27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/23


DECISIONE N. 565/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011, la Croazia, che ha aderito all'Unione il 1o luglio 2013, è tenuta da quella data ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, le disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti le condizioni e i criteri per il rilascio di visti uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l'equipollenza tra i permessi di soggiorno, i visti per soggiorni di lunga durata e i visti per soggiorni di breve durata si applicano alla Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine. Nondimeno, per la Croazia tali disposizioni sono vincolanti dalla data di adesione.

(3)

La Croazia è quindi tenuta a rilasciare visti nazionali di ingresso o transito nel suo territorio ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania, che non lo attuano ancora integralmente.

(4)

I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e di documenti rilasciati dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania non costituiscono un rischio per la Croazia, poiché sono stati sottoposti da tali Stati membri a tutti i controlli necessari. Al fine di evitare di imporre alla Croazia altri oneri amministrativi ingiustificati, si dovrebbero adottare norme comuni per autorizzare tale paese a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati da tali Stati membri come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle sue frontiere esterne.

(5)

È opportuno abrogare le norme comuni introdotte dalla decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua il regime comune istituito dalla decisione n. 895/2006/CE e la Bulgaria e la Romania, che attuano dal 18 luglio 2008 il regime comune istituito dalla decisione n. 582/2008/CE, è opportuno adottare norme comuni per autorizzare la Bulgaria, Cipro e la Romania, analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e i documenti simili rilasciati dalla Croazia come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle loro frontiere esterne. La presente decisione fa salvo l'obiettivo perseguito dalla Bulgaria e dalla Romania di divenire quanto prima Stati membri Schengen.

(6)

Il regime semplificato fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo transitorio, fino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro, all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2011 in relazione alla Croazia, fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data.

(7)

La partecipazione al regime semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'atto di adesione del 2003, nell'atto di adesione del 2005 o nell'atto di adesione del 2011.

(8)

Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi di soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai visti con validità territoriale limitata ad un richiedente che è in possesso di un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, ai sensi del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («codice dei visti») e dai paesi associati all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorni di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania. Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato al periodo di validità dello stesso.

(9)

Le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri ha una durata di non più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni, come stabilito dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) devono essere rispettate, ad eccezione della condizione di essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, nella misura in cui la presente decisione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(10)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti rilasciati da altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12).

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (13); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(16)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (14); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale di transito, o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3 della presente decisione, rilasciati ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

L'attuazione della presente decisione non pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Articolo 2

1.   La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen:

a)

il «visto uniforme» quale definito all'articolo 2, punto 3, del codice dei visti, valido per due o molteplici ingressi;

b)

il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (15);

c)

il «permesso di soggiorno» quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006.

2.   La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono inoltre considerare equipollente al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni il visto con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti.

3.   Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania riconoscono tutti i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati, a meno che non siano apposti su documenti di viaggio che non riconoscono o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengono relazioni diplomatiche.

Articolo 3

1.   Se decidono di applicare l'articolo 2, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti, oltre ai documenti di cui a tale articolo, al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:

a)

i visti nazionali per soggiorni di breve durata e i visti nazionali per soggiorni di lunga durata rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (16);

b)

i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 (17),

a meno che i visti e permessi di soggiorno non siano apposti su documenti di viaggio che essi non riconoscano o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengano relazioni diplomatiche.

2.   I documenti rilasciati dalla Bulgaria che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato I.

I documenti rilasciati dalla Croazia che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato II.

I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato III.

I documenti rilasciati dalla Romania che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato IV.

Articolo 4

Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito o del soggiorno.

Articolo 5

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tali notifiche specificano, se del caso, i paesi terzi in relazione ai quali la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, in assenza di relazioni diplomatiche, non applicano la presente decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

Le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE sono abrogate.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro, dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2011 in relazione alla Croazia, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune dei visti e della circolazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 8

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1).

(4)  Decisione n. 582/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(13)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(14)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(15)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(16)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DALLA BULGARIA

Visti

La Bulgaria rilascia i seguenti tipi di visti in conformità della «Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria»:

Виза за летищен транзит (виза вид А) — Visto di transito aeroportuale (tipo A);

Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид С) — Visto per soggiorni di breve durata (tipo C);

Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид D) — Visto per soggiorni di lunga durata (tipo D).

Permessi di soggiorno

La Bulgaria rilascia i seguenti permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15), del regolamento (CE) n. 562/2006:

1.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец — Soggiorno prolungato;

2.

Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец — Soggiornante di lungo periodo — CE;

3.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец — Permesso di soggiorno.

4

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване «член на семейство» — Soggiorno prolungato — familiare ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

5.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване «член на семейство» — Permesso di soggiorno — familiare ai sensi della direttiva 2004/38/CE;

6.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване «бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО» — Soggiorno prolungato — beneficiario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;

7.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване «бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО» — Permesso di soggiorno — beneficiario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;

8.

Разрешение за пребиваване тип «синя карта на ЕС» — Permesso di soggiorno — Carta blu UE;

9.

Единно разрешение за пребиваване и работа — Permesso unico;

10.

Временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава — членка на ЕС — Permesso di soggiorno temporaneo;

11.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на бежанец или на чужденец с предоставено убежище — Soggiorno prolungato — familiare di un rifugiato o di uno staniero a cui è stato concesso l'asilo;

12.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с хуманитарен статут — Soggiorno prolungato — familiare di un beneficiario di protezione sussidiaria;

13.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с предоставена временна закрила — Soggiorno prolungato — familiare di un beneficiario di protezione temporanea;

14.

Разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване «научен работник» — Soggiorno prolungato — ricercatore;

15.

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец — Passaporto provvisorio di uno straniero per il rientro nella Repubblica di Bulgaria;

16.

«Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза» на продължително пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione– soggiorno di lungo periodo;

17.

«Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза» на постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione — permesso di soggiorno.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).


ALLEGATO II

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DALLA CROAZIA

Visti

Kratkotrajna viza (C) — Visto per soggiorni di breve durata (C)

Permessi di soggiorno

Odobrenje boravka — Autorizzazione di soggiorno

Osobna iskaznica za stranca — Carta d'identità per stranieri


ALLEGATO III

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DA CIPRO

Θεωρήσεις (Visti)

Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (visto di transito — tipo B);

Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (visto per soggiorni di breve durata — tipo C);

Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (visto collettivo — tipi B e C).

Άδειες παραμονής (Permessi di soggiorno)

Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) — Permesso di soggiorno temporaneo (lavoro, visitatore, studente);

Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) — Autorizzazione di ingresso (lavoro, studente);

Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) — Permesso d'immigrazione (permesso permanente).


ALLEGATO IV

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DALLA ROMANIA

Visti

viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visto di transito, simbolo B);

viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C (visto per soggiorni di breve durata, simbolo C);

viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată (visto per soggiorni di lunga durata, identificato mediante uno dei seguenti simboli, sulla base dell'attività che il titolare del visto svolgerà in Romania):

i)

desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE (attività economiche, simbolo D/AE);

ii)

desfășurarea de activități profesionale, identificată prin simbolul D/AP (attività professionali, simbolo D/AP);

iii)

desfășurarea de activități comerciale, identificată prin simbolul D/AC (attività commerciali, simbolo D/AC);

iv)

angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM (impiego, simbolo D/AM);

v)

detașare, identificată prin simbolul D/DT (distaccamento, simbolo D/DT);

vi)

studii, identificată prin simbolul D/SD (studi, simbolo D/SD);

vii)

reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF (ricongiungimento familiare, simbolo D/VF);

viii)

activități religioase, identificată prin simbolul D/AR (attività religiose, simbolo D/AR);

ix)

activități de cercetare științifică, identificată prin simbolul D/CS (attività di ricerca, simbolo D/CS);

x)

viză diplomatică și viză de serviciu, identificată prin simbolul DS (visti diplomatici e di servizio, simbolo DS);

(xi)

alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS (altri scopi, simbolo D/AS).

Permessi di soggiorno

permis de ședere (permesso di soggiorno);

carte albastra a UE (carta blu UE);

carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione);

carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (carta di soggiorno di un familiare di un cittadino della Confederazione svizzera);

carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (carta di soggiorno permanente per familiare di un cittadino dell'Unione);

carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (carta di soggiorno permanente per familiare di un cittadino della Confederazione svizzera).