7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

sul regime di aiuti SA.18042 (2013/C) (ex MX 17/2009) (ex NN 61/2004)

al quale la Spagna ha dato esecuzione relativo all’esenzione dall’imposta speciale per i biocarburanti

[notificata con il numero C(2014) 4530]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/766/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

A partire dal 2006, la Direzione Generale della Concorrenza effettua ogni anno un’operazione di controllo ex post di un campione di misure di aiuto eseguite dagli Stati membri. Il regime di aiuti spagnolo relativo all’esenzione dall’imposta speciale per i biocarburanti (n. NN 61/2004) è stato approvato dalla Commissione con la decisione C (2006) 2293 del 6 giugno 2006 (in appresso «la decisione della Commissione»). Il regime è rientrato nell’operazione di controllo del 2009/2010 (rif. MX 17/2009) con cui la Commissione ha esaminato l’attuazione da parte degli Stati membri di una serie di regimi in vigore nel 2009.

(2)

La Commissione ha deciso di includere nuovamente questo regime nell’operazione di controllo del 2011/2012 con cui ha esaminato l’attuazione da parte degli Stati membri di una serie di regimi in vigore nel periodo 2009-2010.

(3)

Alla luce delle informazioni fornite dalla Spagna durante l’operazione di controllo, la Commissione nutriva dubbi sull’adeguatezza dell’attuazione del regime da parte delle autorità spagnole, La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ha comunicato la propria decisione alla Spagna con lettera del 17 luglio 2013.

(4)

La Spagna ha presentato le proprie osservazioni in data 20 settembre 2013.

(5)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 febbraio 2014 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto le informazioni relative ai biocarburanti dalla Associazione spagnola dei produttori di energie rinnovabili (Asociación Española de Productores de Energías Renovables (APPA Biocarburantes) il 5 marzo 2014. Le ha trasmesse alla Spagna affinché le commentasse. Il 6 maggio 2014 le autorità spagnole hanno fatto presente di non voler commentare le osservazioni presentate da terzi.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(7)

Il regime di aiuti spagnolo relativo all’esenzione dall’imposta speciale per i biocarburanti (n. NN 61/2004) consiste nell’applicazione di un’aliquota zero all’imposta spagnola sugli idrocarburi. Tale aliquota viene applicata all’alcol etilico prodotto a partire da prodotti di origine agricola o vegetale (bioetanolo), sulla base della definizione del codice della nomenclatura combinata NC 2207 20 , all’alcol metilico ottenuto da prodotti di origine agricola o vegetale, sulla base della definizione del codice della nomenclatura combinata NC 2905 11 00 , e ai prodotti definiti dai codici NC 1507 , 1508 , 1510 , 1511 , 1512 , 1513 , 1514 , 1515 e 1518 .

(8)

L’aliquota zero di imposta è stata applicata a tali prodotti indipendentemente dal fatto che fossero o meno chimicamente modificati. Nei casi in cui il biocarburante veniva miscelato con un altro combustibile, l’aliquota ridotta veniva applicata unicamente alla parte di biocarburante della miscela. Ai fini dell’imposta speciale, l’aliquota ridotta si applicava a tutti i biocarburanti, indipendentemente dall’origine geografica.

(9)

Il regime è stato approvato dalla Commissione il 6 giugno 2006 ed è terminato il 31 dicembre 2012 (3).

(10)

Dall’analisi delle informazioni presentate dalle autorità spagnole durante l’operazione di verifica sono scaturiti dubbi circa la conformità dell’applicazione del regime con la decisione della Commissione nel 2009 e 2010. Sono sorti dubbi anche sulla possibilità che la Spagna avesse sovracompensato i beneficiari nel 2010. La Commissione ha espresso le sue riserve nei punti da 13 a 29 della decisione del 17 luglio 2013.

(11)

La Commissione ha chiesto alla Spagna:

a)

di dimostrare che il regime è stato applicato correttamente nel 2009 e 2010;

b)

di dimostrare che non vi è stata sovracompensazione per il bioetanolo nel 2010 oppure, se vi è stata, di spiegare quali misure sono state adottate per evitare una sovracompensazione negli anni successivi;

c)

di fornire le informazioni annuali relative a tutta la durata del regime.

III.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(12)

Il 5 marzo 2014 la Commissione ha ricevuto da APPA Biocarburantes osservazioni molto simili a quelle fornite dalle autorità spagnole (si veda la sezione IV). Secondo tale associazione, il regime è stato applicato correttamente.

(13)

Se si comparano i costi dei biocarburanti con il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio, sia il bioetanolo che l’ecodiesel sembrano essere stati sottocompensati per tutto il periodo, tranne che nel 2010 per quel che riguarda il bioetanolo e nel 2012 per il biodiesel. Secondo l’APPA Biocarburantes, tale metodo non è corretto dal momento che il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio include tutti i costi di trasporto e di distribuzione dei combustibili finché il prodotto non giunge al consumatore finale, mentre tali costi logistici non sono inclusi nel costo dei biocarburanti nell’analisi comparativa di cui sopra. Secondo l’associazione sarebbe più opportuno comparare i costi di produzione dei biocarburanti con i prezzi quotati a livello internazionale dei combustibili fossili. Applicando tale metodo risulta una maggiore sottocompensazione per i biocarburanti nel periodo in cui è in vigore il regime e non si registrano casi di sovracompensazione.

(14)

Infine, l’APPA Biocarburantes sostiene che, anche qualora si comparino i costi dei biocarburanti con il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio, le uniche due situazioni di possibile sovracompensazione sono state puramente temporanee e derivano dalla natura stessa del regime di aiuti fiscali a favore dei biocarburanti (con importi stabiliti in valore assoluto ex ante e valutazioni effettuate ex post) e dalla grande volatilità dei prezzi delle materie prime agricole che sono il componente principale dei costi di produzione dei biocarburanti. Non è stato necessario apportare modifiche al regime dal momento che non si sono potuti osservare segni di possibili sovracompensazioni per il bioetanolo negli anni successivi (2011 e 2012) e l’eventuale sovracompensazione nel caso del biodiesel si sarebbe verificata nell’ultimo anno, il 2012. Inoltre, non sarebbe stato possibile realizzare alcuna modifica per il futuro dal momento che il regine è scaduto.

IV.   COMMENTI DELLA SPAGNA

(15)

Le autorità spagnole hanno trasmesso le loro osservazioni il 20 settembre 2013. Il 6 maggio 2014 hanno comunicato che non intendevano commentare le osservazioni delle terze parti che erano state loro trasmesse.

(16)

Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità spagnole hanno presentato informazioni sui costi di produzione di bioetanolo e biodiesel nonché dati sui prezzi dei combustibili fossili durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2012. Hanno anche presentato tabelle comparative dei costi dei biocarburanti e del prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio. Le tabelle figurano all’allegato 1.

(17)

I dati e l’analisi illustrata dalle tabelle sono basati sui seguenti presupposti:

a)

si parte dai dati reali sui costi di produzione annuali degli impianti spagnoli a cui si aggiunge un margine di profitto relativo alla produzione del 5 %; si effettuano rettifiche per via della differenza in contenuto energetico tra il biocarburante e il combustibile fossile con cui si miscela utilizzando i dati dell’allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), cioè, rispettivamente, 1,52 e 1,09 per bioetanolo e biodiesel.

b)

tali costi vengono raffrontati con i dati sui prezzi del combustibile al quale si sostituiscono, vale a dire, la benzina e il gasolio. Il prezzo che si ricava è il prezzo di tale combustibile prima delle imposte alla stazione di servizio che, in quanto tale, include il margine lordo legato alla distribuzione commerciale. La differenza tra il costo di produzione del biocarburante e il costo del combustibile fossile sostitutivo è il margine massimo di compensazione.

c)

la compensazione reale applicata equivale all’imposta speciale sugli idrocarburi, il che corrisponderebbe al bioetanolo e al biodiesel. Senza la esenzione, l’aliquota applicata a tali prodotti di imposta speciale sugli idrocarburi sarebbe stata quella della benzina e del gasolio (5).

(18)

La Spagna ha fatto presente, sulla base dei dati pertinenti, che nel periodo 2004-2012 si riscontra una sovracompensazione accumulata per tutti e due i tipi di combustibile (455,96 EUR/1 000 l per il biodiesel e 897,22 EUR/1 000 l per il bioetanolo). Quando si analizza separatamente ogni anno, si osserva una sottocompensazione per tutti gli anni tranne il 2010 per quanto riguarda il bioetanolo e il 2012 per il biodiesel.

(19)

Per quanto riguarda il bioetanolo, la Spagna ha fatto presente che l’apparente sovracompensazione riscontrata nel 2010 era dovuta a un calo puntuale dei prezzi delle materie prime, soprattutto agricole, tra il gennaio e il giugno del 2010. Si è trattato di una situazione occasionale, reversibile e imprevedibile, che, inoltre, si è modificata automaticamente l’anno successivo per via dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Pertanto, non c’era alcuna ragione che giustificasse il ricorso a misure da parte delle autorità spagnole. La Spagna ha fornito informazioni dettagliate sull’evoluzione dei prezzi delle materie prime nonché un grafico che illustrava la tendenza degli indici di prezzo dello zucchero e dei cereali (base 2002-2004 = 100).

Evoluzione dei prezzi delle materie prime nel periodo 2009-2011  (6)

Image 1

Fonte: www.fao.org

(20)

La Spagna ha spiegato che, nel caso del biodiesel, pare che vi sia stata una sovracompensazione nel 2012, ma il regime è terminato il 31 dicembre dello stesso anno.

(21)

La Spagna ha sostenuto che il prezzo utilizzato con questo metodo come riferimento per i combustibili sostituivi - il prezzo prima delle imposte in stazione di servizio - è l’opzione più rigorosa tra quelle disponibili e che sarebbe più opportuno un confronto con un valore più prossimo ai prezzi mondiali per questi prodotti. Le autorità spagnole hanno inoltre fornito tabelle in cui comparavano i costi dei biocarburanti con il prezzo mondiale dei combustibili fossili e hanno sottolineato che, in questo caso, non si osservava alcuna sovracompensazione per il biodiesel in nessuno degli anni presi in considerazione mentre la possibile sovracompensazione per il bioetanolo sarebbe trascurabile (2 EUR/1 000 l, a fronte di 142,13 EUR/1 000 l se si utilizza come riferimento il prezzo prima delle imposte in stazione di servizio del combustibile fossile). Rispetto a quanto calcolato con il metodo precedente, la sottocompensazione accumulata sarebbe molto superiore.

(22)

Le autorità spagnole hanno spiegato che avevano informato tutte le imprese che producono, detengono, commercializzano, ricevono e inviano prodotti assoggettati a imposte speciali, conformemente alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio (7).

(23)

In base alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, un «depositario autorizzato» è la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell’esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa in un deposito fiscale. Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 di tale direttiva, il depositario autorizzato è debitore dell’accisa divenuta esigibile

(24)

Le autorità spagnole hanno spiegato perché avevano fornito soltanto i dati fiscali di una delle due imprese che avevano firmato un accordo per produrre esteri metilici di acidi grassi («FAME») a partire da soia e palma operando sulla base di un contratto di subappalto. Dal momento che tale contratto si riferisce a prodotti assoggettati a imposte speciali per qual che riguarda la loro detenzione, circolazione e controllo, esso è disciplinato dalla direttiva 2008/118/CE. Le autorità spagnole hanno precisato che il proprietario del prodotto non rientra nella definizione di «depositario autorizzato» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(25)

Nella decisione sul caso NN 61/2004 la Commissione è giunta alla conclusione che la misura in questione si configurava come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE. La Commissione aveva valutato il regime di aiuti sulla base della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 (8) e concluso che era compatibile con il mercato unico.

(26)

Ora le autorità spagnole hanno fornito alla direzione generale della Concorrenza informazioni dettagliate, che comprendono i dati relativi ai costi di produzione del bioetanolo e del biodiesel per tutta la durata del regime. Se si comparano i costi dei biocarburanti con il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio, illustrati in allegato alla presente decisione, si riscontrano due situazioni di sovracompensazione: nel 2010 per il bioetanolo e nel 2012 per il biodiesel.

(27)

Per quanto riguarda il metodo alternativo proposto dalla Spagna, che si serve come riferimento dei prezzi mondiali dei combustibili fossili, la Commissione fa presente che tale metodo è diverso da quello presentato dalla Spagna e utilizzato dalla Commissione per valutare la misura NN 61/2004. Dal momento che la Commissione sta verificando se la Spagna ha applicato correttamente il regime di aiuti, conformemente alla decisione con il quale è stato approvato nel caso NN 61/2004, non può essere accettato il metodo alternativo proposto.

(28)

Ciononostante, la Commissione fa presente che non si osserva alcuna tendenza alla sovracompensazione. Inoltre, se si esaminano gli aiuti durante tutta la durata del regime, non vi sono neanche indicazioni di sovracompensazione generale. La Commissione prende nota delle spiegazioni fornite dalla Spagna (si vedano i punti 18, 19, 20 e 22).

(29)

Nel caso del bioetanolo la Commissione ritiene che non fosse necessario introdurre modifiche per ovviare alla sovracompensazione. In questo caso la Spagna ha potuto dimostrare che si era ovviato alla sovracompensazione soprattutto grazie all’incremento significativo registrato dai prezzi delle materie prime a partire dal giugno 2010. In effetti, non si osserva alcuna sovracompensazione per il bioetanolo nel periodo 2011-2012.

(30)

Per quanto riguarda il biodiesel, la Commissione fa presente che si riscontra una lieve sovracompensazione di 41,85 EUR/1 000 l nel 2012. Tale sovracompensazione si è verificata senza che né la misura né il livello dell’aiuto siano stati oggetto di modifica. La situazione è stata determinata da fattori estranei al regime, segnatamente dal grande incremento del prezzo del diesel fossile in Spagna. La Commissione fa presente che nel 2012 il prezzo del diesel è stato superiore dell’8 % al prezzo del 2011, superiore del 36 % al prezzo del 2010 e superiore del 71 % al prezzo del 2009. Invece, i costi di produzione del biodiesel nel 2012 si sono situati allo stesso livello del 2011, al di sopra del 16 % di quelli del 2010 e del 25 % di quelli del 2009. La Commissione fa presente che il regime è terminato alla fine del 2012 per cui non è stato possibile adattare l’esenzione dell’imposta sociale per evitare una futura sovracompensazione conformemente a quanto previsto dal punto 19 della decisione della Commissione sul caso NN 61/2004. Inoltre, segnala che non è stato concesso alcun altro aiuto in virtù del regine né nel 2013 né successivamente. Infine, come si è spiegato al punto 28, anche se si tiene conto dei dati del 2012, non si osserva alcuna sovracompensazione per tutta la durata del regime. Ciò può essere considerato come un’indicazione del fatto che la Spagna poteva basarsi sul metodo di calcolo ex ante previsto dal regime.

(31)

Dopo aver esaminato le informazioni supplementari fornite dalla Spagna, la Commissione ritiene che la Spagna non sia venuta meno ai propri obblighi di cui al punto 19 della decisione della Commissione sul caso NN 61/2004.

(32)

Sulla base delle spiegazioni fornite dalla Spagna sull’applicazione della direttiva 2008/118/CE, la Commissione ritiene che le autorità spagnole le abbiano comunicato informazioni su tutte le imprese interessate.

VI.   CONCLUSIONE

(33)

La Commissione ritiene che la Spagna abbia dato corretta esecuzione al regime di aiuti NN 61/2004, conformemente alle disposizioni della decisione con cui esso è stato approvato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato NN 61/2004 cui la Spagna ha dato esecuzione è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed è stato attuato correttamente, conformemente alla decisione NN 61/2004 della Commissione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)   GU C 37 del 7.2.2014, pag. 44.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)   GU C 219, del 12.9.2006, pag. 3.

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(5)  Nel primo caso l’importo è salito a 371,69 EUR/1 000 l nel periodo 2004-2009 e a 400,69 EUR/1 000 l nel periodo 2009-2012. Per quanto riguarda il biodiesel, le aliquote applicate sono state di 269,89 EUR/1 000 l nel periodo 2004-2006, 278 EUR/1 000 l nel periodo 2007-2009 e 307 EUR/1 000 l nel periodo 2009-2012.

(6)  L’indice dei prezzi dello zucchero ha inizio nella parte inferiore destra mentre quello dei creali più in alto a destra.

(7)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(8)   GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.


ALLEGATO

Tabella 1

Costi di produzione del bioetanolo in Spagna

Costi di produzione del bioetanolo in Spagna

in EUR/1 000  l

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Materie prime

(+)

[…] (*1)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Manodopera

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento

(+)

Costi variabili e finanziari

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Trasporto e distribuzione

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Entrate relative ai sottoprodotti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Aiuti diretti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi totali di produzione

 

603

692

672

582

602

581

510

688

763

Margine di produzione (5 %)

(+)

30

35

34

29

30

29

26

34

38

Fattore di rettifica relativo alla differenza di contenuto energetico

(+)

329

378

367

318

329

317

278

376

417

Costi totali del bioetanolo (prima delle imposte)

(B)

962

1 104

1 073

929

961

927

814

1 098

1 218

Costi della benzina a 95 ottani (prima delle imposte)

(P)

351,8

427,0

483,3

497,0

560,8

436,7

555,4

674,6

741,0

Margine massimo di compensazione

(M) = (B) – (P)

610,6

677,4

589,2

431,9

400,0

490,6

258,6

423,4

476,7

Imposta speciale sugli idrocarburi

(IEH)

371,7

371,7

371,7

371,7

371,7

371,7

400,7

400,7

400,7

400,7

Sottocompensazione (I)

(I) = (M) – (IEH)

238,90

305,74

217,52

60,18

28,30

118,89

89,89

– 142,13

22,76

76,06

Fonte:

Autorità spagnole


Tabella 2

Costi di produzione del biodiesel in Spagna

Costi di produzione del bioetanolo in Spagna

in EUR/1 000  l

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Materie prime

(+)

[…] (*2)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Manodopera

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento

(+)

Costi variabili e finanziari

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Trasporto e distribuzione

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Entrate relative ai sottoprodotti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Aiuti diretti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi totali di produzione

 

553

744

710

762

992

733

791

917

918

Margine di produzione (5 %)

(+)

28

37

36

38

50

37

40

46

46

Fattore di rettifica relativo alla differenza di contenuto energetico

(+)

52

70

67

72

94

69

75

87

87

Costi totali del biodiesel (prima delle imposte)

(B)

633

852

813

872

1 135

839

905

1 050

1 051

Costi del diesel A (prima delle imposte)

(P)

355,0

476,0

521,7

524,9

672,8

459,0

576,5

727,9

785,5

Margine massimo di compensazione

(M) = (B) – (P)

277,9

375,5

290,9

347,2

462,5

379,9

379,9

328,8

321,6

265,2

Imposta speciale sugli idrocarburi

(IEH)

269,86

269,86

269,86

278

278

278

307

307

307

307

Sottocompensazione (I)

(I) = (M) – (IEH)

8,05

105,65

21,04

69,21

184,54

101,92

72,92

21,80

14,61

–41,85

Fonte:

Autorità spagnole


(*1)  Segreto aziendale

(*2)  Segreto aziendale