27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/47 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2014
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE
(2014/675/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE. |
(3) |
L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni. |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione (5). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione (6). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione (7). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione (8). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione (9). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (10). |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (11). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione (12). |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE (13) e 91/414/CEE (14), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(15) |
Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(16) |
Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(17) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE. |
(18) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
F. GUIDI
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187).
(6) Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67).
(8) Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).
(9) Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(11) Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).
(13) Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36).
(14) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014
del
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (2), rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (9). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (10). |
(11) |
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE (11) e 91/414/CEE (12), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(12) |
Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(13) |
Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(14) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Dopo il punto 12zzo (Decisione 2013/204/UE della Commissione) è inserito quanto segue:
. |
2. |
Il testo del punto 13b (Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione) è sostituito dal seguente: «32013 R 0283: Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).» . |
3. |
Il testo del punto 13c (Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione) è sostituito dal seguente: «32013 R 0284: Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).» . |
Articolo 2
Il testo dei punti 6 (Direttiva 79/117/CEE del Consiglio) e 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.
Articolo 3
I testi dei regolamenti (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 540/2011, rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38, (UE) n. 541/2011, (UE) n. 544/2011, (UE) n. 545/2011, (UE) n. 546/2011, (UE) n. 547/2011, (UE) n. 844/2012, (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Per il Liechtenstein, la presente decisione del comitato misto entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e l'Austria relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti conformemente al regolamento (UE) n. 1107/2009.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […]
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.
(3) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187.
(4) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67.
(6) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127.
(7) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176.
(8) GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.
(9) GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.
(10) GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.
(11) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.
(12) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]