|
22.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/19 |
DECISIONE 2014/827/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2014
che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1), che è stata modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha convenuto che l'UE rimane pienamente impegnata nella lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia. Ha espresso apprezzamento per i buoni risultati ottenuti finora dalla sua operazione navale Atalanta. Il Consiglio ha sottolineato che, nonostante i notevoli progressi registrati nei confronti della pirateria in mare, la minaccia permane e quei progressi potrebbero risultare vani. |
|
(3) |
Il 18 novembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2125 (2013) che rinnova il quadro per le azioni internazionali nella lotta contro la pirateria e le sue cause profonde. |
|
(4) |
È opportuno prorogare fino al 12 dicembre 2016 l'operazione militare dell'UE di cui all'azione comune 2008/851/PESC (Atalanta). |
|
(5) |
Il 22 luglio 2013 Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'UE porterà avanti il suo approccio integrato al miglioramento della sicurezza e dello stato di diritto in Somalia, sulla base della titolarità e della responsabilità somale, dello stretto coordinamento con altri attori e della coerenza e delle sinergie tra gli strumenti dell'UE, in particolare tra le sue missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune. |
|
(6) |
Tale approccio integrato, basato sul patto per un «new deal» per la Somalia, dovrebbe contribuire a potenziare le capacità marittime in Somalia e nella regione, ad affrontare le cause profonde della pirateria e a ridurre l'impunità delle reti dei pirati in altre attività criminali in mare, affrontando le condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi di Atalanta. |
|
(7) |
In questo contesto, un contributo da parte di Atalanta con compiti secondari, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale aiuterebbe ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti. Tali compiti secondari sarebbero condotti per sostenere la strategia di uscita di Atalanta. |
|
(8) |
La cooperazione di Atalanta con i servizi di contrasto dovrebbe essere facilitata per contribuire all'applicazione della legislazione antipirateria, migliorando al contempo l'efficienza delle sue operazioni antipirateria basate sull'intelligence. |
|
(9) |
Nessuna disposizione della presente decisione o dell'azione comune 2008/851/PESC impedisce al personale di Stati partecipanti ad Atalanta di ottemperare ai propri obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile. |
|
(10) |
È necessario stabilire l'importo di riferimento finanziario destinato a coprire i costi comuni di Atalanta per il periodo che va dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016. |
|
(11) |
L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
|
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Inoltre, Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, aiutando in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti.» |
|
2) |
all'articolo 2, le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:
; |
|
3) |
all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016 è pari a 14 775 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari allo 0 %.» |
|
4) |
all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2016.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. CALENDA
(1) Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).
(2) Decisione 2012/174/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 69).