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14.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2014
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(201/790/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
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(2) |
L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo («Comitato misto»), possa, mediante decisione, adottaremodifiche all'allegato II dell'accordo, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. |
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(3) |
Al fine di garantire un'applicazione coerente degli atti normativi dell'Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventuali difficoltà giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell'Unione cui l'accordo attualmente non fa riferimento. |
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(4) |
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto in merito alla modifica dell'allegato II dell'accordo. |
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(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto dovrebbe, pertanto, basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («Comitato misto»), è basata sul progetto di decisione del Comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di Comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione, senza necessità di un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO
istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
del …
che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
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(2) |
L'allegato II dell'accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (2). |
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(3) |
L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (5), dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione (7). |
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(4) |
Occorre, inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto. |
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(5) |
L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione da parte del Comitato misto.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto
Il presidente
I segretari
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51.
(3) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).
(6) Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).
(7) Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).
ALLEGATO
L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:
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1) |
alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, le parole «modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (1)» sono sostituite dalle seguenti: «modificato da:
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2) |
alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato», alla lettera h), punto 1, le parole «legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965» sono sostituite dalle seguenti: «legge federale sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006 »; |
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3) |
alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, il testo seguente è inserito dopo le parole «regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6)»: «modificato da
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4) |
alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:», le parole seguenti sono soppresse: «Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie» ; |
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5) |
alla sezione B: Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto, dopo il punto 21 è inserito il testo seguente:
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6) |
alla sezione C: Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto, dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:
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(1) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
(3) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
(4) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.
(5) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
(6) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(7) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
(8) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.
(9) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
(10) GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5. [Electronic Exchange of Social Security Information].
(11) GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.
(12) GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.
(13) GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.