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26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2014
che istituisce il programma di lavoro della Commissione per l’anno 2015 concernente il contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea
2014/C 244/06
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE (2) del Consiglio, in particolare l’articolo 30,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti e le responsabilità dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE). |
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(2) |
Al fine di garantire l’attuazione delle attività che i laboratori di riferimento dell’UE devono svolgere è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro per il 2015. L’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento. |
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(3) |
È opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte agli organismi individuati nel programma di lavoro e per i motivi ivi specificati. |
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(4) |
I laboratori di riferimento dell’UE sono tenuti a presentare i rispettivi programmi di lavoro per l’anno 2015. Tali programmi di lavoro dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e con le priorità del presente programma di lavoro della Commissione. La concessione delle sovvenzioni per tali programmi deve essere subordinata alla loro approvazione da parte della Commissione. |
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(5) |
Il livello del contributo finanziario annuale dell’Unione per l’attività dei laboratori di riferimento dell’UE è deciso su base annua. Data la rilevanza delle attività intraprese dai laboratori di riferimento dell’UE nell’interesse dell’Unione, queste dovranno essere cofinanziate al tasso del 100 % dei costi ammissibili che figurano all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 ed entro i limiti degli importi di cui alla presente decisione. Altri costi non ammissibili ma necessari per svolgere i compiti non saranno cofinanziati. |
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(6) |
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 individua sei laboratori di riferimento dell’UE nell’ambito del Centro comune di ricerca, che è una direzione generale della Commissione. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale e il presente programma di lavoro non dovrebbe applicarsi agli anzidetti sei laboratori di riferimento dell’UE. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
Programma di lavoro
È adottato il programma di lavoro annuale per il 2015 per l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione dei laboratori di riferimento dell’UE di cui all’allegato.
Il programma di lavoro annuale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario per le azioni finanziate mediante stanziamenti iscritti nel bilancio 2015.
Articolo 2
Contributo dell’Unione
Il contributo massimo per l’attuazione del programma per il 2015 è fissato a 15 500 000 EUR, da finanziare a titolo della seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per il 2015:
linea di bilancio 17.0403.
L’attuazione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2015 in seguito all’adozione del bilancio 2015 da parte dell’autorità di bilancio o in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.
Articolo 3
Sovvenzioni
Le sovvenzioni possono essere concesse, senza un invito a presentare proposte, agli organismi individuati nell’allegato e alle condizioni ivi specificate.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO
concernente il programma di lavoro della Commissione per il 2015 e il contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea
Laboratori di riferimento dell’UE — Programma di lavoro della Commissione per il 2015
1.1. Introduzione
In base agli obiettivi fissati nel regolamento (UE) n. 652/2014 il presente programma di lavoro contiene le azioni da finanziare e la ripartizione del bilancio per l’anno 2015 per le sovvenzioni attuate in gestione diretta e concesse ai laboratori di riferimento dell’UE (LR-UE) come contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione di funzioni e compiti nei settori della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004.
L’UE cofinanzia gli LR-UE al fine di garantire analisi uniformi e di alta qualità all’interno dell’Unione stessa, a sostengo delle attività della Commissione attinenti alla gestione e alla valutazione del rischio. Gli LR-UE sono generalmente integrati in istituzioni pubbliche (nazionali) con un’attestata esperienza di alto livello quali i laboratori nazionali di riferimento (LNR) o i laboratori regionali di riferimento dell’Organizzazione mondiale per la salute animale. Essi sono designati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale. L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 riporta un elenco dei 44 laboratorio di riferimento dell’UE.
La Commissione opera in stretta collaborazione con gli LR-UE che, insieme con gli LNR, svolgono un ruolo essenziale in termini di sostegno tecnico-scientifico nella definizione di prassi uniformi di controllo ufficiale sui mangimi e sugli alimenti, come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004.
L’attuazione del presente programma di lavoro sarà subordinata all’approvazione preventiva, da parte della Commissione, dei programmi di lavoro degli LR-UE, che devono essere in linea con gli obiettivi e con le priorità stabiliti nel presente programma di lavoro. Una volta approvati i programmi di lavoro, gli LR-UE sono tenuti ad attuarli e a trasmettere alla Commissione una relazione di attuazione.
1.2. Base giuridica
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Articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); |
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articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1). |
1.3. Linea di bilancio
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17.0403 |
1.4. Obiettivi — risultati attesi — misure
a) Obiettivo generale
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Contribuire a un elevato livello di sanità umana, animale e vegetale, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, favorendo nel contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro. |
b) Obiettivi specifici
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Contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della produzione di alimenti e di mangimi, nonché a una migliore situazione zoosanitaria, |
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contribuire a una tempestiva individuazione ed eradicazione degli organismi nocivi, |
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migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità dei controlli ufficiali. |
c) Obiettivi operativi, indicatori e risultati attesi
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Obiettivi operativi |
Indicatore |
Risultato atteso |
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1 |
Garantire lo sviluppo e l’impiego di metodi analitici di alta qualità nella rete degli LR-UE |
Qualità dei metodi analitici |
Disponibilità di metodi analitici all’avanguardia |
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mantenere il livello adeguato nelle prove valutative, garantendo l’efficienza dei metodi analitici di controllo |
Grado di realizzazione delle prove comparative in relazione ai risultati dell’indagine annuale |
Tutti i laboratori nazionali di riferimento (LNR) hanno completato le prove con successo |
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3 |
garantire la disponibilità di assistenza tecnico-scientifica fornita dagli LR-UE |
Grado di soddisfazione del sostegno fornito dagli LR-UE |
Risposta tempestiva e adeguata a tutte le richieste di assistenza |
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4 |
garantire una gestione sana ed efficace del ciclo di finanziamento degli LR-UE |
Tempistica e grado di realizzazione delle fasi necessarie del ciclo di finanziamento dei programmi degli LR-UE |
Ciclo di finanziamento tempestivo e completato |
d) Misure e attività per l’attuazione degli obiettivi operativi
Obiettivo operativo 1: assicurare lo sviluppo e l’impiego di metodi analitici di alta qualità nella rete degli LR-UE
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garantire che gli LR-UE divulghino tra gli LNR i metodi analitici e di riferimento, |
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monitorare la pubblicazione, da parte degli LR-UE, di metodi di nuova elaborazione e dei corrispondenti studi di convalida, |
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coordinare le attività degli LR-UE in relazione alle modalità pratiche di applicazione di nuovi metodi analitici, |
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coordinare LR-UE, LNR e Stati membri ai fini della preparazione dei programmi di lavoro 2016 relativi a metodi nuovi o migliori e/o a mezzi di diffusione di informazioni su metodi e materiali di riferimento, |
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programmare formazioni, riunioni e workshop organizzati dagli LR-UE per armonizzare tecniche diagnostiche e metodi analitici, |
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avviare la collaborazione degli LR-UE con laboratori nei paesi terzi. |
Obiettivo operativo 2: mantenere il livello adeguato nelle prove valutative, garantendo l’efficienza dei metodi analitici di controllo
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garantire la programmazione e l’avvio di prove comparative da parte degli LR-UE conformemente a protocolli internazionalmente accettati, |
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affrontare le questioni connesse a risultati insoddisfacenti nell’ambito della rete degli LR-UE, |
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coordinare LR-UE, LNR e Stati membri ai fini della programmazione dei test di rendimento nei programmi di lavoro. |
Obiettivo operativo 3: garantire la disponibilità di assistenza tecnico-scientifica fornita dagli LR-UE
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richieste di elaborazione e di attuazione di politiche agli LR-UE, |
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avvio di collaborazioni degli LR-UE con l’EFSA e con organizzazioni internazionali, |
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organizzazione di riunioni ai fini dell’assistenza tecnico-scientifica da parte degli LR-UE, |
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primi orientamenti sui metodi analitici, |
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attività di rete da parte degli LR-UE per fornire un’assistenza adeguata. |
Obiettivo operativo 4: garantire una gestione sana ed efficace del ciclo di finanziamento degli LR-UE
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raccolta, verifica e convalida dei programmi di lavoro degli LR-UE, |
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controllo e verifica delle spese finanziarie, |
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comunicazione con gli LR-UE per l’esecuzione dei rispettivi programmi di lavoro, |
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valutazione della relazione tecnico-finanziaria annuale dell’LR-UE, |
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sostegno agli LR-UE nella preparazione dei rispettivi programmi di lavoro annuali, |
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valutazione degli indicatori di performance ex ante ed ex post riferiti dagli LR-UE. |
1.5. Priorità
Le esigenze di mitigazione del rischio e di applicazione della pertinente normativa nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 882/2004 sono in continua evoluzione. Negli ultimi anni sono emerse nuove problematiche legate all’aumento degli scambi di animali, alimenti, mangimi e sostanze di origine animale utilizzate per la loro preparazione, nonché ai progressi effettuati nella scienza e nella tecnologia e, di conseguenza, nelle tecniche diagnostiche.
È necessario un approccio coordinato inteso a garantire:
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la protezione contro il riemergere di rischi nuovi o maggiori, |
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la prevenzione e l’individuazione precoce di malattie e minacce derivanti da alimenti e mangimi, |
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l’attuazione efficace dei controlli ufficiali e delle verifiche sull’applicazione della normativa. |
Gli LR-UE, gli LRN e le autorità competenti degli Stati membri formano una rete investita di un ruolo molto importante, sia in caso di emergenze sia in momenti di «ordinaria amministrazione». Mantenere la solidità della rete e il suo ruolo costituirà una priorità costante nei programmi di lavoro della Commissione, non solo per l’anno 2015, ma anche in futuro.
Il 2015 sarà il primo anno in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 652/2014 si applicheranno alla gestione delle spese degli LR-UE e sarà pertanto un anno di transizione. Le priorità seguiranno una logica comune rispetto agli obiettivi operativi sopra indicati e saranno sviluppate nel dettaglio insieme con gli LR-UE nei rispettivi programmi di lavoro. In termini generali si presterà la massima attenzione:
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all’elaborazione di materiale di riferimento certificato e di metodi standardizzati e convalidati per la misurazione e l’identificazione dei pericoli (sostanze chimiche, contaminanti, pesticidi, agenti patogeni), per la presenza di OGM non autorizzati negli alimenti e nei mangimi e per l’individuazione di sostanze non autorizzate o dell’impiego non autorizzato di sostanze autorizzate, |
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all’analisi di sostanze e OGM autorizzati per consentire la verifica di conformità alla legislazione sugli alimenti, sui mangimi e sulla salute degli animali, |
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all’impiego e alla comunicazione di informazioni sui metodi analitici adeguati, |
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all’elaborazione di una buona capacità analitica per individuare prassi fraudolente (ricerca di DNA, pesticidi e additivi). |
Mentre le attività principali e le priorità stabilite nel presente programma di lavoro saranno affrontate in collaborazione con gli LR-UE in fase di definizione dei rispettivi programmi di lavoro, occorre un margine di manovra per le attività derivanti da fattori imponderabili (ad esempio, fattori legati alla ricomparsa di malattie prioritarie, alla possibile introduzione di nuove malattie nonché alla complessità crescente delle filiere di fornitura).
1.6. Descrizione delle attività da finanziare
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Pesticidi |
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Impurità |
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Residui |
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Rischi biologici |
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Materiali a contatto con gli alimenti, OGM, additivi per mangimi |
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Salute animale |
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1.7. Criteri essenziali
1. Criteri di ammissibilità
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Status di laboratorio di riferimento dell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, esclusi gli LR-UE presso il Centro comune di ricerca. |
2. Criteri di esclusione
I richiedenti non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento finanziario.
3. Criteri di aggiudicazione
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Conformità con gli obiettivi e con le priorità del presente programma di lavoro della Commissione per l’anno 2015. |
1.8. Attuazione
Il programma di lavoro sarà attuato direttamente dalla Commissione.
1.9. Calendario indicativo e importo indicativo delle sovvenzioni concesse senza invito a presentare proposte
Gennaio 2015.
1.10. Tasso massimo possibile di cofinanziamento dei costi complessivi
100 %
(1) Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12).
(2) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).