28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti

(2014/838/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), le istituzioni sono tenute a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Devono altresì mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Inoltre, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dell'articolo 11, paragrafo 3, del TUE, la Commissione è tenuta ad effettuare ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo.

(2)

A norma dell'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

(3)

La Commissione si impegna a migliorare la trasparenza nei contatti tra il suo personale e le organizzazioni o i liberi professionisti.

(4)

I cittadini hanno già il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La presente decisione non riguarda l'accesso ai documenti né l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(5)

Il 25 novembre 2014 la Commissione, facendo seguito agli orientamenti politici elaborati il 15 luglio 2014 dal suo presidente, ha adottato la decisione 2014/839/UE, Euratom (2) che prescrive ai membri della Commissione di rendere pubbliche le informazioni riguardanti le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione.

(6)

È possibile che i direttori generali della Commissione tengano riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti per fini analoghi a quelli delle riunioni cui la richiamata decisione fa riferimento. È pertanto opportuno applicare obblighi di trasparenza analoghi per tali riunioni.

(7)

È pertanto opportuno che i direttori generali della Commissione rendano pubbliche le informazioni sulle riunioni che essi stessi tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti riguardo a questioni relative al processo decisionale dell'Unione e all'attuazione delle sue politiche.

(8)

Le riunioni con i rappresentanti delle altre istituzioni od organi dell'Unione nell'ambito delle normali relazioni interistituzionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati membri esulano dall'applicazione della presente decisione, giacché tali autorità perseguono l'interesse generale e contribuiscono ai lavori della Commissione conformemente al principio di leale cooperazione. Al fine di tutelare le relazioni internazionali dell'Unione, le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

(9)

Al fine di rispettare la natura specifica del dialogo con le parti sociali previsto all'articolo 154 del TFUE e del dialogo con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che le riunioni svolte in tali contesti siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(10)

In considerazione del ruolo specifico riconosciuto dall'articolo 10, paragrafo 4, del TUE ai partiti politici e tenuto conto che ai sensi dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (3) il registro non si applica ai partiti politici, è opportuno che anche le riunioni con i rappresentanti dei partiti politici siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(11)

È opportuno omettere la la pubblicazione delle informazioni sulle riunioni in determinati casi specifici, in cui essa potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela della vita, dell'integrità e della vita privata dell'individuo, della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, della stabilità del mercato, delle informazioni commerciali riservate, del corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

(12)

Ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i nomi dei direttori generali della Commissione che partecipano alle riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti possono essere resi pubblici; gli altri individui devono aver manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

(13)

La presente decisione non pregiudica gli obblighi o impegni di maggior trasparenza derivanti dalla legislazione dell'Unione o da accordi internazionali conclusi dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I direttori generali della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2.   Le informazioni da rendere pubbliche sono: la data della riunione, la sua sede, il nome del direttore generale, il nome dell'organizzazione o del libero professionista e l'oggetto della riunione.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «direttore generale»: un direttore generale o capo servizio della Commissione;

b)   «riunione»: l'incontro bilaterale organizzato su iniziativa di un'organizzazione o di un libero professionista oppure di un direttore generale per discutere una questione riguardante l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli incontri che hanno luogo nel contesto di procedure amministrative istituite dai trattati o da atti dell'Unione, gli incontri di natura meramente privata o sociale e gli incontri casuali esulano da tale nozione;

c)   «organizzazione o libero professionista»: qualunque organizzazione o persona fisica, indipendentemente dal suo stato giuridico, che svolga attività intese ad influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui tali attività sono effettuate e dal canale o mezzo di comunicazione utilizzato.

Tale nozione non comprende i rappresentanti delle altre istituzioni o organi dell'Unione, i rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dei paesi terzi e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali. Essa tuttavia include qualunque associazione o rete istituita per rappresentare collettivamente regioni o altre autorità pubbliche subnazionali.

Articolo 3

1.   La presente decisione non si applica alle riunioni che si tengono con le parti sociali a livello dell'Unione nell'ambito del dialogo politico né a quelle che si svolgono nell'ambito del dialogo con le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

2.   La presente decisione non si applica alle riunioni con i rappresentanti dei partiti politici.

Articolo 4

1.   Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono pubblicate in formato standard sul sito Internet dei direttori generali della Commissione entro due settimane dalla riunione.

2.   La pubblicazione delle informazioni può essere omessa qualora rischi di arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare la vita, l'integrità e la vita privata di un individuo, la politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, la stabilità del mercato, le informazioni commerciali riservate, il corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

Articolo 5

I nomi degli individui (che agiscono a nome di organizzazioni o liberi professionisti) o dei funzionari della Commissione (diversi dai direttori generali) che partecipano alle riunioni non sono resi pubblici, a meno che tali presone abbiano manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

Articolo 6

Le organizzazioni e i liberi professionisti sono informati del fatto che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, saranno rese pubbliche.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(2)  Decisione 2014/839/UE, Euratom della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale)

(3)  GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).