10.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2014

relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007

(2014/888/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

Il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (in appresso «protocollo ferroviario»), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni di questo strumento relative alle materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

(3)

La Commissione ha negoziato il protocollo ferroviario a nome della Comunità europea, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.

(4)

Ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1, del protocollo ferroviario, le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate da tale protocollo possono firmare, accettare e approvare il suddetto protocollo o aderirvi.

(5)

Alcune materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (1), destinato ad essere sostituito dal 10 gennaio 2015 dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (3), dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio (4), dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono altresì disciplinate dal protocollo ferroviario.

(6)

La Comunità ha firmato il protocollo ferroviario il 10 dicembre 2009 a seguito dell'adozione, il 30 novembre 2009, della decisione 2009/940/CE del Consiglio sulla firma da parte della Comunità europea del protocollo ferroviario (7).

(7)

L'Unione ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dal protocollo ferroviario, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch'esse da questo strumento.

(8)

È pertanto opportuno che l'Unione approvi il protocollo ferroviario.

(9)

Ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 2, del protocollo ferroviario, all'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione indicante le materie regolate dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza.

(10)

La Comunità ha effettuato la dichiarazione richiesta sulla propria competenza al momento della firma del protocollo ferroviario. È opportuno, tuttavia, che l'Unione rinnovi tale dichiarazione all'atto dell'approvazione del protocollo ferroviario al fine di correggere un errore di fatto e tenere conto degli sviluppi legislativi e dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

(11)

Gli articoli VI, VIII, IX e X del protocollo ferroviario si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia effettuato una dichiarazione in applicazione dell'articolo XXVII del protocollo ferroviario e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione. Al momento dell'approvazione del protocollo ferroviario, l'Unione non dovrebbe presentare alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa all'applicazione dell'articolo VIII, né dovrebbe presentare alcuna delle dichiarazioni consentite ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafi 1 e 3. Non sarà pregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

(12)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001, che sarà sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 a decorrere dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (CE) n. 1346/2000, dal regolamento (CE) n. 593/2008, dalla direttiva 2008/57/CE e dal regolamento (CE) n. 881/2004, e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (8), è approvato a nome dell'Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo XXI del protocollo ferroviario (9).

Articolo 3

Al momento dell'approvazione del protocollo ferroviario, l'Unione effettua la dichiarazione di cui all'allegato, in conformità dell'articolo XXII, paragrafo 2, di tale protocollo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. ORLANDO


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(5)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia).

(7)  Decisione 2009/940/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla firma da parte della Comunità europea del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (GU L 331 del 16.12.2009, pag. 1).

(8)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 331 del 16.12.2009, pag. 5, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(9)  La data di entrata in vigore del protocollo ferroviario per l'Unione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Dichiarazione da effettuare ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 2, relativa alla competenza dell'Unione europea nelle materie regolate dal protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario («protocollo ferroviario»), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza all'Unione

1.

Il protocollo ferroviario dispone, all'articolo XXII, che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal protocollo possa firmarlo, accettarlo, approvarlo o aderirvi a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. L'Unione ha deciso di approvare il protocollo ferroviario e procede quindi alla dichiarazione.

2.

Gli Stati membri dell'Unione europea sono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3.

Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.

La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. l'articolo 355 di detto trattato), né pregiudica le misure o le posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo ferroviario a nome e nell'interesse di quei territori.

5.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno delegato all'Unione la propria competenza per le materie che possono incidere o modificare le norme del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (1), destinato ad essere sostituito dal 10 gennaio 2015 dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (3), dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio (4), dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

6.

Per quanto riguarda il sistema di numerazione dei veicoli, l'Unione ha adottato con decisione 2006/920/CE della Commissione (7), modificata il 14 novembre 2012 dalla decisione 2012/757/UE della Commissione (8), un sistema di numerazione che può essere appropriato ai fini dell'identificazione del materiale rotabile ferroviario prevista all'articolo XIV del protocollo ferroviario.

Inoltre, per quanto concerne lo scambio di dati tra gli Stati membri dell'Unione europea e il registro internazionale, l'Unione ha fatto notevoli progressi grazie alla decisione 2007/756/CE della Commissione (9), modificata il 14 novembre 2012 dalla decisione 2012/757/UE. Ai sensi di tale decisione, gli Stati membri dell'Unione europea hanno realizzato i registri di immatricolazione nazionali, e va evitata la doppia registrazione dei dati.

7.

L'Unione non presenta alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa all'applicazione dell'articolo VIII, né presenta alcuna delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafi 1 e 3. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

8.

L'esercizio della competenza che gli Stati membri hanno delegato all'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, in applicazione di tali trattati, adottare decisioni che determinano l'estensione dell'ambito di competenza dell'Unione. L'Unione si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dal protocollo ferroviario.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(5)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Decisione 2006/920/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1).

(8)  Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).

(9)  Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).