21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/30 |
DECISIONE 2014/727/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1). |
(2) |
Il 27 giugno 2014 il Comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1970 (2011), concernente la Libia, ha aggiornato l'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC. |
(3) |
Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2174 (2014), che estende l'applicazione delle misure relative al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011). |
(4) |
Inoltre l'UNSCR 2174 (2014) modifica la portata dell'embargo sulle armi imposto dal punto 9 dell'UNSCR 1970 (2011), dal punto 13 dell'UNSCR 2009 (2011) nonché dai punti 9 e 10 dell'UNSCR 2095 (2013). È quindi necessario modificare la decisione 2011/137/PESC al fine di chiarire ulteriormente la portata dell'embargo sulle armi. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC. |
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune di queste modifiche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L'articolo 1 non si applica:
2. L'articolo 1 non si applica:
autorizzati preventivamente dal Comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) (“Comitato”). 3. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite (“ONU”), dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al Comitato e qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria. 5. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale. 6. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione.» ; |
2) |
all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
3) |
all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
. |
Articolo 2
Gli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).
ALLEGATO
Le voci di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC relative alle persone riportate di seguito sono sostituite dalle seguenti:
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DORDA, Abu Zayd Umar Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011). |
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AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah Titolo: Colonnello Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di passaporto: B0515260 Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali Data di rilascio: 10.1.2012 Luogo di rilascio: Bamako, Mali Data di scadenza: 10.1.2017 Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE Luogo di nascita: Anefif, Mali Data di rilascio: 6.12.2011 Luogo di rilascio: Essouck, Mali. Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011). |