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8.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/19 |
DECISIONE 2014/776/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2014
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
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(2) |
Con sentenza del 4 giugno 2014 nella causa T-67/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Sina Bank nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
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(3) |
È opportuno inserire nuovamente la Sina Bank nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
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(4) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 (3), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
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(5) |
È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
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(6) |
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 novembre 2013, nella causa C-280/12 P (4), Fereydoun Mahmoudian e Fulmen non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
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(7) |
Pertanto, non vi sono più motivi per mantenere un'entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
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(8) |
Le informazioni identificative relative a tre entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate. |
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(9) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Causa T-67/12 Sina Bank c. Consiglio, sentenza del 4 giugno 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).
(3) Causa T-155/13 Zanjani c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-181/13 Sharif University of Technology c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).
(4) Causa C-280/12 P Consiglio c. Fulmen e Fereydoun Mahmoudian, sentenza del 28 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella raccolta).
ALLEGATO
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I. |
La persona e le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran A. Persone
B. Entità
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II. |
Le voci relative alle entità riportate nella parte I, dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencate sono sostituite dalle seguenti: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran B. Entità
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III. |
L'entità indicata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:
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