16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/155


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2014

relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/908/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli enti sono tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali che rispecchino adeguatamente i rischi assunti, rischio di credito compreso, tenuto conto del diverso contesto geografico in cui opera ciascun ente. Il rischio di credito assunto dagli enti in relazione alle esposizioni verso soggetti ubicati al di fuori dell'Unione è determinato, a parità di tutti gli altri fattori, dalla qualità dell'applicabile quadro normativo e della vigilanza vigenti nel paese terzo d'interesse.

(2)

L'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 permette agli enti di trattare le esposizioni verso le imprese di investimento, gli enti creditizi e le borse valori dei paesi terzi come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica al soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

(3)

L'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, e l'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissano i fattori specifici di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni verso le amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico dei paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

(4)

L'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce la formula con cui calcolare, secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e specifica i parametri da utilizzare nel calcolo, coefficiente di correlazione compreso. L'articolo 153, paragrafo 2, di detto regolamento fissa il coefficiente di correlazione applicabile ai soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario. A norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del medesimo regolamento, per rientrare nella definizione di «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario» il soggetto del settore finanziario, o una delle sue filiazioni, dev'essere sottoposto alla normativa di un paese terzo nel quale si applica un sistema di vigilanza almeno equivalente a quello vigente nell'Unione.

(5)

Per determinare adeguatamente le esposizioni ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito insito nelle esposizioni verso talune categorie di soggetti ubicati in paesi terzi, la Commissione ha valutato l'equivalenza delle disposizioni prudenziali e regolamentari dei paesi terzi alle corrispondenti disposizioni vigenti nell'Unione.

(6)

L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni prudenziali e regolamentari vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni prudenziali e regolamentari dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni unionali, le disposizioni prudenziali e regolamentari del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari. Tenuto conto delle valutazioni indipendenti condotte dalle organizzazioni internazionali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Fondo monetario internazionale e Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari), la Commissione ha valutato le disposizioni prudenziali e regolamentari di determinati paesi terzi applicabili agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle borse valori. Tramite questa analisi la Commissione ha potuto valutare l'equivalenza delle disposizioni dei paesi terzi al fine di stabilire il trattamento da riservare alle categorie di esposizioni citate agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

Ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'equivalenza dovrebbe essere accertata in riferimento alle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili agli enti creditizi, in quanto queste fissano, di norma, i fattori di ponderazione del rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.

(8)

Ai fini dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la valutazione dell'equivalenza è circoscritta alle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), dello stesso regolamento.

(9)

Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Guernsey, Hong Kong, India, Isola di Man, Jersey, Messico, Monaco, Singapore, Stati Uniti d'America, Sud Africa e Svizzera vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi ubicati in tali paesi terzi e territori almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(10)

Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America e Sud Africa vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle imprese di investimento. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le imprese di investimento ubicate in tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(11)

Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Giappone, India, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America e Sud Africa vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle borse valori. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le borse valori di tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 limitatamente alle esposizioni verso borse valori ubicate in tali paesi terzi.

(12)

La presente decisione mira esclusivamente a stabilire l'equivalenza ai fini dell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio ai sensi degli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(13)

L'elenco dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini della presente decisione non è definitivo. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni prudenziali e regolamentari dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella presente decisione, alla luce, in particolare, del continuo sviluppo delle disposizioni prudenziali e regolamentari nell'Unione e sul piano mondiale e tenuto conto della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia.

(14)

Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in un qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla presente decisione. Questa nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(15)

Le disposizioni della presente decisione sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano l'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire agli enti soggetti a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un'unica decisione determinati atti di esecuzione previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo.

(17)

Per evitare un brusco innalzamento dei requisiti patrimoniali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento nell'Unione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato I della presente decisione applichino agli enti creditizi disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 2

Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 3

Equivalenza dei requisiti applicati alle borse valori ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato III della presente decisione applichino alle borse valori disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 4

Equivalenza dei requisiti applicati alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, e dell'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato IV della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti per gli enti creditizi nell'Unione.

Articolo 5

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato V della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 1 (ENTI CREDITIZI)

(1)

Australia

(2)

Brasile

(3)

Canada

(4)

Cina

(5)

Guernsey

(6)

Hong Kong

(7)

India

(8)

Isola di Man

(9)

Giappone

(10)

Jersey

(11)

Messico

(12)

Monaco

(13)

Arabia Saudita

(14)

Singapore

(15)

Sud Africa

(16)

Svizzera

(17)

Stati Uniti d'America


ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)

(1)

Australia

(2)

Brasile

(3)

Canada

(4)

Cina

(5)

Messico

(6)

Arabia Saudita

(7)

Singapore

(8)

Sud Africa

(9)

Stati Uniti d'America


ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)

(1)

Brasile

(2)

Canada

(3)

Cina

(4)

India

(5)

Giappone

(6)

Messico

(7)

Arabia Saudita

(8)

Singapore

(9)

Sud Africa

(10)

Stati Uniti d'America


ALLEGATO IV

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 4 (ENTI CREDITIZI)

(1)

Australia

(2)

Brasile

(3)

Canada

(4)

Cina

(5)

Guernsey

(6)

Hong Kong

(7)

India

(8)

Isola di Man

(9)

Giappone

(10)

Jersey

(11)

Messico

(12)

Monaco

(13)

Arabia Saudita

(14)

Singapore

(15)

Sud Africa

(16)

Svizzera

(17)

Stati Uniti d'America


ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 5 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Enti creditizi

(1)

Australia

(2)

Brasile

(3)

Canada

(4)

Cina

(5)

Guernsey

(6)

Hong Kong

(7)

India

(8)

Isola di Man

(9)

Giappone

(10)

Jersey

(11)

Messico

(12)

Monaco

(13)

Arabia Saudita

(14)

Singapore

(15)

Sud Africa

(16)

Svizzera

(17)

Stati Uniti d'America

Imprese di investimento

(1)

Australia

(2)

Brasile

(3)

Canada

(4)

Cina

(5)

Messico

(6)

Arabia Saudita

(7)

Singapore

(8)

Sud Africa

(1)

Stati Uniti d'America