15.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2014

che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2014/715/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (il regolamento INN) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)

A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione europea può identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

(4)

L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(5)

A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio può elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN.

(6)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, gli Stati di bandiera sono tenuti a notificare alla Commissione le loro disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

(7)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture di detto regolamento.

(8)

Con decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (2) (decisione del 15 novembre 2012), in conformità dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha trasmesso a otto paesi terzi una notifica relativa alla possibilità che essi possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento INN.

(9)

La Commissione ha fornito nella decisione del 15 novembre 2012 le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale identificazione preliminare.

(10)

Sempre in data 15 novembre 2012 la Commissione ha comunicato agli otto paesi terzi, mediante lettere distinte, che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti. Le lettere recavano in allegato la decisione del 15 novembre 2012.

(11)

In tali lettere la Commissione sottolineava che, per evitare l'identificazione e la proposta di inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, come previsto rispettivamente agli articoli 31 e 33 del regolamento INN, i paesi terzi interessati erano invitati a stabilire e ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione volto ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 15 novembre 2012. L'attuazione tempestiva ed efficace del piano d'azione da parte dei paesi interessati avrebbe potuto evitare la loro identificazione come paesi terzi non cooperanti e la proposta di inserimento definitivo nel relativo elenco.

(12)

Di conseguenza, la Commissione ha invitato gli otto paesi terzi interessati: 1) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni figuranti nei piani d'azione proposti dalla Commissione; 2) a valutare l'attuazione di tali azioni; e 3) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione relazioni dettagliate intese a valutare l'attuazione di ciascuna azione in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

(13)

Agli otto paesi terzi interessati è stata data la possibilità di rispondere per iscritto in merito alle questioni esplicitamente individuate nella decisione della Commissione e a ogni altra informazione pertinente. Questi paesi sono stati autorizzati a presentare prove per confutare o integrare i fatti citati nella decisione del 15 novembre 2012 o ad adottare, se del caso, un piano d'azione volto a migliorare la situazione nonché idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(14)

Con la decisione e le lettere del 15 novembre 2012, la Commissione ha quindi avviato un processo di dialogo con gli otto paesi terzi, precisando che, in linea di principio, un periodo di sei mesi sarebbe stato a suo avviso sufficiente per raggiungere un accordo.

(15)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi terzi in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state analizzate e prese in considerazione. Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle osservazioni della Commissione.

(16)

La Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (Sri Lanka) non è stata in grado né di confutare i fatti citati dalla Commissione, né di attuare il piano d'azione volto a porre rimedio alla situazione.

(17)

La presente decisione di esecuzione della Commissione, che identifica lo Sri Lanka come paese terzo che la Commissione considera non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN, rappresenta la conseguenza delle procedure di indagine e dialogo svolte nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN. Tali procedure hanno rispettato i requisiti sostanziali e procedurali specificati in detto regolamento che riguarda,tra l'altro, l'obbligo di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, imposto dal diritto internazionale al paese terzo in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione.

(18)

La decisione di esecuzione della Commissione che identifica lo Sri Lanka come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN comporta le conseguenze di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALLO SRI LANKA

(19)

Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato allo Sri Lanka, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che essa stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante (3).

(20)

La Commissione ha invitato lo Sri Lanka a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione della 15 novembre 2012.

(21)

Le principali carenze individuate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione di un idoneo quadro giuridico, l'assenza di un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, la mancanza di un programma di osservazione e di un sistema di sanzioni dissuasivo nonché un'attuazione scorretta del regime di certificazione delle catture. Le altre carenze individuate riguardavano più in generale la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre individuata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale delle Nazioni Unite contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non ha costituito la base per l'identificazione.

(22)

Con lettera del 14 dicembre 2012, lo Sri Lanka ha informato la Commissione in merito al quadro istituzionale istituito per rimediare alle carenze individuate nel piano d'azione proposto.

(23)

Lo Sri Lanka ha presentato osservazioni scritte il 31 dicembre 2012 e il 4 gennaio 2013.

(24)

Con lettera del 7 febbraio 2013, la Commissione ha invitato lo Sri Lanka a trasmettere informazioni aggiornate sui punti chiave del piano d'azione proposto.

(25)

Il 13 marzo 2013 le autorità dello Sri Lanka hanno presentato la seguente documentazione: i) lettera di accompagnamento e lettera esplicativa; ii) un calendario aggiornato per l'attuazione di tutte le misure da parte dello Sri Lanka; iii) informazioni aggiornate sui punti principali del piano d'azione proposto; iv) il piano d'azione nazionale 2013 per la lotta contro la pesca INN; v) aggiornamenti relativi alle procedure amministrative e agli orientamenti per l'utilizzazione dei certificati di cattura; vi) l'assegnazione di bilancio 2013 per istituire presso l'aeroporto una sede distaccata della divisione per il controllo della qualità del dipartimento per la pesca e lo sviluppo delle risorse acquatiche; vii) progetti di testo per una normativa riveduta in materia di adempimento degli obblighi di legge, monitoraggio della flotta oceanica e sanzioni dissuasive; viii) sistemi di sensibilizzazione per gli operatori del sistema di certificazione delle catture; xi) sistema di ispezione, e x) orientamenti per le procedure applicate per indagare sulle attività di pesca INN in alto mare.

(26)

Il 17 aprile 2013 si sono svolte a Bruxelles consultazioni tecniche tra la Commissione e lo Sri Lanka. Nel corso di tale riunione, le autorità dello Sri Lanka hanno presentato alla Commissione il loro recente piano d'azione nazionale inteso a contrastare la pesca INN, le misure previste per migliorare il controllo incrociato delle informazioni contenute nei certificati di cattura e la revisione avviata del quadro giuridico.

(27)

Con le comunicazioni del 30 maggio 2013 e del 3 giugno 2013, lo Sri Lanka ha ribadito il proprio impegno ad attuare entro i termini il piano di marcia da esso elaborato, adottando al contempo le modifiche legislative necessarie per rafforzare le sanzioni contro la pesca INN e avviando la procedura di appalto per il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

(28)

Sulla base dei progressi rilevati da novembre 2012 a inizio giugno 2013, con lettera dell'11 giugno 2013, la Commissione ha informato lo Sri Lanka di voler proseguire il dialogo con il paese per un ulteriore periodo di nove mesi, fino al 28 febbraio 2014, al fine di ottenere risultati concreti atti a colmare le lacune evidenziate nella decisione del 15 novembre 2012 e portare a termine le azioni necessarie. Alla lettera ha fatto seguito, il 20 giugno 2013, una proposta aggiornata della Commissione per il piano di azione.

(29)

Il 22 agosto 2013 lo Sri Lanka ha presentato una relazione sullo stato di avanzamento concernente il periodo dal 31 maggio 2013 al 15 agosto 2013, seguita il 28 ottobre 2013 da una comunicazione contenente informazioni sulla procedura di adozione della normativa modificata.

(30)

La Commissione ha reso visita alle autorità competenti dello Sri Lanka dal 28 al 30 gennaio 2014. In conformità della decisione del 15 novembre 2012 e del piano d'azione proposto, le autorità in questione sono state informate degli sviluppi della situazione. Nel corso della visita, le autorità dello Sri Lanka hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e fornire tutti i documenti pertinenti in risposta alla decisione del 15 novembre 2012 nonché di informare la Commissione in merito agli ultimi sviluppi sullo stato di avanzamento del piano d'azione.

(31)

Il 27 marzo 2014 lo Sri Lanka ha presentato un'altra relazione sui progressi compiuti nel periodo dal 16 agosto 2013 al 21 marzo 2014 e ha inoltrato i seguenti documenti: i) informazioni aggiornate sui punti principali del piano d'azione proposto; ii) calendario aggiornato per l'attuazione del piano d'azione nazionale in materia di lotta contro la pesca INN; iii) una lettera del ministero della pesca e dello sviluppo delle risorse acquatiche al ministero degli affari esteri con la quale si chiedeva di aderire all'accordo di conformità dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (Accordo FAO) e di indagare su cittadini coinvolti in attività di pesca INN sotto la bandiera di altri Stati; iv) la richiesta di finanziamenti per il sistema di controllo dei pescherecci via satellite e prova dell'obbligo di disporre di un trasponditore; v) informazioni su formazioni in materia di sensibilizzazione, e vi) esemplari del giornale di bordo 2014 rivisto e piani di ispezione in porti per pescherecci adibiti alla pesca in acque profonde e in alto mare. Le informazioni riguardavano anche l'adozione da parte del parlamento dello Sri Lanka, il 5 novembre 2013, della legge riveduta sulla pesca. Il 1o agosto 2014 lo Sri Lanka ha presentato una relazione integrativa sui progressi compiuti che copre il periodo fino al luglio 2014 la quale, oltre alle informazioni aggiornate sui punti principali del piano di azione proposto e al calendario aggiornato per l'attuazione del piano d'azione nazionale in materia di lotta contro la pesca INN, contiene anche: una lettera del ministero degli affari esteri al ministero della pesca e dello sviluppo delle risorse acquatiche precisante che sarà inoltrata copia dello strumento attestante l'adesione all'accordo FAO non appena tale adesione sarà effettiva; la richiesta al procuratore generale di rafforzare le sanzioni previste dall'attuale legislazione; 2 lettere di esperti giuridici con i progetti di regolamenti riveduti relativi alle operazioni di pesca in alto mare e alla raccolta dei dati sulle catture, più una sintesi dei programmi di sensibilizzazione per skipper di altura e la relazione di attuazione concernente un programma di osservazione regionale presentata alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (Indian Ocean Tuna Commission — IOTC). Il 29 agosto 2014 lo Sri Lanka ha trasmesso ulteriori informazioni in merito ai progressi compiuti per ovviare alle carenze rilevate (ossia i progetti di regolamenti relativi alle operazioni di pesca in alto mare e alla raccolta dei dati sulle catture, la circolare informativa sulle sanzioni, informazioni sui programmi di osservazione e ispezione e informazioni sui progressi realizzati per rimediare alle carenze rilevate). Nelle sue nuove comunicazioni del 18 e 19 settembre 2014 lo Sri Lanka ha confermato l'adozione dei regolamenti relativi alle operazioni di pesca in alto mare e alla raccolta dei dati sulle catture, ha asserito di aver avviato lavori a livello nazionale allo scopo di elaborare un memorandum del gabinetto su un sistema di sanzioni dissuasivo, di aver avviato una riflessione su come conformarsi alle regole dell'IOTC e ha fornito informazioni sul giornale di bordo e sulla copertura dei programmi d'ispezione e di osservazione, nonché informazioni su un'eventuale istallazione, parziale e progressiva, di trasponditori VMS (anche se il contratto con il contraente non era ancora stato firmato e attuato) sui suoi pescherecci nel periodo che va da gennaio 2015 ad agosto 2015.

(32)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dallo Sri Lanka a seguito della decisione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e lo Sri Lanka è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle osservazioni della Commissione.

(33)

Alla luce degli elementi raccolti, illustrati nei considerando da 34 a 67, la Commissione ritiene che lo Sri Lanka non abbia sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione rilevati nella decisione del 15 novembre 2012. Lo Sri Lanka non ha nemmeno pienamente attuato le misure proposte nel relativo piano d'azione.

3.   IDENTIFICAZIONE DELLO SRI LANKA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(34)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità dello Sri Lanka agli obblighi internazionali ad esso spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e delle pertinenti informazioni trasmesse in merito dallo Sri Lanka, del piano d'azione proposto nonché delle misure adottate per porre rimedio alla situazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Ricorrenza della pesca INN (articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN)

(35)

Come sottolineato nel considerando 292 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha rilevato che lo Sri Lanka non dispone di una legislazione che prevede la concessione di licenze per l'esercizio della pesca in alto mare.

(36)

Come precisato nel considerando 296 della decisione del 15 novembre 2012, 13 navi dello Sri Lanka figuravano nell'elenco provvisorio delle navi INN elaborato dalla IOTC per aver svolto attività di pesca in violazione delle disposizioni relative alle misure di gestione e di conservazione della stessa IOTC. In seguito alla decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka non ha né vietato alle proprie navi la pesca illegale in alto mare, né immediatamente adottato una legislazione per consentire la pesca d'altura e rilasciare licenze per tale tipo di pesca al fine di evitare le attività di pesca illegali svolte dalle sue navi. Infine, il 5 novembre 2013, lo Sri Lanka ha invece adottato una nuova legge sulla pesca che consente la pesca d'altura e prevede una normativa di applicazione per il rilascio delle licenze per le navi d'altura, la quale è stata adottata nel settembre 2014 (stando alla comunicazione delle autorità), ma non è stata però ancora attuata. Lo Sri Lanka ha inoltre ridotto il numero di navi operanti nella zona IOTC da 3 307 a 1 758, ma tali navi stanno ancora svolgendo attività di pesca avvalendosi di una licenza amministrativa per la pesca d'altura e non di una licenza legale. A tale proposito si ricorda che l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), punto ii), dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (4) (UNFSA) impone agli Stati di bandiera l'obbligo di adottare misure intese a vietare l'esercizio della pesca d'altura da parte dei propri pescherecci che non siano in possesso della necessaria licenza o autorizzazione. L'attuale situazione dimostra chiaramente che lo Sri Lanka non ottempera alle proprie responsabilità internazionali in quanto Stato di bandiera.

(37)

Dopo l'adozione della decisione del 15 novembre 2012, in base alle informazioni ottenute dalla IOTC (5), tre navi battenti bandiera dello Sri Lanka (Malshiri No. 1, Gold Marine 5 e Lakpriya 2) sono state individuate dagli Stati costieri nel 2013 come presumibilmente coinvolte in attività di pesca INN. Si ricorda che, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell'UNFSA, lo Stato di bandiera è responsabile delle proprie navi operanti in alto mare. Inoltre, ai sensi dell'articolo 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), uno Stato di bandiera ha l'obbligo di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche, obbligo palesemente infranto dalla presenza della flotta dello Sri Lanka che opera senza licenza di pesca legale in acque IOTC e svolge pertanto attività di pesca INN, come definita all'articolo 2 del regolamento INN.

(38)

Nel 2013 è stato inoltre accertato che altre 13 navi dello Sri Lanka, ispezionate mentre erano in transito nella zona economica esclusiva (ZEE) di uno Stato costiero, hanno violato le misure di gestione e di conservazione della IOTC. La Commissione ritiene che la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dello Sri Lanka in violazione delle misure di conservazione e di gestione della IOTC indichi chiaramente che tale paese è venuto meno alle proprie responsabilità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale, come evidenziato nel precedente considerando 37.

(39)

Ciò dimostra inoltre che lo Sri Lanka non ha provveduto a garantire che i pescherecci autorizzati a battere la sua bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN, contravvenendo alla raccomandazione di cui al punto 34 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN (IPOA), che invita gli Stati a provvedere affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Il fatto inoltre che le navi di cui ai considerando da 36 a 38 battano bandiera dello Sri Lanka evidenzia altresì che lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell'UNFSA, in base ai quali uno Stato di bandiera è tenuto a garantire che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP.

(40)

La Commissione aveva anche constatato che lo Sri Lanka non era stato in grado di adottare misure efficaci per contrastare il reiterarsi di attività di pesca INN a causa delle carenze del suo quadro giuridico. Nel piano d'azione la Commissione aveva pertanto proposto che tale paese procedesse a una revisione del suo quadro giuridico al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali di alto mare, di porre rimedio alla mancanza di sufficienti mezzi operativi per controllare efficacemente la flotta oceanica dello Sri Lanka e di istituire un regime sanzionatorio dissuasivo.

(41)

Come precisato nel considerando 36 della presente decisione, nel novembre 2013 lo Sri Lanka ha adottato una legge riveduta sulla pesca che consente alle sue navi di pescare al di fuori della ZEE del paese. Tuttavia, l'atto richiesto per l'attuazione del sistema di licenze di alto mare è ancora a livello di progetto e non è quindi applicabile. Attualmente le licenze sono rilasciate dalle amministrazioni senza un procedimento prestabilito e in modo non sistematico. Inoltre, la legge riveduta sulla pesca prevede un aumento delle sanzioni per le infrazioni INN che può essere considerato un deterrente solo per una parte della flotta oceanica dello Sri Lanka (in particolare per le piccole imbarcazioni che operano al di fuori della ZEE del paese, per le quali le sanzioni potrebbero essere ritenute appropriate in considerazione della loro limitata capacità di pesca). Tuttavia, la flotta peschereccia delle navi di grandi dimensioni (oltre 24 metri di lunghezza) è aumentata nel 2013 e nel 2014, e non è possibile ritenere che il livello delle sanzioni previsto dalla nuova legge sulla pesca applicabile a tale parte della flotta abbia un effetto deterrente, perché queste navi hanno una capacità di pesca da 10 a 20 volte superiore a quella delle navi di piccole dimensioni. La legislazione attuale (6) prevede un'ammenda massima di EUR 8 429 [1 500 000 LKR (7)] che non può essere ritenuta efficace per garantire il rispetto delle disposizioni, scoraggiare le violazioni e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. L'attuale catalogo di sanzioni non è quindi conforme all'articolo 19, paragrafo 2, dell'UNFSA che nello specifico dispone che le sanzioni devono essere sufficientemente severe e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. La Commissione ritiene pertanto che il livello di tali sanzioni sia palesemente inadeguato e assolutamente non proporzionato alla gravità delle possibili infrazioni, al loro impatto potenziale sulle risorse e ai benefici potenzialmente derivanti da tali azioni illecite.

(42)

Di conseguenza, le misure adottate dallo Sri Lanka per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 118 dell'UNCLOS e degli articoli 18, 19 e 20 dell'UNSFA.

(43)

Alla luce dei considerando da 292 a 299 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, è del parere che lo Sri Lanka non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN praticata o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e che non abbia preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN, ricorrenti e documentate, praticate da pescherecci che in precedenza battevano la sua bandiera.

3.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione [articolo 31, paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN]

(44)

Come indicato nei considerando da 302 a 311 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha esaminato se lo Sri Lanka ha collaborato efficacemente con la Commissione sulle indagini e le relative attività.

(45)

Per quanto riguarda le navi di cui al considerando 293 della decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka aveva, come indicato al considerando 296 della medesima decisione, l'obbligo di presentare una relazione su base mensile in merito alle azioni intraprese nei confronti di tali navi. Queste relazioni sono state presentate solo per 9 mesi invece di 12 nel 2013 e 2 mesi invece di 4 nel 2014. In violazione di quanto disposto dall'articolo 20 dell'UNFSA, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a svolgere indagini, cooperare direttamente o nel quadro dell'ORGP per garantire l'osservanza e l'esecuzione delle misure di conservazione e gestione dell'ORGP, lo Sri Lanka è venuto meno ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e l'esecuzione internazionale.

(46)

Come descritto nel considerando 302 della decisione del 15 novembre 2012 nonché nel considerando 45 della presente decisione, lo Sri Lanka è venuto meno all'obbligo nei confronti della IOTC di presentare una relazione mensile in merito alle 13 navi presumibilmente implicate in attività di pesca INN, ma che non figurano nell'elenco della IOTC. Così facendo, lo Sri Lanka ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la sua bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull'equipaggio della stessa.

(47)

Come indicato nei considerando 306 e 307 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha inoltre esaminato se lo Sri Lanka ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se sono state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche.

(48)

Come spiegato al considerando 41 della presente decisione, dopo l'adozione della decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka non ha posto in essere un sistema di sanzioni dissuasivo per il segmento dei grandi pescherecci della sua flotta. L'attuale catalogo di sanzioni non è conforme all'articolo 19, paragrafo 2, dell'UNFSA che dispone, nello specifico, che le sanzioni debbano essere sufficientemente severe e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

(49)

Le prove disponibili confermano che lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci. A tale proposito, come illustrato sopra nei considerando da 36 a 38, il fatto che alcuni pescherecci continuino le loro attività di pesca in violazione delle misure di conservazione e di gestione della IOTC evidenzia che lo Sri Lanka non ha ottemperato alle proprie responsabilità riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come previsto all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell'UNFSA.

(50)

Come specificato nel considerando 309 della decisione del 15 novembre 2012, il livello di sviluppo dello Sri Lanka non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche legate allo sviluppo è trattata in maniera più dettagliata nei considerando da 65 a 67 della presente decisione.

(51)

Di conseguenza, le misure adottate dallo Sri Lanka per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS e degli articoli 18 e 19 dell'UNSFA.

(52)

Alla luce dei considerando da 302 a 311 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN, è del parere che lo Sri Lanka non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(53)

Come indicato nei considerando da 314 a 334 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti riguardo allo status dello Sri Lanka come parte contraente della IOTC. La Commissione ha quindi esaminato le informazioni ritenute pertinenti riguardo all'accordo dello Sri Lanka ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla IOTC a seguito della decisione del 15 novembre 2012.

(54)

Si ricorda che, successivamente alla decisione del 15 novembre 2012, la IOTC ha pubblicato relazioni annuali di adempimento rispettivamente per il 2013 (8) e il 2014 (9), che dimostrano che lo Sri Lanka nel 2012 e nel 2013 non si era ancora conformato o si era conformato solo in parte a dette misure.

(55)

Lo Sri Lanka non ha fornito talune informazioni richieste sulle statistiche e su alcune misure di conservazione e di gestione, come previsto dalla relazione di conformità per il 2013.

(56)

In particolare, lo Sri Lanka non ha fornito informazioni circa l'indicativo internazionale di chiamata di ciascun peschereccio, come previsto dalla risoluzione IOTC 10/08 (10) relativa all'elenco dei pescherecci in attività. Lo Sri Lanka non ha dotato di VMS le proprie navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e non ha creato un centro di controllo della pesca (CCP), come previsto dalla risoluzione IOTC 06/03 (11) sull'adozione di un sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS). Lo Sri Lanka non ha nemmeno trasmesso la relazione obbligatoria VMS. Riguardo alla risoluzione IOTC 10/02 (12) sugli obblighi statistici, lo Sri Lanka non ha trasmesso i dati relativi alla frequenza della taglia per la pesca costiera, né ha fatto pervenire informazioni sulle catture nominali, le catture e lo sforzo di pesca e la frequenza della taglia in linea con le disposizioni della risoluzione sulla pesca costiera, la pesca di superficie e la pesca con palangari. Lo Sri Lanka si è conformato solo in parte alla risoluzione IOTC 05/05 (13) sulla trasmissione dei dati relativi agli squali, in quanto i dati relativi alla posa di reti da imbrocco o palangari sono stati trasmessi in modo combinato.Lo Sri Lanka non ha presentato la relazione obbligatoria prevista dalla risoluzione IOTC 12/05 (14) sui trasbordi in porto.Lo Sri Lanka non ha attuato il programma di osservazione regionale previsto dalla risoluzione IOTC 11/04 relativa agli osservatori (15). In particolare, il paese non ha istituito il programma obbligatorio di osservazione in mare applicabile al 5 % dei pescherecci di lunghezza superiore a 24 m e non si è conformato all'obbligo di presentare una relazione degli osservatori.

(57)

In merito alla relazione di conformità per il 2014, lo Sri Lanka non ha fornito talune informazioni richieste sulle statistiche e su alcune misure di conservazione e di gestione.

(58)

In particolare, lo Sri Lanka non ha adottato una normativa che rende obbligatoria la marcatura degli attrezzi, come previsto dalla risoluzione IOTC 13/02 (16). Lo Sri Lanka non ha presentato il piano di gestione dei dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) previsto dalla risoluzione IOTC 13/08 (17), né ha adottato misure giuridiche e amministrative per gli 8 pescherecci con reti a circuizione, come previsto dalla risoluzione IOTC 12/13 (18). Sempre nel 2014, riguardo alla risoluzione IOTC 06/03 (19), lo Sri Lanka non ha dotato di VMS le proprie navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, né ha creato un CCP o trasmesso la relazione obbligatoria sullo stato di avanzamento del suo VSM.Riguardo alla risoluzione IOTC 10/02 sugli obblighi statistici, lo Sri Lanka non ha trasmesso i dati riguardanti le catture nominali, le catture, lo sforzo di pesca e la frequenza della taglia secondo le norme previste da detta risoluzione.Riguardo alle risoluzioni IOTC 13/06 (20) e 12/04 (21), lo Sri Lanka non ha recepito né il divieto concernente la cattura degli squali alalunga, né gli obblighi per i pescherecci a circuizione di disporre di coppi e per i pescherecci con palangari di disporre di tagliatori di fune e slamatori. Lo Sri Lanka non ha attuato il programma di osservazione richiesto dalla risoluzione 11/04 (22) nemmeno nel 2014.In particolare, il paese non ha istituito il programma obbligatorio di osservazione in mare applicabile al 5 % dei pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri e non si è conformato all'obbligo di relazione degli osservatori. Per quanto riguarda la risoluzione IOTC 10/10 (23), lo Sri Lanka non ha presentato la relazione sulle importazioni, lo sbarco e il trasbordo in porto dei tonni e dei prodotti ittici affini al tonno.

(59)

La mancata trasmissione alla IOTC delle necessarie informazioni e il non rispetto degli obblighi della IOTC di cui ai considerando 56 e 58 dimostrano che lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell'UNCLOS e nell'UNFSA. Soprattutto l'incapacità di fornire informazioni tempestive in merito a statistiche, VMS, catture e allo sforzo di pesca, al trasbordo in porto e al programma di osservazione pregiudica la capacità dello Sri Lanka di adempiere ai propri obblighi ai sensi degli articoli 117 e 118 dell'UNCLOS. A norma di detti articoli, uno Stato deve adottare misure nei confronti dei propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche di alto mare e deve cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.

(60)

Come precisato al considerando 322 della decisione del 15 novembre 2012, durante la sua visita in Sri Lanka del novembre 2010 la Commissione ha rilevato alcune carenze, in particolare per quanto riguarda la mancanza di dati VMS e di una legislazione in materia di dichiarazione delle catture. Ulteriori elementi di preoccupazione, quali la mancanza di programmi di osservazione e le carenti relazioni sui pescherecci e i cittadini di cui è stata constatata la partecipazione ad attività di pesca INN, sono stati evidenziati nei considerando 319 e 321 della decisione del 15 novembre 2012, che si fonda sulle relazioni di conformità della IOTC per il 2011 e il 2012.A questo proposito, le informazioni trasmesse dalle autorità dello Sri Lanka sulla legislazione per la pesca d'altura, la creazione di un sistema VMS funzionante, il programma di osservazione nonché una registrazione e rendicontazione affidabile delle catture hanno rivelato che le autorità del paese non hanno garantito un efficiente ed efficace controllo e monitoraggio delle navi battenti bandiera dello Sri Lanka a norma degli obblighi internazionali. In particolare, come illustrato ai considerando 36, 40 e 41 della presente decisione, lo Sri Lanka è stato invitato a definire un quadro giuridico organico che consenta la pesca in alto mare in collegamento con licenze per la pesca d'altura e il rispetto delle risoluzioni della IOTC, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza della propria flotta, compreso un sistema VMS, giornali di bordo e sistema di dichiarazione delle catture, nonché un programma di osservazione.Per quanto concerne la legislazione in materia di pesca d'altura, la legge sulla pesca è stata modificata per consentire la pesca in alto mare ed è stato redatto un progetto di regolamento di applicazione per il rilascio delle licenze, infine adottato nel settembre 2014. Tuttavia, poiché il regolamento di applicazione è stato adottato solo nel settembre 2014 e non sono disponibili informazioni in merito alle sue modalità di attuazione, vengono rilasciate solo licenze amministrative e i pescherecci dello Sri Lanka operano senza VMS. Per quanto concerne il programma di osservazione regionale, i documenti forniti dalle autorità dello Sri Lanka hanno rivelato che, nonostante la selezione e l'assunzione di alcuni ispettori, gran parte della flotta non sarà coperta a causa dell'esiguo numero di ispettori 45 rispetto al gran numero di pescherecci (1 758 nel registro IOTC delle navi). Lo Sri Lanka non ha tuttavia presentato proposte per affrontare questo grave problema nell'ambito della IOTC, il che significa che non vi è alcuna copertura adeguata della flotta battente bandiera dello Sri Lanka operante in alto mare a causa di insufficienti mezzi di ispezione.A tale riguardo si ricorda che in Sri Lanka si registrano gravi carenze nella comunicazione dei dati alla IOTC, fatto che compromette la capacità di tale paese di esercitare i propri obblighi di Stato di bandiera.

(61)

Per quanto riguarda il VMS, la Commissione rimanda a vari problemi evidenziati dalla IOTC, come descritto ai considerando 316, 321 e 322 della decisione del 15 novembre 2012 e al considerando 60 della presente decisione. A seguito della decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka ha dichiarato che stava per introdurre un sistema VMS. Il paese ha trasmesso alla Commissione la normativa che statuisce l'obbligo, a decorrere dal 1o novembre 2011, di disporre di un trasponditore a bordo dei pescherecci, asserendo di aver già selezionato un prestatore di servizi. Non erano tuttavia disponibili le necessarie risorse finanziarie e, da oltre 18 mesi, sono in corso negoziati tra le autorità di Sri Lanka e le competenti istituzioni finanziarie. Tali negoziati riguardano i termini e le condizioni di un prestito per acquisire e rendere operativo un CCP nonché la fornitura di assistenza finanziaria agli operatori al fine di installare e gestire un VMS per l'intera flotta di alto mare entro un periodo di tempo ragionevole. Ne consegue che lo Sri Lanka non dispone di un CCP. Inoltre, il sistema VMS è ancora in fase di sviluppo e non è mai divenuto operativo. Nel corso della visita nel gennaio 2014, la Commissione ha appurato che i pescherecci dello Sri Lanka non sono tuttora dotati di VMS, situazione confermata da successive comunicazioni dello Sri Lanka e dalle relazioni di conformità della IOTC per il 2013 e il 2014. Per quanto riguarda la conformità con i requisiti della IOTC in materia di VMS, sussistono discrepanze tra le relazioni di conformità della IOTC per il 2013 e il 2014 e le misure adottate dallo Sri Lanka. Secondo le relazioni di conformità, lo Sri Lanka si sarebbe parzialmente conformato ai requisiti, mentre le informazioni fornite dal paese stesso dimostrano chiaramente che il sistema VMS non è stato ancora introdotto. Alla luce delle informazioni raccolte sulla capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle autorità dello Sri Lanka, in particolare la capacità delle autorità di gestire a livello operativo la flotta nonché lo sviluppo e l'attuazione effettiva di un VMS, risulta che il paese non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera g), dell'UNFSA.

(62)

I fatti descritti nella presente sezione dimostrano che lo Sri Lanka viola l'articolo 18, paragrafo 3, dell'UNFSA.

(63)

Di conseguenza lo Sri Lanka, alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera, non ha ottemperato in misura sufficiente alle disposizioni degli articoli 117 e 118 dell'UNCLOS e dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'UNSFA.

(64)

Alla luce dei considerando da 314 a 334 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti a seguito di tale decisione, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che lo Sri Lanka non abbia rispettato i propri obblighi a norma del diritto internazionale riguardo all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(65)

Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (24), lo Sri Lanka è considerato un paese a sviluppo umano medio (92o su 186 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), in cui lo Sri Lanka figura nella categoria dei paesi a reddito medio-basso.

(66)

Come spiegato nel considerando 337 della decisione del 15 novembre 2012, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte dello Sri Lanka, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Successivamente al 15 novembre 2012 non sono stati presentati ulteriori elementi concreti atti a dimostrare che le carenze individuate sono dovute alla mancanza di adeguate infrastrutture e capacità amministrative.

(67)

Alla luce dei considerando 336 e 337 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, è del parere che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo dello Sri Lanka nel settore della pesca non siano pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE

(68)

Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui lo Sri Lanka non ha adempiuto all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non ha adottato misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

(69)

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento. Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka e dell'industria di trasformazione del paese, che conta tra l'altro piccole e medie imprese, le conseguenze negative per il commercio dovrebbero, per quanto possibile, manifestarsi progressivamente, in modo da agevolare, nel periodo tra l'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione della Commissione e le eventuali misure adottate dal Consiglio, l'adeguamento delle parti alla nuova situazione e offrire agli operatori economici tempi di adattamento adeguati. Di conseguenza, è opportuno rinviare di tre mesi l'applicazione della presente decisione. Tale rinvio non dovrebbe avere alcuna incidenza sul fatto che il Consiglio deve adottare misure tempestive per risolvere rapidamente la situazione della pesca INN in Sri Lanka.

(70)

Si precisa che l'identificazione dello Sri Lanka come paese che la Commissione considera paese non cooperante ai fini della presente decisione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti.

(71)

Nel caso in cui il Consiglio, a norma dell'articolo 33 del regolamento INN, inserisca lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la decisione che precede diviene obsoleta.

5.   PROCEDURA DI COMITATO

(72)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è identificata come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 14 gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

(3)  Lettera al ministro della pesca e dello sviluppo delle risorse acquatiche dello Sri Lanka del 15 novembre 2012.

(4)  Accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(5)  http://iotc.org/meetings/11th-session-compliance-committee-coc11

(6)  Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) Act n. 35 del 2013.

(7)  8 429 EUR in base al tasso di cambio del 27 maggio 2014.

(8)  Relazione di conformità della IOTC per lo Sri Lanka, decima sessione del comitato di conformità, 2013, CoC10-CR25.

(9)  Relazione di conformità della IOTC per lo Sri Lanka, undicesima sessione del comitato di conformità, 2014, CoC11-CR25, rev. 1.

(10)  Risoluzione 10/08 concernente la registrazione dei pescherecci in attività dediti alla pesca del tonno e del pesce spada nella zona IOTC

(11)  Risoluzione 06/03 concernente l'istituzione di un programma per il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

(12)  Risoluzione IOTC 10/02 riguardante obblighi statistici per i membri e le parti non contraenti cooperanti (PCC).

(13)  Risoluzione 05/05 concernente la conservazione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla IOTC.

(14)  Risoluzione 12/05 concernente l'istituzione di un programma per il trasbordo da parte di grandi pescherecci.

(15)  Risoluzione 11/04 sul programma di osservazione regionale.

(16)  Risoluzione 13/02 relativa al registro IOTC dei pescherecci autorizzati ad operare nella zona di competenza della IOTC.

(17)  Risoluzione 13/08 — Piano di gestione delle procedure su dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) comprese specifiche più dettagliate in merito alla dichiarazione delle catture con DCP, e lo sviluppo di una migliore progettazione di DCP allo scopo di ridurre l'incidenza di impigliamento delle specie non bersaglio.

(18)  Risoluzione 12/13 per la conservazione e la gestione degli stock tropicali di tonno nella zona di competenza della IOTC.

(19)  Risoluzione 06/03 sull'adozione del VMS e di una relazione sui progressi compiuti in materia di VMS.

(20)  Risoluzione n. 13/06 su un quadro di gestione scientifica e sulla conservazione delle specie degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla IOTC.

(21)  Risoluzione 12/04 sulla conservazione delle tartarughe marine.

(22)  Risoluzione 11/04 sul programma di osservazione regionale.

(23)  Risoluzione 10/10 relativa alle misure connesse al mercato.

(24)  Per qualsiasi riferimento all'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (classifica dei paesi menzionati nella presente decisione aggiornata in conformità dell'ultima relazione delle Nazioni Unite), si veda: http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_EN_Summary.pdf

(25)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).