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3.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2014
relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione
[notificata con il numero C(2014) 6011]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/641/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le apparecchiature per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) comprendono una vasta gamma di applicazioni per la trasmissione video e audio che rivestono una crescente importanza per lo sviluppo del settore dei media e dell'intrattenimento nell'Unione. In tale settore rientrano la radiodiffusione, gli spettacoli culturali, musicali e teatrali nonché gli eventi sociali e sportivi. Le apparecchiature PMSE sono utilizzate per fini professionali e non professionali, in occasione di eventi che vanno da quelli locali a quelli su scala unionale. I microfoni senza fili costituiscono il tipo di apparecchiatura PMSE audio senza fili più comune e diffusa; tra i sistemi associati figurano gli auricolari per il controllo e i sistemi di feedback vocale portatili e i collegamenti audio. |
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(2) |
La Commissione, nella sua comunicazione del 26 settembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (2), ha sottolineato che le aziende dei settori culturali e creativi sono tra le più dinamiche in Europa dal punto di vista economico, oltre a costituire un fondamentale elemento propulsivo della diversità culturale. La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, sottolinea ulteriormente l'importanza della realizzazione di programmi ed eventi speciali e impone agli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di cercare di garantire le bande di frequenza necessarie per le apparecchiature PMSE, conformemente agli obiettivi dell'Unione di migliorare l'integrazione del mercato interno e l'accesso alla cultura. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, di detta decisione, gli Stati membri sono tenuti a esaminare le modalità e, ove opportuno, ad adottare misure tecniche e regolamentari per garantire che la liberazione della banda da 800 MHz non incida negativamente sugli utenti delle apparecchiature PMSE. |
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(3) |
Il quadro normativo vigente non è pienamente armonizzato tra gli Stati membri dell'Unione per quanto riguarda lo spettro utilizzato dalle apparecchiature PMSE a causa di discrepanze storiche nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze e nella gestione delle diverse richieste nazionali ed esigenze locali. Sebbene molti Stat membri applichino la raccomandazione 70-03 del Comitato europeo per le radiocomunicazioni (CER), e l'allegato 10 della stessa (4) nonché la raccomandazione 25-10 del CER, e l'allegato 2 della stessa (5), che forniscono indicazioni sulle bande di frequenza e sui parametri tecnici per le apparecchiature PMSE, tali raccomandazioni non garantiscono, sul piano giuridico, l'armonizzazione dello spettro utilizzato da tali apparecchiature nell'Unione. |
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(4) |
L'armonizzazione dello spettro utilizzato dalle apparecchiature PMSE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno migliorando la qualità e l'efficienza dello spettro utilizzato, fornendo una visibilità a lungo termine e la certezza giuridica per l'accesso alle bande di spettro pertinenti in tutta l'Unione, stimolando le attività di ricerca e sviluppo, ad esempio in relazione alla digitalizzazione delle apparecchiature PMSE e ad altri aspetti connessi a un utilizzo efficiente dello spettro, incoraggiando gli investimenti nella tecnologia PMSE da parte dei produttori, facendo calare i prezzi, permettendo di realizzare economie di scala, promuovendo la portabilità transfrontaliera delle apparecchiature e l'interoperabilità ed evitando l'insterilimento dello spettro inutilizzato. |
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(5) |
Sebbene le esigenze in termini di spettro delle apparecchiature PMSE audio senza fili varino in modo significativo, tra 8 e 144 MHz (6), in base a specifiche necessità locali e temporanee, gli utenti professionali valutano le proprie esigenze quotidiane in materia di spettro per tali apparecchiature a 96 MHz nella banda UHF. |
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(6) |
È necessario assicurare la disponibilità di una quantità sufficiente di spettro armonizzato per soddisfare la domanda di apparecchiature PMSE audio senza fili, quantomeno definendo una quantità minima di spettro applicabile in tutta l'Unione, fattore che permetterebbe di creare economie di scala e di garantire il funzionamento del mercato interno. Tuttavia, lo spettro attualmente armonizzato a norma della decisione 2006/771/CE della Commissione (7), corrispondente a 2 MHz (863-865 MHz) per le apparecchiature a corto raggio, ivi incluse le apparecchiature PMSE audio senza fili, è insufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti, dal momento che la suddetta decisione riguarda solo una parte degli utilizzi cui sono destinate le apparecchiature PMSE audio senza fili e che la maggior parte delle esigenze in termini di spettro devono essere soddisfatte al di fuori delle bande oggetto di tale decisione. |
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(7) |
Nelle raccomandazioni CER 70-03 (allegato 10) e 25-10 (allegato 2) sono definiti vari intervalli di sintonizzazione per le apparecchiature PMSE audio, e il settore delle apparecchiature PMSE audio senza fili, compresi i produttori e gli utenti, ha inoltre espresso una netta preferenza per l'intervallo di sintonizzazione 470-790 MHz. Nella sua relazione 32 (8) sull'armonizzazione della banda degli 800 MHz, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha sottolineato l'importanza, per gli utenti delle apparecchiature PMSE, dei canali intercalati (interleaved), o spazi bianchi, nella gamma di frequenza 470-790 MHz, insistendo sulla necessità di mantenere l'accesso a tale spettro principalmente per le applicazioni PMSE che richiedono un certo grado di protezione. Gli Stati membri forniscono alla CEPT informazioni sull'utilizzo dello spettro e sulle condizioni regolamentari e tecniche imposte agli utenti delle apparecchiature PMSE audio senza fili nel loro territorio, nonché un elenco di punti di contatto nelle amministrazioni nazionali ai quali le parti interessate possono rivolgersi per ottenere informazioni sulle condizioni relative all'utilizzo dello spettro per le applicazioni PMSE. |
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(8) |
Nella sua relazione 32 la CEPT ha sottolineato che l'utilizzo delle apparecchiature PMSE audio senza fili sarebbe sottoposto a vincoli sempre maggiori in relazione all'offerta di frequenze, prevedendo la necessità di opportuni adattamenti. La decisione 2010/267/UE della Commissione (9), relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche su base non esclusiva, ha limitato la disponibilità di tale banda per le apparecchiature PMSE audio senza fili. Al fine di garantire il futuro delle apparecchiature PMSE, è necessario trovare una soluzione alternativa a lungo termine, individuando nuove frequenze o introducendo la condivisione dello spettro. |
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(9) |
Pertanto, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE del 15 dicembre 2011, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni (CEPT) un mandato (10) per la definizione delle condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni e le videocamere senza fili. |
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(10) |
In risposta a tale mandato, l'8 marzo 2013 la CEPT ha adottato la sua relazione 50 (11). Tale relazione conclude che le gamme di frequenza 821-832 MHz e 1 785-1 805 MHz, che sono intervalli duplex nelle bande di frequenza utilizzate dai sistemi di comunicazione elettronica, sarebbero idonee per un utilizzo armonizzato da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili a determinate condizioni. Le videocamere senza fili, che presentano esigenze diverse in materia di spettro e funzionano con bande di frequenza differenti, dovrebbero essere considerate in separata sede. In un addendum alla relazione 50 (12) la CEPT ha definito con maggiore precisione le condizioni d'uso di questi intervalli duplex per le applicazioni PMSE audio senza fili, oltre a definire una procedura per valutare e limitare i rischi di interferenza in relazione ai collegamenti di microfoni senza fili e auricolari per il controllo. |
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(11) |
Nella sua relazione 50 la CEPT ha inoltre evidenziato la necessità di proteggere le reti di telefonia mobile, nelle bande degli 800 MHz e dei 1 800 MHz, dalle interferenze pregiudizievoli provenienti dalle apparecchiature PMSE audio senza fili per garantire il funzionamento delle suddette reti nelle bande al di sotto degli 821 MHz e al di sopra degli 832 MHz, nonché nelle bande al di sotto dei 1 785 MHz e al di sopra dei 1 805 MHz. Ciò richiederebbe, ad esempio, una banda di guardia di 2 MHz, compresa tra 821 e 823 MHz, e restrizioni nella porzione di spettro di 0,2 MHz immediatamente al sopra dei 1 785 MHz e immediatamente al di sotto dei 1 805 MHz. |
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(12) |
Le apparecchiature PMSE, in particolare quando sono impiegate in ambienti chiusi, possono essere soggette alle interferenze pregiudizievoli prodotte dalle reti e dalle apparecchiature di telefonia mobile, quali ad esempio gli smartphone, che utilizzano bande di frequenza adiacenti in prossimità dello spettro utilizzato dalle apparecchiature PMSE audio senza fili negli intervalli duplex degli 800 e dei 1 800 MHz. In linea con gli obiettivi e i principi del programma relativo alla politica in materia di spettro radio intesi a trovare soluzioni per evitare le interferenze pregiudizievoli e incrementare l'uso efficiente dello spettro, tali interferenze potrebbero essere evitate ricorrendo a talune soluzioni di attenuazione, come per esempio la procedura specifica per un funzionamento privo di interferenze in relazione ai collegamenti di microfoni senza fili e auricolari per il controllo, descritta nell'allegato 2 dell'addendum alla relazione 50 della CEPT, o adottando altre soluzioni di attenuazione. Gli Stati membri dovrebbero, ove opportuno, incoraggiare l'applicazione di tali accordi e soluzioni per l'attenuazione delle interferenze, anche fornendo assistenza o indicazioni alle parti coinvolte. |
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(13) |
Le esigenze per gli eventi sociali e culturali saranno spesso superiori ai 29 MHz disponibili negli intervalli duplex delle bande degli 800 MHz e dei 1 800 MHz. Poiché le esigenze in materia di spettro per l'utilizzo delle apparecchiature PMSE audio senza fili variano in modo significativo, è necessario assicurare a livello unionale la disponibilità di un valore di riferimento di circa 60 MHz di spettro sostenibile per soddisfare le esigenze ordinarie ricorrenti degli utenti delle suddette apparecchiature, anche se ciò potrebbe non coprire tutte le possibili esigenze. |
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(14) |
Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire fino a 30 MHz aggiuntivi al fine di soddisfare l'eventuale domanda correlata ad applicazioni PMSE audio senza fili utilizzate in occasione di eventi sociali e culturali. Tale spettro dovrebbe essere selezionato da intervalli di sintonizzazione stabiliti dagli Stati membri, preferibilmente nella gamma di frequenze 470-790 MHz, utilizzando gli spazi bianchi. La quantità esatta di spettro da assegnare o autorizzare dovrebbe dipendere dalle esigenze specifiche espresse e non sempre potrebbero essere necessari tutti i 30 MHz. Gli Stati membri dovrebbero inoltre decidere a livello nazionale il tipo di autorizzazione e le procedure di richiesta da applicare per il suddetto spettro aggiuntivo. |
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(15) |
Inoltre, le esigenze in materia di spettro superiori a 59 MHz che potrebbero presentarsi in specifiche aree geografiche, ad esempio nelle zone di produzione di contenuti o nei quartieri che ospitano teatri, o in occasione di grandi eventi e di eventi eccezionali, possono essere meglio soddisfatte valutando ogni singolo caso a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche limitazioni geografiche e temporali. Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la libertà di consentire l'utilizzo di una quantità di spettro superiore al valore di riferimento di 59 MHz. |
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(16) |
Il ricorso a diversi blocchi di spettro per le differenti applicazioni PMSE audio senza fili analogiche, quali ad esempio microfoni, auricolari per il controllo e sistemi di feedback vocale, determina un aumento delle possibilità di utilizzo dello spettro privo di interferenze causate dall'intermodulazione. |
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(17) |
I risultati del lavoro svolto dalla CEPT (13) in risposta al mandato conferitole dalla Commissione il 15 dicembre 2011 dovrebbero poter essere applicati nell'Unione e attuati dagli Stati membri tempestivamente, data la necessità di fornire uno spettro adeguato per le apparecchiature PMSE audio senza fili sul lungo periodo, al fine di soddisfare la crescente domanda di tale spettro. |
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(18) |
È necessario riesaminare periodicamente la presente decisione per tener conto dei nuovi sviluppi, in particolare per valutare le esigenze in materia di spettro delle apparecchiature PMSE audio senza fili e l'uso effettivo delle bande armonizzate. |
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(19) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature audio senza fili utilizzate per la realizzazione di programmi e di eventi speciali («PMSE»).
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«apparecchiature PMSE audio senza fili», apparecchiature radio utilizzate per la trasmissione di segnali audio analogici o digitali tra un numero limitato di trasmettitori e di ricevitori, quali ad esempio radiomicrofoni, auricolari per il controllo o collegamenti audio, impiegate principalmente per la realizzazione di programmi radiotelevisivi o di eventi sociali o culturali pubblici o privati; |
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2) |
«su base di non interferenza e senza diritto a protezione», nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione. |
Articolo 3
1. Gli Stati membri designano e rendono disponibili, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, le bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz per le apparecchiature PMSE audio senza fili, fatte salve le condizioni tecniche stabilite nell'allegato.
2. Gli Stati membri designano e rendono disponibile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, una porzione di spettro radio supplementare rispetto a quella di cui al paragrafo 1, in modo da consentire l'utilizzo di una quantità aggiuntiva di almeno 30 MHz per le apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione della domanda degli utenti. Tale uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili avviene su base di non interferenza e senza diritto a protezione per quanto riguarda gli utenti titolari di un diritto individuale d'uso per tale spettro.
3. Fatto salvo il principio di non interferenza e di non protezione, al fine di migliorare la coesistenza delle apparecchiature PMSE audio senza fili utilizzate in ambienti chiusi nelle bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz e delle reti di comunicazioni elettroniche mobili, gli Stati membri incoraggiano, ove praticabile e necessario, l'applicazione di soluzioni di attenuazione delle interferenze.
Articolo 4
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere le autorizzazioni e i diritti d'uso dello spettro nelle bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz esistenti alla data di entrata in vigore della presente decisione, unicamente entro il loro periodo di validità e nella misura necessaria. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e, salvo nei casi in cui ragioni attinenti alla pubblica sicurezza e alla difesa lo impediscano, rende pubbliche tali informazioni.
Articolo 5
Gli Stati membri riesaminano costantemente l'uso delle bande oggetto della presente decisione per assicurarne un uso efficiente e comunicano alla Commissione l'eventuale necessità di rivedere l'allegato.
Articolo 6
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro nove mesi dall'entrata in vigore.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2014
Per la Commissione
Neelie KROES
Vicepresidente
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE» [COM(2012) 537 final].
(3) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(4) Raccomandazione pubblicata dalla Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni (CEPT), Tromsø 1997 e successive modifiche, 7 febbraio 2014, allegato 10 sulle applicazioni per radiomicrofoni, compresi i dispositivi di ascolto assistito per audiolesi.
(5) Edizione dell'11 febbraio 2003.
(6) Relazione 32 della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato sugli aspetti tecnici relativi alle opzioni di armonizzazione per il dividendo digitale nell'Unione europea, Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470-862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach, relazione finale del 30 ottobre 2009.
(7) Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2012, pag. 66).
(8) Relazione finale della CEPT del 30 ottobre 2009.
(9) Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95).
(10) Mandato conferito alla CEPT per la definizione delle condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni e le videocamere senza fili (apparecchiature PMSE), 15 dicembre 2011, final.
(11) Relazione A della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato conferitole dalla Commissione per la definizione delle condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni e le videocamere senza fili (apparecchiature PMSE), Technical conditions for the use of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones in the EU, approvata l'8 marzo 2013 dall'ECC.
(12) Addendum alla relazione 50 della CEPT, Usability of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones, relazione approvata l'8 novembre 2013 dall'ECC.
(13) Relazione 50 della CEPT e relativo addendum.
ALLEGATO
Tabella 1
Condizioni Block-Edge Mask (BEM) applicabili alle apparecchiature PMSE audio senza fili nell'intervallo duplex FDD (duplex a divisione in frequenza) della banda da 800 MHz (821-832 MHz)
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Frequenze inferiori a 821 MHz |
821-823 MHz |
823-826 MHz |
826-832 MHz |
Frequenze superiori a 832 MHz |
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Limiti di riferimento all'esterno del blocco di frequenze |
Banda di guardia (per la protezione dalle interferenze delle apparecchiature PMSE con i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica (downlink)] |
Limiti all'interno del blocco di frequenze: |
Limiti di riferimento all'esterno del blocco di frequenze |
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Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) all'esterno del blocco di frequenze pari a – 43 dBm/(5 MHz) |
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e.i.r.p. all'interno del blocco di frequenze pari a 20 dBm |
e.i.r.p. all'esterno del blocco di frequenze pari a – 25 dBm/(5 MHz) |
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Tabella 2
Condizioni Block-Edge Mask (BEM) applicabili alle apparecchiature PMSE audio senza fili nell'intervallo duplex FDD della banda da 1 800 MHz (1 785 -1 805 MHz) per le apparecchiature portatili (e.i.r.p.)
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Gamma di frequenza |
Apparecchiature portatili (e.i.r.p.) |
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All'esterno del blocco di frequenze |
< 1 785 MHz |
– 17 dBm/200 kHz |
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Gamma di frequenza con restrizioni |
1 785 -1 785,2 MHz |
4 dBm/200 kHz |
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1 785,2 -1 803,6 MHz |
13 dBm/canale |
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1 803,6 -1 804,8 MHz |
10 dBm/200 kHz, con un limite di 13 dBm/canale |
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Gamma di frequenza con restrizioni |
1 804,8 -1 805 MHz |
– 14 dBm/200 kHz |
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All'esterno del blocco di frequenze |
> 1 805 MHz |
– 37 dBm/200 kHz |
Tabella 3
Condizioni Block-Edge Mask (BEM) applicabili alle apparecchiature PMSE audio senza fili nell'intervallo duplex FDD della banda da 1 800 MHz (1 785 -1 805 MHz) per le apparecchiature da indossare (e.i.r.p.)
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Gamma di frequenza |
Apparecchiature da indossare (e.i.r.p.) |
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All'esterno del blocco di frequenze |
< 1 785 MHz |
– 17 dBm/200 kHz |
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1 785 -1 804,8 MHz |
17 dBm/canale |
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Gamma di frequenza con restrizioni |
1 804,8 -1 805 MHz |
0 dBm/200 kHz |
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All'esterno del blocco di frequenze |
> 1 805 MHz |
– 23 dBm/200 kHz |