20.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/9 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2014
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/002 BE/Carsid, presentata dal Belgio)
(2014/811/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. |
(3) |
Il 2 aprile 2013 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell'impresa Carsid SA, integrandola con informazioni complementari fino al 4 luglio 2014. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 911 934 EUR. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Belgio, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo di 911 934 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
B. DELLA VEDOVA
(1) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.