|
28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
che modifica la decisione 2005/819/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA
[notificata con il numero C(2014) 8927]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(2014/846/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 385 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Repubblica di Lituania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
|
(2) |
Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), la Lituania ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Lituania ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Lituania deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione. |
|
(3) |
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione. |
|
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/819/CE, Euratom della Commissione (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2005/819/CE, Euratom è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
In deroga all'articolo 1 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad utilizzare lo 0,10 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).» "
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, concernente il regime uniforme definitive di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(3) Ares(2014)371165.
(4) Decisione 2005/819/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 40).