stato superiore al margine de minimis. Come la Commissione ha spiegato nel considerando precedente, la fascia delle sovvenzioni totali aggregate per i produttori esportatori vietnamiti che hanno cooperato espresse ad valorem varia tra un minimo di 0,6 % e un massimo di 2,31 %. Tuttavia il calcolo della media ponderata di tali margini porta ad una media per paese del margine di sovvenzione pari a 1,25 %, un risultato inferiore rispetto alla soglia de minimis. Tale metodologia è costantemente utilizzata per calcolare la media per paese del margine di sovvenzione conformemente alle regole pertinenti del regolamento di base.

3.3.9.   Conclusione sul Vietnam

(269)

Il tasso di sovvenzione a livello nazionale per il Vietnam è pari a 1,25 %. Trattandosi di un margine minimo, si è giunti alla conclusione che l'inchiesta dovrebbe essere chiusa per quanto concerne le esportazioni originarie del Vietnam, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE E DELLA PRODUZIONE DELL'UNIONE

(270)

Il prodotto simile è stato fabbricato da 18 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta; essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(271)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 401 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base a tutte le informazioni disponibili per quanto concerne l'industria dell'Unione, come ad esempio i volumi di produzione verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che hanno collaborato nonché i dati forniti dal denunciante. Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di quattro produttori dell'Unione che rappresentano il 54 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.   CONSUMO DELL'UNIONE

(272)

La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione utilizzando i dati forniti dal denunciante e le importazioni da paesi terzi basate su dati Eurostat.

(273)

Il consumo dell'Unione ha mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Consumo totale dell'Unione

838 397

869 025

837 066

890 992

Indice

100

104

100

106

Fonte: denuncia, Eurostat

(274)

Il consumo dell'Unione ha raggiunto l'apice nel 2011 a causa dell'aumento dei prezzi del cotone a sua volta dovuto alle difficoltà incontrate in relazione alla coltura del cotone nel 2010. La domanda di FPF quale sostituto del cotone è cresciuta in conseguenza di quanto sopra, ma è calata di nuovo nel corso dell'anno successivo. Durante il periodo dell'inchiesta si osserva nuovamente un aumento del consumo nell'Unione pari al 6 %.

4.3.   IMPORTAZIONI DAI PAESI INTERESSATI

4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(275)

La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di FPF originarie dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base.

(276)

Il margine di sovvenzione stabilito in relazione alle importazioni dalla RPC e dal Vietnam era inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base.

(277)

Le condizioni per il cumulo non risultano pertanto soddisfatte; per tale motivo, l'analisi del nesso di causalità deve essere limitata agli effetti delle importazioni dall'India.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India

(278)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita prendendo in considerazione il volume delle importazioni dall'India come parte del consumo totale dell'Unione (quest'ultimo è determinato dal totale delle vendite dell'Unione realizzate dai produttori dell'Unione cui si sommano tutte le importazioni di FPF nell'Unione).

(279)

Le importazioni dall'India nell'Unione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 3

Volume delle importazioni in tonnellate e quota di mercato

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni dall'India (tonnellate)

51 258

59 161

63 191

60 852

Indice

100

115

123

119

Quota di mercato

6,1 %

6,8 %

7,5 %

6,8 %

Indice

100

111

123

112

Fonte: Eurostat

(280)

Complessivamente, le importazioni dall'India sono rimaste piuttosto stabili: nel periodo in esame esse hanno rappresentato una quota del mercato dell'Unione compresa tra il 6 % e il 7,5 %.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni originarie dell'India e sottoquotazione dei prezzi

(281)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alle statistiche dell'Eurostat e ai dati verificati degli esportatori che hanno collaborato. La sottoquotazione dei prezzi delle esportazioni è stata stabilita in base ai dati verificati forniti dagli esportatori e dai produttori dell'Unione che hanno collaborato.

(282)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dall'India ha mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

India

1 025

1 368

1 239

1 212

Indice

100

134

121

118

Fonte: Eurostat e dati verificati forniti dagli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta

(283)

È stato rilevato un aumento dei prezzi delle FPF nel 2011, anno in cui si è prodotta la già citata crisi del cotone. I prezzi sono diminuiti negli anni successivi, pur rimanendo superiori ai prezzi osservati nel 2010. Durante il periodo dell'inchiesta il prezzo è stato superiore del 18 % rispetto al prezzo delle FPF nel 2010.

(284)

La Commissione ha accertato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando, per ciascun tipo di prodotto, i prezzi medi ponderati delle importazioni che i produttori indiani che hanno collaborato inclusi nel campione hanno applicato al primo cliente non collegato sul mercato dell'Unione, una volta effettuati gli opportuni adeguamenti per tener conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione, con i prezzi di vendita medi ponderati degli stessi tipi di prodotti praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti non collegati sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica.

(285)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta effettuati gli adeguamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta, indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato compreso tra 4,1 % e 43,7 % per le importazioni dall'India nel mercato dell'Unione.

4.4.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.4.1.   Osservazioni generali

(286)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(287)

Come già indicato al considerando 10, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(288)

Per determinare il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella denuncia, alle informazioni aggiuntive fornite dal denunciante nel corso del procedimento e ai dati Eurostat. Tali dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati debitamente verificati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi del campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(289)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, tasso di utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività.

(290)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

(291)

Durante il periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

362 195

355 240

361 159

401 119

Indice

100

98

100

111

Capacità di produzione (in tonnellate)

492 059

451 310

468 115

466 744

Indice

100

92

95

95

Tasso di utilizzo degli impianti

73,6 %

78,7 %

77,2 %

85,9 %

Indice

100

107

105

117

Fonte: denunciante (CIRFS)

(292)

Il volume di produzione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame. Tale aumento si è prodotto soltanto durante il periodo dell'inchiesta (che riguarda gli ultimi 12 mesi del periodo in esame). Durante la parte del periodo in esame che ha preceduto il periodo dell'inchiesta (vale a dire gli anni 2011 e 2012) il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito o è rimasto stabile.

(293)

Al contrario, la capacità di produzione ha mostrato un'evoluzione negativa, con un calo del 5 % durante il periodo dell'inchiesta. Il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato del 17 %, accompagnato dalla tendenza al rialzo del volume di produzione descritta al considerando 292. Va sottolineato tuttavia che il tasso di utilizzo degli impianti nel 2010, utilizzato come base per l'analisi delle tendenze, era basso per un'industria ad alta intensità di capitale come l'industria delle FPF, e che durante il periodo dell'inchiesta il tasso di utilizzo degli impianti è stato pari all'85,9 %.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(294)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite totale nel mercato dell'Unione (espresso in tonnellate)

379 840

366 341

344 134

358 130

Indice

100

96

91

94

Quota di mercato

45,3 %

42,2 %

41,1 %

40,2 %

Indice

100

93

91

89

Fonte: Eurostat, denunciante (CIRFS)

(295)

Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito nel 2011 e nel 2012 per poi recuperare leggermente durante il periodo dell'inchiesta. Nel complesso si è tuttavia osservato un calo del 6 % rispetto al volume delle vendite nel 2010.

(296)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita in modo significativo nel corso dell'intero periodo in esame. Il maggior calo della quota di mercato si è verificato nel 2011, ma la tendenza al ribasso è proseguita nel 2012 e durante il periodo dell'inchiesta, con un conseguente calo complessivo della quota di mercato pari all'11 % nel corso del periodo in esame.

4.4.2.3.   Crescita

(297)

Nonostante la moderata crescita del consumo dell'Unione durante il periodo in esame(+ 6 %) e l'aumento del volume di produzione dei produttori dell'Unione (+ 11 %), le vendite dei produttori dell'Unione sono diminuite del 6 %.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(298)

Durante il periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Numero di dipendenti

1 914

1 935

2 000

2 036

Indice

100

101

105

106

Produttività (tonnellate/dipendente)

189,3

183,6

180,6

197,0

Indice

100

97

95

104

Fonte: denunciante (CIRFS)

(299)

Il numero di dipendenti è cresciuto costantemente durante il periodo in esame, con un conseguente aumento pari al 6 %, accompagnato dall'aumento della produzione, come dimostrato al considerando 292.

(300)

La produttività è diminuita nel 2011 e nel 2012 poiché il numero di dipendenti è aumentato mentre il volume di produzione è rimasto invariato nel corso di tali anni. Durante il periodo in esame la produttività ha registrato un aumento complessivo del 4 %.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(301)

Durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Prezzo di vendita unitario medio nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

1 283

1 608

1 509

1 489

Indice

100

125

118

116

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

1 453

1 666

1 629

1 542

Indice

100

115

112

106

Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(302)

Il maggior aumento dei prezzi di vendita nell'Unione si è registrato nel 2011, anno in cui le FPF sono state vendute ad un prezzo superiore del 25 % rispetto al prezzo di vendita medio nel 2010. Tale aumento è derivato dalla crisi del cotone del 2011, anno in cui vi è stata una maggiore domanda di FPF come alternativa al cotone, che scarseggiava a causa di un raccolto deludente nel 2010. Nel periodo in esame i prezzi di vendita nell'Unione sono complessivamente aumentati del 16 %.

(303)

Anche il costo unitario di produzione è aumentato durante il periodo in esame, con una punta massima del 15 % nel 2011 causata da un contemporaneo aumento dei prezzi del petrolio, che costituisce un importante fattore di costo. L'aumento complessivo del costo unitario di produzione è stato pari al 6 % durante il periodo in esame.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(304)

Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

31 561

31 080

31 661

32 356

Indice

100

98

100

103

Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(305)

Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito nel 2011 per poi aumentare leggermente negli anni successivi. Durante il periodo in esame si è registrato un aumento del 3 %.

4.4.3.3.   Scorte

(306)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 10

Scorte

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

15 731

16 400

15 039

19 108

Indice

100

104

96

121

Scorte finali in percentuale sulla produzione

7,3 %

7,8 %

7,1 %

8,8 %

Indice

100

107

97

120

Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(307)

Le scorte finali sono cresciute, tranne nel 2012, con un conseguente aumento complessivo pari al 21 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale aumento deriva da un incremento del volume di produzione (aumento complessivo pari all'11 %) accompagnato da una diminuzione del volume delle vendite durante il periodo in esame (calo complessivo pari al 6 %). Tali tendenze si sono confermate anche nelle scorte finali in percentuale sulla produzione.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(308)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti non collegati (in % del fatturato delle vendite)

– 5,4 %

1,0 %

– 0,8 %

0,3 %

Indice

– 100

18

– 14

5

Flusso di cassa (in EUR)

– 12 068 770

12 017 353

13 048 405

10 725 084

Indice

– 100

100

108

89

Investimenti (in EUR)

5 240 603

7 671 607

4 488 296

4 145 991

Indice

100

146

86

79

Utile sul capitale investito

– 25,1 %

5,5 %

– 4,5 %

1,5 %

Indice

– 100

22

– 18

6

Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(309)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. I margini di redditività hanno subito variazioni nel corso del periodo in esame. Nel complesso la redditività è migliorata passando da una situazione di perdita sostanziale nel 2010 al pareggio nel periodo dell'inchiesta.

(310)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'evoluzione del flusso di cassa netto è stata positiva durante il periodo in esame.

(311)

Gli investimenti hanno toccato il livello massimo nel 2011, con un aumento del 46 % rispetto agli investimenti realizzati nel 2010, per poi registrare una tendenza al ribasso negli anni successivi. Durante il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti del 21 %.

(312)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento è stato positivo nel corso del periodo in esame.

(313)

Nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha affermato di aver avuto difficoltà ad ottenere capitali durante il periodo in esame.

4.4.4.   Conclusione relativa al pregiudizio

(314)

Le importazioni dall'India sono rimaste stabili e hanno rappresentato una quota del mercato dell'Unione compresa tra il 6 % e il 7 % durante il periodo in esame. La sottoquotazione è stata significativa (fino a un massimo del 43,7 %).

(315)

La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha fatto registrare un miglioramento. La redditività dei produttori dell'Unione è aumentata di quasi 6 punti percentuali, ma il margine di profitto medio durante il periodo dell'inchiesta, pari a 0,3 %, era ancora ad un livello di redditività insufficiente. Il tasso di utilizzo della capacità è aumentato dal 74 % all'86 %. Tale risultato è tuttavia conseguenza della combinazione tra l'aumento del volume di produzione dell'Unione e la riduzione della capacità produttiva dell'Unione. Nel 2011 i prezzi di vendita medi nell'Unione hanno raggiunto un picco causato dalla brusca impennata dei prezzi del cotone e del petrolio. I prezzi medi di vendita nell'Unione sono complessivamente aumentati del 16 % durante il periodo in esame. L'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno mostrato un'evoluzione positiva. Nel periodo in esame è aumentata anche l'occupazione. Sono stati pertanto registrati segni di ripresa in una situazione nondimeno pregiudizievole.

(316)

I seguenti indicatori di pregiudizio hanno mostrato un'evoluzione negativa durante il periodo in esame: la quota di mercato dell'Unione detenuta dai produttori dell'Unione è diminuita, passando dal 45,3 % al 40,2 %, come conseguenza del fatto che il volume delle vendite dell'Unione è diminuito del 6 %; il livello degli investimenti è complessivamente diminuito, tranne nel 2011; come indicato al considerando 293, la capacità si è ridotta del 5 % durante il periodo in esame.

(317)

La situazione dell'industria dell'Unione, benché sia decisamente migliorata negli ultimi anni, può complessivamente essere ancora descritta come pregiudizievole. In base alle considerazioni esposte la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

(318)

Nelle proprie osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha dichiarato che considerava la stabilità della quota di mercato dell'India nel mercato dell'Unione come il risultato di ingenti sovvenzioni. In effetti la Commissione ha rilevato sovvenzioni compensabili (cfr. considerando 229) senza però poter stabilire un nesso di causalità tra dette sovvenzioni e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 319-323).

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(319)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate provenienti dall'India abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo. La Commissione ha operato in modo da non attribuire alle importazioni sovvenzionate alcun possibile pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e il consumo.

5.1.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(320)

Alla luce delle risultanze circa le sovvenzioni de minimis di seguito riportate per quanto concerne la Cina e il Vietnam (cfr. considerando 76 e 231), le condizioni per il cumulo non sono state soddisfatte. L'analisi del nesso di causalità deve essere pertanto limitata agli effetti delle importazioni provenienti dall'India.

(321)

Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha visto la propria quota di mercato diminuire dal 45,3 % al 40,2 %, mentre la quota di mercato delle importazioni indiane è rimasta piuttosto stabile, attestandosi tra il 6 % e il 7 %. Durante il periodo in esame il consumo ha registrato un aumento del 6 %. L'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di trarre vantaggio da tale crescita in termini di quota di mercato, ma è improbabile che una simile conseguenza sia imputabile alla quota di mercato indiana, che è rimasta invariata.

(322)

I prezzi medi indicati da Eurostat per le FPF originarie dell'India erano inferiori ai prezzi medi delle FPF originarie della maggior parte degli altri paesi, ma è importante sottolineare che esistono grandi differenze di qualità e tipi di prodotto. In ogni caso, un confronto rigoroso per tipo di prodotto ha dimostrato una notevole sottoquotazione per quanto concerne le importazioni provenienti dall'India.

(323)

Nonostante il significativo livello di sottoquotazione dei prezzi, non si può concludere che le importazioni indiane abbiano causato il pregiudizio. In effetti la riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione (-5,1 punti percentuali) non può essere attribuita allo sviluppo dei volumi delle importazioni indiane in quanto la loro quota di mercato è rimasta relativamente stabile (con un aumento di 0,7 punti percentuali unicamente durante il periodo in esame). I prezzi medi delle importazioni provenienti dall'India sono inoltre aumentati del 18 % durante il periodo in esame. I prezzi delle importazioni indiane non sembrano aver causato una depressione dei prezzi poiché la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, per quanto fosse ancora pregiudizievole durante il periodo dell'inchiesta, è migliorata significativamente nel corso del periodo in esame.

5.2.   EFFETTI DI ALTRI FATTORI

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(324)

Durante il periodo in esame il volume delle importazioni provenienti da paesi terzi ha mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Repubblica di Corea

Volume (in tonnellate)

129 918

165 365

163 540

181 540

 

Indice

100

127

126

140

 

Quota di mercato

15,5 %

19,0 %

19,5 %

20,4 %

 

Indice

100

123

126

131

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 116

1 367

1 361

1 300

 

Indice

100

123

122

116

Taiwan

Volume (in tonnellate)

121 656

108 645

100 072

92 423

 

Indice

100

89

82

76

 

Quota di mercato

14,5 %

12,5 %

12,0 %

10,4 %

 

Indice

100

86

82

71

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 131

1 416

1 383

1 369

 

Indice

100

125

122

121

Cina

Volume (in tonnellate)

5 198

8 980

23 209

44 651

 

Indice

100

173

446

859

 

Quota di mercato

0,6 %

1,0 %

2,8 %

5,0 %

 

Indice

100

167

447

808

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 065

1 279

1 265

1 209

 

Indice

100

120

119

113

Turchia

Volume (in tonnellate)

32 921

29 969

34 303

36 908

 

Indice

100

91

104

112

 

Quota di mercato

3,9 %

3,4 %

4,1 %

4,1 %

 

Indice

100

88

104

105

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 133

1 466

1 383

1 382

 

Indice

100

129

122

122

Vietnam

Volume (in tonnellate)

24 884

25 487

26 410

29 717

 

Indice

100

102

106

119

 

Quota di mercato

3,0 %

2,9 %

3,2 %

3,3 %

 

Indice

100

99

106

112

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

978

1 182

1 175

1 096

 

Indice

100

121

120

112

Indonesia

Volume (in tonnellate)

25 902

30 285

24 032

24 699

 

Indice

100

117

93

95

 

Quota di mercato

3,1 %

3,5 %

2,9 %

2,8 %

 

Indice

100

113

93

90

 

Prezzo medio

1 055

1 329

1 267

1 167

 

Indice

100

126

120

111

Thailandia

Volume (in tonnellate)

17 548

23 510

17 103

18 952

 

Indice

100

134

97

108

 

Quota di mercato

2,1 %

2,7 %

2,0 %

2,1 %

 

Indice

100

129

98

102

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 140

1 449

1 310

1 298

 

Indice

100

127

115

114

Altre importazioni

Volume (in tonnellate)

49 272

51 282

41 074

43 120

 

Indice

100

104

83

88

 

Quota di mercato

5,9 %

5,9 %

4,9 %

4,8 %

 

Indice

100

100

83

82

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 323

1 681

1 603

1 532

 

Indice

100

127

121

116

Fonte: Eurostat

(325)

La maggior parte delle importazioni (181 540 tonnellate, pari a una quota di mercato del 20,4 % durante il periodo dell'inchiesta) proviene dalla Repubblica di Corea, che ha registrato un aumento della quota di mercato pari a 4,9 punti percentuali durante il periodo in esame. Taiwan è il secondo esportatore verso l'Unione in ordine di grandezza. Sebbene le importazioni provenienti da Taiwan siano diminuite durante il periodo in esame (– 4,1 punti percentuali), Taiwan aveva ancora una quota di mercato del 10,4 % durante il periodo dell'inchiesta. Al quarto posto nell'elenco degli esportatori (dopo l'India, il terzo esportatore in ordine di grandezza) vi è la Cina, la cui quota di mercato è aumentata di 4,4 punti percentuali fino a raggiungere il livello del 5 %. Le importazioni da altri paesi terzi sono inferiori alle importazioni dall'India, ma vi sono quantità significative di FPF provenienti anche dalla Turchia, dal Vietnam, dall'Indonesia e dalla Thailandia (tutti e quattro questi paesi hanno quote di mercato piuttosto stabili). Collettivamente le importazioni dalla Turchia, dal Vietnam, dall'Indonesia e dalla Thailandia rappresentano una quota di mercato pari a circa il 12 % (12,4 % durante il periodo dell'inchiesta).

(326)

È degno di nota l'aumento progressivo delle importazioni, in particolare di quelle provenienti dalla Repubblica di Corea. Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Corea hanno raggiunto volumi tre volte superiori a quelli delle importazioni dall'India. Le importazioni dalla Corea sono aumentate del 40 % durante il periodo in esame e la loro quota di mercato è cresciuta di 4,9 punti percentuali fino a raggiungere il 20,4 %. Anche le importazioni dalla Cina sono cresciute in modo significativo, con un aumento di oltre il 700 % in termini di volume e di 4,4 punti percentuali in termini di quota di mercato. Le importazioni dalla Cina hanno avuto livelli di prezzo notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

(327)

Sulla base di quanto precede si può concludere che, se la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione è stata provocata dalle importazioni, tale pregiudizio deriva piuttosto dalle importazioni in provenienza da paesi diversi dall'India.

(328)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il denunciante ha fatto notare che la Commissione non ha approfondito l'analisi dei prezzi all'esportazione della Cina e del Vietnam. Si ricorda che, per quanto concerne la Cina e il Vietnam, sono stati riscontrati livelli di sovvenzione de minimis. La Commissione ha pertanto valutato i prezzi all'esportazione di questi due paesi nel quadro dell'analisi del nesso di causalità concernente gli effetti di altri fattori, senza effettuare una valutazione cumulativa delle importazioni di tutte e tre i paesi interessati dal presente procedimento in quanto, come spiegato ai considerando 275-277, è stato accertato che le sovvenzioni riscontrate in Cina e Vietnam erano sovvenzioni de minimis.

(329)

Il denunciante ha fornito osservazioni sul prezzo medio delle importazioni originarie della Corea nonché sul (lieve) aumento del loro volume tra il 2011 e il 2012. Alla luce dell'aumento complessivo del volume e della quota di mercato delle importazioni dalla Corea durante il periodo in esame, e considerando il fatto che i prezzi medi di tali importazioni erano inferiori ai prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, la Commissione sostiene che le importazioni coreane rappresentano un altro fattore rilevante nell'analisi del nesso di causalità.

(330)

Il denunciante ha anche fatto riferimento ai prezzi medi all'esportazione dei tre paesi inizialmente interessati dal presente procedimento nonché della Corea e di Taiwan nel periodo compreso tra gennaio e luglio del 2014, che però non è il periodo in esame, il quale va dal 2010 fino alla fine del periodo dell'inchiesta. Tale osservazione è pertanto respinta.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(331)

Durante il periodo in esame il volume ed il valore medio delle esportazioni dei produttori dell'Unione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

31 158

32 204

41 279

36 149

Indice

100

103

132

116

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 760

1 945

1 924

1 962

Indice

100

111

109

112

Fonte:

Volume: denunciante (CIRFS)

Valore: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(332)

Al di fuori dell'UE l'industria dell'Unione vende prevalentemente prodotti specializzati, il che spiega per quale motivo i prezzi medi di vendita siano più elevati in tali mercati.

(333)

Il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato di quasi il 30 % durante il periodo in esame ed ha raggiunto il livello massimo nel 2012. I prezzi medi di vendita sono aumentati nel 2011 per poi mantenersi ad un livello stabile fino al periodo dell'inchiesta.

(334)

Nonostante il buon andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, il volume delle esportazioni in termini assoluti era relativamente ridotto rispetto al volume delle vendite effettuate nell'Unione. Il loro effetto non è pertanto stato sufficiente a compensare la difficile situazione pregiudizievole che gravava sul mercato interno dell'Unione.

5.2.3.   Consumo

(335)

Il mercato dell'Unione di FPF, che nel 2010 ammontava a 838 397 tonnellate, durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto 890 992 tonnellate. Ciò significa che durante il periodo in esame il mercato è cresciuto del 6 %. In altri termini non è stato registrato alcun calo della domanda che avrebbe potuto contribuire alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

5.2.4.   Crisi economica

(336)

Un'associazione di utilizzatori, la camera di commercio di uno dei paesi interessati e un'autorità governativa hanno osservato che il pregiudizio è stato causato dalla crisi economica. Una simile osservazione non regge, in quanto il mercato dell'Unione di FPF è aumentato del 6 % e il prezzo medio di vendita nell'Unione è anch'esso cresciuto del 16 %.

(337)

La camera di commercio ha altresì osservato che, a causa della crisi economica, la domanda di FPF speciali è calata mentre è aumentata la domanda di FPF di base. Va ricordato che i due tipi di FPF presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e che i loro utilizzi finali sono essenzialmente gli stessi. Si riconosce che non tutti i tipi di prodotti sono intercambiabili, ma sia le indagini precedenti sia la presente inchiesta hanno dimostrato che esistono almeno un'intercambiabilità parziale e una sovrapposizione di utilizzi tra i vari tipi di prodotto. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.2.5.   Elevato tasso di utilizzo degli impianti

(338)

Un'autorità governativa ha sostenuto che il pregiudizio, in termini di perdita di quota di mercato, non poteva essere stato causato dalle importazioni sovvenzionate se si considera l'elevato tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione. Il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è effettivamente aumentato durante il periodo in esame, ma non si è mai avvicinato ai limiti della capacità disponibile. Al suo apice, raggiunto durante il periodo dell'inchiesta, il tasso di utilizzo degli impianti è stato pari all'85,9 %. Un simile tasso di utilizzo degli impianti lascia un ampio margine per aumentare ulteriormente la produzione. Tuttavia, poiché il volume delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione non ha seguito la tendenza al rialzo che ha caratterizzato il consumo, la perdita della quota di mercato è tuttora considerata uno degli indicatori della situazione di pregiudizio subita dall'industria dell'Unione.

5.3.   CONCLUSIONE RELATIVA AL NESSO DI CAUSALITÀ

(339)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che non sia possibile stabilire un nesso di causalità tra la situazione pregiudizievole subita dall'industria dell'Unione e le importazioni sovvenzionate provenienti dall'India. Tale conclusione si basa in primo luogo sulla quota di mercato delle importazioni provenienti dall'India, quota relativamente ridotta e soltanto in lieve aumento (dal 6,1 % al 6,8 %), a fronte di una quota di mercato dell'industria dell'Unione molto più elevata ma ancora in netto calo (dal 45,3 % al 40,2 %). In secondo luogo, le importazioni da taluni altri paesi terzi (Corea, Taiwan, Cina) sono state più abbondanti e/o sono cresciute in modo più deciso; per questo motivo, se le importazioni hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, tale pregiudizio deve essere attribuito alle importazioni provenienti da tali paesi piuttosto che alle importazioni dall'India (cfr. considerando 325-327).

(340)

Non si è quindi potuto stabilire un nesso di causalità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall'India e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.   CONCLUSIONE

(341)

È pertanto opportuno chiudere il procedimento poiché le sovvenzioni riguardanti la Repubblica popolare cinese e il Vietnam sono risultate de minimis e poiché manca un nesso di causalità tra il pregiudizio e le sovvenzioni per quanto concerne le importazioni originarie dell'India.

(342)

Il comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam (GU C 372 del 19.12.2013, pag. 31).

(3)  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5, un paese è considerato un paese in via di sviluppo se figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(4)  Cfr. nota n. 3.

(5)  Banca per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Banca del Vietnam per il commercio estero, Banca industriale e commerciale, Banca per gli investimenti e lo sviluppo del Vietnam e Mekong Housing Bank.

(6)  Articolo 4 del decreto n. 69/2007/ND-CP.

(7)  Articoli 2 e 3 e articolo 4, lettera a), della decisione del Primo ministro n. 443/QD-TTf del 4 aprile 2009.

(8)  Ad esempio, articolo 1.2, lettere da b) a d), della circolare n. 102013/TT-NHNN.